Articolo 2 della Legge 27 dicembre 2004, n. 306
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 dicembre 2004
Art. 2. 1. All' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2005";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi".
Entrata in vigore il 28 dicembre 2004
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