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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 25/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPERANDIO SANDRO, Presidente
POLI LUCIA, RE
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2023 depositato il 24/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione, N. 6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Banca Valsabbina Societa' Cooperativa Per Azioni Soc.coop.pa - P_IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 12284202300002170000 IVA-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 12284202300002170000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo la ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi, in epigrafe meglio descritto.
Premette che l'atto impugnato consegue alla notificazione della cartella di pagamento n.
122 2021 00164932 26 000 non impugnata, emessa a seguito del passaggio in giudicato della sent. n.
834/13/20 del 10/02/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, con la quale veniva riformata la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento e l'avviso di contestazione notificati alla ricorrente quale erede del sig. Nominativo_1, socio accomandante ma anche amministratore dell'azienda Società_1.Sas.
Ritiene sussistente la giurisdizione della Corte adita in quanto le contestazioni dalla stessa formulate sono relative a fatti verificatisi anteriormente alla notificazione della cartella esattoriale;
Nel merito contesta di rivestire la qualità di erede e di conseguenza il titolo e la stessa sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata.
Osserva dichiara di non avere mai accettato l'eredità del defunto marito Nominativo_1 e che comunque, al massimo, ciò che sarebbe potuto cadere in successione, sarebbe la sola quota sociale dell'accomandante;
Eccepisce altresì l'impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente pignorato, in quanto derivanti da stipendio inferiore ai 2.000 euro, con la conseguente impignorabilità della cifra eccedente il decimo, nonché da emolumenti derivanti dalla corresponsione dell'assegno unico in ragione della presenza dei due figli della stessa, somma del tutto impignorabile.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che, previa eccezione della propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito, controdeduceva unicamente in ordine alla dedotta impignorabilità delle somme staggite, ritenendo non provate le eccezioni ma tra l'altro effettuata una operazione di prelievo illecita in quanto successiva all'intervenuta notifica dell'atto di pignoramento.
Si costituiva anche Agenzia delle Entrate, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione della
Corte adita, in quanto l'opposizione riguarda questioni di merito estranee alla notificazione dell'atto presupposto che si ammette pacificamente ex adverso regolarmente notificato e non impugnato, bensì questioni relative all'accertamento del diritto a procedere a esecuzione forzata e la non pignorabilità delle somme aggredite.
Nel merito eccepiva, del pari l'inammissibilità dell'azione per il divieto di ne bis in idem, essendo già state decise con effetto di giudicato, tanto la questione relativa alla qualità di erede della ricorrente, quanto la questione della responsabilità illimitata del de cuius;
Veniva discussa l'istanza di sospensiva con esito negativo. Indi la causa passava in decisione dopo la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione.
Anzitutto non vi sono dubbi in ordine alla natura erariale del credito azionato trattandosi di riprese IVA, il che esclude sotto questo specifico profilo la carenza di giurisdizione.
Sotto altro aspetto, però occorre osservare che in forza di una giurisprudenza ormai consolidata “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: - alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
- alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso di specie, peraltro è anche indubbio che la cartella esattoriale sia stata notificata regolarmente alla ricorrente e che non sia stata impugnata.
Ora, la decisione sul punto non può prescindere dalle indicazioni fornite in ordine all'interpretazione dell'art. lo 57 comma 1 lett a) del DPR 602/73 dalla sentenza della Consulta n.114/2018, che ha tra l'altro statuito;
“Orbene, la disposizione dell'art. 57, comma 1, lettera a), esprime, in parte qua, una duplice norma: una, che si sottrae alle censure del giudice rimettente, l'altra, che invece ne è attinta. Da una parte essa esclude che sia ammissibile l'opposizione all'esecuzione per il solo fatto che il contribuente opponente formuli un petitum con cui contesta il diritto dell'amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, come sarebbe invece possibile secondo il canone ordinario dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. In questa parte l'art. 57 va raccordato con l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.
Sicché, come non c'è affatto un vuoto di tutela nell'ipotesi della prevista inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, ma solo una puntualizzazione del criterio di riparto della giurisdizione, analogamente la prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario.
L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale.
Non c'è insomma una tutela giurisdizionale concorrente secondo la prospettazione del petitum del ricorrente.
Altrimenti detto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni).
12. Deve anche aggiungersi che sul crinale di questo canone di riparto di giurisdizione – per cui in tanto è inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. in quanto è proponibile il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 – si colloca quella più recente giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 giugno 2017, n. 13913), che, a composizione di un contrasto, ravvisa nel primo atto della riscossione coattiva (quale l'atto di pignoramento) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, quello recante l'esercizio della potestà impositiva, la cui contestazione radica una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario ed onera il contribuente del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel prescritto termine di decadenza). Anche in tale evenienza la tutela del contribuente c'è, ma è attivata con lo strumento processuale di accesso al giudice tributario costituito dal ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel prescritto termine di decadenza), non essendo ammissibile invece l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (senza termine di decadenza). Resta comunque salvo il meccanismo della translatio iudicii per cui, quando un giudice declina la propria giurisdizione, il processo continua davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'inizio.”
Nell'esecuzione erariale, quindi l'opposizione all'esecuzione a differenza che quella regolata dal c.p.c, è soggetta al termine di impugnazione di talchè la mancata impugnazione del titolo ne comporta la preclusione.
Se ne deve concludere, quindi che, limitatamente alla domanda relativa alla inesistenza /nullità /carenza di legittimazione passiva rispetto al credito erariale azionato, sussiste la giurisdizione del giudice adito, ma la domanda è inammissibile in quanto preclusa. Nel merito peraltro le contestazioni riguardano la qualità di erede della stessa -e, quindi in definitiva la sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa erariale,- ovvero la misura della stessa quale erede della sola quota societaria del coniuge defunto.
L'esame di tali questioni, peraltro, appare precluso anche perché coperte da giudicato giusta la sent. n.
834/13/20 che ha esaminato tali profili come si desume dalla motivazione.” Infatti l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico,” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22465 del 24 settembre 2018)
Invero, come risulta dalla motivazione le eccezioni relative alla qualità di erede, risultano espressamente discusse e rigettate dal giudizio de quo per carenza di prova.
Quanto, infine alla questione relativa alla pignorabilità delle somme essa risulta inammissibile per carenza di giurisdizione.
Le spese attesa la controvertivilità delle questioni , possono essere compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso relativamente alla domanda svolta in via principale . Dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla domanda subordinata . Spese compensate
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 25/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPERANDIO SANDRO, Presidente
POLI LUCIA, RE
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 437/2023 depositato il 24/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Piazza Ancione, N. 6 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Banca Valsabbina Societa' Cooperativa Per Azioni Soc.coop.pa - P_IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 12284202300002170000 IVA-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 12284202300002170000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo la ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi, in epigrafe meglio descritto.
Premette che l'atto impugnato consegue alla notificazione della cartella di pagamento n.
122 2021 00164932 26 000 non impugnata, emessa a seguito del passaggio in giudicato della sent. n.
834/13/20 del 10/02/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, con la quale veniva riformata la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento e l'avviso di contestazione notificati alla ricorrente quale erede del sig. Nominativo_1, socio accomandante ma anche amministratore dell'azienda Società_1.Sas.
Ritiene sussistente la giurisdizione della Corte adita in quanto le contestazioni dalla stessa formulate sono relative a fatti verificatisi anteriormente alla notificazione della cartella esattoriale;
Nel merito contesta di rivestire la qualità di erede e di conseguenza il titolo e la stessa sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata.
Osserva dichiara di non avere mai accettato l'eredità del defunto marito Nominativo_1 e che comunque, al massimo, ciò che sarebbe potuto cadere in successione, sarebbe la sola quota sociale dell'accomandante;
Eccepisce altresì l'impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente pignorato, in quanto derivanti da stipendio inferiore ai 2.000 euro, con la conseguente impignorabilità della cifra eccedente il decimo, nonché da emolumenti derivanti dalla corresponsione dell'assegno unico in ragione della presenza dei due figli della stessa, somma del tutto impignorabile.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che, previa eccezione della propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito, controdeduceva unicamente in ordine alla dedotta impignorabilità delle somme staggite, ritenendo non provate le eccezioni ma tra l'altro effettuata una operazione di prelievo illecita in quanto successiva all'intervenuta notifica dell'atto di pignoramento.
Si costituiva anche Agenzia delle Entrate, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione della
Corte adita, in quanto l'opposizione riguarda questioni di merito estranee alla notificazione dell'atto presupposto che si ammette pacificamente ex adverso regolarmente notificato e non impugnato, bensì questioni relative all'accertamento del diritto a procedere a esecuzione forzata e la non pignorabilità delle somme aggredite.
Nel merito eccepiva, del pari l'inammissibilità dell'azione per il divieto di ne bis in idem, essendo già state decise con effetto di giudicato, tanto la questione relativa alla qualità di erede della ricorrente, quanto la questione della responsabilità illimitata del de cuius;
Veniva discussa l'istanza di sospensiva con esito negativo. Indi la causa passava in decisione dopo la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di carenza di giurisdizione.
Anzitutto non vi sono dubbi in ordine alla natura erariale del credito azionato trattandosi di riprese IVA, il che esclude sotto questo specifico profilo la carenza di giurisdizione.
Sotto altro aspetto, però occorre osservare che in forza di una giurisprudenza ormai consolidata “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: - alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
- alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso di specie, peraltro è anche indubbio che la cartella esattoriale sia stata notificata regolarmente alla ricorrente e che non sia stata impugnata.
Ora, la decisione sul punto non può prescindere dalle indicazioni fornite in ordine all'interpretazione dell'art. lo 57 comma 1 lett a) del DPR 602/73 dalla sentenza della Consulta n.114/2018, che ha tra l'altro statuito;
“Orbene, la disposizione dell'art. 57, comma 1, lettera a), esprime, in parte qua, una duplice norma: una, che si sottrae alle censure del giudice rimettente, l'altra, che invece ne è attinta. Da una parte essa esclude che sia ammissibile l'opposizione all'esecuzione per il solo fatto che il contribuente opponente formuli un petitum con cui contesta il diritto dell'amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, come sarebbe invece possibile secondo il canone ordinario dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. In questa parte l'art. 57 va raccordato con l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.
Sicché, come non c'è affatto un vuoto di tutela nell'ipotesi della prevista inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, ma solo una puntualizzazione del criterio di riparto della giurisdizione, analogamente la prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario.
L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale.
Non c'è insomma una tutela giurisdizionale concorrente secondo la prospettazione del petitum del ricorrente.
Altrimenti detto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni).
12. Deve anche aggiungersi che sul crinale di questo canone di riparto di giurisdizione – per cui in tanto è inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. in quanto è proponibile il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 – si colloca quella più recente giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 giugno 2017, n. 13913), che, a composizione di un contrasto, ravvisa nel primo atto della riscossione coattiva (quale l'atto di pignoramento) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, quello recante l'esercizio della potestà impositiva, la cui contestazione radica una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario ed onera il contribuente del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel prescritto termine di decadenza). Anche in tale evenienza la tutela del contribuente c'è, ma è attivata con lo strumento processuale di accesso al giudice tributario costituito dal ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel prescritto termine di decadenza), non essendo ammissibile invece l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (senza termine di decadenza). Resta comunque salvo il meccanismo della translatio iudicii per cui, quando un giudice declina la propria giurisdizione, il processo continua davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'inizio.”
Nell'esecuzione erariale, quindi l'opposizione all'esecuzione a differenza che quella regolata dal c.p.c, è soggetta al termine di impugnazione di talchè la mancata impugnazione del titolo ne comporta la preclusione.
Se ne deve concludere, quindi che, limitatamente alla domanda relativa alla inesistenza /nullità /carenza di legittimazione passiva rispetto al credito erariale azionato, sussiste la giurisdizione del giudice adito, ma la domanda è inammissibile in quanto preclusa. Nel merito peraltro le contestazioni riguardano la qualità di erede della stessa -e, quindi in definitiva la sua legittimazione passiva rispetto alla pretesa erariale,- ovvero la misura della stessa quale erede della sola quota societaria del coniuge defunto.
L'esame di tali questioni, peraltro, appare precluso anche perché coperte da giudicato giusta la sent. n.
834/13/20 che ha esaminato tali profili come si desume dalla motivazione.” Infatti l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico,” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22465 del 24 settembre 2018)
Invero, come risulta dalla motivazione le eccezioni relative alla qualità di erede, risultano espressamente discusse e rigettate dal giudizio de quo per carenza di prova.
Quanto, infine alla questione relativa alla pignorabilità delle somme essa risulta inammissibile per carenza di giurisdizione.
Le spese attesa la controvertivilità delle questioni , possono essere compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso relativamente alla domanda svolta in via principale . Dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla domanda subordinata . Spese compensate