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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 707 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Cinzia Eutizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
TA MA e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Giulio Cesare n. 9 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1451/2023 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 27/09/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver presentato in data 01/03/2018 domanda di Controparte_1 pensione di vecchiaia, nonché in data 17/07/2018 domanda di ricostituzione della propria posizione assicurativa con accredito di ulteriore contribuzione per i periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro ed in data 14/02/2019 nuova domanda specificando “deroga amato”, domanda quest'ultima che veniva rigettata dall' per Pt_1 asserita insussistenza dei requisiti utili per la pensione di vecchiaia per accredito maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ha agito in giudizio contro l' Pt_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito dei contributi facoltativi per maternità al di fuori del rapporto di lavoro come da istanza dalla stessa regolarmente presentata all Conseguentemente, Pt_1 dichiarare il diritto della stessa alla pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa del 1.3.2018, o da quella del 17.7.2018 o di giustizia, Condannare l CP_2
…, al pagamento in favore della ricorrente della pensione di vecchiaia dalla data di
[...] maturazione del diritto ed in misura di legge”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “Dichiara il diritto Pt_1 della ricorrente all'accredito dei contributi per il periodo di maternità con conseguente condanna dell di regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale con Pt_1 accredito dei contributi figurativi per maternità fuori rapporto di lavoro richiesti;
Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione vecchiaia dal 01/03/2018 ed il pagamento dei relativi arretrati. Condanna la parte resistente a corrispondere in favore del ricorrente i compensi di avvocato che liquida in Euro 1865,00 oltre spese, iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondato il ricorso, sul presupposto della avvenuta dimostrazione in giudizio, da parte della originaria ricorrente, dei requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa di cui all'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 151/2001.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' lamentando l'erroneità della Pt_1 gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto il diritto all'accredito dei contributi per il periodo di maternità, nonché nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia ed ai relativi arretrati con decorrenza
01/03/2018.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. È fondato il primo motivo di gravame, che censura la gravata sentenza per aver il primo giudice erroneamente ritenuto dimostrato in giudizio il possesso da parte dell'originaria ricorrente dei requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa per il periodo di maternità.
3.1. Premesso un richiamo all'evoluzione normativa in materia, all'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 (secondo cui i periodi di congedo per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione 2 versata in costanza di rapporto di lavoro) ed alla giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice di prime cure ha affermato che: i) la ricorrente ha dimostrato in giudizio di possedere i requisiti per l'accesso alla detta contribuzione figurativa;
ii) a nulla osta che la stessa derivi da periodi non coperti da un'attività lavorativa e ciò alla luce della normativa su richiamata;
iii) la domanda, quindi, può trovare accoglimento.
3.2. Correttamente, a giudizio della Corte, l' evidenzia, in primo luogo, in capo Pt_1 all'originaria ricorrente un difetto totale di allegazione, prima ancora che di prova, dei requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa: , difatti, nel Controparte_1 ricorso ha omesso finanche di indicare i periodi di maternità, limitandosi a rilevare come fosse possibile accreditare i contributi facoltativi per maternità anche “fuori dal rapporto di lavoro” e ad affermare genericamente di essere “in possesso del requisito contributivo per tale richiesta”, senza produrre un estratto contributivo ovvero anche soltanto un conteggio che corroborasse la propria richiesta, in modo da attestare l'effettivo possesso di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
3.3. A ciò si aggiunga che l'affermazione del primo giudice (“la ricorrente ha dimostrato in giudizio di possedere i requisiti per l'accesso alla detta contribuzione figurativa”) non risulta adeguatamente supportata da elementi in fatto che inducano a ritenere perfezionata l'ipotesi prevista dalla norma: il Tribunale non indica i periodi di maternità e soprattutto non illustra in che termini la ricorrente potesse vantare almeno cinque anni di contribuzione.
3.4. Posto che “In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23611 del 27/10/2020), nel giudizio di primo grado l' aveva, invero, dimostrato Pt_1 documentalmente come non fosse in possesso dei requisiti di cui Controparte_1 al richiamato art. 25, comma 2, al momento della presentazione della domanda: e difatti, come emerge dall'estratto contributivo versato in atti, ella poteva vantare ai fini dell'accredito soltanto n. 239 contributi effettivamente versati nel FPLD in costanza di lavoro, escludendo i contributi figurativi non agricoli, i contributi per disoccupazione e i contributi per lavoro autonomo. 4. Parimenti fondato è il secondo motivo di appello, che censura la gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato il diritto di alla pensione di Controparte_1 vecchiaia ed al pagamento dei relativi arretrati con decorrenza 01/03/2018.
3 4.1. Il primo giudice, invero, non ha illustrato il percorso logico giuridico che ha condotto alla declaratoria del diritto alla pensione di vecchiaia ed alla condanna di pagamento dei ratei arretrati, omettendo di evidenziare gli elementi che avrebbero consentito di ritenere perfezionati tutti i requisiti per l'accesso alla pensione alla data indicata.
4.2. Anche con riguardo a tale specifico argomento, d'altro canto, non può non evidenziarsi una carenza di allegazione nell'originario ricorso e finanche nella memoria di costituzione nel presente giudizio, atteso che la parte appellata non spiega in che modo si sarebbero concretizzati i requisiti per beneficiare della c.,d. deroga (d.lgs. n. 503/1992). Pt_2
4.3. Diversamente, risulta dall'estratto previdenziale prodotto dall'Istituto appellante che la non possedeva alla data del 31/12/1992 i quindici anni di anzianità CP_1 contributiva richiesti per poter continuare ad avvalersi del requisito minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia: ella, difatti, poteva vantare unicamente n. 577 contributi complessivi e non anche 780, corrispondenti a 15 anni.
4.4. Va, in ultima analisi, evidenziato che la comunicazione PEC dell'11/11/2021 non dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, un sostanziale accoglimento da parte dell' del ricorso amministrativo presentato da Pt_1 CP_1
in data 06/02/2020: difatti, nel contesto di tale comunicazione si riferisce
[...] unicamente dell'apertura di un procedimento di autotutela finalizzato a valutare l'eventuale raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia “con contribuzione CD/CM”, ossia con l'utilizzo di contributi diversi da quelli per lavoro dipendente, con la precisazione che “il procedimento di autotutela potrà concludersi anche con esito non favorevole”. 5. Per tutto quanto finora illustrato, l'appello proposto dall' merita di essere Pt_1 accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso dell'integrale reiezione della domanda proposta in primo grado da . Controparte_1
6. , soccombente in entrambi i gradi di giudizio, va esonerata dal Controparte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti. Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Spese del doppio grado Controparte_1 irripetibili.
Roma, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al n. 707 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Cinzia Eutizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
TA MA e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma viale Giulio Cesare n. 9 Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1451/2023 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 27/09/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver presentato in data 01/03/2018 domanda di Controparte_1 pensione di vecchiaia, nonché in data 17/07/2018 domanda di ricostituzione della propria posizione assicurativa con accredito di ulteriore contribuzione per i periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro ed in data 14/02/2019 nuova domanda specificando “deroga amato”, domanda quest'ultima che veniva rigettata dall' per Pt_1 asserita insussistenza dei requisiti utili per la pensione di vecchiaia per accredito maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ha agito in giudizio contro l' Pt_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito dei contributi facoltativi per maternità al di fuori del rapporto di lavoro come da istanza dalla stessa regolarmente presentata all Conseguentemente, Pt_1 dichiarare il diritto della stessa alla pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa del 1.3.2018, o da quella del 17.7.2018 o di giustizia, Condannare l CP_2
…, al pagamento in favore della ricorrente della pensione di vecchiaia dalla data di
[...] maturazione del diritto ed in misura di legge”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “Dichiara il diritto Pt_1 della ricorrente all'accredito dei contributi per il periodo di maternità con conseguente condanna dell di regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale con Pt_1 accredito dei contributi figurativi per maternità fuori rapporto di lavoro richiesti;
Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione vecchiaia dal 01/03/2018 ed il pagamento dei relativi arretrati. Condanna la parte resistente a corrispondere in favore del ricorrente i compensi di avvocato che liquida in Euro 1865,00 oltre spese, iva e cpa come per legge, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondato il ricorso, sul presupposto della avvenuta dimostrazione in giudizio, da parte della originaria ricorrente, dei requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa di cui all'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 151/2001.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello l' lamentando l'erroneità della Pt_1 gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto il diritto all'accredito dei contributi per il periodo di maternità, nonché nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia ed ai relativi arretrati con decorrenza
01/03/2018.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. È fondato il primo motivo di gravame, che censura la gravata sentenza per aver il primo giudice erroneamente ritenuto dimostrato in giudizio il possesso da parte dell'originaria ricorrente dei requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa per il periodo di maternità.
