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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, TO
FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ravenna Entrate S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 SENTENZA CTR 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 TASI 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 333/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: per parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 Srl in liquidazione, codice fiscale e partita Iva P.IVA_2, così come individuata, rappresentata e difesa dai nominati difensori, giusta procura agli atti, ricorre avverso
Ravenna Entrate Spa in relazione al ricevuto avviso d'intimazione di pagamento n. 202400371533 del
10/10/2024, notificato in data 22/10/2024 di €. 27.836,20.
Tale avviso d'intimazione di pagamento richiede la corresponsione dell'importo di €. 6.790,11 a seguito dell'ingiunzione di pagamento n. 20199970001710919 notificata in data 5/11/2019,
di €.16.044,0 a seguito dell'ingiunzione di pagamento n. 20199970001896111 asseritamente priva di data di notifica,
di €.5.001,29 a seguito dell'ingiunzione di pagamento n. 20199970001916933 anch'essa asseritamente priva di data di notifica.
Si eccepisce la nullità/inesistenza delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento n. 20199970001896111 e n. 20199970001916933 per conseguente intervenuta decadenza quinquennale del diritto di richiedere il pagamento dei tributi portati dalle stesse in quanto risulta evidente che le stesse ingiunzioni siano prive della data in cui sarebbe avvenuta la notifica e pertanto da considerarsi nulle e conseguentemente che le stesse non abbiano ad oggi prodotto alcun effetto utile per ravenna Entrate in quanto il termine utile per la notifica delle due ingiunzioni sarebbe spirato rispettivamente alla data del 31.12.2022 e del 31.12.2023.
Tale presupposto porterebbe a determinare l'inefficacia dell'avviso d'intimazione opposto n. 202400371533 notificato il 22.102024 che al limite dovrebbe perlomeno essere ridotto all'importo di €.6.790,11.
Si conclude quindi con la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione.
Non si costituisce nel giudizio Ravenna Entrate la quale pertanto non deposita, nei termini di legge, alcuna controdeduzione ne è presente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della documentazione allegata agli atti, della mancata costituzione di Ravenna Entrate
e della mancanza di controdeduzioni della stessa, non può che accogliere completamente le ragioni esposte da parte ricorrente finalizzate ad ottenere l'annullamento dell'atto opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della stessa Ravenna Entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, TO
FABBRI RICCARDO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 376/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ravenna Entrate S.p.a. - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 SENTENZA CTR 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 TASI 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400371533 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 333/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: per parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Ricorrente_1 Srl in liquidazione, codice fiscale e partita Iva P.IVA_2, così come individuata, rappresentata e difesa dai nominati difensori, giusta procura agli atti, ricorre avverso
Ravenna Entrate Spa in relazione al ricevuto avviso d'intimazione di pagamento n. 202400371533 del
10/10/2024, notificato in data 22/10/2024 di €. 27.836,20.
Tale avviso d'intimazione di pagamento richiede la corresponsione dell'importo di €. 6.790,11 a seguito dell'ingiunzione di pagamento n. 20199970001710919 notificata in data 5/11/2019,
di €.16.044,0 a seguito dell'ingiunzione di pagamento n. 20199970001896111 asseritamente priva di data di notifica,
di €.5.001,29 a seguito dell'ingiunzione di pagamento n. 20199970001916933 anch'essa asseritamente priva di data di notifica.
Si eccepisce la nullità/inesistenza delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento n. 20199970001896111 e n. 20199970001916933 per conseguente intervenuta decadenza quinquennale del diritto di richiedere il pagamento dei tributi portati dalle stesse in quanto risulta evidente che le stesse ingiunzioni siano prive della data in cui sarebbe avvenuta la notifica e pertanto da considerarsi nulle e conseguentemente che le stesse non abbiano ad oggi prodotto alcun effetto utile per ravenna Entrate in quanto il termine utile per la notifica delle due ingiunzioni sarebbe spirato rispettivamente alla data del 31.12.2022 e del 31.12.2023.
Tale presupposto porterebbe a determinare l'inefficacia dell'avviso d'intimazione opposto n. 202400371533 notificato il 22.102024 che al limite dovrebbe perlomeno essere ridotto all'importo di €.6.790,11.
Si conclude quindi con la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione.
Non si costituisce nel giudizio Ravenna Entrate la quale pertanto non deposita, nei termini di legge, alcuna controdeduzione ne è presente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della documentazione allegata agli atti, della mancata costituzione di Ravenna Entrate
e della mancanza di controdeduzioni della stessa, non può che accogliere completamente le ragioni esposte da parte ricorrente finalizzate ad ottenere l'annullamento dell'atto opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della stessa Ravenna Entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.