Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Serena Giovidelli e Beniamino Carnevale con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituto in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
del provvedimento del Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS- del 02/04/2025, comunicato con nota prot. -OMISSIS- in data 2 aprile 2025, con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo promosso dalla Società ricorrente, ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 e ss. mm. e ii., avverso il verbale di disposizione prot. n. -OMISSIS-del 3-4 marzo 2025 dello stesso Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS-;
-di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti a quello impugnato se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente e, in particolare: del prefato verbale di disposizione prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa RA AS e uditi per le parti i difensori l’Avv. G. Petruzzi, in sostituzione degli Avv.ti B. Carnevale, S. Giovidelli e del Prof. Avv. S. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 28 maggio 2025 e depositato in giudizio il 29 maggio 2025, la Società ricorrente, concessionaria del servizio pubblico di rimorchio portuale nel Porto di -OMISSIS- ed in altri -OMISSIS-, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone che, per fronteggiare le numerose richieste di lavoratori marittimi che prestano servizio sui propri rimorchiatori, di fruire dei benefici previsti dall’art. 33 della L. 104/92, a fronte della necessità di predisporre la minima dotazione di equipaggio delle unità, sin dal 2012, ha concordato con i propri lavoratori beneficiari delle predette tutele, una specifica programmazione dei permessi in questione, in adesione a quanto previsto dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. -OMISSIS- del 27.01.2012, predisposta in risposta ad interpello proposto dalla Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, con istanza dell’1.12.2011, riconoscendo, in favore dei marittimi interessati, le 24 ore di permesso mensile previste dalla L. n. 104/92 (pari a tre giorni di permesso, come da Circolare INPS n. 16866/2007) frazionate in due parti da 12 ore ciascuna, e quindi di due giornate di lavoro, essendo articolate queste ultime in turni di 12 ore lavorative.
Sennonché, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- -a seguito di segnalazione formulata dal Sig. -OMISSIS-, dipendente della ricorrente, con la qualifica di Comandante di unità da rimorchio dal 22/07/2005 ed avente diritto ai benefici di cui all’art.33 commi 3 e 6 della legge n.104/92 -ha inviato i propri funzionari ispettivi allo scopo di verificare l’osservanza, da parte della Società Rimorchiatori Napoletani, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. All’esito dei conseguenti accertamenti, conclusisi in data 13.12.2024, gli stessi funzionari hanno attestato che, limitatamente alla posizione lavorativa del Sig. -OMISSIS-, la ricorrente non avrebbe assicurato, nei confronti del medesimo lavoratore, la corretta fruizione dei permessi mensili (con riferimento al numero degli stessi), in violazione dell’art. 33, commi 3 e 6, L. n. 104/92. Di talché, con proprio verbale di disposizione prot.n. 4835 del 04/03/2025, i funzionari ispettivi dell’Ispettorato predetto hanno disposto per la Società odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/04/2004 n. 124 come sostituito dall'art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 introdotto dalla legge 120/2020, “...di consentire al sig. -OMISSIS-, con decorrenza immediata, la fruizione di n. tre giorni di permesso retribuito al mese ex L.104/92, previa apposita programmazione aziendale, al fine di contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile”.
Avverso il predetto verbale l’odierna ricorrente ha proposto ricorso in sede amministrativa ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. n. 124/2004, come modificato dalla legge n. 120/2020 che è stato rigettato con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS- del 02/04/2025, comunicato con nota prot.n.-OMISSIS- del 02/04/2025.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 commi 3 e 6 della L . 104/92 -eccesso di potere per difetto dei presupposti -difetto di motivazione -perplessità -irragionevolezza manifesta -difetto di istruttoria -sviamento -violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. e del giusto procedimento
4. In data 29 maggio 2025 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. In data 27 giugno 2025 l’Avvocatura erariale ha depositato due memorie per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro ed insistendo per il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 2.7.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione nel merito, pertanto il Presidente della Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive fissando l'udienza pubblica del 10 febbraio 2026 per la trattazione nel merito.
7. Con memoria depositata l’8.01.2026, la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. Nella pubblica udienza del 10.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. In via preliminare il Tribunale ritiene che sussiste la giurisdizione dell’adito G.A. in ordine alla controversia de qua . Infatti, come ritenuto da condivisibile giurisprudenza, sebbene tutti gli aspetti del rapporto di lavoro privatistico risultino riservati alla cognizione del G.O., laddove si controverta in ordine alla legittimità di un verbale di disposizione, adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro a conclusione del procedimento ispettivo, si è al cospetto di un atto che ha inciso autoritativamente sulla posizione giuridica del datore di lavoro. Dunque oggetto del presente giudizio è un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, con previsione di una sanzione pecuniaria, espressione di un potere pubblicistico, che la norma definisce “immediatamente esecutivo”, ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle statuizioni contenute nello stesso, per l’applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza (da un minimo di € 500 a un massimo di € 3000). Con la precisazione che “diversamente dalla diffida accertativa (prevista dall’art. 12 del D. Lgs. n. 124 del 2004), suscettibile di acquisire essa stessa efficacia di titolo esecutivo a favore del privato, il provvedimento di cui all’art. 14 del medesimo del Decreto Legislativo n. 124 del 2004 non è idoneo a riconoscere al lavoratore un’utilità diretta e immediata. L’atto di disposizione è definito dalla norma “immediatamente esecutivo”, quindi fin da subito efficace e vincolante per il destinatario, ma il dovere giuridico di conformarsi alle sue statuizioni è presidiato solo dal meccanismo di coazione indiretta costituito dalla sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza. Ogni beneficio a carico del lavoratore dipenderà quindi solo dall’adeguamento del datore di lavoro alle disposizioni impartite, non essendo consentito all’Amministrazione un intervento diretto sul rapporto giuridico (T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, Sez. I, 18 maggio 2021, n. 155). Il presente contenzioso, in altri termini, è volto a contestare l’illegittimo esercizio del potere dispositivo di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 124 del 2004 e non il se e il quanto del diritto di che trattasi inerente il rapporto lavorativo, sicchè esso rientra nella giurisdizione dell’adito T.A.R. (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 21 giugno 2022, n. 427, T.A.R. Marche, Sez. I, 26 agosto 2022 n. 464).
10. Sempre preliminarmente questo Tribunale ritiene fondata la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dalla difesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto si tratterebbe di soggetto non legittimato passivamente nel presente giudizio.
La richiesta deve essere accolta atteso che il provvedimento del Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di -OMISSIS- del 02/04/2025 ed il verbale di disposizione prot. n. 4834-4835/25 impugnati sono stati emessi dall'articolazione territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, soggetto pubblico istituito con D. Lgs. n. 149 del 2015 e avente personalità giuridica di diritto pubblico, oltre che piena autonomia organizzativa e contabile (art. 1, comma 3), rispetto al quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge funzioni di vigilanza sull'attività complessiva e non si estende anche alla verifica nel merito dei singoli provvedimenti adottati in via autonoma dalla stessa e dalle sue articolazioni territoriali ("ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie"). Pertanto, il predetto Ministero non può essere considerato direttamente responsabile degli atti adottati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni; nè un legittimo contraddittore nei giudizi in cui sono impugnati gli atti emessi dal predetto Ispettorato, come accade nella controversia de qua (cfr. T.A.R. -OMISSIS- sez. IV, 04/09/2023, (ud. 28/06/2023- dep. 04/09/2023) - n. 2046 e T.A.R. -OMISSIS-, I, 18 maggio 2021, n. 155).
Alla luce di quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere estromesso dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
11. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Osserva il Collegio che è privo di giuridico fondamento l’articolato motivo di gravame con cui la difesa della ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 commi 3 e 6 della Legge n.104 del 1992, in quanto – come correttamente rilevato nei provvedimenti impugnati – l’art. 33 comma 3 della Legge n. 104 del 1992 e ss.mm. stabilisce che: “ Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità ”, pertanto correttamente inteso alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici, la norma riconosce – imperativamente – al lavoratore dipendente, pubblico o privato, (che come nel caso di specie intenda fruire del permesso de quo in modalità giornaliera) il diritto di fruire di tre giorni (anziché due della durata di 12 ore ciascuno, come concesso dalla Società ricorrente datrice di lavoro) di permesso mensile retribuito per assistere il disabile in situazione di gravità (ed applicabile anche alla persona portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità, ai sensi del comma 6 della stessa norma), indipendentemente dai turni lavorativi e dal numero delle ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nei giorni di interesse.
Tale principio, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, è ribadito nel messaggio INPS n. 3114 del 7.8.2018, che puntualizza che nel caso di fruizione del permesso ai sensi della L. n. 104/1992 a giornata, mensilmente spettano al dipendente n. 3 giornate “indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero delle ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse…..lo stesso principio si applica anche nel lavoro notturno. Si precisa, infatti, che sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo tra due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Infatti, come precisato dalla Cassazione Civile: “ è stato posto in luce da questa Corte (Cass. n. 12679/2024 cit.) che i permessi ex art. 33 , comma 3, legge n. 104/1992 sono delineati quali permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria o cronometrica, e che possono essere fruiti a condizione che la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, sicché l'assistenza del familiare può realizzarsi in forme non specificate ”. (cfr. Cass. ord. 11 ottobre 2024 n. 26514).
Tale conclusione, trova, tra l’altro, giustificazione nella necessità che “ l'assistenza può essere fornita nell'arco della giornata, non spettando al datore di lavoro controllare le modalità di esercizio della stessa, ma solo, sussistendone i presupposti, reagire a eventuali abusi in quanto incidenti sull'organizzazione lavorativa e sul dovere di buona fede e correttezza ;” (cfr. Cass. ord. 11 ottobre 2024 n. 26514). Infatti “ alla precisione della norma nell'individuare le situazioni assistenziali sul piano soggettivo non corrisponde alcuna esplicitazione normativa dei contenuti dell'assistenza che possa o debba essere riservata alla persona con disabilità da parte del lavoratore che eserciti il diritto; la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad affermare che elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 33 , comma 3, legge n. 104/1992 è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro ;” (cfr. Cass. ord. 11 ottobre 2024 n. 26514).
Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro di ciascuno di tali giorni (anche se di 12 e non di 8 ore) va considerato pari ad un solo giorno di permesso.
Né può essere considerato rilevante il richiamo all’interpello n. 1/2012 sulla istanza della Federimorchiatori, con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alla programmazione dei permessi in esame al fine di creare una rete organizzativa che potesse contemperare le diverse esigenze dei soggetti interessati senza, però, fare alcun riferimento al numero di giornate spettanti mensilmente ai dipendenti.
Rileva, inoltre, il Tribunale che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, non sono pertinenti neanche la nota del Ministero del Lavoro n. 32/2014 (disciplinando espressamente la formazione di un debito orario per il dipendente che fruisce dei permessi ex L. 104/1992 in giornate che superino il normale orario lavorativo, con riferimento però all’orario lavorativo multiperiodale e non estensibile a quello a turni, ricorrente nel caso in questione) ed il richiamo alla circolare INPS n. 16866/2007 (che attiene alla disciplina dell’istituto contrattuale in parola quando è fruito a ore e non già a giornate).
12. Per le ragioni sopra illustrate, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere estromesso dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva ed il ricorso deve essere respinto.
13. Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, anche in relazione alla novità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge ed estromette il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente
RA AS, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AS | PA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.