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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO AN ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4413/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Casa Comunale 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING DI PAGAMENT n. 2023 0237400000465 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18316 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 22/04/2024 ed inviato il 21/05/2024 con il servizio telematico
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Giarre avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230237400000465, notificata in data 21 febbraio 2024, con la quale è stata richiesta l'IMU anno 2013, sulla base di un avviso n. 18.316, presuntivamente notificato il 28/12/2018.
Tutto ciò premesso Ricorrente_1 , come sopra rappresentata e difesa, ricorre avverso la predetta ingiunzione e tutti gli atti presupposti e conseguenti, tutti nulli ed illegittimi per i motivi che di seguito si espongono:
Mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Preliminarmente va rilevato che l'avviso n. 18.316 dell'8/10/2018, notificato a dire del Comune di Giarre il
28/12/2018, non è mai stato notificato alla ricorrente e, pertanto, tale atto è nullo di diritto.
Infatti, la notificazione dell'avviso di accertamento è il momento nel quale il contribuente viene a conoscenza dell'avvio della riscossione a suo carico, potendo esercitare diritto di difesa, costituzionalmente garantito e fare valere le proprie ragioni.
Pertanto l'omessa notifica dello stesso non consente al Concessionario di procedere al recupero di somme che mai sono state formalmente richieste.
In subordine, violazione delle norme contenute nella Legge 27 luglio 2000 n. 212, in particolare, dell'art. 6, comma 5.
Prescrizione. In ulteriore subordine, si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito azionato, in mancanza di validi atti interruttivi.
Decadenza dalla pretesa tributaria. In ogni caso la pretesa creditoria fatta valere con l'atto impugnato è definitivamente venuta meno, per lo spirare del termine di decadenza fissato dalla legge. Invero, considerato che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato, a dire dell'Ente, il 28/12/2018 e che il termine triennale per il compimento, a pena di decadenza, dell'atto successivo, si sarebbe dovuto compiere entro il 31/12/2021, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 68 commi 1 e 2 del D.L. 18/2020.
Conseguentemente l'ingiunzione oggi impugnata doveva essere notificata entro e non oltre il 31/12/2023, secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, termine vanamente spirato, considerato che l'atto oggetto del presente giudizio è pervenuto alla ricorrente solo il 21/02/2024.
Nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2023 0237400000465. Senza recesso dalle assorbenti eccezioni sopra dedotte, si rileva che la notifica dell'atto di ingiunzione impugnato sarebbe, ad ogni buon fine, affetta da insanabile nullità e/o inesistenza, in quanto eseguita da un soggetto non espressamente autorizzato. Il predetto atto è stato, infatti, notificato da un presunto e non meglio identificato in relata “messo notificatore straordinario Società_1”, il quale non è facultato alla notifica del relativo atto, a norma di quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973.
Chiede di annullare l'ingiunzione di pagamento n. 20230237400000465 del 18/12/2023, notificata il
21/02/2024, inviata dal Comune di Giarre, nonché tutti gli atti presupposti ed in particolare l'avviso n. 18.316 del 8/10/2018, notificato presuntivamente il 28/12/2018, a mezzo del quale il Comune di Giarre richiede il pagamento a titolo di IMU, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2013, nonché ogni atto conseguente.
Parte ricorrente in data 17/01/2026 deposita documenti, tra i quali copia della ricevuta della raccomandata di notificazione dell'atto impugnato, a dimostrazione della tempestività del ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230237400000465, con la quale è stata richiesta l'IMU anno 2013.
Sostiene, a fondamento della proposta domanda, che il Comune di Giarre non ha fornito la prova della notifica dell'avviso n. 18.316, presuntivamente notificato il 28/12/2018, con la conseguente fondatezza delle ragioni dedotte a sostegno della domanda, nell'accoglimento della quale si insiste.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Giarre, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 22/04/2024, come in atti.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Nessuno è presente.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente impugna la indicata ingiunzione di pagamento, per IMU anno 2013 Comune di Giarre, sulla base di un avviso n. 18.316, presuntivamente notificato il
28/12/2018.
La Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e rileva, preliminarmente, che il ricorso introduttivo risulta regolarmente notificato al Comune di Giarre, che, tuttavia, non si è costituito in giudizio.
Quindi non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare la effettiva notifica dell'atto prodromico rispetto alla impugnata ingiunzione, avviso di accertamento n. 18316 che, secondo quanto risulta indicato nella stessa ingiunzione, sarebbe stato notificato in data 28/12/2018.
Di conseguenza, in assenza di allegazione e di prova della tempestiva notifica di qualsivoglia atto precedente, specificamente del presupposto avviso di accertamento indicato nella ingiunzione impugnata, deve ritenersi che risulta fondato il motivo di ricorso relativo alla nullità della detta ingiunzione.
Invero, il mancato rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati a far conoscere ai destinatari la pretesa tributaria, non consente a questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
In considerazione di quanto sopra, deve essere accolto il ricorso della contribuente con riferimento agli atti oggetto di impugnazione.
Risultano assorbite nella decisione le altre doglianze di parte ricorrente.
Con la condanna del Comune di Giarre al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III –, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Giarre al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore della ricorrente, nella misura di € 150,00 (euro centocinquanta/00), oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 28 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO AN ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4413/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Casa Comunale 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING DI PAGAMENT n. 2023 0237400000465 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18316 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 22/04/2024 ed inviato il 21/05/2024 con il servizio telematico
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Giarre avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230237400000465, notificata in data 21 febbraio 2024, con la quale è stata richiesta l'IMU anno 2013, sulla base di un avviso n. 18.316, presuntivamente notificato il 28/12/2018.
Tutto ciò premesso Ricorrente_1 , come sopra rappresentata e difesa, ricorre avverso la predetta ingiunzione e tutti gli atti presupposti e conseguenti, tutti nulli ed illegittimi per i motivi che di seguito si espongono:
Mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Preliminarmente va rilevato che l'avviso n. 18.316 dell'8/10/2018, notificato a dire del Comune di Giarre il
28/12/2018, non è mai stato notificato alla ricorrente e, pertanto, tale atto è nullo di diritto.
Infatti, la notificazione dell'avviso di accertamento è il momento nel quale il contribuente viene a conoscenza dell'avvio della riscossione a suo carico, potendo esercitare diritto di difesa, costituzionalmente garantito e fare valere le proprie ragioni.
Pertanto l'omessa notifica dello stesso non consente al Concessionario di procedere al recupero di somme che mai sono state formalmente richieste.
In subordine, violazione delle norme contenute nella Legge 27 luglio 2000 n. 212, in particolare, dell'art. 6, comma 5.
Prescrizione. In ulteriore subordine, si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito azionato, in mancanza di validi atti interruttivi.
Decadenza dalla pretesa tributaria. In ogni caso la pretesa creditoria fatta valere con l'atto impugnato è definitivamente venuta meno, per lo spirare del termine di decadenza fissato dalla legge. Invero, considerato che l'avviso di accertamento sarebbe stato notificato, a dire dell'Ente, il 28/12/2018 e che il termine triennale per il compimento, a pena di decadenza, dell'atto successivo, si sarebbe dovuto compiere entro il 31/12/2021, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 68 commi 1 e 2 del D.L. 18/2020.
Conseguentemente l'ingiunzione oggi impugnata doveva essere notificata entro e non oltre il 31/12/2023, secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, termine vanamente spirato, considerato che l'atto oggetto del presente giudizio è pervenuto alla ricorrente solo il 21/02/2024.
Nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2023 0237400000465. Senza recesso dalle assorbenti eccezioni sopra dedotte, si rileva che la notifica dell'atto di ingiunzione impugnato sarebbe, ad ogni buon fine, affetta da insanabile nullità e/o inesistenza, in quanto eseguita da un soggetto non espressamente autorizzato. Il predetto atto è stato, infatti, notificato da un presunto e non meglio identificato in relata “messo notificatore straordinario Società_1”, il quale non è facultato alla notifica del relativo atto, a norma di quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973.
Chiede di annullare l'ingiunzione di pagamento n. 20230237400000465 del 18/12/2023, notificata il
21/02/2024, inviata dal Comune di Giarre, nonché tutti gli atti presupposti ed in particolare l'avviso n. 18.316 del 8/10/2018, notificato presuntivamente il 28/12/2018, a mezzo del quale il Comune di Giarre richiede il pagamento a titolo di IMU, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2013, nonché ogni atto conseguente.
Parte ricorrente in data 17/01/2026 deposita documenti, tra i quali copia della ricevuta della raccomandata di notificazione dell'atto impugnato, a dimostrazione della tempestività del ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20230237400000465, con la quale è stata richiesta l'IMU anno 2013.
Sostiene, a fondamento della proposta domanda, che il Comune di Giarre non ha fornito la prova della notifica dell'avviso n. 18.316, presuntivamente notificato il 28/12/2018, con la conseguente fondatezza delle ragioni dedotte a sostegno della domanda, nell'accoglimento della quale si insiste.
Non risulta costituito in giudizio il Comune di Giarre, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 22/04/2024, come in atti.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Nessuno è presente.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente impugna la indicata ingiunzione di pagamento, per IMU anno 2013 Comune di Giarre, sulla base di un avviso n. 18.316, presuntivamente notificato il
28/12/2018.
La Corte, nella detta composizione, procede all'esame degli atti e rileva, preliminarmente, che il ricorso introduttivo risulta regolarmente notificato al Comune di Giarre, che, tuttavia, non si è costituito in giudizio.
Quindi non è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare la effettiva notifica dell'atto prodromico rispetto alla impugnata ingiunzione, avviso di accertamento n. 18316 che, secondo quanto risulta indicato nella stessa ingiunzione, sarebbe stato notificato in data 28/12/2018.
Di conseguenza, in assenza di allegazione e di prova della tempestiva notifica di qualsivoglia atto precedente, specificamente del presupposto avviso di accertamento indicato nella ingiunzione impugnata, deve ritenersi che risulta fondato il motivo di ricorso relativo alla nullità della detta ingiunzione.
Invero, il mancato rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati a far conoscere ai destinatari la pretesa tributaria, non consente a questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
In considerazione di quanto sopra, deve essere accolto il ricorso della contribuente con riferimento agli atti oggetto di impugnazione.
Risultano assorbite nella decisione le altre doglianze di parte ricorrente.
Con la condanna del Comune di Giarre al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III –, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Giarre al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore della ricorrente, nella misura di € 150,00 (euro centocinquanta/00), oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 28 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo