Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 9747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9747 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09747/2025REG.PROV.COLL.
N. 02213/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2024, proposto dalla Società I.T.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
contro
il Comune di Brivio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 28;
nei confronti
del Parco Adda Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 03131/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brivio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere GI RO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 0011982/ep, datato 19 settembre 2019, avente ad oggetto “ Diniego di Permesso di costruire n. 19/19” , con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Brivio determinava il definitivo diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto in data 7 marzo 2019, prot. comunale n. 3060, dalla società I.T.A. s.p.a., “per le opere consistenti in ristrutturazione edilizia di edificio esistente situato in Loc. Rogia Carpeno al fg. 1, al mapp. n. 5430, sub 5, 6 e 7 del C.C. di Brivio”.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
2.1. La società I.T.A. s.p.a. è proprietaria del complesso immobiliare ubicato nel Comune di Brivio, in località Roggia Carpeno, censito catastalmente al foglio n. 1, mappale n. 5340, subalterni nn. 5, 6 e 7.
Tale compendio – costituito da un’area e soprastante fabbricato – è ricompreso nella Riserva naturale del Parco Adda Nord, e risulta disciplinato dall’art. 31 delle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio di Brivio, che rimanda all’art. 19 (Riserva naturale della palude di Brivio) del Piano territoriale di coordinamento (PTC) del suddetto Ente Parco, a norma del quale (comma 8, lett. b)) “sui manufatti esistenti sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica di destinazione d’uso”.
Nella prospettiva di operare alcuni interventi sull’immobile di proprietà, la Società chiedeva all’Ente Parco il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs n. 42/2004, per il successivo conseguimento del titolo edilizio.
L’autorizzazione – recante prot. n. 64/2017 - veniva concessa in data 20 luglio 2018.
In data 7 marzo 2019, la Società protocollava presso il competente ufficio comunale richiesta di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi progettati.
In data 17 giugno 2019, dopo avere interpellato l’Ente Parco, il Comune comunicava il preavviso di diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto, stante la mancata conformità degli interventi previsti all’art. 31 delle nta del Piano di governo del territorio e all’art. 19 del Piano territoriale di coordinamento del Parco Adda Nord, sul presupposto che gli interventi de quibus non sarebbero qualificabili come manutenzione straordinaria bensì come ristrutturazione edilizia con ampliamento.
La società I.T.A. s.p.a. provvedeva alla predisposizione di rituali “Osservazioni”, trasmesse al Comune di Brivio in data 25 giugno 2019.
Con provvedimento prot. n. 0011982/ep, datato 19 settembre 2019, l’Amministrazione comunale, richiamate le osservazioni formulate dalla Società, comunicava alla Società il rigetto definitivo del permesso di costruire per le seguenti ragioni:
“ L’edificio … è ricompreso nel perimetro del parco regionale Adda Nord e classificato in zona Riserva naturale palude di Brivio, Sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva comunitaria 92/93/CEE così come previsto nell’art. 19 delle nta del PTC dell’Ente Parco; L’ente Parco è dotato di strumento urbanistico di pianificazione territoriale denominato PTC …; L’edificio è classificato nel PTG comunale di Brivio vigente … in zona parco Adda Nord ai sensi dell’art. 31 nta; L’edificio in argomento, come l’intero territorio comunale, è soggetto a vincolo ambientale paesaggistico con d.m. 6 giugno 1967 … (ora art. 136, c. 1, lett- c e d del d.lgs n. 42/2004); L’edificio è ricompreso nel perimetro del PAI in fascia A; … ; L’intervento proposto non risulta conforme all’art. 31 del PGT del Comune di Brivio e all’art. 19 delle PTC del Parco Adda Nord il quale al punto 8, lette b, consente sui manufatti esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifiche di destinazione d’uso e pertanto non consente opere di ristrutturazione edilizia”-
3. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia (sede di Milano), la società I.T.A. impugnava il diniego. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del Piano di Governo del Territorio del Comune di Brivio. Eccesso di potere per erronea motivazione. Illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia:
