Articolo 27 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 marzo 1965
Art. 27.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1965 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 14 marzo 1965