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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 987/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con gli avv.ti Roberto IG e Girolamo CI;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.1.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico derivante da malattia CP_1
professionale denunziata il 4.10.2023, previo cumulo con quello già
indennizzato in rendita nella complessiva misura del 17% per altra malattia professionale e per un infortunio sul lavoro, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
1 domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia
(sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla con tendinite del sovraspinato bilaterale) ha origine professionale e determina un danno biologico del 3% che, cumulato con quello già attualmente indennizzato in rendita nella complessiva misura del 17% per altra malattia professionale
(ernie discali) e per i postumi di un infortunio sul lavoro, dà luogo a un danno biologico complessivo del 19%: tanto, con decorrenza dal
15.4.2024.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
2 L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del 19% e condanna l' a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi ratei differenziali con decorrenza dal 15.4.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv. Roberto
IG e Girolamo CI.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 987/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con gli avv.ti Roberto IG e Girolamo CI;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.1.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico derivante da malattia CP_1
professionale denunziata il 4.10.2023, previo cumulo con quello già
indennizzato in rendita nella complessiva misura del 17% per altra malattia professionale e per un infortunio sul lavoro, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
1 domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia
(sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla con tendinite del sovraspinato bilaterale) ha origine professionale e determina un danno biologico del 3% che, cumulato con quello già attualmente indennizzato in rendita nella complessiva misura del 17% per altra malattia professionale
(ernie discali) e per i postumi di un infortunio sul lavoro, dà luogo a un danno biologico complessivo del 19%: tanto, con decorrenza dal
15.4.2024.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
2 L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del 19% e condanna l' a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi ratei differenziali con decorrenza dal 15.4.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, CP_1
liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv. Roberto
IG e Girolamo CI.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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