CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4791/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Favara - Casa Comunale 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230050477243 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4544/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
Interviene l'Avvocato Difensore_2 per ADER la quale deduce che per errore di sistema la medesima non compare nel fascicolo processuale ma che la stessa è regolarmente costituita in atti. La medesima non si oppone alla trattazione e alla rimessione in decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento sopra idnicata, relativa ad omesso pagamento TARI del Comune di Favara per l'anno di imposta 2017.
A sostegno del ricorso, deduce di non essere proprietaria di immobili in quel Comune, essendosi trasferita in altro comune anni prima del 2017. Deduce inoltre la prescrizione del tributo.
Si è costituito il Comue di Favara, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta dal Comune di Favara, infatti, risulta che la ricorrente è iscritta ai registri
TARI di quel comune in quanto proprietaria o detentrice di un immobile destinato ad uso civile.
Risulta inoltre che il Comune di Favara ebbe a notificare alla ricorrente un sollecito di pagamento della medesima imposta in data 7.12.2022 (notifica alla residenza perfezionata per compiuta giacenza).
Tale atto, regolarmente notificato alla residenza anagrafica della ricorrente e non impugnato nei termini di legge, ha altresì interrotto i termini di prescrizione del credito tributario. Risultandone l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la socombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 300,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 15.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4791/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Favara - Casa Comunale 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230050477243 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4544/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
Interviene l'Avvocato Difensore_2 per ADER la quale deduce che per errore di sistema la medesima non compare nel fascicolo processuale ma che la stessa è regolarmente costituita in atti. La medesima non si oppone alla trattazione e alla rimessione in decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento sopra idnicata, relativa ad omesso pagamento TARI del Comune di Favara per l'anno di imposta 2017.
A sostegno del ricorso, deduce di non essere proprietaria di immobili in quel Comune, essendosi trasferita in altro comune anni prima del 2017. Deduce inoltre la prescrizione del tributo.
Si è costituito il Comue di Favara, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve dunque essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta dal Comune di Favara, infatti, risulta che la ricorrente è iscritta ai registri
TARI di quel comune in quanto proprietaria o detentrice di un immobile destinato ad uso civile.
Risulta inoltre che il Comune di Favara ebbe a notificare alla ricorrente un sollecito di pagamento della medesima imposta in data 7.12.2022 (notifica alla residenza perfezionata per compiuta giacenza).
Tale atto, regolarmente notificato alla residenza anagrafica della ricorrente e non impugnato nei termini di legge, ha altresì interrotto i termini di prescrizione del credito tributario. Risultandone l'infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la socombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 300,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente.
Così deciso in Catania il 15.12.2025 Il giudice monocratico Francesco Testa