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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 801/23 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, (C.F. Parte_1
), con sede in Bronte (CT) Corso Umberto 226 elettiv. dom.ta in Catania P.IVA_1
via Gabriele D'Annunzio 35, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Saccone, che la rappres. e dif. in giudizio, giusta procura in atti;
-attrice-
contro
1) con sede in Verona, Lungadige Controparte_1
Cangrande n. 16, iscritta al n. 136 Reg. Soc. Trib. Verona Partita IVA , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in Catania presso lo pagina 1 di 7 studio dell'Avv. Davide Maria Bisicchia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
2) nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
residente in [...], e C.F._1 Parte_3
nato a [...] il [...], cod. fisc. , ivi residente
[...] C.F._2
in via Fiera 29;
- convenuti -
-- -- --
Precisate le conclusioni all'udienza del 24 febbraio 2025 come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione.
-- -- --
In fatto e in diritto
Con atto di citazione datato 27 dicembre 2022 l'attrice esponeva quanto segue: “1) il
giorno 05.10.2018, alle ore 23.00 circa, il Sig. alla guida Parte_4
dell'autocarro Iveco targato BR 749 PJ, di proprietà della Parte_1
che trasportava fusti contenenti olio di pistacchio e pasta pura di pistacchio, percorreva
via Sciarone mantenendosi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, in
direzione di marcia da Randazzo verso CP_2
2) In quella circostanza di tempo e di luogo, dal senso opposto di marcia sopraggiungeva l'autovettura Fiat Punto targata ME 631395, di proprietà del
che procedeva invadendo la corsia di marcia riservata alla Parte_2
circolazione in senso inverso e nella quale viaggiava l'IVECO.
pagina 2 di 7 3) Il Sig. , al fine di evitare l'impatto frontale, cercava di portare il Parte_4
mezzo il più possibile alla sua destra. Nonostante la manovra di emergenza posta in essere l'urto tra i due mezzi era inevitabile e si concretizzava tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura Fiat Punto e la parte laterale sinistra dell'autocarro Iveco.
4) In seguito all'urto e della manovra di emergenza l'autocarro Iveco impegnava con le ruote anteriori una rampa ivi esistente e posta alla sua destra per poi assumere la
posizione di quiete con le ruote anteriori sopra un muretto di cemento.
5) In tale frangente, a causa dei contraccolpi subiti dall'Iveco, causati sia per l'urto subito dall'autovettura sia dalla successiva uscita di strada, i fusti che contenevano
l'olio e la pasta pura di pistacchio venivano proiettati fuori dal vano/cassone dell'Iveco
e urtando contro il manto stradale si danneggiavano riversando sul manto stradale il contenuto, tanto che l'olio si riversava sulla sede stradale per circa 20 metri.
Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri del Comando di Randazzo e i Vigili
del Fuoco del Comando di Catania (doc. prod.). Dal rapporto redatto dai Carabinieri si evince che il conducente della Fiat Punto tg. ME 631395 dichiarava che “Notavo un cane a bordo della strada e per evitarlo impegnavo il senso opposto di marcia e in tale
frangente mi distraevo senza accorgermi che nel senso di marcia da impegnato vi era un
veicolo in marcia, collidendo nella parte della fiancata anteriore sx, altezza dello sportello. (…) Per il sinistro avvenuto, mi assumo la responsabilità”.
Ciò premesso, l'attrice agiva in giudizio nei confronti della Controparte_1
e di al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
[...] Parte_2
subiti e specificati in citazione, precisando di non aver alcuna responsabilità nel sinistro per cui è causa.
pagina 3 di 7 Si costituiva l'assicurazione convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attrice;
gli altri due convenuti rimanevano contumaci, anche se regolarmente citati in giudizio.
Venivano assunte delle prove testimoniali.
Preliminarmente va rilevata la legittimazione passiva della Controparte_1
(con cui era assicurato l'autocarro dell'attrice) alla luce dell'art. 149 del Codice
[...]
delle assicurazioni riguardante la possibilità di risarcimento diretto in favore dell'assicurato danneggiato e a carico della propria compagnia assicurativa.
Nel merito, si osserva che, in base al principio di non contestazione, deve ritenersi provato l'effettivo verificarsi del sinistro secondo le suindicate modalità indicate in citazione, non avendo la assicurazione convenuta svolto specifiche contestazioni in seno alla comparsa costituzione, mentre era suo onere prendere posizione specifica sul punto
(vd. Cass. SS. UU. n. 761/02 con riferimento al principio di non contestazione nell'ambito del procedimento civile). La Corte di Cassazione ha precisato che
“Nell'evoluzione giurisprudenziale, l'onere di contestazione - con il correlativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non
espressamente contestato - è divenuto principio generale che informa il sistema
processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore degli art. 167 e
416 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una
struttura dialettica a catena - sulla generale organizzazione per preclusioni successive -
che, in misura maggiore o minore caratterizza ogni sistema processuale - sul dovere di
lealtà e probità, posto dall'art. 88 c.p.c. - che impone a entrambe di collaborare fin
dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza
atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o solo negligenti - e, infine,
pagina 4 di 7 soprattutto sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (vd. Cass. n. 23638/07; cfr. in questo senso, tra le tante, anche Cass. n. 5191/08).
In ogni caso, alla luce della documentazione in atti tra cui in particolare il modello
CAI a doppia firma e il rapporto di incidente stradale redatto dai carabinieri di
Randazzo, intervenuti sui luoghi del sinistro, è risultata provata in maniera certa la responsabilità esclusiva di conducente dell'autovettura Fiat Punto Parte_3
targata ME631395 di proprietà di che invadeva il senso opposto di Parte_2
marcia investendo l'autocarro Iveco 35 targata BR749PJ di proprietà della
[...]
e condotto da . Parte_1 Parte_4
Si osserva poi che, contrariamente a quanto eccepito dall'assicurazione convenuta, non
è emersa alcuna condotta colposa dell'attrice in ordine al posizionamento della merce trasportata sull'autocarro de quo;
anzi, alla stregua del puntuali, concordanti ed attendibili deposizioni testimoniali rese da e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
deve ritenersi provato che l'attrice aveva provveduto a collocare correttamente la
[...]
merce de qua sull'autocarro; cioè emerge altresì dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice (vd. allegato 18).
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da parte attrice, si rileva che quest'ultima ha aderito alla relativa quantificazione operata ante causam dalla assicurazione convenuta e pari alla somma di euro 194.091,00. Tenuto poi conto che nel luglio 2019 l'assicurazione convenuta ha già versato a titolo di acconto la somma di euro
100.000,00, va disposta la condanna dell'assicurazione convenuta e di Parte_2
in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della rimanente somma di
[...]
pagina 5 di 7 Euro 94.091,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e agli interessi legali da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, il tutto dalla data del sinistro sino alla data odierna;
sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali,
ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Va altresì disposta la condanna dell'assicurazione convenuta e di Parte_2
in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro € 5.405,00 per l'onorario del p.a. per l'attività stragiudiziale svolta, vista la Persona_1
relativa fattura in atti (vd. allegato 17); infatti, in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, proprio come nella fattispecie concreta.
In virtù del principio della soccombenza, l'assicurazione convenuta e Parte_2
vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle
[...]
spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata al riguardo con riferimento a tenuto conto che l'attrice non ha Parte_3
formulato alcuna domanda giudiziale nei confronti dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 801/23
R.G.:
1) condanna l'assicurazione convenuta e in solido tra loro al Parte_2
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 94.091,00, oltre alla pagina 6 di 7 rivalutazione monetaria e agli interessi legali per come specificato in motivazione;
condanna l'assicurazione convenuta e in solido tra loro al Parte_2
pagamento in favore di parte attrice della ulteriore somma di € 5.405,00 per la causale di cui in motivazione;
2) condanna l'assicurazione convenuta e in solido tra loro al Parte_2
pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro
550,00 per spese vive ed euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice.