3.1. Premesso un richiamo all'evoluzione normativa in materia, all'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 (secondo cui i periodi di congedo per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione 2 versata in costanza di rapporto di lavoro) ed alla giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice di prime cure ha affermato che: i) la ricorrente ha dimostrato in giudizio di possedere i requisiti per l'accesso alla detta contribuzione figurativa;
ii) a nulla osta che la stessa derivi da periodi non coperti da un'attività lavorativa e ciò alla luce della normativa su richiamata;
iii) la domanda, quindi, può trovare accoglimento.
3.2. Correttamente, a giudizio della Corte, l' evidenzia, in primo luogo, in capo Pt_1 all'originaria ricorrente un difetto totale di allegazione, prima ancora che di prova, dei requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa: , difatti, nel Controparte_1 ricorso ha omesso finanche di indicare i periodi di maternità, limitandosi a rilevare come fosse possibile accreditare i contributi facoltativi per maternità anche “fuori dal rapporto di lavoro” e ad affermare genericamente di essere “in possesso del requisito contributivo per tale richiesta”, senza produrre un estratto contributivo ovvero anche soltanto un conteggio che corroborasse la propria richiesta, in modo da attestare l'effettivo possesso di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
3.3. A ciò si aggiunga che l'affermazione del primo giudice (“la ricorrente ha dimostrato in giudizio di possedere i requisiti per l'accesso alla detta contribuzione figurativa”) non risulta adeguatamente supportata da elementi in fatto che inducano a ritenere perfezionata l'ipotesi prevista dalla norma: il Tribunale non indica i periodi di maternità e soprattutto non illustra in che termini la ricorrente potesse vantare almeno cinque anni di contribuzione.
3.4. Posto che “In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23611 del 27/10/2020), nel giudizio di primo grado l' aveva, invero, dimostrato Pt_1 documentalmente come non fosse in possesso dei requisiti di cui Controparte_1 al richiamato art. 25, comma 2, al momento della presentazione della domanda: e difatti, come emerge dall'estratto contributivo versato in atti, ella poteva vantare ai fini dell'accredito soltanto n. 239 contributi effettivamente versati nel FPLD in costanza di lavoro, escludendo i contributi figurativi non agricoli, i contributi per disoccupazione e i contributi per lavoro autonomo. 4. Parimenti fondato è il secondo motivo di appello, che censura la gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato il diritto di alla pensione di Controparte_1 vecchiaia ed al pagamento dei relativi arretrati con decorrenza 01/03/2018.
3 4.1. Il primo giudice, invero, non ha illustrato il percorso logico giuridico che ha condotto alla declaratoria del diritto alla pensione di vecchiaia ed alla condanna di pagamento dei ratei arretrati, omettendo di evidenziare gli elementi che avrebbero consentito di ritenere perfezionati tutti i requisiti per l'accesso alla pensione alla data indicata.
4.2. Anche con riguardo a tale specifico argomento, d'altro canto, non può non evidenziarsi una carenza di allegazione nell'originario ricorso e finanche nella memoria di costituzione nel presente giudizio, atteso che la parte appellata non spiega in che modo si sarebbero concretizzati i requisiti per beneficiare della c.,d. deroga (d.lgs. n. 503/1992). Pt_2
4.3. Diversamente, risulta dall'estratto previdenziale prodotto dall'Istituto appellante che la non possedeva alla data del 31/12/1992 i quindici anni di anzianità CP_1 contributiva richiesti per poter continuare ad avvalersi del requisito minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia: ella, difatti, poteva vantare unicamente n. 577 contributi complessivi e non anche 780, corrispondenti a 15 anni.
4.4. Va, in ultima analisi, evidenziato che la comunicazione PEC dell'11/11/2021 non dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, un sostanziale accoglimento da parte dell' del ricorso amministrativo presentato da Pt_1 CP_1
in data 06/02/2020: difatti, nel contesto di tale comunicazione si riferisce
[...] unicamente dell'apertura di un procedimento di autotutela finalizzato a valutare l'eventuale raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia “con contribuzione CD/CM”, ossia con l'utilizzo di contributi diversi da quelli per lavoro dipendente, con la precisazione che “il procedimento di autotutela potrà concludersi anche con esito non favorevole”. 5. Per tutto quanto finora illustrato, l'appello proposto dall' merita di essere Pt_1 accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso dell'integrale reiezione della domanda proposta in primo grado da . Controparte_1
6. , soccombente in entrambi i gradi di giudizio, va esonerata dal Controparte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari, in ragione dell'autocertificazione prodotta in atti. Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da . Spese del doppio grado Controparte_1 irripetibili.
Roma, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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