a) le opere de quibus sono configurabili come manutenzione straordinaria, in quanto, seppur riguardanti parti strutturali del fabbricato, in alcun modo integrano quell’insieme sistematico di interventi volti a trasformare l’immobile esistente; le opere volte alla sostituzione e/o al rinnovo di parti, anche strutturali, degli edifici, si configurano, infatti, quale intervento di manutenzione straordinaria qualora manchi – come nel caso di specie – il fine di trasformare l’organismo edilizio; l’intervento mira a rimodulare le aperture e realizzare una facciata ventilata per il contenimento del consumo energetico e l’abbassamento dell’altezza di colmo; nessuna modifica della destinazione d’uso risulta dal progetto, poiché, ferma la funzionalità residenziale, l’intervento in parola è volto al mero accorpamento delle unità esistenti, dovendosi così ricondurre, concretamente ed effettivamente, nell’ambito della manutenzione straordinaria; il rinnovamento tipico della manutenzione straordinaria può comprendere anche innovazioni, ossia l’introduzione di elementi che modificano il precedente aspetto degli spazi e le relative funzionalità, con il solo limite che le stesse non seguano un disegno sistematico il cui risultato oggettivo sia la creazione di un organismo edilizio nell’insieme diverso da quello esistente.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 8, lett. b) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord. Travisamento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Sviamento. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia. Abnormità:
a) il provvedimento è in contrasto con quanto ritenuto dall’Ente Parco che, anteriormente alla richiesta di permesso a costruire, aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 64/17, per “Manutenzione straordinaria – rifacimento della copertura dell’edificio e delle facciate con mantenimento dei volumi esistenti e ridefinizione degli utilizzi”, con ciò acclarando la conformità delle opere all’art. 19 del PTC.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Omessa confutazione delle osservazioni:
a) l’Ente comunale non ha compiutamente controdedotto alle osservazioni depositate dall’odierna ricorrente.
3.1. Si costituiva, per resistere, il Comune di Brivio.
3.2. Con sentenza n. 3131 del 20 dicembre 2023, il T.a.r. respingeva il ricorso sul rilievo sostanziale che le opere previste in progetto, tenuto anche conto del contenuto dell’istanza presentata dalla Società per il rilascio del titolo, concretizzassero una ristrutturazione edilizia non consentita dal PTG e dal PTC e condannava il ricorrente alle spese (euro 2.000,00).
4. Ha appellato la società I.T.A. s.p.a. che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 del Piano di Governo del Territorio del Comune di Brivio. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà manifesta:
a) ha errato il T.a.r. nella parte in cui richiama l’istanza di permesso di costruire e i relativi allegati per suffragare l’inquadramento dell’intervento nella ristrutturazione edilizia
invece che, come correttamente confermato dal Parco Adda Nord, nella manutenzione straordinaria;
b) all’indicazione (consistente in una mera casella sbarrata) riportata nel modulo comunale compilato non può essere attribuita - come invece erroneamente avvenuto - rilevanza determinante, trattandosi di un mero errore materiale, e la stessa deve ritenersi “superata” dal corretto vaglio del progetto;
c) la finalità dell’intervento è quella di recuperare l’immobile per l’utilizzo dello stesso come abitazione di rappresentanza “a servizio” del vicino insediamento produttivo ma ciò non determina un cambio d’uso in senso proprio così come alcuna rilevanza urbanistico-edilizia può essere attribuita alla realizzazione di una sala riunioni nell’edificio, trattandosi di un locale tuttalpiù qualificabile come adibito ad una funzione accessoria a quella abitativa;
d) ai fini dell’inquadramento della destinazione d’uso si deve fare riferimento a quella prevalente/principale che qualifica l’insediamento e, nella fattispecie de qua , l’inserimento in un’abitazione di una sala riunioni non è idoneo a comportare un - nemmeno parziale - cambio di categoria funzionale, permanendo l’utilizzo o, meglio, il recupero, per finalità residenziali;
e) l’intervento in progetto modifica la sagoma ma non altera la volumetria esistente.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 del Piano di Governo del Territorio del Comune di Brivio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 8, lett. b) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà manifesta:
a) il Tar non ha considerato che l’autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata dall’Ente Parco, in conformità all’istanza presentata dalla Società, per un intervento di “Manutenzione straordinaria …”;
b) ai sensi dell’art. 31 del P.G.T., per le aree ricomprese nel territorio di Brivio facenti parte del Parco Adda Nord “ si applicano le disposizioni dettate dal PTC del Parco, che vengono assunte quale parte integrante delle presenti norme ”, da ciò derivando che sotto il profilo urbanistico-edilizio (pur rimanendo di competenza comunale) valgono le medesime valutazioni di spettanza dell’Ente Parco, da cui l’inconferenza dei principi di diritto sull’autonomia dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire operata dal T.a.r.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis e dell’art. 21-octies della Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà manifesta:
a) il Comune di Brivio non ha puntualmente riscontrato le osservazioni presentate dall’odierna appellante con particolare attenzione al già segnalato profilo riguardante il parere urbanistico, reso dall’Ente Parco su richiesta del Comune ancorché poi ignorato e disatteso senza alcuna motivazione.
4.1. Si è costituito, per resistere, il comune di Brivio.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a.; parte appellante anche memoria di replica.
5. All’udienza del 25 settembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Il Comune di Brivio ha negato il rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società I.T.A. (ricorrente-appellante) in ragione del fatto che il progettato intervento sarebbe qualificabile come ristrutturazione edilizia, non ammessa, per il fabbricato esistente, dall’art. 31 del PGT di Brivio e dall’art. 19 del PTC del Parco Adda Nord.
L’Amministrazione comunale ha escluso nella fattispecie concreta la riconducibilità delle opere previste all’ambito della manutenzione straordinaria, quale tipologia di intervento consentita – sull’immobile in questione – alla luce delle previsioni di cui alle disposizioni sopra indicate.
Parte appellante, di diverso avviso, ritiene (primo motivo di appello) che l’intervento progettato rientri nella categoria della manutenzione straordinaria.
A norma di quanto espressamente statuito dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d.p.r. n. 380/2001, devono, ad avviso dell’istante, qualificarsi come opere di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi, pertanto, anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Diversamente, sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente …”.
Nel caso di specie, deduce parte appellante, non vi sarebbe alterazione di volumi, la realizzazione di una sala riunioni nell’edificio sarebbe tuttalpiù qualificabile come opera adibita ad una funzione accessoria a quella abitativa; l’intervento non determinerebbe, pertanto, un cambio d’uso in senso proprio.
8. Il primo motivo è infondato.
8.1. Il Collegio concorda con parte appellante sul rilievo che per la qualificazione giuridica di un atto (sia che provenga dall’autorità amministrativa che dal privato) non ci si può limitare alle sue forme esteriori né alle parole utilizzate; è invece fondamentale - per determinarne la corretta qualifica legale - analizzare, senza fermarsi alle forme e alle espressioni usate, anche la sostanza dell'atto stesso, le volontà delle parti, la funzione che le stesse intendevano realizzare così da dedurre, sul piano oggettivo della realtà giuridica e fattuale, l’effettiva natura giuridica dell’atto posto in essere.
Tale operazione ermeneutica è tanto più necessaria in ragione del fatto che la forma attiene al contenuto esteriore dell’atto mentre la qualificazione giuridica attiene alla concreta attribuzione di un significato legale al contenuto e alla funzione dell'atto.
Applicando le suesposte coordinate al caso di specie, il Collegio ritiene che l’intervento progettato dalla società ITA correttamente sia stato inquadrato dal giudice territoriale nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Occorre principiare dalla relazione tecnica asseverata di accompagnamento all’istanza di permesso a costruire (istanza presentata su modulo con “caselle” da sbarrare predisposto dall’amministrazione e, pertanto, necessariamente sintetica e, in tesi, fuorviante), siccome dettagliatamente descrittiva dell’intervento, ovvero delle opere a realizzarsi e della loro finalità, per poi considerarne l’impatto urbanistico sul territorio comunale, alla luce del quadro normativo di riferimento rappresentato dal d.p.r. n. 380/2001.
8.2. Il PGT vigente rimanda la zonizzazione dell'area in questione al Parco Adda Nord, dal quale viene classificato "Riserva naturale palude di Brivio (art 19) - Sito di Importanza Comunitaria 92/93/CEE - IT 2030005" L'immobile è sito all'interno della zona "zone speciali di conservazione e Siti di Importanza Comunitaria (SIC)" e "assetto idrogeologico del fiume Po - fascia A".
Il progetto “ come meglio descritto nelle tavole grafiche e simulazioni fotografiche allegate, consta di rifacimento della copertura dell'edificio e delle facciate con mantenimento dei volumi esistenti e ridefinizione degli utilizzi. In particolare il progetto è sviluppato secondo i seguenti elementi:
-rimodulazione della copertura con mantenimento del volume urbanistico attuale;
- realizzazione di nuova copertura a verde dell'edificio;
- rifacimento delle facciate con listelli in alluminio color tipo legno e coibentazione con fibra di kenaf;
-ridefinizione degli usi con piano rialzato a destinazione d'uso commerciale divisa in sala riunioni e cucina, piano secondo a destinazione residenziale.
Tale intervento è proposto dalla proprietà al fine di recuperare il volume ad oggi presente e non utilizzato individuando un nuovo utilizzo funzionale dell'attività produttiva, comunque non riconducibile a nessuna lavorazione ma con funzionalità residenziale e uffici. Il fabbricato ha un'impronta planimetrica di circa 200 m2 escluso il grande terrazzo/portico a fiume di circa 95 m2. Il progetto ha inoltre come scopo quello di valorizzare l'edificio presente, senza modifica dei volumi, riqualificando lo stesso con tecniche per la riduzione dei consumi e degli impatti ambientali, anche dal punto di vista impiantistico (…) Per quanto concerne le opere interne, a piano terra le modifiche in progetto riguardano la ridefinizione dello spazio commerciale con la formazione di una reception d'ingresso molto ampia dalla quale si accede alle sale riunioni, ai servizi igienici, alla cucina e al vano scala. Sia vano scala che cucina avranno un accesso esterno indipendente, in modo tale da non interferire con lo spazio destinato alle sale riunioni e formando un accesso autonomo al piano superiore per i fruitori della zona residenziale e per le manutenzioni in copertura.
A piano primo il progetto prevede la formazione di un appartamento a destinazione residenziale. L'appartamento sarà composto da: soggiorno/pranzo, cucina, cinque camere ognuna con bagno privato e altri due bagni di minore dimensione a servizio della zona giorno. Inoltre è prevista la formazione di una loggia.
Poiché il progetto prevede la rimodulazione del tetto da capanna a tetto piano verde, la scala verrà prolungata fino al piano copertura per consentirne l'accesso esclusivo agli addetti alle manutenzioni. Lo sbarco al piano copertura sarà protetto da un vano di dimensioni 538x331 cm e di un'altezza interna di 240 cm ed esternamente rivestito in acciaio brunito per ridurre al minimo l'impatto visivo …”.
Il Collegio ritiene che le opere de quibus, per la loro consistenza ontologica e funzionale, per un verso, vadano qualificate in termini di ristrutturazione edilizia e non di manutenzione straordinaria e, per altro verso, abbiano la finalità di procedere al recupero dell’immobile per adibirlo a finalità d’uso anche di tipo residenziale (abitazione) ancorché in parte con funzione di rappresentanza a servizio di un insediamento produttivo.
Si tratta di un mutamento di categoria funzionale che comporta un aggiornamento catastale, poiché modifica la funzione originaria dell'immobile, e che incide, altresì, sul carico urbanistico di zona.
Il cambio di destinazione d’uso in edilizia si riferisce, infatti, alla modifica delle finalità di utilizzo di un’unità immobiliare.
