Articolo 13 della Legge 5 novembre 1962, n. 1596
Articolo 12
Versione
13 dicembre 1962
Art. 13.
Fino a quando non sara' eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'articolo 5, e del revisore di cui all'articolo 9, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte, in ragione di una per ciascuna Provincia e per ciascuna carica.

Entrata in vigore il 13 dicembre 1962