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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6057 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 3325 /2022 da:
L'avv. Vacanti per parte intervenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA LA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3325 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 551/2020 emesso dal Tribunale di Venezia in data 2 marzo 2020 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ometto
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2
Casellati
OPPOSTA
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_3 mandataria, rappresentata e difesa da gli avv.ti Giuseppe Controparte_4
IA AR e ON Vacanti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente, unitamente ai fideiussori e concedenti ipoteca, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 551/2020, con il quale il Tribunale di Venezia ha ingiunto, in solido tra loro, il pagamento di euro 1.380.024,41, oltre interessi e spese, in favore dell'opposta, a titolo di saldo sul conto corrente 10095 1, aperto il 7 settembre 2007 con la allora
[...]
[..
[...] , su cui è stata innestata l'apertura di credito con garanzia ipotecaria del Controparte_5
10 settembre 2007.
Con riferimento alla posizione della società correntista, è stato dedotto: a) il difetto di procura della mandataria per genericità a causa della mancata specificazione nella procura allegata dello specifico credito per cui si procede;
b) l'abusiva parcellizzazione del credito, essendo quello dell'opposta di maggiore consistenza;
c) la mancanza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta; d) l'avvenuta applicazione di interessi usurari, dovendo trovare applicazione il tasso soglia previsto per i mutui, tale dovendo essere qualificato il contratto concluso tra le parti;
e) la nullità della pattuizione degli interessi mediante rinvio al tasso euribor per violazione della normativa antitrust e per indeterminatezza;
f) l'illegittimità dello us variandi; g) che il contratto di apertura di conto corrente non può regolare l'apertura di credito, costituente contratto autonomo.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversa pretesa.
Il Giudizio è stato iscritto al RGC n. 4834/2020.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Con ordinanza del 14 febbraio 2022, è stata disposta la separazione della causa dei garanti da quella della società.
Quindi, la posizione dei garanti è stata definita con sentenza emessa nel fascicolo RGC n.
4834/2020, mentre la posizione della società è confluita nel presente fascicolo RGC n.
3325/2022.
1.4. Nelle more del giudizio, l'opponente ha anche eccepito la mancata iscrizione ex art. 106
Tub dell'opposta.
1.5. Infine, è intervenuta , cessionaria del credito, associandosi alle difese CP_3 dell'opposta.
2. Nel merito, si osserva quanto segue, evidenziando che, alla luce della descritta separazi one, residua da esaminare in questa sede soltanto la posizione della società opponente.
2.1. In primo luogo, va respinto il motivo relativo al difetto di procura della mandataria.
Infatti, nella procura presente in atti è chiaramente indicato che la mandat aria CP_2
è delegata allo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, recupero e
[...] incasso di tutti i crediti della mandante, tra cui, per come si dirà in seguito, rientra il credito per cui è causa.
Di conseguenza, non essendo n ecessaria una specifica indicazione di ogni singolo credito e potendo ritenersi sufficiente una descrizione dell'oggetto della delega tale da escludere incertezza sui poteri conferiti, quale risulta il riferimento a tutti i crediti della mandante,
l'eccezione è respinta.
2.2. E' infondato anche il motivo relativo all'abusivo frazionamento del credito.
2 Infatti, l'abusivo frazionamento si verifica soltanto nelle ipotesi in cui il creditore, senza un concreto interesse, introduca una pluralità di giudizi, ch iedendo in ognuno di essi una parte di un unico credito.
Nulla, tuttavia, vieta al creditore, di introdurre un singolo giudizio, chiedendo eventualmente un importo inferiore rispetto al credito vantato.
Nel caso di specie, la doglianza dell'opponente è limitata all'allegazione della circostanza per cui il credito dell'opposta sarebbe superiore rispetto a quanto richiesto in sede monitoria, senza nessuna allegazione circa l'avvenuta proposizione di altri giudizi aventi ad oggetto il credito medesimo o comunq ue lo stesso rapporto.
Pertanto, non sussiste alcun abusivo frazionamento, ma, semplicemente, ove in futuro fosse proposta altra azione giudiziale da parte dell'opposta per i medesimo rapporto, in quella sede sarà valutata la sussistenza dei presupposti de ll'abusivo frazionamento, con le eventuali conseguenze.
2.3. Non meritevole di accoglimento è anche il motivo relativo alla carenza di titolarità del credito in capo all'opposta.
Infatti, sono stati prodotti l'atto con cui la si è fusa con il Banco Controparte_5
e quello con cui quest'ultima si è fusa con il Banco Bpm. Controparte_6
Inoltre, per quel che riguarda, la cessione del credito dal Banco Bpm all'odierna opposta, è dirimente la prodotta dichiarazione del cedente di inclusi one del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. III, 16 aprile 2021, n.
10200, secondo cui “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”, nonché Corte Appello Milano, 24/01/2023, n. 220, secondo cui “inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal c redito azionato Con dalla cessionaria L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo CP_3 alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”, nonché ancora
Tribunale Prato, 15/05/2023, n. 318, secondo cui “la giurisprudenza di legittimità ha infatti
3 chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite la dichiarazione del cedente che attesti l'avvenuta cessione del credito (cfr. Cass. n.
10200/2021: “ la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”).
Pertanto, deve ritenersi provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
2.4. Per quel che riguarda, poi, l'avvenuta applicazione di interessi usurari, in primo luogo, va chiarito che il contratto di cui si discute è un'apertura di credito innestata su un conto corrente e non già un mutuo.
Infatti, il contratto è stato così denominato dalle parti, le quali hanno stabilito l'innesto dell'apertura di credito sul conto corrente sopra indicato, e il concreto svolgimento del rapporto è avvenuto, per come accertato anche dal ctu, con le modalità del conto corrente con apertura di credito, con l'esecuzione di versamenti finalizzati a rispristinare la provvista o a rientrare nel caso di sconfinamento extra fido.
A nulla rileva in tale prospettiva la previsione di un piano di rientro rateizzato, che non vale a trasformare in mutuo il contratto.
Pertanto, il raffronto ai fini usurari va effettuato con il tasso soglia previsto per i conti correnti.
Di conseguenza avendo il consulente tecnico d'ufficio escluso qualsiasi ipotesi di usura sotto tale profilo, la doglianza è respinta.
2.5. Va, poi, respinto, anche il motivo relativo alla nullità del tasso di interesse con rinvio all'Euribor.
Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, “non è fondata
l'eccezione di nullità della pattuizione del tasso di interesse di un contratto di mutuo determinato con riferimento al tasso Euribor, che deriverebbe dalla pretesa violazione dell'art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” (che vieta, tra l'altro, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consiste nte il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”). Se è vero infatti che l'ammontare dell'Euribor – tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee,
4 fissato dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra le medesime, co n un criterio di calcolo inteso a evitare l'incidenza di tassi anomali – può essere influenzato dalle singole banche, ciò non basta per affermare l'illiceità del meccanismo. L'eccepita nullità richiede invece l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione dell'Euribor attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito: accordi dei quali non vi è prova” … “La clausola contrattuale che richiama
l'Euribor non è neppure in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse
è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, n on fa sì che il tasso applicato sia
“più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato ”: il mutuatario sa sin dall'inizio che è esposto alle variazioni del tasso Euribor e non può essere indotto a ritenere che il corrispettivo del mutuo non sarà mai s uperiore a quello inizialmente indicato, sulla base dell'Euribor vigente alla data di conclusione del contratto. Allo stesso modo, la clausola non viola le previsioni degli artt. 1346 e 1284 comma 3 c.c., atteso che l'oggetto del contratto di mutuo è determinabile anche quando “ nel documento contrattuale la parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per "relationem", mediante il richiamo ad elementi estranei al documento”
(Cass. sez. I, 12 novembre 1987, n. 8335), ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile” (Trib. Udine, 16 settembre 2013; cfr. anche Trib. Palermo Sez. Specializzata in materia di im prese, 16 gennaio
2015).
Inoltre, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. civ.,, Sez. III, 3 maggio 2024, n.
12007).
5 Pertanto, esclusa ogni ipotesi di indeterminatezza e in assenza di qualsiasi deduzione e prova del fatto che la banca mutuante abbia partecipato a manipolazioni del tasso, la pattuizione è pienamente valida.
2.6. Del tutto generica è, invece, la deduzione sullo ius variandi, in quanto non è indicata nello specifico quale variazione sia illegittima e quando la stessa sarebbe intervenuta nel corso del rapporto.
2.7. Non è, poi, meritevole di accoglimento neanch e il motivo relativo all'impossibilità per il contratto di conto corrente di disciplinare l'apertura di credito.
Al riguardo, si osserva che nella prassi bancaria l'apertura di credito è molto spesso innestata su un conto corrente, tant'è che, considerato lo stretto collegamento tra i due contratti, è stata esclusa la necessità della forma scritta per quel che riguarda l'apertura di credito.
Infatti, sin dal 24 maggio 1992, la Banca d'Italia, nel dettare le istruzioni applicative del d.m. del Tesoro del 24 aprile 1992, all'art. 1, comma 3 dell'allegato 1, ha chiarito che “la forma scritta non è tuttavia obbligatoria:
…
b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza)”.
La giurisprudenza di legittimità, ha, poi, precisato che “un contratto di apertura di credito che si innesti su uno di conto corrente, non necessita, per la sua stipulazione, del rispetto della forma scritta, in forza delle previsioni contenute negli artt. 3 legge n . 154/1992 e 117
T.U.B. - D.Lgs. n. 385/1993” (Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2005, n. 14470; cfr. anche Cass civ.,
Sez. I, 27 marzo 2017, n. 7763, secondo cui “in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 d el 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”).
Inoltre, già nel contratto di conto corrente (allegato al contratto di apertura di credito posto a fondamento della pretesa) è prevista la possibilità di un'apertura di credito e nello stesso contratto di apertura di credito, all'art. 1, le parti hanno stabilito che l'aper tura medesima sarebbe stata innestata sul conto n. 100951.
Pertanto, è evidente che l'apertura di credito per cui è causa è stata disciplinata sia dal contratto del 10 settembre 2007 sia dal contratto di conto corrente del 7 settembre 2007.
2.8. Infine, è infondata l'eccezione relativa all'art. 106 Tub, in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il conferimento dell'incarico di recupero
6 dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancari o e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzio nato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243).
2.9. In definitiva, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo limitatamente alla posizione della società opponente.
3. Le spese vengono compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale esistente al momento dell'introduzione del giudizio in relazione alla validità dei tassi di interesse con rinvio all'euribor.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
TA LA, definitivamente pronunciando sulla causa in ogg etto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo limitatamente alla posizione della società opponente;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Venezia, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA LA
7
L'avv. Vacanti per parte intervenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA LA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3325 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 551/2020 emesso dal Tribunale di Venezia in data 2 marzo 2020 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ometto
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_2
Casellati
OPPOSTA
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_3 mandataria, rappresentata e difesa da gli avv.ti Giuseppe Controparte_4
IA AR e ON Vacanti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente, unitamente ai fideiussori e concedenti ipoteca, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 551/2020, con il quale il Tribunale di Venezia ha ingiunto, in solido tra loro, il pagamento di euro 1.380.024,41, oltre interessi e spese, in favore dell'opposta, a titolo di saldo sul conto corrente 10095 1, aperto il 7 settembre 2007 con la allora
[...]
[..
[...] , su cui è stata innestata l'apertura di credito con garanzia ipotecaria del Controparte_5
10 settembre 2007.
Con riferimento alla posizione della società correntista, è stato dedotto: a) il difetto di procura della mandataria per genericità a causa della mancata specificazione nella procura allegata dello specifico credito per cui si procede;
b) l'abusiva parcellizzazione del credito, essendo quello dell'opposta di maggiore consistenza;
c) la mancanza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta; d) l'avvenuta applicazione di interessi usurari, dovendo trovare applicazione il tasso soglia previsto per i mutui, tale dovendo essere qualificato il contratto concluso tra le parti;
e) la nullità della pattuizione degli interessi mediante rinvio al tasso euribor per violazione della normativa antitrust e per indeterminatezza;
f) l'illegittimità dello us variandi; g) che il contratto di apertura di conto corrente non può regolare l'apertura di credito, costituente contratto autonomo.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversa pretesa.
Il Giudizio è stato iscritto al RGC n. 4834/2020.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Con ordinanza del 14 febbraio 2022, è stata disposta la separazione della causa dei garanti da quella della società.
Quindi, la posizione dei garanti è stata definita con sentenza emessa nel fascicolo RGC n.
4834/2020, mentre la posizione della società è confluita nel presente fascicolo RGC n.
3325/2022.
1.4. Nelle more del giudizio, l'opponente ha anche eccepito la mancata iscrizione ex art. 106
Tub dell'opposta.
1.5. Infine, è intervenuta , cessionaria del credito, associandosi alle difese CP_3 dell'opposta.
2. Nel merito, si osserva quanto segue, evidenziando che, alla luce della descritta separazi one, residua da esaminare in questa sede soltanto la posizione della società opponente.
2.1. In primo luogo, va respinto il motivo relativo al difetto di procura della mandataria.
Infatti, nella procura presente in atti è chiaramente indicato che la mandat aria CP_2
è delegata allo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, recupero e
[...] incasso di tutti i crediti della mandante, tra cui, per come si dirà in seguito, rientra il credito per cui è causa.
Di conseguenza, non essendo n ecessaria una specifica indicazione di ogni singolo credito e potendo ritenersi sufficiente una descrizione dell'oggetto della delega tale da escludere incertezza sui poteri conferiti, quale risulta il riferimento a tutti i crediti della mandante,
l'eccezione è respinta.
2.2. E' infondato anche il motivo relativo all'abusivo frazionamento del credito.
2 Infatti, l'abusivo frazionamento si verifica soltanto nelle ipotesi in cui il creditore, senza un concreto interesse, introduca una pluralità di giudizi, ch iedendo in ognuno di essi una parte di un unico credito.
Nulla, tuttavia, vieta al creditore, di introdurre un singolo giudizio, chiedendo eventualmente un importo inferiore rispetto al credito vantato.
Nel caso di specie, la doglianza dell'opponente è limitata all'allegazione della circostanza per cui il credito dell'opposta sarebbe superiore rispetto a quanto richiesto in sede monitoria, senza nessuna allegazione circa l'avvenuta proposizione di altri giudizi aventi ad oggetto il credito medesimo o comunq ue lo stesso rapporto.
Pertanto, non sussiste alcun abusivo frazionamento, ma, semplicemente, ove in futuro fosse proposta altra azione giudiziale da parte dell'opposta per i medesimo rapporto, in quella sede sarà valutata la sussistenza dei presupposti de ll'abusivo frazionamento, con le eventuali conseguenze.
2.3. Non meritevole di accoglimento è anche il motivo relativo alla carenza di titolarità del credito in capo all'opposta.
Infatti, sono stati prodotti l'atto con cui la si è fusa con il Banco Controparte_5
e quello con cui quest'ultima si è fusa con il Banco Bpm. Controparte_6
Inoltre, per quel che riguarda, la cessione del credito dal Banco Bpm all'odierna opposta, è dirimente la prodotta dichiarazione del cedente di inclusi one del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione (in tal senso cfr. Cassazione civile sez. III, 16 aprile 2021, n.
10200, secondo cui “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U.,
04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”, nonché Corte Appello Milano, 24/01/2023, n. 220, secondo cui “inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal c redito azionato Con dalla cessionaria L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo CP_3 alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”, nonché ancora
Tribunale Prato, 15/05/2023, n. 318, secondo cui “la giurisprudenza di legittimità ha infatti
3 chiarito che non può esservi ostacolo a che la prova della cessione avvenga tramite la dichiarazione del cedente che attesti l'avvenuta cessione del credito (cfr. Cass. n.
10200/2021: “ la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”).
Pertanto, deve ritenersi provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
2.4. Per quel che riguarda, poi, l'avvenuta applicazione di interessi usurari, in primo luogo, va chiarito che il contratto di cui si discute è un'apertura di credito innestata su un conto corrente e non già un mutuo.
Infatti, il contratto è stato così denominato dalle parti, le quali hanno stabilito l'innesto dell'apertura di credito sul conto corrente sopra indicato, e il concreto svolgimento del rapporto è avvenuto, per come accertato anche dal ctu, con le modalità del conto corrente con apertura di credito, con l'esecuzione di versamenti finalizzati a rispristinare la provvista o a rientrare nel caso di sconfinamento extra fido.
A nulla rileva in tale prospettiva la previsione di un piano di rientro rateizzato, che non vale a trasformare in mutuo il contratto.
Pertanto, il raffronto ai fini usurari va effettuato con il tasso soglia previsto per i conti correnti.
Di conseguenza avendo il consulente tecnico d'ufficio escluso qualsiasi ipotesi di usura sotto tale profilo, la doglianza è respinta.
2.5. Va, poi, respinto, anche il motivo relativo alla nullità del tasso di interesse con rinvio all'Euribor.
Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, “non è fondata
l'eccezione di nullità della pattuizione del tasso di interesse di un contratto di mutuo determinato con riferimento al tasso Euribor, che deriverebbe dalla pretesa violazione dell'art. 2 della legge 10.10.1990 n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato” (che vieta, tra l'altro, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consiste nte il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”). Se è vero infatti che l'ammontare dell'Euribor – tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee,
4 fissato dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra le medesime, co n un criterio di calcolo inteso a evitare l'incidenza di tassi anomali – può essere influenzato dalle singole banche, ciò non basta per affermare l'illiceità del meccanismo. L'eccepita nullità richiede invece l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione dell'Euribor attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito: accordi dei quali non vi è prova” … “La clausola contrattuale che richiama
l'Euribor non è neppure in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse
è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, n on fa sì che il tasso applicato sia
“più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato ”: il mutuatario sa sin dall'inizio che è esposto alle variazioni del tasso Euribor e non può essere indotto a ritenere che il corrispettivo del mutuo non sarà mai s uperiore a quello inizialmente indicato, sulla base dell'Euribor vigente alla data di conclusione del contratto. Allo stesso modo, la clausola non viola le previsioni degli artt. 1346 e 1284 comma 3 c.c., atteso che l'oggetto del contratto di mutuo è determinabile anche quando “ nel documento contrattuale la parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per "relationem", mediante il richiamo ad elementi estranei al documento”
(Cass. sez. I, 12 novembre 1987, n. 8335), ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile” (Trib. Udine, 16 settembre 2013; cfr. anche Trib. Palermo Sez. Specializzata in materia di im prese, 16 gennaio
2015).
Inoltre, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. civ.,, Sez. III, 3 maggio 2024, n.
12007).
5 Pertanto, esclusa ogni ipotesi di indeterminatezza e in assenza di qualsiasi deduzione e prova del fatto che la banca mutuante abbia partecipato a manipolazioni del tasso, la pattuizione è pienamente valida.
2.6. Del tutto generica è, invece, la deduzione sullo ius variandi, in quanto non è indicata nello specifico quale variazione sia illegittima e quando la stessa sarebbe intervenuta nel corso del rapporto.
2.7. Non è, poi, meritevole di accoglimento neanch e il motivo relativo all'impossibilità per il contratto di conto corrente di disciplinare l'apertura di credito.
Al riguardo, si osserva che nella prassi bancaria l'apertura di credito è molto spesso innestata su un conto corrente, tant'è che, considerato lo stretto collegamento tra i due contratti, è stata esclusa la necessità della forma scritta per quel che riguarda l'apertura di credito.
Infatti, sin dal 24 maggio 1992, la Banca d'Italia, nel dettare le istruzioni applicative del d.m. del Tesoro del 24 aprile 1992, all'art. 1, comma 3 dell'allegato 1, ha chiarito che “la forma scritta non è tuttavia obbligatoria:
…
b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza)”.
La giurisprudenza di legittimità, ha, poi, precisato che “un contratto di apertura di credito che si innesti su uno di conto corrente, non necessita, per la sua stipulazione, del rispetto della forma scritta, in forza delle previsioni contenute negli artt. 3 legge n . 154/1992 e 117
T.U.B. - D.Lgs. n. 385/1993” (Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2005, n. 14470; cfr. anche Cass civ.,
Sez. I, 27 marzo 2017, n. 7763, secondo cui “in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 d el 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”).
Inoltre, già nel contratto di conto corrente (allegato al contratto di apertura di credito posto a fondamento della pretesa) è prevista la possibilità di un'apertura di credito e nello stesso contratto di apertura di credito, all'art. 1, le parti hanno stabilito che l'aper tura medesima sarebbe stata innestata sul conto n. 100951.
Pertanto, è evidente che l'apertura di credito per cui è causa è stata disciplinata sia dal contratto del 10 settembre 2007 sia dal contratto di conto corrente del 7 settembre 2007.
2.8. Infine, è infondata l'eccezione relativa all'art. 106 Tub, in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il conferimento dell'incarico di recupero
6 dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancari o e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzio nato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cass. civ., Sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243).
2.9. In definitiva, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo limitatamente alla posizione della società opponente.
3. Le spese vengono compensate in ragione dell'incertezza giurisprudenziale esistente al momento dell'introduzione del giudizio in relazione alla validità dei tassi di interesse con rinvio all'euribor.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
TA LA, definitivamente pronunciando sulla causa in ogg etto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo limitatamente alla posizione della società opponente;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Venezia, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA LA
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