Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4861 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
28.03.2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Grazia Di Gennaro presso il cui studio elettivamente domicilia in Melito di
Napoli alla via Rose n.10/A, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Grazia Di Gennaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melito di
Napoli alla via Rose n.10/A, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva, dalla quale era nato un figlio, (nato in Giugliano in [...] il [...]) e che, Per_1
a causa di incompatibilità caratteriali, la convivenza tra essi si rendeva intollerabile, tanto da indurli a porre fine alla stessa, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'affido e il mantenimento del minore secondo le concordate modalità indicate in ricorso.
All'udienza del 27.03.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
- il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale e sarà collocato presso la madre in
Giugliano in Campania, alla via Spazzilli, n.86. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, con l'impegno per entrambi di consultarsi reciprocamente e tempestivamente, relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e
l'istruzione, che riguardano e riguarderanno il figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. Sul calendario di visita padre-figlio minore
Relativamente al calendario di visita padre/figlio, il padre incontrerà liberamente il figlio minore, compatibilmente con i suoi impegni. In ogni caso, nell'ipotesi in cui i genitori fossero in disaccordo, il figlio trascorrerà con il padre i giorni del martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Il padre lo preleverà dalla casa materna e lo
2 terrà con sé. Il padre, inoltre, terrà con sé il figlio minore, a fine settimana alterni, dalle ore 16:00 del sabato, alle ore 20:00 della domenica, con pernotto. Inoltre, il figlio trascorrerà con il padre, in alternanza con la madre, le festività natalizie e quelle pasquali. Per il periodo estivo il figlio trascorrerà 2 settimane, anche non consecutive, del mese di luglio e/o agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con la madre e con il padre. Resta inteso che durante il periodo delle vacanze estive sarò sospeso il calendario di visita con l'altro genitore. La madre trascorrerà con il figlio il giorno del suo compleanno e del suo onomastico, nonché la festa della mamma;
il padre trascorrerà con il figlio il giorno del suo compleanno e del suo onomastico, nonché la festa del papà; il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno ed onomastico, in alternanza, con ciascun genitore;
il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore tutti gli ulteriori giorni festivi del calendario (25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 1 novembre, etc.);
3. Sulle condizioni economiche dei genitori e sul diritto al mantenimento della figlia minore.
La sig.ra , è casalinga. Parte_1
Il sig. è commerciante. Controparte_1
La casa di residenza della sig. , in cui vive il minore è in affitto, per la quale Pt_1 viene pagato, a titolo di canone di locazione e di oneri condominiali, l'importo di €
480,00 + € 40,00 mensilmente.
4. Sull'assegno di mantenimento per il figlio minore e sull'assegno unico.
Il sig. si obbliga alla corresponsione in favore della sig.ra CP_1 Pt_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura di € 250,00 mensili, da corrispondere anticipatamente non oltre il giorno 15 di ciascun mese. La suddetta somma sarà annualmente rivalutata, secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, il sig. si obbliga alla corresponsione in misura del 50% delle spese CP_1 straordinarie necessarie di natura medica, ludico/ricreativa e scolastica.
La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico. Pt_1
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile -, in composizione collegiale, così provvede:
-recepisce integralmente gli accordi, riportati in parte motiva, intervenuti tra
[...]
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità C.F._2 genitoriale nei confronti del figlio minore (nato in [...] in Persona_2
Campania il 07.11.2022) a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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