Nel caso di specie, l’intervento progettato è obiettivamente preordinato a una modifica funzionale del bene poiché implica il passaggio dell’edificio – anche solo per prevalenza qualitativa o quantitativa - dalla categoria produttiva-commerciale a quella residenziale (trasformazione in appartamento), con immutazione pertanto delle finalità di utilizzo originarie dell’immobile e il conseguente passaggio a una categoria funzionale diversa.
L’art. 23-ter del t.u. edilizia (dpr n. 380/2001) definisce, infatti, il mutamento rilevante della destinazione d’uso (cambio di destinazione d’uso rilevante) come segue:
1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
Le destinazioni d’uso rilevanti, come definite dall’art. 23-ter cit., sono suddivise, in particolare, in 5 macro-aree:
-residenziale: abitazioni, studi professionali, affittacamere, a condizione che la superficie dell’unità sia prevalentemente destinata all’uso abitativo;
-struttura turistico-ricettiva: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, aree di sosta, ostelli, e immobili a prevalente carattere ricettivo;
-produttiva e direzionale: laboratori artigianali, industrie, magazzini, imprese edili, officine, e luoghi di riparazione. Sono comprese attività finalizzate alla produzione di beni o servizi, alla trasformazione di beni o materiali, spazi per la commercializzazione dei beni prodotti, nonché banche, assicurazioni, sedi di direzione ed organizzazione, centri di ricerca, fiere, uffici privati, e studi professionali in generale;
-commerciale: media distribuzione, negozi di quartiere, attività commerciali di grande distribuzione, attività di commercio all’ingrosso, mercati, e attività di somministrazione di alimenti e bevande come ristoranti, bar, pub, etc.;
-agricola: immobili collegati a produzioni agrarie, allevamenti e forestazione, campi coltivati, vivai di fiori e piante, boschi, pascoli, abitazioni rurali, annessi agricoli e serre, costruzioni per allevamenti zootecnici, agriturismi, e agri-campeggi.
In caso di presenza di diverse destinazioni d’uso all’interno di un’unità immobiliare, viene assegnata la destinazione prevalente, determinata dalla maggiore superficie utile.
Nel caso di specie, il recupero dell’immobile, per come strutturato e finalizzato, appare preordinato a un diverso (nuovo) utilizzo funzionale dell’attività originariamente produttiva, ovvero con funzionalità residenziale e uffici che impatta su un fabbricato con una impronta planimetrica di circa 200 m2 (escluso il grande terrazzo/portico a fiume di circa 95 m2).
Ebbene, la categoria residenziale comprende le abitazioni, vale a dire le strutture adibite all’uso abitativo; mentre la categoria commerciale fa riferimento ad edifici adibiti ad attività commerciale: si tratta di categorie funzionalmente autonome.
8.3. Il primo motivo di appello s’appalesa, pertanto, infondato. A ciò, come già detto, va aggiunto che le opere previste in progetto vanno qualificate, ex art. 3, dpr n. 380/2001, come di “ristrutturazione” in quanto implicanti il cambio di destinazione d’uso rilevante, per cui esse correttamente sono state ritenute non assentibili ai sensi dell’art. 31 del PTG e dell’art. 19 del PTC (che tale tipologia di interventi non consente in zona urbanisticamente vincolata).
9. Con il secondo motivo di appello, la Società istante lamenta la contraddittorietà del diniego rispetto all’autorizzazione paesaggistica, sul rilievo che: i) i due ambiti, pur restando autonomi, sconterebbero le medesime valutazioni di spettanza dell’Ente Parco; ii) il Comune prima e il Tar poi non avrebbero considerato che l’autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata per opere di manutenzione straordinaria.
9.1. Il motivo è infondato.
L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata ai soli fini paesaggistici. Si legge in calce all’atto che “La presente autorizzazione non è titolo idoneo per dare corso ai lavori, per i quali deve essere chiesto idoneo atto abilitativo.
Una prima riflessione si rende evidente: se le valutazioni paesaggistiche sottese al progetto sono le stesse sotto il profilo edilizio-urbanistico, il rilascio del titolo edilizio non avrebbe senso; basterebbe l’autorizzazione paesaggistica a legittimare l’intervento ai fini dell’impatto sul territorio lasciando al Comune un compito meramente formale.
In realtà, l’autorizzazione paesaggistica è un permesso necessario per interventi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico, che ha ad oggetto la valutazione di compatibilità con i valori tutelati.
L’autonomia strutturale e funzionale del titolo paesaggistico, rispetto alle valutazioni implicanti l’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto comporta che i due ambiti si riferiscano alla tutela di interessi pubblici e beni giuridici distinti.
Una interpretazione contraria che ammettesse una commistione tra i diversi profili e una “ confusione ” dei poteri (come propugnato, nel caso in esame, dalla parte appellante che prospetta una identità-coincidenza-sovrapposizione tra le valutazioni edilizio-urbanistiche e l’altra operata dall’Ente Parco) si porrebbe in contrasto con il principio di legalità, perché amplierebbe l'ambito di competenza dell’amministrazione procedente, in quanto la obbligherebbe a considerare e a pronunciarsi su profili non rimessi dal legislatore alla sua cura e al suo apprezzamento.
La valutazione operata dall’Ente Parco resta autonoma e valida ma non condiziona né prevarica la valutazione finale che il Comune deve compiere sotto il profilo esclusivamente edilizio-urbanistico.
Ebbene, sotto questo profilo, il Comune ha ravvisato il contrasto del progetto con l’articolo 31 del P.G.T., ovvero con lo strumento urbanistico di governo del territorio da esso stesso approvato.
Va aggiunto che, la disciplina urbanistica del territorio spetta all’ente comunale che, in presenza di un PTC (in gestione all’ente Parco), certamente non può ridurre il livello di tutela accordato dal piano sovraordinato ma può, sul piano della disciplina urbanistica di sua competenza, comunque compiere delle scelte in piena autonomia per rendere cogenti e funzionali quei vincoli rispetto alle finalità della pianificazione territoriale.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il diniego opposto dal Comune non scontava un presupposto di convergenza o coerenza con l’autorizzazione paesaggistica.
9.2. Quanto al secondo profilo – il Tar poi non avrebbe considerato che l’autorizzazione paesaggistica era stata rilasciata per opere di manutenzione straordinaria – valgono qui le stesse argomentazioni sopra sviluppate in sede di trattazione del primo motivo di appello: si tratta di qualificazioni formali che non incidono sul contenuto sostanziale dell’atto in base al quale va operata la qualifica legale.
10. Con il terzo motivo di appello, la Società lamenta la violazione delle garanzie partecipative: il Comune di Brivio non avrebbe puntualmente riscontrato le osservazioni con riguardo al profilo riguardante il parere urbanistico, reso dall’Ente Parco su richiesta del Comune, ancorché poi ignorato e disatteso senza alcuna motivazione.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Le ragioni dianzi esposte a rigetto del secondo motivo, valgono anche riguardo alla infondatezza dell’ultima doglianza in esame.
Il Comune, in realtà, non aveva un preciso e puntuale obbligo di prendere posizione sul parere reso dall’ente Parco (per motivarne le diverse conclusioni), tenuto conto dell’autonomia strutturale e funzionale delle due autorità (Ente Parco e Comune) e dei due titoli (autorizzazione paesaggistica – permesso di costruire) implicanti, come sopra chiarito, valutazioni funzionalmente e oggettivamente differenti, dunque non sovrapponibili, reciprocamente condizionabili soltanto nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica fosse stata negata ( id est , arresto procedimentale).
In ogni caso, il Comune ha dato conto delle osservazioni e, nel motivare il diniego con il richiamo all’art. 31 del PTG e al contrasto dell’intervento con la norma di pianificazione, ha ravvisato un elemento ostativo vincolante al rilascio del titolo edilizio.
11. Per le considerazioni che precedono, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
12. Le spese relative al grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società I.T.A. s.p.a al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del comune di Brivio, in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
GI RO, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RO | EN RI |
IL SEGRETARIO