Articolo 21 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Articolo 20Articolo 22
Versione
17 marzo 1967
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Versione
7 settembre 1985
Art. 21. (Presidente dell'I.S.P.E.) ((Il presidente dell'ISPE e' nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.
Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sara' stabilita l'indennita' spettante per detto incarico))
Entrata in vigore il 7 settembre 1985