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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10002 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 42568 / 2021 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. GUGLIELMELLO ANGELO PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
r avv. MANDARANO ANTONELLO, CP_2
,
[...] CP_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, ove peraltro conferma le conclusioni dell'atto introduttivo (cioè la comparsa di riassunzione del 21.10.2021), cioè:
“nel merito: … accertare e dichiarare l'inefficacia e l'invalidità degli atti impugnati;
accertare e dichiarare altresì l'intervenuta prescrizione sia delle sanzioni sia delle conseguenti cartelle, essendo decorso il termine quinquennale senza che il diritto a riscuotere le somme richieste per le violazioni amministrative sia stato fatto valere”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“respingere l'atto di riassunzione proposto nei confronti del in quanto nullo Controparte_1
e/inammissibile e comunque infondato per le ragioni svolte in precedenza, e per l'effetto, confermare gli atti impugnati e la legittimità della pretesa creditoria del . Controparte_1
In via subordinata: … disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. chiamando in giudizio già ” Controparte_4 Controparte_5
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con “comparsa per la riassunzione della causa” datata 15.10.2021 e notificata mediante PEC inviata da e consegnata il 15/10/2021 unicamente a Email_1
l'odierno attore sponeva che: Email_2 Pt_1
• “con ricorso … notificato al resistente in data 22.5.2019, il Sig. ha proposto CP_1 Pt_1 opposizione avanti la di avverso gli atti di cui Controparte_6 CP_1 all'oggetto (doc. a)” eccependo “l'inidoneità dei ruoli impugnati, riguardanti il pagamento di due sanzioni amministrative (la prima dell'anno 2007 e la seconda dell'anno 2009) di € 5.200,00 ciascuna, oltre spese ed interessi maturati, a legittimare l'azione esecutiva da parte del considerata l'assenza di rituale e valida notifica delle cartelle;
Controparte_1 eccependo, in ogni caso, la prescrizione delle relative sanzioni amministrative, dei ruoli e delle cartelle”;
[ è qui opportuno precisare che, dalla lettura del ricorso tributario prodotto a corredo della comparsa di riassunzione, privo di data e apparentemente notificato all'avvoc unale il 22.5.2019, risulta che l'attore intende impugnare i seguenti estratti di ruolo datati 2 CP_5 aprile 2019:
• ruolo anno 2012 cartella n. 0682012141573711;
• ruolo anno 2010 cartella n. 06820100511153018 ]
• eccepiva inoltre il decorso del “termine quinquennale per la prescrizione sia delle sanzioni sia delle conseguenti cartelle, atteso che dalla data in cui sarebbero avvenute le notifiche non stati inoltrati e/o notificati ulteriori atti interruttivi del relativo termine”
• “instaurata la causa rg. 5135/19 avanti la Sezione 19^ della di Controparte_6
, il resistente si costituiva in giudizio depositando in data 14.11.2019 CP_1 CP_1 controdeduzioni … con le quali contestava le allegazioni e le eccezioni del ricorrente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario (doc. b)” sicché con sentenza n. 484/2021 pubblicata il 1° febbraio 2021 “e passata in giudicato” la di aveva dichiarato il proprio difetto di Controparte_6 CP_1 giurisdizione “dal momento che le sanzioni amministrative oggetto degli estratti di ruolo concernono violazioni delle norme sul commercio”;
• l'attore pertanto, “riassumendo la causa avanti il Giudice competente, si oppone all'esecuzione”. L'attore in riassunzione pertanto concludeva chiedendo di dichiarare l'inefficacia e l'invalidità degli atti impugnati e di dichiarare l'intervenuta prescrizione “sia delle sanzioni sia delle conseguenti cartelle”.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata 17.10.2022 osservando che: CP_1
• l'atto di citazione era inammissibile in quanto non notificato all'Agenzia delle Entrate- IO (già , Concessionario per la riscossione dei crediti del CP_5 CP_1
;
[...]
• l'atto di citazione era nullo sia per la confusa esposizione delle difese, in modo “del tutto insufficiente a supportare la domanda giudiziale”, sia perché “non notificato personalmente al di presso le sede legale, bensì al procuratore domiciliatario costituito nella CP_1 CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 2 fase precedente, vale a dire presso l'Avvocatura comunale”, e ciò alla luce di Cass. Sez. 6, ordinanza n. 29032 del 5/12/2017, Cass. n. 27094 del 3/12/2013;
• nel merito osservava inoltre che il ra limitato a produrre un estratto di ruolo relativo CP_7 all'iscrizione a ruolo del credito del derivante dall'emissione di due sanzioni CP_1 amministrative riguardanti la violazione di norme sul commercio, senza però negare d'aver violato tale normativa, essendosi l'attore limitato a contestare la “rituale e valida notifica delle cartelle e, in ogni caso, prescrizione delle relative sanzioni amministrative o dei pedissequi ruoli e cartelle”;
• costituitosi innanzi al giudice tributario, il aveva eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione, producendo sia i verbali sia le ordinanze ingiunzioni ritualmente notificate, sottolineando la tempestività e legittimità dell'iscrizione a ruolo del proprio credito;
• segnatamente, la prima violazione in materia di commercio riguardava l'art.2 comma II della Legge regionale n.15/2000 all'epoca vigente (in quanto il in data 8.08.2002, titolare di Pt_1 autorizzazione esclusivamente itinerante, in contrasto con il suo titolo abilitativo, risultava svolgere la propria attività all'interno del mercato settimanale scoperto di via Osoppo a ) CP_1 mentre la seconda violazione -accertata in data 21.10.2004 dalla Polizia Municipale- riguardava la violazione dell'art. 29 D.L.gs.114/98 da parte del “quale operatore commerciale su Pt_1 area pubblica non autorizzato ad operare durante una festa di via”;
• entrambe le violazioni erano state “immediatamente contestate all'interessato e ritualmente notificate a mani proprie … il rifiuto a ritirare il verbale, verbalizzato dal Pubblico Ufficiale e facente fede fino a querela di falso, vale quale regolare notifica a mani proprie ai sensi dell'art.138 II”;
• in mancanza di pagamento, l'Amministrazione comunale aveva quindi emesso due ordinanze ingiunzioni, entrambe ritualmente notificate ex a. 140 cpc, rispettivamente: la prima (n. 11127 anno 2007) notificata con avviso affisso allo stabile e successivo invio di raccomandata A/R. Del 25.6.2007 e la seconda (n. 16 anno 2009) mediante avvisoaffisso allo stabile e successivo invio di raccomandata A/R. Del 13.2.2009;
• non essendo stati pagati neppure gli importi di tali ordinanze ingiunzioni, il aveva CP_1 perciò legittimamente iscritto a ruolo il credito certo, liquido ed esigibile, affidandone l'esazione all' (già , che aveva notificato le stesse Controparte_8 CP_5 nelle date del 16/4/2011 e del 29/12/2012, come dimostrava la stessa documentazione prodotta dal Pt_1
• il aveva anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla CP_1 notifica delle cartelle esattoriali, avendo affidato il servizio di riscossione ad Controparte_5
;
• la di aveva dichiarato inammissibile il ricorso con Controparte_6 CP_1 sentenza n. 484 pubblicata il giorno 1.2.2021 (per difetto di giurisdizione, versandosi in tema di sanzioni amministrative in materia di commercio e non già di tributi);
• colla citazione in riassunzione notificata il 15.10.2021 il aveva riassunto la causa Pt_1
“rinviando alle già generiche argomentazioni esposte avanti la Controparte_6
”;
[...]
