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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157/2025 C.C.
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. FA LA Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. CO BO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 19.07.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Olga
Moscato, presso il cui studio, sito in Pavia, via Cesare Beccaria n. 5, ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Lardirago (PV), via IV Novembre n. 141, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lovati, presso il cui studio, sito in Vigevano (PV), via Del Carmine n.14, ha eletto domicilio;
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 92/2025, emessa dal Tribunale di Pavia in data
16.01.2025, depositata il 20.01.2025 e comunicata il 21.01.2025, nell'ambito del procedimento di divorzio RG n. 2816/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 PARTE APPELLANTE:
“Nel merito: in riforma della sentenza impugnata, disporre che il Sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento in favore delle Pt_1 proprie figlie, la somma complessiva di E 250,00 (E 125,00 per ciascuna figlia), a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il
5° giorno di ogni mese, oltre al pagamento della percentuale delle spese straordinarie o extra assegno viene fissato nella misura del 70% a carico della madre e il 30% a carico del padre o altra diversa misura ritenuta equamente distribuita, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo. Tali spese verranno rimborsate al genitore che vi ha provveduto entro 15 giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione, secondo le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia.
Disporre che per le spese extra relative a attività educative e formative in forma privata i genitori si accordino previamente sentiti in doveroso confronto le figlie da entrambi i genitori. In difetto di preventivo confronto le spese saranno assunte in via esclusiva dal genitore che ha ritenuto di sostenerle.
Disporre che l'assegno unico sia ripartito tra le parti al 50%.
In riforma della sentenza impugnata, disporre la compensazione integrale delle spese di lite”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano così giudicare:
– contrariis reiectis;
– confermare integralmente la Sentenza impugnata, vinte le spese del grado”.
PROCURATORE GENERALE
“Esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
NI SA (PV) in data 01.10.2000, e dalla loro unione nascevano le figlie , Persona_1 nata il [...], ed , nata il [...]. Per_2
I coniugi si separavano consensualmente con omologa del Tribunale di Pavia in data 12.06.2017, che prevedeva quanto segue:
- affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita a Lardirago (PV), via IV Novembre n. 141, di proprietà esclusiva del padre della sig.ra la regolamentazione del diritto di visita paterno;
CP_1
pagina 2 di 13 - obbligo per il padre di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito di ricorso del per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., il Pt_1
Tribunale di Pavia interveniva con decreto n. 6309/2020 del 02.12.2020 (R.G. 4083/2019), rideterminando il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili (200,00 euro per ciascuna figlia) e lasciando inalterata la suddivisione al 50 % delle spese straordinarie. Il Tribunale, pur rilevando l'opacità delle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente, riteneva credibili le doglianze del circa la crisi della propria attività di vendita di Pt_1 abbigliamento al dettaglio, riducendo così di 200,00 euro complessivi l'importo disposto in precedenza a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole.
Con ricorso depositato il 16.06.2022, adiva il Tribunale di Pavia Parte_1 per conseguire lo scioglimento del matrimonio contratto con , e chiedeva: Controparte_1
- l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno mantenendo inalterato il piano concordato dalle parti e fatto oggetto di omologa in sede di separazione;
- la previsione di un contributo paterno al mantenimento delle minori di euro 250,00 mensili
(125,00 euro per ciascuna figlia) oltre alla suddivisione delle spese straordinarie per il 30% a carico del padre e per il 70 % a carico della madre.
A sostegno delle proprie istanze economiche, il ricorrente, lavoratore nel settore del commercio ambulante, adduceva un ulteriore forte aggravio della sua situazione economico-patrimoniale, derivante dall'aumento delle spese vive e dalla riduzione drastica delle vendite.
In data 02.11.2022, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e a quella relativa all'affido condiviso delle figlie e al loro collocamento presso la madre.
La resistente, poi, chiedeva: accertamenti di polizia tributaria e a mezzo di Guardia di Finanza in relazione al patrimonio del regolamentazione delle visite padre-figlie con calendario Pt_1 sostanzialmente analogo a quello richiesto dal previsione di un contributo paterno al Pt_1 mantenimento delle minori di euro 2.500,00 mensili (1.250,00 euro per ciascuna figlia) inclusivi di tutte le spese extra;
in subordine, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole di euro 2.000,00 (1.000,00 euro per ciascuna figlia) e il 75% delle spese extra a carico del pagina 3 di 13 padre. La resistente contestava le difficoltà economiche riferite dalla controparte, evidenziando la presenza, in capo al di redditi molto maggiori a quelli dichiarati. Pt_1
Con ordinanza depositata il 15.11.2022, il Tribunale confermava le statuizioni rese in sede di separazione (veniva quindi confermato, con particolare riferimento al contributo paterno al mantenimento della prole, l'importo complessivo di euro 400,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie) e richiedeva alla Guardia di Finanza di Belgioioso di far pervenire una relazione relativa ai redditi e alle condizioni economiche di , relazione che Parte_1 perveniva in data 22.12.2022.
Con successiva ordinanza dell'08.06.2023, il Giudice, esaminata la documentazione depositata dalla
Guardia di Finanza nonché quella depositata dal ricorrente a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudicante in accoglimento dell' istanza di parte determinava il contributo CP_1 paterno al mantenimento della prole in euro 700,00 mensili (350,00 euro per ciascuna figlia), rilevando che dagli estratti conto depositati dal ricorrente emergeva verosimilmente la presenza di redditi non dichiarati in capo al Pt_1
Con sentenza non definitiva depositata il 23.01.2024, veniva pronunciata declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
In data 15.10.2024 e 16.10.2024 le parti precisavano per iscritto le rispettive conclusioni.
Il ricorrente insisteva nelle domande formulate nell'atto introduttivo. La resistente modificava parzialmente la domanda relativa alla calendarizzazione degli incontri padre-figlie (chiedendo sostanzialmente una giornata infrasettimanale in meno) e quella relativa al contributo paterno per il mantenimento della prole, richiesto ora nell'importo di euro 1.600,00 mensili inclusivi di tutte le spese extra, escluse quelle di ordine sanitario di tipo privatistico e quelle relative alle rette universitarie (in subordine, il contributo paterno veniva richiesto nella somma complessiva di euro
1.000 mensili oltre il 75% delle spese extra a carico del padre); la resistente, poi, reiterava la domanda volta a richiedere di ordinare al ricorrente, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., il deposito della documentazione economico-bancaria e chiedeva inoltre di ammonire il ai sensi dell'art. Pt_1
709-ter c.p.c., al rispetto dei provvedimenti giudiziali con contestuale applicazione della sanzione ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nel versamento del contributo a favore della prole.
Con sentenza definitiva emessa il 16.01.2025 e depositata il 20.01.2025, oggetto del presente appello, il Tribunale di Pavia così disponeva: pagina 4 di 13 “- conferma l'affido delle figlie minori e in via condivisa fra i genitori, Persona_1 Per_2 con collocamento e residenza presso la madre in Lardirago (PV), Via IV Novembre n. 141,
- dispone che le visite avvengano secondo quanto stabilito in parte motiva;
Persona_3
- dispone che versi a Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto al
50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che la resistente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per le figlie;
- ammonisce entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c. per le ragioni dedotte in parte motiva;
- rigetta la richiesta di parte resistente ex 614 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente 1/3 delle spese di lite, liquidate in tale proporzione in € 2.660,00 per compensi, il tutto oltre al 15% rimborso forfettario e accessori di legge, compensando tra le parti la restante parte”.
Il Tribunale confermava l'affido condiviso delle minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto della concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti e ritenendo non sussistenti ragioni idonee a modificare tale modalità di affido;
il giudicante provvedeva poi a regolamentare il diritto di visita paterno in considerazione dell'età delle minori e delle richieste delle parti.
Quanto al contributo paterno al mantenimento della prole, il Tribunale riteneva di confermare l'importo di euro 700,00 mensili - oltre la suddivisione al 50% delle spese straordinarie - stabilito dall'ordinanza provvisoria dell'08.06.2023, evidenziando l'opacità della situazione economico- patrimoniale documentata dal ricorrente che rendeva verosimile la presenza di entrate non dichiarate in capo allo stesso.
A tal proposito, il giudicante rilevava: che dalle indagini espletate della Guardia di Finanza emergeva che , in proprio o in qualità di titolare firmatario/legale Parte_1 rappresentante dell'impresa “I Bruschi di Bruschi Giangiacomo” aveva intrattenuto nel corso degli anni rapporti con sette istituti di credito (Banca 5 Spa, Banco di Sassari - oggi BiBanca - Banca
Intesa Sanpaolo, Nexi Payments, Postepay Spa, LIS pay S.p.a., Banca BPER) in relazione ai quali, nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. allo stesso rivolto, non aveva prodotto documentazione completa attestante le operazioni compiute, ad eccezione di quella riguardante il c/c n. 40422 acceso presso UBI Banca e intestato alla Ditta Individuale, oggi trasformato nel c/c n.
42145378 acceso presso BPER Banca S.p.a.; che dal confronto tra la documentazione inerente il pagina 5 di 13 suddetto conto e le dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente emergevano diverse anomalie, risultando sul conto entrate maggiori di quelle dichiarate;
che, inoltre, dal predetto estratto conto risultavano versamenti in contanti (talvolta anche superiori ad € 6.000,00), assegni senza indicazione chiara dell'esecutore, bonifici effettuati da in favore del ricorrente Persona_4 nonché bonifici esteri di in favore di sé stesso, mentre non Parte_1 risultavano spese riconducibili al soddisfacimento delle esigenze quotidiane (utenze, alimentari, sanitarie e di altri beni di prima necessità); che, nonostante i solleciti, il ricorrente aveva omesso di produrre la documentazione reddituale relativa a convivente more uxorio dal luglio CP_2
2023 del Pt_1
Inoltre, il Tribunale evidenziava che , nonostante avesse dedotto Parte_1 di essere disoccupato dal dicembre 2023 (avendo riferito di aver cessato la propria attività di commerciante ambulante di abbigliamento a seguito di un incidente in cui era rimasto coinvolto il proprio furgone allestito per i mercati) e di frequentare attualmente un corso per divenire operatore
O.S.S., era pienamente abile al lavoro ed ancora in età lavorativa, non avendo peraltro neanche oneri abitativi a proprio carico in quanto abitante in un immobile in comodato d'uso di proprietà di e . Parte_2 Parte_3
Di contro, il Giudicante rilevava che , di professione insegnante, aveva allegato Controparte_1 redditi netti di euro 22.908,00 per l'anno 2020, euro 22.802,00 per l'anno 2021, euro 23.757,00 per l'anno 2022 ed euro 24.478,00 per l'anno 2023 e che su di ella gravavano le maggiori spese relative al mantenimento delle figlie, in quanto collocataria della prole.
Infine, il giudicante reputava di ammonire entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c. rilevando che, da un lato, il padre aveva arbitrariamente deciso di ridurre il contributo da versare per il mantenimento della prole, e, dall'altro, che la madre aveva tenuto una condotta atta a strumentalizzare il conflitto della coppia genitoriale spiccatamente incentrato sulla questione economica a discapito delle esigenze affettive ed educative delle minori.
Infine, il Giudicante poneva le spese di lite per 1/3 a carico del ricorrente e compensava la residua parte, evidenziando, per un verso, il sostanziale accordo tra le parti in punto di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affido e di collocamento della prole, e, per altro verso, la parziale soccombenza reciproca di entrambi i genitori in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento per le figlie, nonché il comportamento processuale delle parti, avendo il ricorrente prodotto solo parzialmente la documentazione economica richiesta e la resistente pagina 6 di 13 mostrato poca recettività rispetto i plurimi inviti del Tribunale a porre l'attenzione anche sui bisogni affettivi ed educativi delle figlie e non solo sugli aspetti economici.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello, in data 19.07.2025, Parte_1
chiedendo la riforma della pronuncia impugnata in punto quantificazione del
[...] contributo paterno al mantenimento della prole.
L'appellante ha lamentato che la decisione di primo grado non avrebbe tenuto adeguatamente conto della grave situazione di indigenza del la quale, ad oggi, non consentirebbe Pt_1 all'appellante di sostenere la somma mensile di 700,00 euro prevista dal Tribunale per il mantenimento delle figlie, bensì solo la minor somma di euro 400,00 mensili.
In particolare, a detta dell'appellante, il Giudicante di prime cure avrebbe omesso di rilevare:
- che le indagini finanziarie acquisite nel procedimento di primo grado si riferiscono a dati bancari non più attuali ma risalenti a dieci anni fa;
- che i redditi derivanti dall'attività di commercio ambulante, svolta da sempre dall'appellante, sono stati tutti documentati e mai contestati e hanno dimostrato una netta riduzione dei ricavi, non avendo migliorato la situazione neanche l'ulteriore attività svolta dall'appellante per circa 3 anni al fine di arrotondare le entrate (sub agente assicurativo);
- che la cessazione dell'attività di commerciante ambulante è stata dovuta all'incidente incolpevole del 2023 in cui è andato distrutto il camioncino usato dal per i mercati, Pt_1 essendosi egli trovato senza alcuna fonte di guadagno ed esposto a molteplici debiti;
- che, stante il tipo di attività lavorativa svolta dal (commercio ambulante di capi di Pt_1 abbigliamento di modico valore), il circolo di denaro contante è connaturato alla natura di tale attività e non può essere desunto a fondamento della presenza di presunte entrate non dichiarate;
- che la convivenza dell'appellante con la nuova fidanzata è stata dettata da ragioni di necessità, essendosi il ritrovato senza lavoro;
Pt_1
- che l'appellante è gravato di una serie di spese (finanziamenti, esposizioni esattoriali) che vanno a ridurre drasticamente le proprie entrate;
- che l'appellante, come emerge dalla documentazione depositata in primo grado, ha una situazione medica compromessa che riduce la sua abilità al lavoro;
- che l'appellante ha ricominciato da capo iscrivendosi a un corso per diventare OSS e che attualmente lavora con contratto a tempo determinato anche se ancora in formazione;
pagina 7 di 13 - che al stanti i numerosi prestiti a lui concessi dai suoi due fratelli che hanno deciso Pt_1 di decurtare in misura corrispondente la quota ereditaria spettante all'appellante in seguito alla morte della madre, avvenuta dopo l'emissione della sentenza appellata, non perverrà nulla dalla successione della madre;
- che, al contrario, la può contare su un reddito stabile, sull'assegno unico per le CP_1 figlie, sugli sgravi delle spese della prole nonché sul supporto dei propri genitori, dei quali è figlia unica e dai quali erediterà l'importante patrimonio mobiliare e immobiliare;
- che , inoltre, non paga alcun mutuo per la casa di abitazione, essendo Controparte_1 questa di proprietà del padre.
Con decreto presidenziale depositato il 22.07.2025 è stata fissata udienza al 20.11.2025, poi anticipata al 18.11.2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
In data 16.10.2025, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ha sostenuto la congruità dell'importo stabilito dal giudicante di primo grado a titolo di contributo paterno per il mantenimento della prole, evidenziando che l'appello avversario ripropone argomentazioni già ampiamente valutate dal Tribunale e che, ad ogni modo, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di disoccupazione di un genitore non può giustificare il venir meno o la riduzione dell'obbligo di mantenimento che deve essere oggettivamente quantificato anche solo sulla scorta della capacità lavorativa generica.
In data 14.11.2025, le parti hanno rispettivamente depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, insistendo, ognuna, nelle argomentazioni e nelle conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Nella medesima data, il PG, nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti, ha presentato per iscritto le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., come da decreto presidenziale del
22.07.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Il ricorso ha in primo luogo ad oggetto le statuizioni economiche relative alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie, alla regolamentazione delle spese straordinarie e alla ripartizione dell'assegno unico.
In secondo luogo, l'appellante censura la regolamentazione delle spese processuali del primo grado. pagina 8 di 13 Quanto al primo motivo d'appello le deduzioni difensive sembrano riguardare la erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie in ordine alla ricostruzione della situazione economico-reddituale di , specie in un'ottica evolutiva Parte_1
a seguito dell'incidente occorsogli nel 2023 e alla evoluzione della situazione personale, professionale e reddituale dell'appellante.
Preliminarmente rileva la Corte d'Appello che - diversamente da quanto indicato dall'appellante in calce al ricorso in appello - non risulta essere stata prodotta alcuna documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale di (“
1. redditi triennio Parte_1
2. Buste paga 2025 Bruschi”: cfr pag. 9 del ricorso): nessun deposito risulta essere stato Pt_1 effettuato su PCT e anche mediante consultazione in Cancelleria non risultano effettuate le produzioni documentali in parola.
D'altra parte, nessuna produzione documentale è stata effettuata neanche da parte appellata.
Il quadro probatorio in ordine alle condizioni economiche delle parti è pertanto rimasto immutato rispetto a quello già valutato dal Tribunale di Pavia.
Ed invero la motivazione sul punto resa dal giudice di prime cure appare congrua e corretta.
Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D. Lgs. n. 154 del
2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate alla dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-
1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
La norma prevede, in particolare, che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale pagina 9 di 13 diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.).
È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1 e 2, c.c.).
I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale.
Ciò posto, la valutazione delle emergenze istruttorie e l'applicazione dei principi di diritto in materia effettuate dal primo giudice appare corretta.
L'odierna appellata, convivendo con le figlie, è tenuta a provvedere direttamente al loro mantenimento: deve essere pertanto posto a carico dell'appellato l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento.
di professione insegnante, ha allegato nel procedimento di primo grado i seguenti Controparte_1 redditi netti: per l'anno 2020 € 22.908,00; per l'anno 2021 € 22.802,00; per l'anno 2022 € 23.757,00; per l'anno 2023 € 24.478,00.
che, per quanto dello stesso prospettato, ha svolto la professione Parte_1 di commerciante ambulante di abbigliamento, almeno sino all'incidente avvenuto nel dicembre
2023 che avrebbe distrutto il furgoncino allestito per i mercati, ha prodotto i seguenti redditi netti:
2.180,00 per il 2021; 9.509,00 per il 2022 e 6582,00 per il 2023.
Tuttavia, a seguito di richiesta del Tribunale al Comando della Guardia di Finanza di Belgioioso di depositare una relazione nella quale fossero indicati i redditi dell'odierno appellante, con l'indicazione dei conti correnti e i depositi titoli intestati o cointestati al predetto relativamente “al periodo dal 1° gennaio 2019 all'attualità” è emerso come in proprio ovvero in qualità Pt_1 titolare firmatario e/o legale rappresentante dell'impresa “I Bruschi di Bruschi Giangiacomo”, avesse nel corso degli anni intrattenuto rapporti con i seguenti istituti di credito:
pagina 10 di 13 - Banca 5 Spa, con sede in (20152) Milano, alla Via Bisceglie, 120 (c.f. p. iva P.IVA_1
); P.IVA_2
- Banco di Sassari (oggi BiBanca), con sede in (07100) Sassari, (p. iva ); P.IVA_3
- Banca Intesa Sanpaolo, con sede in (10121) Torino, Piazza San Carlo 156, (c.f.
); P.IVA_4
- Nexi Payments, con sede in (20159) Milano, c.so Sempione n. 55 (c.f. ); P.IVA_5
- Postepay Spa, con sede in (00144) Roma, Viale Europa, 190 (c.f. e p.i. ); P.IVA_6
- LIS pay S.p.a., con sede in (20159) Milano, via Roberto Bracco, 6 (c.f. ); P.IVA_7
- Banca BPER, con sede in (41121) Modena, via San Carlo, 8/20 (c.f. ). P.IVA_8
A seguito di ordine di esibizione in giudizio a ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nel processo di Pt_1 primo grado degli estratti di conto corrente a sé intestati, cointestati o con delega ad operare, dei depositi titoli, delle carte di credito, delle carte di debito con riferimento agli ultimi dieci anni e, in generale, di tutta la documentazione attestante operazioni compiute - sia singolarmente sia quale titolare di Ditta commerciale individuale e anche per delega - presso i sopra citati istituti di credito, il difensore dell'odierno appellante depositava documentazione relativa al c/c n. 40422 acceso presso
UBI Banca e intestato alla Ditta Individuale, poi trasformato nel c/c n. 42145378 acceso presso
BPER Banca S.p.a., peraltro con modalità che non ne agevolano la disamina, in quanto documentazione in parte priva di denominazione degli allegati;
in relazione agli altri rapporti bancari, nulla veniva dedotto e provato in ordine alle operazioni effettuate tramite Banca 5, Banca di Sassari, Intesa Sanpaolo Spa, Lispay Spa: si limitava a produrre richieste effettuate ai Pt_1 citati istituti di credito. Inoltre, depositava con riguardo ai rapporti con Nexy Payments Pt_1 unicamente una fattura relativa al canone per il POS relativa al periodo gennaio – marzo 2023; allegava movimentazione relativa ad una carta Postepay Spa afferente al periodo 22.08.2017 –
28.02.2023, da cui risultano diverse ricariche per complessivi € 2.598,80 attraverso ufficio postale o esercenti, finalizzati ad acquisti tramite canali online;
emergeva un portafoglio titoli, intestato a dal quale si evinceva che la sorte capitale, € 26.000,00, investita il 13.09.2013 veniva Pt_1 disinvestita il 23.10.2013, con versamento per l'importo attualizzato di € 25.843,35 sul conto di
Persona_4
Ad ogni modo, emergeva che nell'anno 2019 le entrate complessive (contanti e incassi tramite
Bancomat e altri) risultano pari ad euro 50.754,00 mentre dal Modello UNICO 2020 emergono ricavi pari ad euro 44.859; nell'anno 2020 le entrate complessive (contanti e incassi tramite
Bancomat e altri) risultano pari ad euro 29.310,00 mentre dal Modello UNICO 2021 emergono pagina 11 di 13 ricavi pari ad euro 23.471,00; nell'anno 2021 le entrate complessive (contanti e incassi tramite
Bancomat e altri) risultano pari ad euro 41.840,00, mentre dal Modello UNICO 2022 emergono ricavi pari ad euro 26.601,00; nell'anno 2022.
L'analisi effettuata dal Giudice di prime cure appare corretta. Numerose sono le opacità nelle dichiarazioni e nelle produzioni documentali di e ad ogni modo risultano spostamenti di Pt_1 denaro non proporzionati ai redditi dichiarati che lasciano presumere la sussistenza di guadagni non dichiarati;
la documentazione reddituale prodotta è idonea a dimostrare la reale situazione economico patrimoniale dell'appellante che appare avere un tenore di vita più elevato di quello dichiarato.
Risultano poi spostamenti di denaro in favore della sorella e della convivente more uxorio
[...] che ha omesso di produrre la documentazione reddituale, per cui – come correttamente CP_2 evidenziato dal Tribunale – non è stato possibile effettuare una valutazione complessiva della posizione reddituale del Pt_1
La Corte rileva che, in disparte la correttezza della ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure, permane anche in questa fase di appello quella poca trasparenza nella produzione documentale relativa alla situazione economico-reddituale dell'appellante che rende infondate le deduzioni relative alle indisponibilità economiche dell'appellante e alla mancata ricostruzione in chiave evolutiva della situazione personale e professionale di Sul punto rileva la Corte che Pt_1 nemmeno vi è prova chiara dei motivi per cui l'appellante avrebbe smesso di esercitare il proprio lavoro, essendo risultate le allegazioni di parte appellante del tutto generiche. Non sono stati prodotti documenti da cui si evinca inoltre una incapacità al lavoro di Lo stesso risulta ad Pt_1 oggi abile al lavoro ed in età lavorativa.
Ad oggi risulta immutata anche la situazione abitativa dell'appellante che risulta vivere in un'abitazione in comodato, senza oneri di spese locatizie.
Alla luce di quanto esposto appare corretta la quantificazione del contributo al mantenimento operata dal tribunale in € 700,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto al
50% delle spese straordinarie tra i genitori.
Corretta – e pertanto da confermare – è anche la statuizione in ordine all'attribuzione dell'assegno unico, considerata la collocazione della prole presso la residenza materna.
Le spese processuali sono state in primo grado compensate tra le parti nella misura di 2/3 in primo grado e poste a carico di nella misura di 1/3, avendo correttamente il Tribunale fatto Pt_1 applicazione del principio della soccombenza, considerata la parziale soccombenza reciproca di pagina 12 di 13 entrambi i genitori in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento per le figlie e tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente, che ha prodotto solo parzialmente la documentazione richiesta al fine di ricostruire la sua capacità reddituale.
Per quanto attiene al presente grado di giudizio, invece, le spese processuali vengono poste interamente a carico dell'appellante totalmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza n. 92/2025 emessa Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di Pavia in data 16.01.2025 nel procedimento di divorzio n. 2816/2022 R.G., assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata.
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellata che si liquidano complessivamente in € 3.966,00 oltre contributo forfettario e accessori di legge.
Si comunichi alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CO BO FA LA
pagina 13 di 13
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. FA LA Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott. CO BO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 19.07.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Olga
Moscato, presso il cui studio, sito in Pavia, via Cesare Beccaria n. 5, ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Lardirago (PV), via IV Novembre n. 141, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lovati, presso il cui studio, sito in Vigevano (PV), via Del Carmine n.14, ha eletto domicilio;
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 92/2025, emessa dal Tribunale di Pavia in data
16.01.2025, depositata il 20.01.2025 e comunicata il 21.01.2025, nell'ambito del procedimento di divorzio RG n. 2816/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 PARTE APPELLANTE:
“Nel merito: in riforma della sentenza impugnata, disporre che il Sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento in favore delle Pt_1 proprie figlie, la somma complessiva di E 250,00 (E 125,00 per ciascuna figlia), a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il
5° giorno di ogni mese, oltre al pagamento della percentuale delle spese straordinarie o extra assegno viene fissato nella misura del 70% a carico della madre e il 30% a carico del padre o altra diversa misura ritenuta equamente distribuita, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo. Tali spese verranno rimborsate al genitore che vi ha provveduto entro 15 giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione, secondo le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia.
Disporre che per le spese extra relative a attività educative e formative in forma privata i genitori si accordino previamente sentiti in doveroso confronto le figlie da entrambi i genitori. In difetto di preventivo confronto le spese saranno assunte in via esclusiva dal genitore che ha ritenuto di sostenerle.
Disporre che l'assegno unico sia ripartito tra le parti al 50%.
In riforma della sentenza impugnata, disporre la compensazione integrale delle spese di lite”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano così giudicare:
– contrariis reiectis;
– confermare integralmente la Sentenza impugnata, vinte le spese del grado”.
PROCURATORE GENERALE
“Esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
NI SA (PV) in data 01.10.2000, e dalla loro unione nascevano le figlie , Persona_1 nata il [...], ed , nata il [...]. Per_2
I coniugi si separavano consensualmente con omologa del Tribunale di Pavia in data 12.06.2017, che prevedeva quanto segue:
- affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita a Lardirago (PV), via IV Novembre n. 141, di proprietà esclusiva del padre della sig.ra la regolamentazione del diritto di visita paterno;
CP_1
pagina 2 di 13 - obbligo per il padre di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito di ricorso del per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., il Pt_1
Tribunale di Pavia interveniva con decreto n. 6309/2020 del 02.12.2020 (R.G. 4083/2019), rideterminando il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di euro 400,00 mensili (200,00 euro per ciascuna figlia) e lasciando inalterata la suddivisione al 50 % delle spese straordinarie. Il Tribunale, pur rilevando l'opacità delle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente, riteneva credibili le doglianze del circa la crisi della propria attività di vendita di Pt_1 abbigliamento al dettaglio, riducendo così di 200,00 euro complessivi l'importo disposto in precedenza a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole.
Con ricorso depositato il 16.06.2022, adiva il Tribunale di Pavia Parte_1 per conseguire lo scioglimento del matrimonio contratto con , e chiedeva: Controparte_1
- l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno mantenendo inalterato il piano concordato dalle parti e fatto oggetto di omologa in sede di separazione;
- la previsione di un contributo paterno al mantenimento delle minori di euro 250,00 mensili
(125,00 euro per ciascuna figlia) oltre alla suddivisione delle spese straordinarie per il 30% a carico del padre e per il 70 % a carico della madre.
A sostegno delle proprie istanze economiche, il ricorrente, lavoratore nel settore del commercio ambulante, adduceva un ulteriore forte aggravio della sua situazione economico-patrimoniale, derivante dall'aumento delle spese vive e dalla riduzione drastica delle vendite.
In data 02.11.2022, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e a quella relativa all'affido condiviso delle figlie e al loro collocamento presso la madre.
La resistente, poi, chiedeva: accertamenti di polizia tributaria e a mezzo di Guardia di Finanza in relazione al patrimonio del regolamentazione delle visite padre-figlie con calendario Pt_1 sostanzialmente analogo a quello richiesto dal previsione di un contributo paterno al Pt_1 mantenimento delle minori di euro 2.500,00 mensili (1.250,00 euro per ciascuna figlia) inclusivi di tutte le spese extra;
in subordine, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole di euro 2.000,00 (1.000,00 euro per ciascuna figlia) e il 75% delle spese extra a carico del pagina 3 di 13 padre. La resistente contestava le difficoltà economiche riferite dalla controparte, evidenziando la presenza, in capo al di redditi molto maggiori a quelli dichiarati. Pt_1
Con ordinanza depositata il 15.11.2022, il Tribunale confermava le statuizioni rese in sede di separazione (veniva quindi confermato, con particolare riferimento al contributo paterno al mantenimento della prole, l'importo complessivo di euro 400,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie) e richiedeva alla Guardia di Finanza di Belgioioso di far pervenire una relazione relativa ai redditi e alle condizioni economiche di , relazione che Parte_1 perveniva in data 22.12.2022.
Con successiva ordinanza dell'08.06.2023, il Giudice, esaminata la documentazione depositata dalla
Guardia di Finanza nonché quella depositata dal ricorrente a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudicante in accoglimento dell' istanza di parte determinava il contributo CP_1 paterno al mantenimento della prole in euro 700,00 mensili (350,00 euro per ciascuna figlia), rilevando che dagli estratti conto depositati dal ricorrente emergeva verosimilmente la presenza di redditi non dichiarati in capo al Pt_1
Con sentenza non definitiva depositata il 23.01.2024, veniva pronunciata declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
In data 15.10.2024 e 16.10.2024 le parti precisavano per iscritto le rispettive conclusioni.
Il ricorrente insisteva nelle domande formulate nell'atto introduttivo. La resistente modificava parzialmente la domanda relativa alla calendarizzazione degli incontri padre-figlie (chiedendo sostanzialmente una giornata infrasettimanale in meno) e quella relativa al contributo paterno per il mantenimento della prole, richiesto ora nell'importo di euro 1.600,00 mensili inclusivi di tutte le spese extra, escluse quelle di ordine sanitario di tipo privatistico e quelle relative alle rette universitarie (in subordine, il contributo paterno veniva richiesto nella somma complessiva di euro
1.000 mensili oltre il 75% delle spese extra a carico del padre); la resistente, poi, reiterava la domanda volta a richiedere di ordinare al ricorrente, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., il deposito della documentazione economico-bancaria e chiedeva inoltre di ammonire il ai sensi dell'art. Pt_1
709-ter c.p.c., al rispetto dei provvedimenti giudiziali con contestuale applicazione della sanzione ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nel versamento del contributo a favore della prole.
Con sentenza definitiva emessa il 16.01.2025 e depositata il 20.01.2025, oggetto del presente appello, il Tribunale di Pavia così disponeva: pagina 4 di 13 “- conferma l'affido delle figlie minori e in via condivisa fra i genitori, Persona_1 Per_2 con collocamento e residenza presso la madre in Lardirago (PV), Via IV Novembre n. 141,
- dispone che le visite avvengano secondo quanto stabilito in parte motiva;
Persona_3
- dispone che versi a Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto al
50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che la resistente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per le figlie;
- ammonisce entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c. per le ragioni dedotte in parte motiva;
- rigetta la richiesta di parte resistente ex 614 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente 1/3 delle spese di lite, liquidate in tale proporzione in € 2.660,00 per compensi, il tutto oltre al 15% rimborso forfettario e accessori di legge, compensando tra le parti la restante parte”.
Il Tribunale confermava l'affido condiviso delle minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto della concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti e ritenendo non sussistenti ragioni idonee a modificare tale modalità di affido;
il giudicante provvedeva poi a regolamentare il diritto di visita paterno in considerazione dell'età delle minori e delle richieste delle parti.
Quanto al contributo paterno al mantenimento della prole, il Tribunale riteneva di confermare l'importo di euro 700,00 mensili - oltre la suddivisione al 50% delle spese straordinarie - stabilito dall'ordinanza provvisoria dell'08.06.2023, evidenziando l'opacità della situazione economico- patrimoniale documentata dal ricorrente che rendeva verosimile la presenza di entrate non dichiarate in capo allo stesso.
A tal proposito, il giudicante rilevava: che dalle indagini espletate della Guardia di Finanza emergeva che , in proprio o in qualità di titolare firmatario/legale Parte_1 rappresentante dell'impresa “I Bruschi di Bruschi Giangiacomo” aveva intrattenuto nel corso degli anni rapporti con sette istituti di credito (Banca 5 Spa, Banco di Sassari - oggi BiBanca - Banca
Intesa Sanpaolo, Nexi Payments, Postepay Spa, LIS pay S.p.a., Banca BPER) in relazione ai quali, nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. allo stesso rivolto, non aveva prodotto documentazione completa attestante le operazioni compiute, ad eccezione di quella riguardante il c/c n. 40422 acceso presso UBI Banca e intestato alla Ditta Individuale, oggi trasformato nel c/c n.
42145378 acceso presso BPER Banca S.p.a.; che dal confronto tra la documentazione inerente il pagina 5 di 13 suddetto conto e le dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente emergevano diverse anomalie, risultando sul conto entrate maggiori di quelle dichiarate;
che, inoltre, dal predetto estratto conto risultavano versamenti in contanti (talvolta anche superiori ad € 6.000,00), assegni senza indicazione chiara dell'esecutore, bonifici effettuati da in favore del ricorrente Persona_4 nonché bonifici esteri di in favore di sé stesso, mentre non Parte_1 risultavano spese riconducibili al soddisfacimento delle esigenze quotidiane (utenze, alimentari, sanitarie e di altri beni di prima necessità); che, nonostante i solleciti, il ricorrente aveva omesso di produrre la documentazione reddituale relativa a convivente more uxorio dal luglio CP_2
2023 del Pt_1
Inoltre, il Tribunale evidenziava che , nonostante avesse dedotto Parte_1 di essere disoccupato dal dicembre 2023 (avendo riferito di aver cessato la propria attività di commerciante ambulante di abbigliamento a seguito di un incidente in cui era rimasto coinvolto il proprio furgone allestito per i mercati) e di frequentare attualmente un corso per divenire operatore
O.S.S., era pienamente abile al lavoro ed ancora in età lavorativa, non avendo peraltro neanche oneri abitativi a proprio carico in quanto abitante in un immobile in comodato d'uso di proprietà di e . Parte_2 Parte_3
Di contro, il Giudicante rilevava che , di professione insegnante, aveva allegato Controparte_1 redditi netti di euro 22.908,00 per l'anno 2020, euro 22.802,00 per l'anno 2021, euro 23.757,00 per l'anno 2022 ed euro 24.478,00 per l'anno 2023 e che su di ella gravavano le maggiori spese relative al mantenimento delle figlie, in quanto collocataria della prole.
Infine, il giudicante reputava di ammonire entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c. rilevando che, da un lato, il padre aveva arbitrariamente deciso di ridurre il contributo da versare per il mantenimento della prole, e, dall'altro, che la madre aveva tenuto una condotta atta a strumentalizzare il conflitto della coppia genitoriale spiccatamente incentrato sulla questione economica a discapito delle esigenze affettive ed educative delle minori.
Infine, il Giudicante poneva le spese di lite per 1/3 a carico del ricorrente e compensava la residua parte, evidenziando, per un verso, il sostanziale accordo tra le parti in punto di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affido e di collocamento della prole, e, per altro verso, la parziale soccombenza reciproca di entrambi i genitori in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento per le figlie, nonché il comportamento processuale delle parti, avendo il ricorrente prodotto solo parzialmente la documentazione economica richiesta e la resistente pagina 6 di 13 mostrato poca recettività rispetto i plurimi inviti del Tribunale a porre l'attenzione anche sui bisogni affettivi ed educativi delle figlie e non solo sugli aspetti economici.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello, in data 19.07.2025, Parte_1
chiedendo la riforma della pronuncia impugnata in punto quantificazione del
[...] contributo paterno al mantenimento della prole.
L'appellante ha lamentato che la decisione di primo grado non avrebbe tenuto adeguatamente conto della grave situazione di indigenza del la quale, ad oggi, non consentirebbe Pt_1 all'appellante di sostenere la somma mensile di 700,00 euro prevista dal Tribunale per il mantenimento delle figlie, bensì solo la minor somma di euro 400,00 mensili.
In particolare, a detta dell'appellante, il Giudicante di prime cure avrebbe omesso di rilevare:
- che le indagini finanziarie acquisite nel procedimento di primo grado si riferiscono a dati bancari non più attuali ma risalenti a dieci anni fa;
- che i redditi derivanti dall'attività di commercio ambulante, svolta da sempre dall'appellante, sono stati tutti documentati e mai contestati e hanno dimostrato una netta riduzione dei ricavi, non avendo migliorato la situazione neanche l'ulteriore attività svolta dall'appellante per circa 3 anni al fine di arrotondare le entrate (sub agente assicurativo);
- che la cessazione dell'attività di commerciante ambulante è stata dovuta all'incidente incolpevole del 2023 in cui è andato distrutto il camioncino usato dal per i mercati, Pt_1 essendosi egli trovato senza alcuna fonte di guadagno ed esposto a molteplici debiti;
- che, stante il tipo di attività lavorativa svolta dal (commercio ambulante di capi di Pt_1 abbigliamento di modico valore), il circolo di denaro contante è connaturato alla natura di tale attività e non può essere desunto a fondamento della presenza di presunte entrate non dichiarate;
- che la convivenza dell'appellante con la nuova fidanzata è stata dettata da ragioni di necessità, essendosi il ritrovato senza lavoro;
Pt_1
- che l'appellante è gravato di una serie di spese (finanziamenti, esposizioni esattoriali) che vanno a ridurre drasticamente le proprie entrate;
- che l'appellante, come emerge dalla documentazione depositata in primo grado, ha una situazione medica compromessa che riduce la sua abilità al lavoro;
- che l'appellante ha ricominciato da capo iscrivendosi a un corso per diventare OSS e che attualmente lavora con contratto a tempo determinato anche se ancora in formazione;
pagina 7 di 13 - che al stanti i numerosi prestiti a lui concessi dai suoi due fratelli che hanno deciso Pt_1 di decurtare in misura corrispondente la quota ereditaria spettante all'appellante in seguito alla morte della madre, avvenuta dopo l'emissione della sentenza appellata, non perverrà nulla dalla successione della madre;
- che, al contrario, la può contare su un reddito stabile, sull'assegno unico per le CP_1 figlie, sugli sgravi delle spese della prole nonché sul supporto dei propri genitori, dei quali è figlia unica e dai quali erediterà l'importante patrimonio mobiliare e immobiliare;
- che , inoltre, non paga alcun mutuo per la casa di abitazione, essendo Controparte_1 questa di proprietà del padre.
Con decreto presidenziale depositato il 22.07.2025 è stata fissata udienza al 20.11.2025, poi anticipata al 18.11.2025, disponendone la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
In data 16.10.2025, si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ha sostenuto la congruità dell'importo stabilito dal giudicante di primo grado a titolo di contributo paterno per il mantenimento della prole, evidenziando che l'appello avversario ripropone argomentazioni già ampiamente valutate dal Tribunale e che, ad ogni modo, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di disoccupazione di un genitore non può giustificare il venir meno o la riduzione dell'obbligo di mantenimento che deve essere oggettivamente quantificato anche solo sulla scorta della capacità lavorativa generica.
In data 14.11.2025, le parti hanno rispettivamente depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, insistendo, ognuna, nelle argomentazioni e nelle conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Nella medesima data, il PG, nella persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti, ha presentato per iscritto le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., come da decreto presidenziale del
22.07.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. L'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Il ricorso ha in primo luogo ad oggetto le statuizioni economiche relative alla determinazione del contributo al mantenimento delle figlie, alla regolamentazione delle spese straordinarie e alla ripartizione dell'assegno unico.
In secondo luogo, l'appellante censura la regolamentazione delle spese processuali del primo grado. pagina 8 di 13 Quanto al primo motivo d'appello le deduzioni difensive sembrano riguardare la erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie in ordine alla ricostruzione della situazione economico-reddituale di , specie in un'ottica evolutiva Parte_1
a seguito dell'incidente occorsogli nel 2023 e alla evoluzione della situazione personale, professionale e reddituale dell'appellante.
Preliminarmente rileva la Corte d'Appello che - diversamente da quanto indicato dall'appellante in calce al ricorso in appello - non risulta essere stata prodotta alcuna documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale di (“
1. redditi triennio Parte_1
2. Buste paga 2025 Bruschi”: cfr pag. 9 del ricorso): nessun deposito risulta essere stato Pt_1 effettuato su PCT e anche mediante consultazione in Cancelleria non risultano effettuate le produzioni documentali in parola.
D'altra parte, nessuna produzione documentale è stata effettuata neanche da parte appellata.
Il quadro probatorio in ordine alle condizioni economiche delle parti è pertanto rimasto immutato rispetto a quello già valutato dal Tribunale di Pavia.
Ed invero la motivazione sul punto resa dal giudice di prime cure appare congrua e corretta.
Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D. Lgs. n. 154 del
2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate alla dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-
1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
La norma prevede, in particolare, che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di considerare che tutti i figli hanno uguale pagina 9 di 13 diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.).
È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1 e 2, c.c.).
I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale.
Ciò posto, la valutazione delle emergenze istruttorie e l'applicazione dei principi di diritto in materia effettuate dal primo giudice appare corretta.
L'odierna appellata, convivendo con le figlie, è tenuta a provvedere direttamente al loro mantenimento: deve essere pertanto posto a carico dell'appellato l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento.
di professione insegnante, ha allegato nel procedimento di primo grado i seguenti Controparte_1 redditi netti: per l'anno 2020 € 22.908,00; per l'anno 2021 € 22.802,00; per l'anno 2022 € 23.757,00; per l'anno 2023 € 24.478,00.
che, per quanto dello stesso prospettato, ha svolto la professione Parte_1 di commerciante ambulante di abbigliamento, almeno sino all'incidente avvenuto nel dicembre
2023 che avrebbe distrutto il furgoncino allestito per i mercati, ha prodotto i seguenti redditi netti:
2.180,00 per il 2021; 9.509,00 per il 2022 e 6582,00 per il 2023.
Tuttavia, a seguito di richiesta del Tribunale al Comando della Guardia di Finanza di Belgioioso di depositare una relazione nella quale fossero indicati i redditi dell'odierno appellante, con l'indicazione dei conti correnti e i depositi titoli intestati o cointestati al predetto relativamente “al periodo dal 1° gennaio 2019 all'attualità” è emerso come in proprio ovvero in qualità Pt_1 titolare firmatario e/o legale rappresentante dell'impresa “I Bruschi di Bruschi Giangiacomo”, avesse nel corso degli anni intrattenuto rapporti con i seguenti istituti di credito:
pagina 10 di 13 - Banca 5 Spa, con sede in (20152) Milano, alla Via Bisceglie, 120 (c.f. p. iva P.IVA_1
); P.IVA_2
- Banco di Sassari (oggi BiBanca), con sede in (07100) Sassari, (p. iva ); P.IVA_3
- Banca Intesa Sanpaolo, con sede in (10121) Torino, Piazza San Carlo 156, (c.f.
); P.IVA_4
- Nexi Payments, con sede in (20159) Milano, c.so Sempione n. 55 (c.f. ); P.IVA_5
- Postepay Spa, con sede in (00144) Roma, Viale Europa, 190 (c.f. e p.i. ); P.IVA_6
- LIS pay S.p.a., con sede in (20159) Milano, via Roberto Bracco, 6 (c.f. ); P.IVA_7
- Banca BPER, con sede in (41121) Modena, via San Carlo, 8/20 (c.f. ). P.IVA_8
A seguito di ordine di esibizione in giudizio a ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nel processo di Pt_1 primo grado degli estratti di conto corrente a sé intestati, cointestati o con delega ad operare, dei depositi titoli, delle carte di credito, delle carte di debito con riferimento agli ultimi dieci anni e, in generale, di tutta la documentazione attestante operazioni compiute - sia singolarmente sia quale titolare di Ditta commerciale individuale e anche per delega - presso i sopra citati istituti di credito, il difensore dell'odierno appellante depositava documentazione relativa al c/c n. 40422 acceso presso
UBI Banca e intestato alla Ditta Individuale, poi trasformato nel c/c n. 42145378 acceso presso
BPER Banca S.p.a., peraltro con modalità che non ne agevolano la disamina, in quanto documentazione in parte priva di denominazione degli allegati;
in relazione agli altri rapporti bancari, nulla veniva dedotto e provato in ordine alle operazioni effettuate tramite Banca 5, Banca di Sassari, Intesa Sanpaolo Spa, Lispay Spa: si limitava a produrre richieste effettuate ai Pt_1 citati istituti di credito. Inoltre, depositava con riguardo ai rapporti con Nexy Payments Pt_1 unicamente una fattura relativa al canone per il POS relativa al periodo gennaio – marzo 2023; allegava movimentazione relativa ad una carta Postepay Spa afferente al periodo 22.08.2017 –
28.02.2023, da cui risultano diverse ricariche per complessivi € 2.598,80 attraverso ufficio postale o esercenti, finalizzati ad acquisti tramite canali online;
emergeva un portafoglio titoli, intestato a dal quale si evinceva che la sorte capitale, € 26.000,00, investita il 13.09.2013 veniva Pt_1 disinvestita il 23.10.2013, con versamento per l'importo attualizzato di € 25.843,35 sul conto di
Persona_4
Ad ogni modo, emergeva che nell'anno 2019 le entrate complessive (contanti e incassi tramite
Bancomat e altri) risultano pari ad euro 50.754,00 mentre dal Modello UNICO 2020 emergono ricavi pari ad euro 44.859; nell'anno 2020 le entrate complessive (contanti e incassi tramite
Bancomat e altri) risultano pari ad euro 29.310,00 mentre dal Modello UNICO 2021 emergono pagina 11 di 13 ricavi pari ad euro 23.471,00; nell'anno 2021 le entrate complessive (contanti e incassi tramite
Bancomat e altri) risultano pari ad euro 41.840,00, mentre dal Modello UNICO 2022 emergono ricavi pari ad euro 26.601,00; nell'anno 2022.
L'analisi effettuata dal Giudice di prime cure appare corretta. Numerose sono le opacità nelle dichiarazioni e nelle produzioni documentali di e ad ogni modo risultano spostamenti di Pt_1 denaro non proporzionati ai redditi dichiarati che lasciano presumere la sussistenza di guadagni non dichiarati;
la documentazione reddituale prodotta è idonea a dimostrare la reale situazione economico patrimoniale dell'appellante che appare avere un tenore di vita più elevato di quello dichiarato.
Risultano poi spostamenti di denaro in favore della sorella e della convivente more uxorio
[...] che ha omesso di produrre la documentazione reddituale, per cui – come correttamente CP_2 evidenziato dal Tribunale – non è stato possibile effettuare una valutazione complessiva della posizione reddituale del Pt_1
La Corte rileva che, in disparte la correttezza della ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure, permane anche in questa fase di appello quella poca trasparenza nella produzione documentale relativa alla situazione economico-reddituale dell'appellante che rende infondate le deduzioni relative alle indisponibilità economiche dell'appellante e alla mancata ricostruzione in chiave evolutiva della situazione personale e professionale di Sul punto rileva la Corte che Pt_1 nemmeno vi è prova chiara dei motivi per cui l'appellante avrebbe smesso di esercitare il proprio lavoro, essendo risultate le allegazioni di parte appellante del tutto generiche. Non sono stati prodotti documenti da cui si evinca inoltre una incapacità al lavoro di Lo stesso risulta ad Pt_1 oggi abile al lavoro ed in età lavorativa.
Ad oggi risulta immutata anche la situazione abitativa dell'appellante che risulta vivere in un'abitazione in comodato, senza oneri di spese locatizie.
Alla luce di quanto esposto appare corretta la quantificazione del contributo al mantenimento operata dal tribunale in € 700,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto al
50% delle spese straordinarie tra i genitori.
Corretta – e pertanto da confermare – è anche la statuizione in ordine all'attribuzione dell'assegno unico, considerata la collocazione della prole presso la residenza materna.
Le spese processuali sono state in primo grado compensate tra le parti nella misura di 2/3 in primo grado e poste a carico di nella misura di 1/3, avendo correttamente il Tribunale fatto Pt_1 applicazione del principio della soccombenza, considerata la parziale soccombenza reciproca di pagina 12 di 13 entrambi i genitori in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento per le figlie e tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente, che ha prodotto solo parzialmente la documentazione richiesta al fine di ricostruire la sua capacità reddituale.
Per quanto attiene al presente grado di giudizio, invece, le spese processuali vengono poste interamente a carico dell'appellante totalmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza n. 92/2025 emessa Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di Pavia in data 16.01.2025 nel procedimento di divorzio n. 2816/2022 R.G., assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata.
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellata che si liquidano complessivamente in € 3.966,00 oltre contributo forfettario e accessori di legge.
Si comunichi alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 18 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CO BO FA LA
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