Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, vertente tra
C.F. , nata a [...]ù) il 17 Parte_1 C.F._1 aprile 1986 e residente a [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Giulia Dosso e dall'Avv. Donata Di Bartolo, del foro di Milano, presso il cui studio elegge domicilio giusta procura in atti e
C.F. , nato a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
5 agosto 1981 e residente a [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Mauro Alessandro Ciappetta e dall'Avv. Gabriele Leccisi, del foro di Milano, presso il cui studio elegge domicilio giusta procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) la casa familiare, sita nel comune di CI BA (MI), Viale Romagna n. 11/C, e gli arredi ivi contenuti saranno assegnati alla OR , affinché vi dimori Parte_1 unitamente al figlio minore , collocato prevalentemente presso di lei;
Persona_1
Parte_1
3) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in CI BA (MI), Viale Romagna
n. 11/C;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali intendono garantire la formazione della personalità del minore, attraverso una crescita serena ed armonica;
5) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione Persona_1 naturale e delle aspirazioni dello stesso. I genitori, in ogni caso, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante il minore, delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figlio/genitore
(telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché lo stesso soggiorni con l'altro; 6) le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura del minore saranno adottate separatamente dai due genitori in occasione della permenenza dello stesso presso l'abitazione di ciascuno di essi;
7) il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle Persona_1 ore 19.30 sino alla domenica sera alle ore 22.00, quando il signor riaccompagnerà Parte_2 il minore presso l'abitazione materna;
8) durante la settimana, il padre terrà con sé il figlio ogni mercoledì o giovedì dalle Persona_1 ore 19.30 alle ore 21.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
9) Le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori ed unicamente per comprovate esigenze lavorative o di malattia, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro e/o ai turni di riposo di entrambi;
10 ) Nell'eventualità in cui condizioni di malattia dei minore precludessero all'uno o all'altro genitore di trascorrere con i figli il weekend di propria spettanza, detto periodo potrà essere recuperato nei giorni infrasettimanali, previo accordo delle parti, nelle settimane seguenti.
11) Le telefonate serali con il genitore di volta in volta non collocatario dovranno essere effettuate alle ore 21.00, salvo improrogabili impegni del minore e/o del genitore con il quale Persona_1 si trova in quel momento;
12)Per le vacanze estive ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé per un Persona_1 periodo non superiore a tre settimane, di cui non oltre due settimane consecutive. Il suddetto periodo di ferie dovrà essere previamente concordato tra i coniugi entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo (compreso indirizzo e recapito telefonico) in cui trascorreranno i periodi di vacanza estiva con il figlio, consentendo l'uno all'altro di sentire telefonicamente il minore una volta al giorno. Resta inteso che ciascun genitore si farà carico delle spese inerenti i periodi di ferie trascorsi con il figlio;
13)Eventuali viaggi del minore all'estero dovranno essere previamente concordati tra i genitori;
14)Gli ulteriori periodi di sospensione estiva delle lezioni scolastiche seguiranno l'ordinaria alternanza delle visite;
15)Durante le feste natalizie, il minore starà ad anni alterni con un genitore dalle ore 9.00 del giorno
24 dicembre sino alle ore 9.00 del 25 dicembre e con l'altro dalle ore 9.00 del 25 dicembre alle ore
9.00 del 26 dicembre;
16) Il genitore che avrà trascorso la vigilia di Natale con terrà con sé il figlio dalle Persona_1 ore 9.00 del 26 dicembre alle ore 9 del 1 gennaio, mentre quello che avrà trascorso con Per_1
il giorno di Natale terrà con sé il minore dalle ore 9.00 del 1 gennaio alle ore 9.00 del 7
[...] gennaio, il tutto ad anni alterni;
17) sempre ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e quello Persona_1 di Pasquetta con l'altro;
18) Il medesimo criterio dell'alternanza sarà seguito per le altre festività (a titolo meramente esemplificativo: Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), nonché per il compleanno del figlio, che verrà trascorso un anno con un genitore e quello seguente con l'altro, salvo che le parti si accordino per passare insieme detta ultima ricorrenza;
19) Ciascun genitore, ove lo desideri, potrà inoltre tenere con sé il figlio nel giorno del proprio rispettivo compleanno;
20) Entrambi i genitori si impegnano nell'interesse del figlio minore a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione di residenza, dimora e/o domicilio;
21) L'introduzione nelle rispettive abitazioni di nuovi partner e l'avvio di relazioni di convivenza da parte di ciascun genitore dovrà avvenire gradualmente al fine di tutelare il benessere psico-fisico del minore e le di lui tempistiche di rielaborazione della crisi familiare;
22)Il signor verserà alla OR quale contributo economico Parte_2 Parte_1 per il mantenimento odinario di la somma di Euro 250,00= al mese, per dodici Persona_1 mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dalle “linee guida sulle spese straordinarie del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano”. La OR , Parte_1 quale genitore collocatario prevalente, onerato di anticipare la spesa, avrà diritto al rimborso di essa entro giorni 15 dalla presentazione dei relativi giustificativi. Il contributo al mantenimento in favore del figlio a carico del padre verrà rivalutato ogni anno, a decorrere dall'emissione della sentenza che recepisce le presenti condizioni, in base agli indici ISTAT, e ciò ove comportino un incremento della somma medesima, la quale non potrà subire inflessioni rispetto all'importo concordato nella presente sede. Il mantenimento verrà corrisposto in via anticipata dal signor
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sulle coordinate intestate alla Parte_2 OR;
Parte_1
23) Il signor al fine di assicurare adeguate condizioni abitative al figlio Parte_2 Per_1
, concorrerà a corrispondere la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare
[...] nella misura del 50% di sua spettanza, per un importo di Euro 250,00= al mese;
24) Detto importo verrà versato dal signor direttamente sul conto corrente cointestato con la OR Parte_2
, sul quale risulta appoggiato il mutuo anzidetto;
Parte_1
25) Con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto i ricorrenti espressamente prevedono che gli assegni familiari e/o i benefici fiscali ad essi equipollenti (assegno unico universale) saranno percepiti sin dalla data odierna al 100% dalla sola OR e dalla stessa Parte_1 trattenuti;
26) La OR s'impegna ad avvisare il signor in caso arrivi Parte_1 Parte_2 alla casa coniugale corrispondenza indirizzata allo stesso e a consegnargliela.
27)Le parti prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e del permesso di soggiorno relativamente al figlio minore;
28)le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi legali al vincolo della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno Parte_1 Parte_2 intrattenuto una relazione dalla quale è nato in [...] 8 Persona_2 ottobre 2014;
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
- le spese, considerata la natura e l'esito del procedimento, possono essere integralmente compensate tra le parti
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi