Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2002, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 66066 6 E 8 5 9 1 . / N A N 4 E C A Udienza dell'8.1.2002 Oggetto: I.V.A. / . O R.G. E 6 I T 2 B R D . R . 052 6 0 /02 R L . REPUBBLICA ITALIANA A L P N . T A D U . L E B B E I A D T R S I A T OFTE S PREMA DI CASSAZIONE 1 I S 3 N R 1 E E S E . SEZIONE TRIBUTARIAf I T N A A Comm 16090 composta dai sigg.ri Magistrati: M Presidente Dott. Bruno Saccucci Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Nino Fico CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N.66065 SENTENZA sul ricorso proposto da CA IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo 33, presso lo studio dell'avv. Franca Faiola, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Tammetta, giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 138/5/1998, del 15.6/15.7.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
1 Uditi l'avv. Tammetta per il CA e l'avv. dello Stato Gentili per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi e il rigetto del 4° motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Latina IC CA impugnava l'avviso di rettifica con il quale l'Ufficio I.V.A. di Latina aveva accertato per l'anno 1992 in via induttiva l'esistenza di corrispettivi non dichiarati in relazione all'attività odontoiatrica abusivamente esercitata dal contribuente. Deduceva il CA l'insussistenza e la mancanza di prova dei corrispettivi accertati e l'esenzione dall'I.V.A. dalle asserite prestazioni odontoiatriche. Con sentenza n. 34/7/1996 la Commissione tributaria di 1° grado di Latina accoglieva in parte il ricorso riducendo l'ammontare dei ricavi accertati. La decisione veniva confermata con la sentenza n. 138/05/1998 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio dinanzi alla quale il contribuente aveva interposto appello. Osservava il giudice di appello che il reddito induttivamente accertato dall'Ufficio era stato confermato nel primo grado del giudizio con una decisione condivisibile. Propone ricorso per cassazione il CA enunciando 4 motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il CA denuncia l'omessa o insufficiente motivazione sul rilievo che la pronunzia impugnata conteneva una motivazione solo apparente, non evidenziando le ragioni per cui gli accertamenti della Guardia di finanza e dell'Ufficio erano state attendibili. Con il 2° motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 comma 1 c.c.. in quanto l'Ufficio non aveva assolto all'onere che gli incombeva di 2 portare a conoscenza dei giudici, mediante produzione in giudizio, non solo il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza ma anche la documentazione contenente pretese doglianze pervenute per l'attività di odontoiatra esercitata dal CA e le notizie che sarebbero state acquisite dalla Guardia di finanza tramite controlli incrociati effettuati presso clienti del contribuente. Con il 3° motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che gli appunti rinvenuti di appunti in cui erano riportati in modo a volte indecifrabile nomi e cifre non integravano presunzioni gravi, precise e concordanti e comunque costituivano una praesumptio de praesumpto. Con l'ultimo motivo il CA assume che la sentenza di appello era stata emessa in violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 1° n. 18 del d.p.r. 633/1972, perché alle prestazioni odontoiatriche svolte da soggetti non iscritti nell'apposito albo si applica lo stesso regime fiscale di esenzione dall'I.V.A. previsto : per le analoghe prestazioni legittimamente effettuate, come ritenuto con circolare della stessa amministrazione finanziaria.. 2. Eccepisce l'Amministrazione finanziaria con controricorso che legittimamente la Commissione regionale aveva fatto richiamo alla motivazione della pronunzia di 1° grado in quanto il contribuente si era limitato a riproporre le medesime censure formulate nel ricorso di 1° grado. L'Amministrazione finanziaria ha presentato anche memoria.
3. Precede in ordine logico-giuridico l'esame del 4° motivo del ricorso. Tale motivo é infondato. Questa Corte di Cassazione, in analoghe vertenze tra lo stesso CA e l'Amministrazione finanziaria relative ad altri anni di imposta, ha ritenuto che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive motivazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro 3 delle Finanze, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972, soltanto se effettuate da soggetti abilitati all'esercizio della professione (Cass. 7422 dell'1.6.2001; Cass. 7411 del 30.5.2001). Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla precedenti sentenze, alla cui motivazione fa rinvio, rese in analoghe vertenze tra le stesse parti dalla Suprema Corte. Le altre doglianze del CA meritano invece accoglimento non avendo il giudice di appello esplicitato le ragioni che lo hanno indotto a condividere la sentenza di 1° grado. La motivazione della sentenza impugnata é soltanto apparente con probatoril riferimento alle questioni sottoposte al suo esame, sicché per tale ragione va cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
2 Rigetta il 4° motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità. Roma, 8.1.2002 Il Presidenteяблочи Il Consigliere est. Ечан при مي E IL CANCELLIERE Amaldo CasangCh N O DEPOSITATO IN CANCELLERIA I Z 6 Oggi.
1.2 APR. 2002 8 A 9 1 R IL CANCELLIERE C1 / T Y 4 S R / I sano 0 G A 2 E T . R R U B A I D R T E A T I 1 N 3 R E 1 S E . E T N A M