Articolo 10 della Legge 28 luglio 1961, n. 723
Articolo 9
Versione
25 agosto 1961
Art. 10.
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 25 agosto 1961