Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 839
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che il Comune non ha fornito prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, rendendo fondato il motivo di ricorso relativo alla nullità dell'ingiunzione per mancato rispetto della sequenza degli atti e delle relative notifiche.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    Le altre doglianze, inclusa quella relativa alla prescrizione, sono assorbite dalla decisione di accoglimento del ricorso per mancata notifica dell'atto presupposto.

  • Altro
    Decadenza dalla pretesa tributaria

    Le altre doglianze, inclusa quella relativa alla decadenza, sono assorbite dalla decisione di accoglimento del ricorso per mancata notifica dell'atto presupposto.

  • Altro
    Nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento

    Le altre doglianze, inclusa quella relativa alla nullità della notifica dell'ingiunzione, sono assorbite dalla decisione di accoglimento del ricorso per mancata notifica dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 839
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 839
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo