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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GA AN, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 957/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2020 00026017 26 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Resistente: non ha concluso successivamente alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 27.6.2022, avente ad oggetto l'importo di euro 1.389,02 relativo ad omesso versamento di tasse automobilitiche anno 2017, allegando i motivi di doglianza.
L'Agenzia delle Enatrate Riscossione ha resistito al ricorso.
Nella more la contribuente ha acceduto alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 co. 231 L. 197/2002.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 4.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che Ricorrente_1 ha definito la lite ai sensi della normativa richiamata in narrativa e dimostrato l'avvenuto pagamento anticipato del dovuto, senza incorrere in controindicazioni dell'ente convenuto.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, che nel caso in esame va dichiarata ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 per avvenuta definizione ex lege della pendenza tributaria.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, dichiara estinto il giudizio promosso da Ricorrente_1, iscritto al n. 957/2022 R.G.R., per avvenuta definizione ex lege della pendenza.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ragusa 4.2.2026.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GA AN, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 957/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 297 2020 00026017 26 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Resistente: non ha concluso successivamente alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 27.6.2022, avente ad oggetto l'importo di euro 1.389,02 relativo ad omesso versamento di tasse automobilitiche anno 2017, allegando i motivi di doglianza.
L'Agenzia delle Enatrate Riscossione ha resistito al ricorso.
Nella more la contribuente ha acceduto alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 co. 231 L. 197/2002.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 4.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che Ricorrente_1 ha definito la lite ai sensi della normativa richiamata in narrativa e dimostrato l'avvenuto pagamento anticipato del dovuto, senza incorrere in controindicazioni dell'ente convenuto.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, che nel caso in esame va dichiarata ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 per avvenuta definizione ex lege della pendenza tributaria.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, dichiara estinto il giudizio promosso da Ricorrente_1, iscritto al n. 957/2022 R.G.R., per avvenuta definizione ex lege della pendenza.
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ragusa 4.2.2026.