Sentenza 13 febbraio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2020, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2020 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ZI AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2019 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Mario Pinelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 02/05/2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di NT Di MU avverso la sentenza del 03/07/2018 con la quale il Giudice di pace di Roma lo aveva dichiarato colpevole dei reati di lesioni personali e minaccia in danno di UI IN e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile: ha osservato il Tribunale di Roma che l'appello non formulava alcuna specifica doglianza relativa alla condanna al risarcimento dei danni, ma censuravano la ricostruzione del fatto, sostenendone l'insussistenza, e la lacunosità dell'istruzione dibattimentale.
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione NT Di MU, attraverso i difensori Avvocati Alfredo Vitali e Luciano Mennella, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 37 d. Igs. n. 74 del 2000 e dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.. 3. Con requisitoria scritta pervenuta il 06/12/2019, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Mario Pinelli ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo l'orientamento di gran lunga maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, tra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 6952 del 29/11/2011, dep. 2012, Calò, Rv. 252944; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013, dep. 2014, Di Luca, Rv. 259625, in tema di rifusione delle spese processuali;
Sez. 5, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro, Rv. 250395; Sez. 4, n. 41816 del 10/07/2009, Azzato, Rv. 245454; Sez. 2, n. 23555 del 12/05/2009, Ognibene, Rv. 244235; Sez. 5, n. 9725 del 03/02/2009, Sansalone, Rv. 242978; Sez. 2, n. 5576 del 21/01/2009, Sidoli, Rv. 243288; Sez. 5, n. 38733 del 20/06/2008, Iacoi, Rv. 242024; Sez. 5, n. 33545 del 21/09/2006, Usai, Rv. 235226; Sez. 5, n. 12609 del 02/03/2006, Dante, Rv. 234544; Sez. 5, n. 9777 del 15/02/2006, Zuccaro, Rv. 234234; Sez. 5, n. 45296 del 07/07/2005, Maggiani, Rv. 232716; Sez. 7, n. 19664 del 31/03/2005, Longone, Rv. 231499; Sez. 5, n. 1349 del 25/11/2004, dep. 2005, Parisi, Rv. 230205; Sez. 5, n. 2271 del 18/11/2004, dep. 2005, Tarlarini, Rv. 230929). Nel caso di specie, l'impugnazione articolava censure relative all'affermazione della responsabilità penale, sicché, al lume dell'orientamento richiamato, l'ordinanza del Tribunale di Roma è illegittima.
3. Non ignora il Collegio che l'orientamento difforme da quello qui condiviso (e sostenuto a suo tempo da Sez. 5, n. 39465 del 04/10/2005, Santaniello, Rv. 232379 e da Sez. 5, n. 19382 del 21/04/2005, Di Giovanni, Rv. 231498) è stato successivamente riproposto da Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544, secondo cui «i due sistemi ordinamentali del giudice di pace e del codice di procedura penale [esprimono] assetti strutturalmente diversi e assimilabili solo nei ristretti ambiti e limiti previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 e della clausola limitativa imposta dal sintagma "per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto" che vale ad escludere ogni contaminazione non voluta dei due sistemi», sicché tale clausola esclude che possa essere richiamata la regola di chiusura ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen.: di qui il principio di diritto in forza del quale è inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna, emessa dal giudice di pace, ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, seppure generica, al risarcimento del danno. L'indirizzo seguito dalla sentenza appena richiamata, tuttavia, non può essere condiviso. Non è in discussione il rilievo delle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace: invero, la giurisprudenza costituzionale ha rimarcato la riconducibilità di tale procedimento a un «modello di giustizia caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sé non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale» (Corte cost., ord. n. 201 del 2004; conf. ord. n. 415 del 2005), un modello coerente con «esigenze di massima semplificazione» (Corte cost., ord. n. 349 del 2004). Tale rilievo, tuttavia, non può mettere in ombra il profilo essenziale dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice di pace così come configurato dal legislatore, un assetto delineato dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 426 del 2008: richiamato l'art. 17, comma 1, della legge delega n. 468 del 1999 e, in particolare, la lett. n) della disposizione (che stabilisce l'«appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria»), il giudice delle leggi ha sottolineato come dall'esame del testo della norma emerga che «il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. In un simile contesto, l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria", utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno»; l'art. 37, comma 1, d. Igs. n. 274 del 2000, osserva ancora la Corte costituzionale, ha tratto origine, come si evince dalla relazione ministeriale al decreto legislativo, dalla «preoccupazione, espressa dalla Commissione giustizia del Senato in sede di parere allo schema di decreto e recepita dal legislatore delegato, in ordine al grado di afflittività delle pronunce sul danno, possibili "per somme anche notevolmente superiori all'ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civile"». Fulcro dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delineata dal Capo VI del d. Igs. n. 274 del 2000 è, dunque, la portata generale attribuita - anche in correlazione al grado di possibile afflittività delle statuizioni civili - alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace: rilievo, questo, la cui valenza sistematica conferma il necessario coordinamento (Sez. 5, n. 2270 del 18/11/2004, dep. 2005, Linale, Rv. 230429) dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 con l'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., non riconducibile ai limiti di applicabilità della disciplina codicistica previsti dall'art. 2 d. Igs. n. 274 cit., posto che il menzionato art. 37 non prevede alcuna disciplina di quello che la Relazione al progetto preliminare del codice di rito indicava come «effetto conseguenziale dell'impugnazione penale». Un effetto, quello ex art. 574, comma 4, cod. proc. pen., che, può aggiungersi, esprime il legame logico-giuridico tra il capo della sentenza di condanna relativo all'affermazione di responsabilità penale e quello concernente l'azione civile: infatti, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare in tema di appello incidentale della parte civile, la parte della sentenza investita dell'appello incidentale della parte civile contro il capo della sentenza di condanna che riguarda l'azione civile e l'entità del danno risarcibile risulta logicamente collegata ai capi e ai punti oggetto dell'impugnazione principale dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale (Sez. 3, n. 10308 del 03/08/1999, Protti, Rv. 214271; conf.: Sez. 4, n. 17560 del 02/02/2010, Garbetti, Rv. 247322). Del resto, come questa Corte ha già rilevato, ritenere che la formulazione dell'art. 37, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000 renda appellabile la sentenza solo se l'impugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili «produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mo' di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico» (Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010, Gerratana, Rv. 246618; conf. Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, Sekkari Larbi, Rv. 264561).
4. Ferma restando la possibilità per l'imputato di proporre ricorso per saltum soggetto alla disciplina generale e ai limiti da essa previsti (Sez. 5, n. 5098 del 06/12/2005, dep. 2006, Riggi, Rv. 233599) - ipotesi, questa, che non viene in rilievo nel caso di specie, in quanto l'imputato aveva proposto appello - deve pertanto ribadirsi il principio di diritto in forza del quale è ammissibile l'appello proposto dall'imputato - avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa - ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, EI Hajji, Rv. 266059; conf. Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618; Sez. 5, n. 42779 del 23/09/2016, Rossi, Rv. 267958; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Pepe, Rv. 267770; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, Brescia, Rv. 267952). Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasm