CASS
Sentenza 9 gennaio 2023
Sentenza 9 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AL nato a [...] il [...] Parte Civile D'ANGELO IA avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE MILITARE APPELLO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Luigi Maria FLAMINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato PIERGENTILI NICOLETTA, in sostituzione dell'avvocato MASSELLA MICHELE del foro di VERONA, per la Parte Civile D'ANGELO IA, che conclude depositando le conclusioni e la nota spese;
- avvocato PIAZZA PIETRO del foro di Palermo, in difesa di LO AL, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 362 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, parzialmente riformando la sentenza pronunciata nei confronti di SI C:OLOSI, Appuntato dei Carabinieri, all'esito del giudizio abbreviato in data 20 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona, ha: - dichiarato non doversi procedere per mancanza della richiesta di procedimento con riferimento a una parte della condotta indicata al capo b), qualificandola ingiuria ai sensi dell'art. 226 cod. pen. mil . pace;
- confermato la declaratoria di responsabilità per i reati di disobbedienza aggravata ex artt. 173 e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace (capo a) e di insubordinazione con ingiuria aggravata ex artt. 189 e 47 n, 2, cod. pen. mil . pace per la seconda frase pronunciata (capo b); - rideterminato la pena complessiva, per cumulo materiale, in due mesi e venti giorni di reclusione militare (di cui un mese e dieci giorni di reclusione militare per il capo b), con i doppi benefici;
- ridotto il risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, in disparte la diversa qualificazione giuridica della prima parte della condotta descritta al capo b), è stata affermata la sussistenza dei fatti materiali ricostruiti sulla base degli atti d'indagine utilizzabili per la decisione in considerazione del rito scelto dall'imputato, nonché la rilevanza penale degli stessi alla stregua delle contestazioni mosse dall'accusa. 2. Ricorre SI LO, a mezzo del difensore avv. Pietro Piazza, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione, in riferimento agli artt. 189 e 199 cod. pen. mil . pace, perché, in merito al reato di insubordinazione con ingiuria aggravata di cui al capo b), l'offesa non è riferibile alla disciplina militare in quanto commessa per cause estranee al servizio, trattandosi di un alterco personale per condotta inurbana dell'offeso il quale, del resto, non agì come militare superiore nel grado, alla luce del contesto in cui si sono svolti i fatti (all'interno dei servizi igienici del reparto presso cui operava l'imputato, nei quali la persona offesa si era recata ingiustificatamente nonché comportandosi in modo incivile): manca, dunque, il nesso tra la situazione in cui l'autore si è trovato ad agire e il servizio militare. D'altra parte, il giusto riconoscimento del fatto che la prima parte dell'azione descritta al capo b) era estranea al servizio, tanto che è stata riqualificata ex art. 226 cod. pen. mil . pace, avrebbe dovuto 2 condurre a riconoscere l'unitarietà del contesto che ha portato alla seconda frase incriminata, poiché si tratta della medesima situazione di fatto nella quale non si è verificata alcuna cesura. Del resto, la persona offesa, dopo che l'imputato gli rivolse la prima frase, ha richiamato l'imputato al rispetto del rapporto gerarchico in modo improprio, perché il contesto in cui il richiamo è stato effettuato non era affatto relativo al servizio: dunque, il riferimento al grado, che l'imputato ha inserito nella seconda frase offensiva, non è idoneo a collegare la condotta al rapporto di servizio, ma attiene piuttosto alla stigmatizzazione della estraneità del rapporto gerarchico alla vicenda sfociata nelle ingiurie (primo e secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 43 e 47 cod. pen. e 189 cod. pen. mil . pace, per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo b), in quanto l'imputato non voleva recare offesa nell'ambito della disciplina militare poiché il riferimento al grado era stato impropriamente fatto dalla parte offesa (terzo motivo); - il vizio della motivazione con riguardo all'accertamento del fatto di cui al capo a), poiché non sono state valorizzate le contraddizioni in cui è incorsa la persona offesa, le imprecisioni e divergenze delle dichiarazioni dei testimoni (quarto motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 173 e 189 cod. pen. mil . pace, per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui ai capi a) e b), che sono stati commessi a distanza di soli quattro giorni e nell'ambito dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa (quinto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 1.1. L'episodio di disobbedienza di cui al capo a) riguarda il mancato doloso adempimento all'esplicito ordine di assicurare in modo corretto l'unità navale al pontile di ormeggio in data 1° dicembre 2019, ricostruito sulla base delle convergenti relazioni di servizio e dichiarazioni del superiore App. Sc. CC D'LO, comandante dell'unità, e dell'altro componente dell'equipaggio presente ai fatti App. CC Sautariello, nonché della relazione stesa dall'App. Sc. CC Coletta che ha riportato le confidenze dell'imputato e da quella dell'App. Sc. 3 Ruggiriello che ha confermato il contegno esibizionistico e strafottente del ricorrente. L'episodio di insubordinazione con ingiuria di cui al capo b), accaduto quattro giorni dopo all'interno del bagno del reparto ove la persona offesa si era recata per soddisfare i propri bisogni fisiologici, è stato ricostruito sulla base delle suddette relazioni di servizio. Del resto, lo stesso imputato ha confermato di avere ricevuto l'ordine relativo all'ormeggio, cercando di accreditare la tesi che si trattasse però soltanto di un «suggerimento», mentre ha ascritto il secondo episodio, la materialità del quale non ha contestato, a una «discussione tra uomini». 2. Il quarto motivo, che denuncia il vizio della motivazione sulla responsabilità del capo a), è inammissibile perché versato in fatto, generico e volto a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ricostruzione del fatto sulla base di presunte discrasie probatorie. 2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 4 Passando al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cessazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). 2.2. Del resto, come si è detto in premessa, neppure il ricorrente contesta la materialità del fatto, limitandosi ad affermare di avere ritenuto l'ordine un «semplice suggerimento», sicché le doglianze difensive si palesano del tutto generiche là dove non contestano specificamente la motivazione che ha esplicitato le ragioni per le quali, in forza delle convergenti dichiarazioni dei militari presenti nell'occasione, non potevano sussistere dubbi sulla esistenza e cogenza dell'ordine impartito. 3. I motivi di ricorso sul capo b) sono nel complesso infondati. 5 3.1. L'art. 199 cod. pen. mil . pace esclude l'applicabila della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189 dello stesso codice - che prevede come reato l'insubordinazione con minaccia o ingiuria- quando il fatto è commesso «per cause estranee al servizio e alla disciplina militare». In base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 199 cod. pen. mil . pace (v. ordinanza della Corte costituzionale n. 367 del 6.11.2001), la clausola di esclusione del reato di insubordinazione non opera con esclusivo riferimento alla condizione di «estraneità dal servizio», in cui in concreto si trova la persona ingiuriata o minacciata (Sez. 1, 12/07/1989, n. 13214, De Tommasi, Riv. 182202), assumendo piuttosto rilevanza l'eventuale inesistenza di una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare. Ben possono, pertanto, essere qualificate come «cause estranee al servizio» quelle che esulano dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, risultano collegate in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dell'illecito. Non è, quindi, possibile sanzionare penalmente condotte di minaccia e di offesa all'onore di un superiore, ma non collegate in alcun modo al servizio svolto dal militare soggetto attivo del reato. Non appare, infatti, conforme alla ratio dell'intera disciplina una nozione formale e generalista di disciplina militare, invasiva di ogni momento della vita del soggetto, in servizio o fuori servizio, pur in assenza di ogni effettiva lesione del prestigio militare o di qualsiasi collegamento con i rapporti gerarchici che ineriscono al servizio svolto dall'autore del fatto. 3.2. Sulla base di queste considerazioni il giudice di appello ha escluso che la prima parte della condotta (caratterizzata dalle espressioni «cretino; deficiente;
coglione» rivolte dall'imputato, che contestava al superiore lo scorretto uso dei servizi, mentre la persona offesa stava espletando i propri bisogni nei bagni del reparto) possa essere fatta rientrare nella disposizione di cui all'art. 189 cod. pen. mil . pace, ravvisandosi piuttosto la violazione dell'art. 226 cod. pen. mil . pace, valorizzandone l'estraneità al servizio e alla disciplina militare, mentre ha mantenuto ferma la qualificazione giuridica ex art. 189 cod. pen. mil . pace, per 6 la seconda parte della condotta (caratterizzata dall'espressione «il tuo grado te lo puoi mettere nel culo», profferita in risposta al richiamo del superiore che gli contestava le precedenti offese e lo esortava a rispettare lo status militare, il luogo militare e la posizione di superiorità gerarchica), evidenziando l'attinenza della stessa alla disciplina e al servizio, proprio in ragione del precedente richiamo compiuto dal superiore che era stato offeso dall'imputato. 