Deciso in Catania il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 801/23 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, (C.F. Parte_1
), con sede in Bronte (CT) Corso Umberto 226 elettiv. dom.ta in Catania P.IVA_1
via Gabriele D'Annunzio 35, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Saccone, che la rappres. e dif. in giudizio, giusta procura in atti;
-attrice-
contro
1) con sede in Verona, Lungadige Controparte_1
Cangrande n. 16, iscritta al n. 136 Reg. Soc. Trib. Verona Partita IVA , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in Catania presso lo pagina 1 di 7 studio dell'Avv. Davide Maria Bisicchia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
2) nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
residente in [...], e C.F._1 Parte_3
nato a [...] il [...], cod. fisc. , ivi residente
[...] C.F._2
in via Fiera 29;
- convenuti -
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Precisate le conclusioni all'udienza del 24 febbraio 2025 come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione.
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In fatto e in diritto
Con atto di citazione datato 27 dicembre 2022 l'attrice esponeva quanto segue: “1) il
giorno 05.10.2018, alle ore 23.00 circa, il Sig. alla guida Parte_4
dell'autocarro Iveco targato BR 749 PJ, di proprietà della Parte_1
che trasportava fusti contenenti olio di pistacchio e pasta pura di pistacchio, percorreva
via Sciarone mantenendosi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, in
direzione di marcia da Randazzo verso CP_2
2) In quella circostanza di tempo e di luogo, dal senso opposto di marcia sopraggiungeva l'autovettura Fiat Punto targata ME 631395, di proprietà del
che procedeva invadendo la corsia di marcia riservata alla Parte_2
circolazione in senso inverso e nella quale viaggiava l'IVECO.
pagina 2 di 7 3) Il Sig. , al fine di evitare l'impatto frontale, cercava di portare il Parte_4
mezzo il più possibile alla sua destra. Nonostante la manovra di emergenza posta in essere l'urto tra i due mezzi era inevitabile e si concretizzava tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura Fiat Punto e la parte laterale sinistra dell'autocarro Iveco.
4) In seguito all'urto e della manovra di emergenza l'autocarro Iveco impegnava con le ruote anteriori una rampa ivi esistente e posta alla sua destra per poi assumere la
posizione di quiete con le ruote anteriori sopra un muretto di cemento.
5) In tale frangente, a causa dei contraccolpi subiti dall'Iveco, causati sia per l'urto subito dall'autovettura sia dalla successiva uscita di strada, i fusti che contenevano
l'olio e la pasta pura di pistacchio venivano proiettati fuori dal vano/cassone dell'Iveco
e urtando contro il manto stradale si danneggiavano riversando sul manto stradale il contenuto, tanto che l'olio si riversava sulla sede stradale per circa 20 metri.
Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri del Comando di Randazzo e i Vigili
del Fuoco del Comando di Catania (doc. prod.). Dal rapporto redatto dai Carabinieri si evince che il conducente della Fiat Punto tg. ME 631395 dichiarava che “Notavo un cane a bordo della strada e per evitarlo impegnavo il senso opposto di marcia e in tale
frangente mi distraevo senza accorgermi che nel senso di marcia da impegnato vi era un
veicolo in marcia, collidendo nella parte della fiancata anteriore sx, altezza dello sportello. (…) Per il sinistro avvenuto, mi assumo la responsabilità”.
Ciò premesso, l'attrice agiva in giudizio nei confronti della Controparte_1
e di al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
[...] Parte_2
subiti e specificati in citazione, precisando di non aver alcuna responsabilità nel sinistro per cui è causa.
pagina 3 di 7 Si costituiva l'assicurazione convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attrice;
gli altri due convenuti rimanevano contumaci, anche se regolarmente citati in giudizio.
Venivano assunte delle prove testimoniali.
Preliminarmente va rilevata la legittimazione passiva della Controparte_1
(con cui era assicurato l'autocarro dell'attrice) alla luce dell'art. 149 del Codice
[...]
delle assicurazioni riguardante la possibilità di risarcimento diretto in favore dell'assicurato danneggiato e a carico della propria compagnia assicurativa.
