TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 270
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 commi 3 e 6 della L. 104/92

    Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 33, comma 3, della L. 104/92 riconosce imperativamente al lavoratore dipendente il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, indipendentemente dai turni lavorativi e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare. Il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro di ciascuno di tali giorni va considerato pari ad un solo giorno di permesso. Sono state ritenute irrilevanti le circolari e gli interpelli richiamati dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, perplessità, irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria, sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, implicitamente rigettando anche queste censure in quanto non sussistono i vizi di legittimità lamentati.

  • Rigettato
    Impugnazione del verbale di disposizione

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche l'impugnazione del verbale di disposizione è stata rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 270
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 270
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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