Art. 23.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1975 in lire 1.065 milioni, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fara' fronte: per milioni 72, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 202; per milioni 490, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 110; per milioni 68, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1012; per milioni 435, con le disponibilita' recate dai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1975 in lire 1.065 milioni, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fara' fronte: per milioni 72, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 202; per milioni 490, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 110; per milioni 68, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1012; per milioni 435, con le disponibilita' recate dai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.