Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 277
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha ritenuto che la lite fosse definita ai sensi della normativa richiamata in narrativa e che fosse avvenuto il pagamento di quanto dovuto, senza che l'ente convenuto avesse sollevato obiezioni. Pertanto, il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 per avvenuta definizione ex lege della pendenza tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 277
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 277
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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