3.3. Ciò che ha rilievo, per stabilire se le frasi proferite dall'App. CC LO all'indirizzo dell'App. Sc. CC D'LO, si possano considerare lesive dell'interesse tutelato dal reato di insubordinazione con ingiuria, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, non è affatto la circostanza che le stesse fossero lo «sviluppo» delle prime espressioni ingiuriose qualificate ex art. 226 cod. pen. mil . pace, e neppure il rilievo che le frasi ingiuriose siano state comunque pronunciate mentre entrambi i protagonisti non erano comandati in servizio (trovandosi comunque all'interno della caserma militare), quanto la circostanza, riconosciuta anche dal ricorso, che le frasi incriminate sono state pronunciate in relazione ed a causa di un comportamento tenuto in servizio dall'inferiore, ritenuto offensivo nonché censurabile disciplinarmente e penalmente (cfr. Sez. 1, n. 19970 del 30/01/2013, Sorce, Rv. 256179; Sez. 1, n. 40811 del 27/10/2010, Mecoli, Rv. 248441). In tale contesto, giustamente la Corte militare di appello ha ritenuto, in sostanziale adesione all'interpretazione dell'art. 199 cod. pen. mil . pace, che la frase ingiuriosa pronunciata non potesse ritenersi del tutto avulsa dal contesto militare e priva di collegamenti con il rapporto gerarchico inerente al servizio svolto dall'autore del fatto, sebbene l'App. Sc. D'LO, come dedotto, non fosse intento a compiere un atto del servizio nel momento in cui si sono svolti i fatti. L'elemento giuridico, che ha trovato un non contestato supporto fattuale nelle espressioni riportate nell'imputazione, che riconnette al servizio e alla disciplina militare l'espressione ingiuriosa, così attratta nella fattispecie dell'insubordinazione con ingiuria, è proprio quello del richiamo rivolto dal superiore al subalterno, che aveva offeso il primo pochi istanti prima in un contesto non attinente al servizio e alla disciplina, di comportarsi in conformità allo status militare, in luogo frequentato da altri militari, e nel rispetto della gerarchia militare. 7 3.4. Il richiamo ai doveri militari da parte del superiore costituisce, perciò, una cesura giuridica tra ciò che è accaduto nella prima fase, riferibile all'urbanità dei comportamenti tra militari al di fuori del servizio e della disciplina, e ciò che è accaduto nella seconda fase. Il richiamo, doverosamente compiuto dai superiore, non aveva per oggetto la semplice urbanità dei rapporti tra appartenenti all'ordine militare, ma piuttosto il fermo invito al rispetto del contegno militare che deriva dallo status il quale entra in gioco quando la questione viene legittimamente trasferita sul diverso piano dei doveri di servizio e disciplina. Del resto, la legittimità della cesura, [imposta dal superiore alla deriva inurbana alla quale si era abbandonato l'imputato, si coglie appieno solo che si considerino: la qualità del luogo, rientrante nell'ambito militare di esclusiva pertinenza del personale appartenente all'ordine; l'esistenza di regole di disciplina militare che impongono di astenersi dall'assumere — e immediatamente cessare — comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri appartenenti al medesimo ordine (artt. 713, 715, 732 d.P.R„ 15 marzo 2010, n. 90); la piena consapevolezza, da parte di entrambi i protagonisti, di trovarsi in presenza di un altro militare che, benché non comandato in uno specifico servizio, si trovava all'interno di spazi militari di cui fruiva nell'ambito dei doveri e delle funzioni demandate;
la possibile concomitante presenza di altri militari che avrebbero potuto percepire l'alterazione delle regole militari con specifico riferimento alle regole di contegno di cui all'art. 732. 4. Generiche e manifestamente infondate sono, infine, le doglianze sull'elemento soggettivo. Non vi è dubbio che la condotta è punita a titolo di dolo generico (Sez. 1, n. 35385 del 07/03/2019, M., Rv. 276612; Sez. 1, n. 314 del 05/11/2001 - dep. 2002, Stien, Rv. 220433), il quale è stato agevolmente riscontrato nella reiterata e veemente aggressione verbale, mentre le questioni sulla consapevolezza di violare la disciplina militare attengono proprio alla natura del precetto, sicché, oltre ad essere difficilmente comprensibili perché contraddittorie, sono manifestamente infondate. 8 5. Il quinto motivo sulla continuazione è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo;