• l'attore “neppure contesta di aver commesso le violazioni a suo tempo accertate, né che i
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 3 verbali di contestazione gli siano stati notificati al momento dell'accertamento” e dunque “la notificazione dei verbali de quo risulta pertanto del tutto pacifica e non necessiterebbe dunque neppure di produzioni documentali da parte del;
CP_1
• di conseguenza, tali verbali “sono certamente divenuti, ormai da tempo, titoli esecutivi intangibili” e risultavano infondate le eccezioni riguardanti la mancata notifica delle ordinanze ingiunzioni;
• ancora, sulla scorta di Cass. S.U. n. 19704/2015 l'impugnazione, da parte del contribuente, dell'estratto di ruolo rilasciato, su sua richiesta, dal Concessionario, è ammissibile solo quando la cartella di pagamento non sia stata validamente notificata e la “riapertura dei termini” di impugnazione è ammissibile solo quando il soggetto che intende avvalersene impugni il suddetto estratto di ruolo entro il termine di trenta giorni, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, termine che decorre dalla “data di acquisizione della notizia di debito tramite l'estratto di ruolo…” e come confermato da Cass. S.U. n. 22080/2017 non è suscettibile
“di ulteriore arbitraria estensione” ;
• l'azione proposta nei confronti del , riferita all'estratto di ruolo, era perciò Controparte_1 inammissibile per tardività in quanto non proposta nel termine di trenta giorni di cui agli aa. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, decorrente dalla data di acquisizione della notizia di debito tramite l'estratto di ruolo;
• eccepiva inoltre che, essendo la procedura di riscossione di diretta ed esclusiva competenza del Concessionario (ex a. 86 D.P.R. n.602/1973), il era privo di legittimazione passiva;
CP_1
• d'altra parte, quanto all'asserita omessa notifica delle cartelle esattoriali, la presente opposizione dovrebbe qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex a. 617 cpc e quindi sarebbe in ogni caso inammissibile per tardiva presentazione, alla luce delle pronunce n. 8200/2009 e n. 6565/2013 nelle quali la Corte di cassazione chiarisce che le censure riguardanti la notificazione della cartella esattoriale, avendo per oggetto vizi propri della cartella, devono essere fatte valere mediante opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'a. 617/1 cpc da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
• in via subordinata, andava disposta ex a. 107 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO – già . Controparte_5
Il convenuto quindi concludeva chiedendo in via principale di respingere l'atto di riassunzione siccome nullo e inammissibile e comunque infondato, confermando quindi gli atti impugnati.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 7.6.2022 il giudice originariamente designato assegnava i termini ex a. 183/6 cpc. All'udienza del 23.11.2022 l'attore chiedeva rinvio per precisare le conclusioni mentre il convenuto insisteva per estendere il contraddittorio, sicché con ordinanza 24.11.2022 il giudice originariamente designato dichiarava la causa pronta per la decisione. All'udienza del 15.3.2024 il giudice originariamente designato rinviava per la discussione orale.
Riassegnata la causa allo scrivente il 22.9.2025, all'udienza del giorno 4/12/2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 4 All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
Occorre premettere che la sentenza del giudice di legittimità invocata dall'attore è del tutto inconferente rispetto a questa controversia: tale pronuncia (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 7514 dell'8/03/2022) riguarda infatti e soltanto la speciale disciplina di settore applicabile solo alle opposizioni esattoriali in materia previdenziale, e oltre tutto si riferiva a un'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo.
In proposito, si deve sottolineare che l'attore non ha specificamente contestato la circostanza (del resto, univocamente attestata dalla polizia locale nei verbali di accertamento, aventi fede privilegiata, prodotti sub docc. 6 e 7) dell'avvenuta immediata contestazione, al trasgressore stesso, dei due illeciti posti a fondare poi le ordinanze ingiunzione e l'iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate. L'azione del non può essere perciò qualificata come recuperatoria, e da ciò discendono le conseguenze Pt_1 processuali da tempo costantemente affermate dal giudice di legittimità.
Non è inutile, al riguardo, sottolineare che (come illustrato da Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 e successive conformi) vanno qualificate come opposizioni “recuperatorie” quelle opposizioni colle quali si contesta una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, allorquando la parte deduca che quella cartella costituisce il primo atto attraverso cui è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, per essere nulla o mancante la notifica del processo verbale di accertamento della violazione.
È appena il caso di rilevare che, nella sua comparsa di riassunzione, il dichiara di aver Pt_1
“evidenziato l'inidoneità dei ruoli impugnati… a legittimare l'azione esecutiva da parte del
, considerata l'assenza di rituale e valida notifica delle cartelle” Controparte_1
senza dunque minimamente contestare l'avvenuta notifica dei verbali, perfezionatasi malgrado il suo rifiuto di riceverli, e inoltre
“contestava e contesta il fatto che le ordinanze ingiunzione siano state ritualmente e validamente notificate ai sensi dell'art.140 cpc”
ciò che appunto circoscrive la contestazione e gli asseriti vizi di notifica solo alle ordinanze ingiunzioni e alle cartelle esattoriali.
Le opposizioni cd. recuperatorie, insomma, sono così definite in quanto la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di “recuperare” un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 5 causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
Solo nel caso di opposizioni di natura recuperatoria, pertanto, legittimato passivo necessario è l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa (mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa), e in questa sola ipotesi può sussistere legittimazione concorrente di entrambi tali soggetti.
Tale situazione è tuttavia assolutamente eccezionale, poiché nella normalità dei casi (ossia per opposizioni esecutive vere e proprie proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo) non v'è da recuperare nessun momento di tutela non essendo ravvisabili vizi degli atti presupposti. Di conseguenza la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Il principio generale è cioè quello previsto dall'a. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che trova applicazione per tutte le opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli aa. 615 e ss. cpc, cioè alle opposizioni che non abbiano carattere recuperatorio, anche quando si tratti della riscossione mediante ruolo di crediti derivanti da sanzioni amministrative (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 30777 del 6/11/2023; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 36505 del 29/12/2023).
Nel caso presente non sussiste dunque nessun litisconsorzio necessario coll'ente creditore (cioè col
), atteso che unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, che invece non Controparte_1 risulta citato, con conseguente inammissibilità delle domande proposte dal Pt_1
La controversia dev'essere perciò decisa sulla scorta di tale ragione, che risulta essere la più liquida, alla luce di Cass. Sez. 3, ordinanza n. 3870 del 12/2/2024 e Cass. Sez. 3, sentenza n. 25272 del 20/9/2024, da cui si inferisce che in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973 la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni non “recuperatorie” spetta unicamente all'agente della riscossione.
La presente opposizione, proposta nei soli confronti del (quale ente titolare del Controparte_1 credito) va dunque dichiarata inammissibile, rimanendo esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio ex a. 102 cpc, giacché non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario cosiddetto sostanziale.
Restano assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dal convenuto inclusa quella relativa CP_1 all'inammissibilità della notifica della riassunzione al procuratore del convenuto, anziché al convenuto personalmente, potendosi in proposito condividere il principio enunciato da Cass. Sez. 6, CP_1 ordinanza n. 29032 del 5/12/2017 in riferimento alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice del rinvio, ma evidentemente applicabile anche alla pressoché identica situazione della riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 6 A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai parametri medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
La soccombenza totale, fondata su principi da tempo enunciati e confermati dal giudice di legittimità e sul richiamo di precedenti inconferenti, unitamente alla confusa modalità di redazione e di esposizione delle difese, impongono non soltanto la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente accordata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di nella seduta del giorno CP_1
20/1/2022 (N. 2021/5505), bensì pure l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc, sicché la parte soccombente va condannata a pagare al convenuto anche l'ulteriore somma che si stima CP_1 equo di determinare in misura pari alla cifra liquidata a titolo di compensi professionali, oltre interessi legali da oggi al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) dichiara inammissibili, e pertanto respinge interamente, le domande proposte dall'attore ; Parte_1
(2) per l'effetto, conferma interamente gli atti impugnati e cioè: a) estratto di ruolo anno 2012 cartella n. 0682012141573711; b) estratto di ruolo anno 2010 cartella n. 06820100511153018 (3) condanna l'attore a rifondere le spese di lite del convenuto Parte_1 [...]
, liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali e CP_1 oneri accessori e riflessi;
(4) letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore a pagare al Parte_1 CP_1
l'ulteriore somma di 6.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
[...]
(5) revoca l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Così deciso il giorno 24 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 7
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA ex a. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 42568 / 2021 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. GUGLIELMELLO ANGELO PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
r avv. MANDARANO ANTONELLO, CP_2
,
[...] CP_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, ove peraltro conferma le conclusioni dell'atto introduttivo (cioè la comparsa di riassunzione del 21.10.2021), cioè:
“nel merito: … accertare e dichiarare l'inefficacia e l'invalidità degli atti impugnati;
accertare e dichiarare altresì l'intervenuta prescrizione sia delle sanzioni sia delle conseguenti cartelle, essendo decorso il termine quinquennale senza che il diritto a riscuotere le somme richieste per le violazioni amministrative sia stato fatto valere”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“respingere l'atto di riassunzione proposto nei confronti del in quanto nullo Controparte_1
e/inammissibile e comunque infondato per le ragioni svolte in precedenza, e per l'effetto, confermare gli atti impugnati e la legittimità della pretesa creditoria del . Controparte_1
In via subordinata: … disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. chiamando in giudizio già ” Controparte_4 Controparte_5
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con “comparsa per la riassunzione della causa” datata 15.10.2021 e notificata mediante PEC inviata da e consegnata il 15/10/2021 unicamente a Email_1
l'odierno attore sponeva che: Email_2 Pt_1
• “con ricorso … notificato al resistente in data 22.5.2019, il Sig. ha proposto CP_1 Pt_1 opposizione avanti la di avverso gli atti di cui Controparte_6 CP_1 all'oggetto (doc. a)” eccependo “l'inidoneità dei ruoli impugnati, riguardanti il pagamento di due sanzioni amministrative (la prima dell'anno 2007 e la seconda dell'anno 2009) di € 5.200,00 ciascuna, oltre spese ed interessi maturati, a legittimare l'azione esecutiva da parte del considerata l'assenza di rituale e valida notifica delle cartelle;
Controparte_1 eccependo, in ogni caso, la prescrizione delle relative sanzioni amministrative, dei ruoli e delle cartelle”;
[ è qui opportuno precisare che, dalla lettura del ricorso tributario prodotto a corredo della comparsa di riassunzione, privo di data e apparentemente notificato all'avvoc unale il 22.5.2019, risulta che l'attore intende impugnare i seguenti estratti di ruolo datati 2 CP_5 aprile 2019:
• ruolo anno 2012 cartella n. 0682012141573711;
• ruolo anno 2010 cartella n. 06820100511153018 ]
• eccepiva inoltre il decorso del “termine quinquennale per la prescrizione sia delle sanzioni sia delle conseguenti cartelle, atteso che dalla data in cui sarebbero avvenute le notifiche non stati inoltrati e/o notificati ulteriori atti interruttivi del relativo termine”
• “instaurata la causa rg. 5135/19 avanti la Sezione 19^ della di Controparte_6
, il resistente si costituiva in giudizio depositando in data 14.11.2019 CP_1 CP_1 controdeduzioni … con le quali contestava le allegazioni e le eccezioni del ricorrente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario (doc. b)” sicché con sentenza n. 484/2021 pubblicata il 1° febbraio 2021 “e passata in giudicato” la di aveva dichiarato il proprio difetto di Controparte_6 CP_1 giurisdizione “dal momento che le sanzioni amministrative oggetto degli estratti di ruolo concernono violazioni delle norme sul commercio”;
• l'attore pertanto, “riassumendo la causa avanti il Giudice competente, si oppone all'esecuzione”. L'attore in riassunzione pertanto concludeva chiedendo di dichiarare l'inefficacia e l'invalidità degli atti impugnati e di dichiarare l'intervenuta prescrizione “sia delle sanzioni sia delle conseguenti cartelle”.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata 17.10.2022 osservando che: CP_1
• l'atto di citazione era inammissibile in quanto non notificato all'Agenzia delle Entrate- IO (già , Concessionario per la riscossione dei crediti del CP_5 CP_1
;
[...]
• l'atto di citazione era nullo sia per la confusa esposizione delle difese, in modo “del tutto insufficiente a supportare la domanda giudiziale”, sia perché “non notificato personalmente al di presso le sede legale, bensì al procuratore domiciliatario costituito nella CP_1 CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 2 fase precedente, vale a dire presso l'Avvocatura comunale”, e ciò alla luce di Cass. Sez. 6, ordinanza n. 29032 del 5/12/2017, Cass. n. 27094 del 3/12/2013;
• nel merito osservava inoltre che il ra limitato a produrre un estratto di ruolo relativo CP_7 all'iscrizione a ruolo del credito del derivante dall'emissione di due sanzioni CP_1 amministrative riguardanti la violazione di norme sul commercio, senza però negare d'aver violato tale normativa, essendosi l'attore limitato a contestare la “rituale e valida notifica delle cartelle e, in ogni caso, prescrizione delle relative sanzioni amministrative o dei pedissequi ruoli e cartelle”;
• costituitosi innanzi al giudice tributario, il aveva eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione, producendo sia i verbali sia le ordinanze ingiunzioni ritualmente notificate, sottolineando la tempestività e legittimità dell'iscrizione a ruolo del proprio credito;
• segnatamente, la prima violazione in materia di commercio riguardava l'art.2 comma II della Legge regionale n.15/2000 all'epoca vigente (in quanto il in data 8.08.2002, titolare di Pt_1 autorizzazione esclusivamente itinerante, in contrasto con il suo titolo abilitativo, risultava svolgere la propria attività all'interno del mercato settimanale scoperto di via Osoppo a ) CP_1 mentre la seconda violazione -accertata in data 21.10.2004 dalla Polizia Municipale- riguardava la violazione dell'art. 29 D.L.gs.114/98 da parte del “quale operatore commerciale su Pt_1 area pubblica non autorizzato ad operare durante una festa di via”;
• entrambe le violazioni erano state “immediatamente contestate all'interessato e ritualmente notificate a mani proprie … il rifiuto a ritirare il verbale, verbalizzato dal Pubblico Ufficiale e facente fede fino a querela di falso, vale quale regolare notifica a mani proprie ai sensi dell'art.138 II”;
• in mancanza di pagamento, l'Amministrazione comunale aveva quindi emesso due ordinanze ingiunzioni, entrambe ritualmente notificate ex a. 140 cpc, rispettivamente: la prima (n. 11127 anno 2007) notificata con avviso affisso allo stabile e successivo invio di raccomandata A/R. Del 25.6.2007 e la seconda (n. 16 anno 2009) mediante avvisoaffisso allo stabile e successivo invio di raccomandata A/R. Del 13.2.2009;
• non essendo stati pagati neppure gli importi di tali ordinanze ingiunzioni, il aveva CP_1 perciò legittimamente iscritto a ruolo il credito certo, liquido ed esigibile, affidandone l'esazione all' (già , che aveva notificato le stesse Controparte_8 CP_5 nelle date del 16/4/2011 e del 29/12/2012, come dimostrava la stessa documentazione prodotta dal Pt_1
• il aveva anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla CP_1 notifica delle cartelle esattoriali, avendo affidato il servizio di riscossione ad Controparte_5
;
• la di aveva dichiarato inammissibile il ricorso con Controparte_6 CP_1 sentenza n. 484 pubblicata il giorno 1.2.2021 (per difetto di giurisdizione, versandosi in tema di sanzioni amministrative in materia di commercio e non già di tributi);
• colla citazione in riassunzione notificata il 15.10.2021 il aveva riassunto la causa Pt_1
“rinviando alle già generiche argomentazioni esposte avanti la Controparte_6
”;
[...]
• l'attore “neppure contesta di aver commesso le violazioni a suo tempo accertate, né che i
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 3 verbali di contestazione gli siano stati notificati al momento dell'accertamento” e dunque “la notificazione dei verbali de quo risulta pertanto del tutto pacifica e non necessiterebbe dunque neppure di produzioni documentali da parte del;
CP_1
• di conseguenza, tali verbali “sono certamente divenuti, ormai da tempo, titoli esecutivi intangibili” e risultavano infondate le eccezioni riguardanti la mancata notifica delle ordinanze ingiunzioni;
• ancora, sulla scorta di Cass. S.U. n. 19704/2015 l'impugnazione, da parte del contribuente, dell'estratto di ruolo rilasciato, su sua richiesta, dal Concessionario, è ammissibile solo quando la cartella di pagamento non sia stata validamente notificata e la “riapertura dei termini” di impugnazione è ammissibile solo quando il soggetto che intende avvalersene impugni il suddetto estratto di ruolo entro il termine di trenta giorni, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, termine che decorre dalla “data di acquisizione della notizia di debito tramite l'estratto di ruolo…” e come confermato da Cass. S.U. n. 22080/2017 non è suscettibile
“di ulteriore arbitraria estensione” ;
• l'azione proposta nei confronti del , riferita all'estratto di ruolo, era perciò Controparte_1 inammissibile per tardività in quanto non proposta nel termine di trenta giorni di cui agli aa. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, decorrente dalla data di acquisizione della notizia di debito tramite l'estratto di ruolo;
• eccepiva inoltre che, essendo la procedura di riscossione di diretta ed esclusiva competenza del Concessionario (ex a. 86 D.P.R. n.602/1973), il era privo di legittimazione passiva;
CP_1
• d'altra parte, quanto all'asserita omessa notifica delle cartelle esattoriali, la presente opposizione dovrebbe qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex a. 617 cpc e quindi sarebbe in ogni caso inammissibile per tardiva presentazione, alla luce delle pronunce n. 8200/2009 e n. 6565/2013 nelle quali la Corte di cassazione chiarisce che le censure riguardanti la notificazione della cartella esattoriale, avendo per oggetto vizi propri della cartella, devono essere fatte valere mediante opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'a. 617/1 cpc da proporre nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
• in via subordinata, andava disposta ex a. 107 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO – già . Controparte_5
Il convenuto quindi concludeva chiedendo in via principale di respingere l'atto di riassunzione siccome nullo e inammissibile e comunque infondato, confermando quindi gli atti impugnati.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 7.6.2022 il giudice originariamente designato assegnava i termini ex a. 183/6 cpc. All'udienza del 23.11.2022 l'attore chiedeva rinvio per precisare le conclusioni mentre il convenuto insisteva per estendere il contraddittorio, sicché con ordinanza 24.11.2022 il giudice originariamente designato dichiarava la causa pronta per la decisione. All'udienza del 15.3.2024 il giudice originariamente designato rinviava per la discussione orale.
Riassegnata la causa allo scrivente il 22.9.2025, all'udienza del giorno 4/12/2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e discutevano quindi la causa oralmente.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 4 All'esito, il tribunale tratteneva la causa per la decisione a norma dell'a. 281 sexies comma 3 cpc.
I motivi della decisione
Occorre premettere che la sentenza del giudice di legittimità invocata dall'attore è del tutto inconferente rispetto a questa controversia: tale pronuncia (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 7514 dell'8/03/2022) riguarda infatti e soltanto la speciale disciplina di settore applicabile solo alle opposizioni esattoriali in materia previdenziale, e oltre tutto si riferiva a un'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo.
In proposito, si deve sottolineare che l'attore non ha specificamente contestato la circostanza (del resto, univocamente attestata dalla polizia locale nei verbali di accertamento, aventi fede privilegiata, prodotti sub docc. 6 e 7) dell'avvenuta immediata contestazione, al trasgressore stesso, dei due illeciti posti a fondare poi le ordinanze ingiunzione e l'iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate. L'azione del non può essere perciò qualificata come recuperatoria, e da ciò discendono le conseguenze Pt_1 processuali da tempo costantemente affermate dal giudice di legittimità.
Non è inutile, al riguardo, sottolineare che (come illustrato da Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017 e successive conformi) vanno qualificate come opposizioni “recuperatorie” quelle opposizioni colle quali si contesta una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, allorquando la parte deduca che quella cartella costituisce il primo atto attraverso cui è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, per essere nulla o mancante la notifica del processo verbale di accertamento della violazione.
È appena il caso di rilevare che, nella sua comparsa di riassunzione, il dichiara di aver Pt_1
“evidenziato l'inidoneità dei ruoli impugnati… a legittimare l'azione esecutiva da parte del
, considerata l'assenza di rituale e valida notifica delle cartelle” Controparte_1
senza dunque minimamente contestare l'avvenuta notifica dei verbali, perfezionatasi malgrado il suo rifiuto di riceverli, e inoltre
“contestava e contesta il fatto che le ordinanze ingiunzione siano state ritualmente e validamente notificate ai sensi dell'art.140 cpc”
ciò che appunto circoscrive la contestazione e gli asseriti vizi di notifica solo alle ordinanze ingiunzioni e alle cartelle esattoriali.
Le opposizioni cd. recuperatorie, insomma, sono così definite in quanto la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di “recuperare” un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 5 causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti.
Solo nel caso di opposizioni di natura recuperatoria, pertanto, legittimato passivo necessario è l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa (mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa), e in questa sola ipotesi può sussistere legittimazione concorrente di entrambi tali soggetti.
Tale situazione è tuttavia assolutamente eccezionale, poiché nella normalità dei casi (ossia per opposizioni esecutive vere e proprie proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo) non v'è da recuperare nessun momento di tutela non essendo ravvisabili vizi degli atti presupposti. Di conseguenza la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Il principio generale è cioè quello previsto dall'a. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che trova applicazione per tutte le opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli aa. 615 e ss. cpc, cioè alle opposizioni che non abbiano carattere recuperatorio, anche quando si tratti della riscossione mediante ruolo di crediti derivanti da sanzioni amministrative (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 30777 del 6/11/2023; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 36505 del 29/12/2023).
Nel caso presente non sussiste dunque nessun litisconsorzio necessario coll'ente creditore (cioè col
), atteso che unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, che invece non Controparte_1 risulta citato, con conseguente inammissibilità delle domande proposte dal Pt_1
La controversia dev'essere perciò decisa sulla scorta di tale ragione, che risulta essere la più liquida, alla luce di Cass. Sez. 3, ordinanza n. 3870 del 12/2/2024 e Cass. Sez. 3, sentenza n. 25272 del 20/9/2024, da cui si inferisce che in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973 la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni non “recuperatorie” spetta unicamente all'agente della riscossione.
La presente opposizione, proposta nei soli confronti del (quale ente titolare del Controparte_1 credito) va dunque dichiarata inammissibile, rimanendo esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio ex a. 102 cpc, giacché non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario cosiddetto sostanziale.
Restano assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dal convenuto inclusa quella relativa CP_1 all'inammissibilità della notifica della riassunzione al procuratore del convenuto, anziché al convenuto personalmente, potendosi in proposito condividere il principio enunciato da Cass. Sez. 6, CP_1 ordinanza n. 29032 del 5/12/2017 in riferimento alla riassunzione del giudizio innanzi al giudice del rinvio, ma evidentemente applicabile anche alla pressoché identica situazione della riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 6 A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo prossimo ai parametri medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
La soccombenza totale, fondata su principi da tempo enunciati e confermati dal giudice di legittimità e sul richiamo di precedenti inconferenti, unitamente alla confusa modalità di redazione e di esposizione delle difese, impongono non soltanto la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente accordata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di nella seduta del giorno CP_1
20/1/2022 (N. 2021/5505), bensì pure l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc, sicché la parte soccombente va condannata a pagare al convenuto anche l'ulteriore somma che si stima CP_1 equo di determinare in misura pari alla cifra liquidata a titolo di compensi professionali, oltre interessi legali da oggi al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) dichiara inammissibili, e pertanto respinge interamente, le domande proposte dall'attore ; Parte_1
(2) per l'effetto, conferma interamente gli atti impugnati e cioè: a) estratto di ruolo anno 2012 cartella n. 0682012141573711; b) estratto di ruolo anno 2010 cartella n. 06820100511153018 (3) condanna l'attore a rifondere le spese di lite del convenuto Parte_1 [...]
, liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali e CP_1 oneri accessori e riflessi;
(4) letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore a pagare al Parte_1 CP_1
l'ulteriore somma di 6.000,00, oltre interessi legali da oggi al saldo;
[...]
(5) revoca l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Così deciso il giorno 24 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 42568 / 2021 - pag. 7