Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3303
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Sentenza 24 novembre 2025

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La Corte d'Appello di Roma, Sezione Controversie Lavoro e Previdenza, ha pronunciato sentenza in un giudizio di appello avverso una decisione del Tribunale di Tivoli. L'appellante, l'Istituto Previdenziale (IP), impugnava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di una lavoratrice (la Controparte) e dichiarato il suo diritto all'accredito di contributi figurativi per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, con conseguente diritto alla pensione di vecchiaia dalla data della domanda amministrativa del 1° marzo 2018 e al pagamento degli arretrati. La lavoratrice, nel ricorso introduttivo, aveva chiesto il riconoscimento di tali contributi facoltativi per maternità e, di conseguenza, il diritto alla pensione di vecchiaia dalla data della sua prima istanza amministrativa, chiedendo la condanna dell'IP al pagamento della pensione e degli arretrati. L'IP, resistente in primo grado, aveva contestato la sussistenza dei requisiti per l'accredito della contribuzione figurativa, in particolare i cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro richiesti dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, e la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in riferimento alla cosiddetta "deroga Amato" (d.lgs. n. 503/1992).

La Corte d'Appello ha accolto l'appello proposto dall'Istituto Previdenziale, riformando integralmente la sentenza impugnata e rigettando la domanda originaria della lavoratrice. Il primo motivo di appello, relativo all'erronea ritenuta sussistenza dei requisiti per l'accredito dei contributi figurativi per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, è stato ritenuto fondato. La Corte ha evidenziato un difetto totale di allegazione e prova da parte della lavoratrice in primo grado, la quale non aveva indicato i periodi di maternità né fornito elementi concreti a dimostrazione del possesso di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, come richiesto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, sottolineando che la lavoratrice, al momento della presentazione della domanda, vantava solo 239 contributi effettivamente versati nel FPLD, insufficienti a soddisfare il requisito. Parimenti fondato è stato ritenuto il secondo motivo di appello, concernente il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 1° marzo 2018. La Corte ha rilevato l'assenza di un'adeguata motivazione del primo giudice sul punto e una carenza di allegazione da parte della lavoratrice riguardo alla concretizzazione dei requisiti per beneficiare della "deroga Amato". L'estratto previdenziale prodotto dall'IP ha dimostrato che la lavoratrice non possedeva i quindici anni di anzianità contributiva richiesti al 31 dicembre 1992 per avvalersi di tale requisito minimo. Infine, la Corte ha chiarito che la comunicazione PEC dell'11 novembre 2021 non costituiva un accoglimento del ricorso amministrativo, ma l'apertura di un procedimento di autotutela con esito potenzialmente non favorevole. Le spese del doppio grado di giudizio sono state dichiarate irripetibili, in ragione dell'autocertificazione prodotta dalla lavoratrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3303
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 3303
    Data del deposito : 24 novembre 2025

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