esso non si confronta con la puntuale motivazione stesa in risposta alla richiesta difensiva (pag. 19). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 6.1. Al rigetto del ricorso segue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'LO AN, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, tenuto conto dello sforzo defensionale compiuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'LO AN che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 5 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Luigi Maria FLAMINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: - avvocato PIERGENTILI NICOLETTA, in sostituzione dell'avvocato MASSELLA MICHELE del foro di VERONA, per la Parte Civile D'ANGELO IA, che conclude depositando le conclusioni e la nota spese;
- avvocato PIAZZA PIETRO del foro di Palermo, in difesa di LO AL, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 362 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte militare d'appello, parzialmente riformando la sentenza pronunciata nei confronti di SI C:OLOSI, Appuntato dei Carabinieri, all'esito del giudizio abbreviato in data 20 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona, ha: - dichiarato non doversi procedere per mancanza della richiesta di procedimento con riferimento a una parte della condotta indicata al capo b), qualificandola ingiuria ai sensi dell'art. 226 cod. pen. mil . pace;
- confermato la declaratoria di responsabilità per i reati di disobbedienza aggravata ex artt. 173 e 47 n. 2, cod. pen. mil . pace (capo a) e di insubordinazione con ingiuria aggravata ex artt. 189 e 47 n, 2, cod. pen. mil . pace per la seconda frase pronunciata (capo b); - rideterminato la pena complessiva, per cumulo materiale, in due mesi e venti giorni di reclusione militare (di cui un mese e dieci giorni di reclusione militare per il capo b), con i doppi benefici;
- ridotto il risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, in disparte la diversa qualificazione giuridica della prima parte della condotta descritta al capo b), è stata affermata la sussistenza dei fatti materiali ricostruiti sulla base degli atti d'indagine utilizzabili per la decisione in considerazione del rito scelto dall'imputato, nonché la rilevanza penale degli stessi alla stregua delle contestazioni mosse dall'accusa. 2. Ricorre SI LO, a mezzo del difensore avv. Pietro Piazza, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione, in riferimento agli artt. 189 e 199 cod. pen. mil . pace, perché, in merito al reato di insubordinazione con ingiuria aggravata di cui al capo b), l'offesa non è riferibile alla disciplina militare in quanto commessa per cause estranee al servizio, trattandosi di un alterco personale per condotta inurbana dell'offeso il quale, del resto, non agì come militare superiore nel grado, alla luce del contesto in cui si sono svolti i fatti (all'interno dei servizi igienici del reparto presso cui operava l'imputato, nei quali la persona offesa si era recata ingiustificatamente nonché comportandosi in modo incivile): manca, dunque, il nesso tra la situazione in cui l'autore si è trovato ad agire e il servizio militare. D'altra parte, il giusto riconoscimento del fatto che la prima parte dell'azione descritta al capo b) era estranea al servizio, tanto che è stata riqualificata ex art. 226 cod. pen. mil . pace, avrebbe dovuto 2 condurre a riconoscere l'unitarietà del contesto che ha portato alla seconda frase incriminata, poiché si tratta della medesima situazione di fatto nella quale non si è verificata alcuna cesura. Del resto, la persona offesa, dopo che l'imputato gli rivolse la prima frase, ha richiamato l'imputato al rispetto del rapporto gerarchico in modo improprio, perché il contesto in cui il richiamo è stato effettuato non era affatto relativo al servizio: dunque, il riferimento al grado, che l'imputato ha inserito nella seconda frase offensiva, non è idoneo a collegare la condotta al rapporto di servizio, ma attiene piuttosto alla stigmatizzazione della estraneità del rapporto gerarchico alla vicenda sfociata nelle ingiurie (primo e secondo motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 43 e 47 cod. pen. e 189 cod. pen. mil . pace, per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo b), in quanto l'imputato non voleva recare offesa nell'ambito della disciplina militare poiché il riferimento al grado era stato impropriamente fatto dalla parte offesa (terzo motivo); - il vizio della motivazione con riguardo all'accertamento del fatto di cui al capo a), poiché non sono state valorizzate le contraddizioni in cui è incorsa la persona offesa, le imprecisioni e divergenze delle dichiarazioni dei testimoni (quarto motivo); - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 173 e 189 cod. pen. mil . pace, per il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui ai capi a) e b), che sono stati commessi a distanza di soli quattro giorni e nell'ambito dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa (quinto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 1.1. L'episodio di disobbedienza di cui al capo a) riguarda il mancato doloso adempimento all'esplicito ordine di assicurare in modo corretto l'unità navale al pontile di ormeggio in data 1° dicembre 2019, ricostruito sulla base delle convergenti relazioni di servizio e dichiarazioni del superiore App. Sc. CC D'LO, comandante dell'unità, e dell'altro componente dell'equipaggio presente ai fatti App. CC Sautariello, nonché della relazione stesa dall'App. Sc. CC Coletta che ha riportato le confidenze dell'imputato e da quella dell'App. Sc. 3 Ruggiriello che ha confermato il contegno esibizionistico e strafottente del ricorrente. L'episodio di insubordinazione con ingiuria di cui al capo b), accaduto quattro giorni dopo all'interno del bagno del reparto ove la persona offesa si era recata per soddisfare i propri bisogni fisiologici, è stato ricostruito sulla base delle suddette relazioni di servizio. Del resto, lo stesso imputato ha confermato di avere ricevuto l'ordine relativo all'ormeggio, cercando di accreditare la tesi che si trattasse però soltanto di un «suggerimento», mentre ha ascritto il secondo episodio, la materialità del quale non ha contestato, a una «discussione tra uomini». 2. Il quarto motivo, che denuncia il vizio della motivazione sulla responsabilità del capo a), è inammissibile perché versato in fatto, generico e volto a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ricostruzione del fatto sulla base di presunte discrasie probatorie. 2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 4 Passando al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cessazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). 2.2. Del resto, come si è detto in premessa, neppure il ricorrente contesta la materialità del fatto, limitandosi ad affermare di avere ritenuto l'ordine un «semplice suggerimento», sicché le doglianze difensive si palesano del tutto generiche là dove non contestano specificamente la motivazione che ha esplicitato le ragioni per le quali, in forza delle convergenti dichiarazioni dei militari presenti nell'occasione, non potevano sussistere dubbi sulla esistenza e cogenza dell'ordine impartito. 3. I motivi di ricorso sul capo b) sono nel complesso infondati. 5 3.1. L'art. 199 cod. pen. mil . pace esclude l'applicabila della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189 dello stesso codice - che prevede come reato l'insubordinazione con minaccia o ingiuria- quando il fatto è commesso «per cause estranee al servizio e alla disciplina militare». In base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 199 cod. pen. mil . pace (v. ordinanza della Corte costituzionale n. 367 del 6.11.2001), la clausola di esclusione del reato di insubordinazione non opera con esclusivo riferimento alla condizione di «estraneità dal servizio», in cui in concreto si trova la persona ingiuriata o minacciata (Sez. 1, 12/07/1989, n. 13214, De Tommasi, Riv. 182202), assumendo piuttosto rilevanza l'eventuale inesistenza di una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare. Ben possono, pertanto, essere qualificate come «cause estranee al servizio» quelle che esulano dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, risultano collegate in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dell'illecito. Non è, quindi, possibile sanzionare penalmente condotte di minaccia e di offesa all'onore di un superiore, ma non collegate in alcun modo al servizio svolto dal militare soggetto attivo del reato. Non appare, infatti, conforme alla ratio dell'intera disciplina una nozione formale e generalista di disciplina militare, invasiva di ogni momento della vita del soggetto, in servizio o fuori servizio, pur in assenza di ogni effettiva lesione del prestigio militare o di qualsiasi collegamento con i rapporti gerarchici che ineriscono al servizio svolto dall'autore del fatto. 3.2. Sulla base di queste considerazioni il giudice di appello ha escluso che la prima parte della condotta (caratterizzata dalle espressioni «cretino; deficiente;
coglione» rivolte dall'imputato, che contestava al superiore lo scorretto uso dei servizi, mentre la persona offesa stava espletando i propri bisogni nei bagni del reparto) possa essere fatta rientrare nella disposizione di cui all'art. 189 cod. pen. mil . pace, ravvisandosi piuttosto la violazione dell'art. 226 cod. pen. mil . pace, valorizzandone l'estraneità al servizio e alla disciplina militare, mentre ha mantenuto ferma la qualificazione giuridica ex art. 189 cod. pen. mil . pace, per 6 la seconda parte della condotta (caratterizzata dall'espressione «il tuo grado te lo puoi mettere nel culo», profferita in risposta al richiamo del superiore che gli contestava le precedenti offese e lo esortava a rispettare lo status militare, il luogo militare e la posizione di superiorità gerarchica), evidenziando l'attinenza della stessa alla disciplina e al servizio, proprio in ragione del precedente richiamo compiuto dal superiore che era stato offeso dall'imputato. 3.3. Ciò che ha rilievo, per stabilire se le frasi proferite dall'App. CC LO all'indirizzo dell'App. Sc. CC D'LO, si possano considerare lesive dell'interesse tutelato dal reato di insubordinazione con ingiuria, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso, non è affatto la circostanza che le stesse fossero lo «sviluppo» delle prime espressioni ingiuriose qualificate ex art. 226 cod. pen. mil . pace, e neppure il rilievo che le frasi ingiuriose siano state comunque pronunciate mentre entrambi i protagonisti non erano comandati in servizio (trovandosi comunque all'interno della caserma militare), quanto la circostanza, riconosciuta anche dal ricorso, che le frasi incriminate sono state pronunciate in relazione ed a causa di un comportamento tenuto in servizio dall'inferiore, ritenuto offensivo nonché censurabile disciplinarmente e penalmente (cfr. Sez. 1, n. 19970 del 30/01/2013, Sorce, Rv. 256179; Sez. 1, n. 40811 del 27/10/2010, Mecoli, Rv. 248441). In tale contesto, giustamente la Corte militare di appello ha ritenuto, in sostanziale adesione all'interpretazione dell'art. 199 cod. pen. mil . pace, che la frase ingiuriosa pronunciata non potesse ritenersi del tutto avulsa dal contesto militare e priva di collegamenti con il rapporto gerarchico inerente al servizio svolto dall'autore del fatto, sebbene l'App. Sc. D'LO, come dedotto, non fosse intento a compiere un atto del servizio nel momento in cui si sono svolti i fatti. L'elemento giuridico, che ha trovato un non contestato supporto fattuale nelle espressioni riportate nell'imputazione, che riconnette al servizio e alla disciplina militare l'espressione ingiuriosa, così attratta nella fattispecie dell'insubordinazione con ingiuria, è proprio quello del richiamo rivolto dal superiore al subalterno, che aveva offeso il primo pochi istanti prima in un contesto non attinente al servizio e alla disciplina, di comportarsi in conformità allo status militare, in luogo frequentato da altri militari, e nel rispetto della gerarchia militare. 7 3.4. Il richiamo ai doveri militari da parte del superiore costituisce, perciò, una cesura giuridica tra ciò che è accaduto nella prima fase, riferibile all'urbanità dei comportamenti tra militari al di fuori del servizio e della disciplina, e ciò che è accaduto nella seconda fase. Il richiamo, doverosamente compiuto dai superiore, non aveva per oggetto la semplice urbanità dei rapporti tra appartenenti all'ordine militare, ma piuttosto il fermo invito al rispetto del contegno militare che deriva dallo status il quale entra in gioco quando la questione viene legittimamente trasferita sul diverso piano dei doveri di servizio e disciplina. Del resto, la legittimità della cesura, [imposta dal superiore alla deriva inurbana alla quale si era abbandonato l'imputato, si coglie appieno solo che si considerino: la qualità del luogo, rientrante nell'ambito militare di esclusiva pertinenza del personale appartenente all'ordine; l'esistenza di regole di disciplina militare che impongono di astenersi dall'assumere — e immediatamente cessare — comportamenti oltraggiosi nei confronti di altri appartenenti al medesimo ordine (artt. 713, 715, 732 d.P.R„ 15 marzo 2010, n. 90); la piena consapevolezza, da parte di entrambi i protagonisti, di trovarsi in presenza di un altro militare che, benché non comandato in uno specifico servizio, si trovava all'interno di spazi militari di cui fruiva nell'ambito dei doveri e delle funzioni demandate;
la possibile concomitante presenza di altri militari che avrebbero potuto percepire l'alterazione delle regole militari con specifico riferimento alle regole di contegno di cui all'art. 732. 4. Generiche e manifestamente infondate sono, infine, le doglianze sull'elemento soggettivo. Non vi è dubbio che la condotta è punita a titolo di dolo generico (Sez. 1, n. 35385 del 07/03/2019, M., Rv. 276612; Sez. 1, n. 314 del 05/11/2001 - dep. 2002, Stien, Rv. 220433), il quale è stato agevolmente riscontrato nella reiterata e veemente aggressione verbale, mentre le questioni sulla consapevolezza di violare la disciplina militare attengono proprio alla natura del precetto, sicché, oltre ad essere difficilmente comprensibili perché contraddittorie, sono manifestamente infondate. 8 5. Il quinto motivo sulla continuazione è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo;
esso non si confronta con la puntuale motivazione stesa in risposta alla richiesta difensiva (pag. 19). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 6.1. Al rigetto del ricorso segue, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'LO AN, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge, tenuto conto dello sforzo defensionale compiuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'LO AN che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 5 ottobre 2022.