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Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/02/2026, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16461/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16461 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cardioscience S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Federica Scafarelli, Angelica Maria Nicotina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Aut. Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Aut. della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Aut. Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Aut. di TR e Provincia Autonoma di LZ, non costituiti in giudizio.
nei confronti
Johnson & Johnson Medical Spa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del 6 ottobre 2022: “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 3/2/2023:
Del decreto del 6 ottobre 2022: “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8/2/2023:
Annullamento del decreto del 6 ottobre 2022: “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30/1/2025:
Provvedimenti in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livellonazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017, 2018 (payback).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. EN De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.a.r. del Lazio – Roma (assegnato alla Sezione III quater e rubricato col numero di R.G. 16461/2022) e successivi atti di proposizione di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti attuativi e le successive richieste di pagamento delle somme ex art. 9-ter, D.L. n. 78/2015 (c.d. payback), riferibili ai contratti pubblici di fornitura di dispositivi medici eseguiti negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
Nelle more con l’art. 7 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito in legge 8 agosto 2025, n. 118, è stato disposto che «gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di TR e di LZ … della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti … l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo … determina(ndo) la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite»;
In data 8.9.2025, la ricorrente ha così provveduto al versamento del 25% del dovuto in favore della Regione Emilia-Romagna e della Regione Umbria.
In data 5 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha attestato di non avere più interesse al ricorso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione resa da parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a..
Le spese del giudizio in considerazione della sopravvenienza normativa e dell’esito del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
EN De CO, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN De CO | TO AR |
IL SEGRETARIO