Nel merito, si osserva che, in base al principio di non contestazione, deve ritenersi provato l'effettivo verificarsi del sinistro secondo le suindicate modalità indicate in citazione, non avendo la assicurazione convenuta svolto specifiche contestazioni in seno alla comparsa costituzione, mentre era suo onere prendere posizione specifica sul punto
(vd. Cass. SS. UU. n. 761/02 con riferimento al principio di non contestazione nell'ambito del procedimento civile). La Corte di Cassazione ha precisato che
“Nell'evoluzione giurisprudenziale, l'onere di contestazione - con il correlativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non
espressamente contestato - è divenuto principio generale che informa il sistema
processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore degli art. 167 e
416 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una
struttura dialettica a catena - sulla generale organizzazione per preclusioni successive -
che, in misura maggiore o minore caratterizza ogni sistema processuale - sul dovere di
lealtà e probità, posto dall'art. 88 c.p.c. - che impone a entrambe di collaborare fin
dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza
atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o solo negligenti - e, infine,
pagina 4 di 7 soprattutto sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (vd. Cass. n. 23638/07; cfr. in questo senso, tra le tante, anche Cass. n. 5191/08).
In ogni caso, alla luce della documentazione in atti tra cui in particolare il modello
CAI a doppia firma e il rapporto di incidente stradale redatto dai carabinieri di
Randazzo, intervenuti sui luoghi del sinistro, è risultata provata in maniera certa la responsabilità esclusiva di conducente dell'autovettura Fiat Punto Parte_3
targata ME631395 di proprietà di che invadeva il senso opposto di Parte_2
marcia investendo l'autocarro Iveco 35 targata BR749PJ di proprietà della
[...]
e condotto da . Parte_1 Parte_4
Si osserva poi che, contrariamente a quanto eccepito dall'assicurazione convenuta, non
è emersa alcuna condotta colposa dell'attrice in ordine al posizionamento della merce trasportata sull'autocarro de quo;
anzi, alla stregua del puntuali, concordanti ed attendibili deposizioni testimoniali rese da e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
deve ritenersi provato che l'attrice aveva provveduto a collocare correttamente la
[...]
merce de qua sull'autocarro; cioè emerge altresì dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice (vd. allegato 18).
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da parte attrice, si rileva che quest'ultima ha aderito alla relativa quantificazione operata ante causam dalla assicurazione convenuta e pari alla somma di euro 194.091,00. Tenuto poi conto che nel luglio 2019 l'assicurazione convenuta ha già versato a titolo di acconto la somma di euro
100.000,00, va disposta la condanna dell'assicurazione convenuta e di Parte_2
in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della rimanente somma di
[...]
pagina 5 di 7 Euro 94.091,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e agli interessi legali da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, il tutto dalla data del sinistro sino alla data odierna;
sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali,
ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Va altresì disposta la condanna dell'assicurazione convenuta e di Parte_2
in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro € 5.405,00 per l'onorario del p.a. per l'attività stragiudiziale svolta, vista la Persona_1
relativa fattura in atti (vd. allegato 17); infatti, in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, proprio come nella fattispecie concreta.
In virtù del principio della soccombenza, l'assicurazione convenuta e Parte_2
vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle
[...]
spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata al riguardo con riferimento a tenuto conto che l'attrice non ha Parte_3
formulato alcuna domanda giudiziale nei confronti dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 801/23
R.G.:
1) condanna l'assicurazione convenuta e in solido tra loro al Parte_2
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 94.091,00, oltre alla pagina 6 di 7 rivalutazione monetaria e agli interessi legali per come specificato in motivazione;
condanna l'assicurazione convenuta e in solido tra loro al Parte_2
pagamento in favore di parte attrice della ulteriore somma di € 5.405,00 per la causale di cui in motivazione;
2) condanna l'assicurazione convenuta e in solido tra loro al Parte_2
pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro
550,00 per spese vive ed euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice.
Deciso in Catania il 12 maggio 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 7 di 7