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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1518/2025 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
e Giuseppe Spadola Pt_1
- attore - contro (c.f. ) CP_1 C.F._2
- convenuto contumace –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 27.5.20251) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultato irreperibile l'intimato, la notifica dell'atto introduttivo è stata (legittimamente) eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionandosi 28.4.2025. Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 14.3.2022 e registrato in data 15.3.2022, tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, vico Augusto
n.1, p. T-1-2, per il dedotto inadempimento del convenuto, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da aprile 2024 sino a gennaio 2025 (€ 2.542,50); l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, mentre non ha formulato istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.; in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., il , ha introdotto un'ulteriore causa petendi a sostegno della domanda Pt_1 di risoluzione per inadempimento ed ha reiterato le domande di cui all'atto introduttivo, chiedendo altresì la condanna del convenuto “al pagamento dei canoni maturati sino alla data dell'immissione in possesso dell'immobile”. Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento del convenuto nel pagamento dei canoni, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, 1 Notificata al convenuto contumace, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 10.7.2025. pagina 1 di 2 secondo cui “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass.
826/2015).
Stante la contumacia del convenuto, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese. Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) del conduttore;
per l'effetto, quest'ultimo va condannato al rilascio, in favore dell'attore, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo. L'intimato inoltre va condannato al pagamento, in favore dell'attore, dei canoni scaduti indicati in seno all'intimazione di sfratto (con decorrenza da aprile 2024), oltre a quelli successivamente maturati in corso di causa sino ad ottobre 2025 (per complessive n. 19 mensilità), e così € 5.062,50 (ossia € 2.542,50, sino a gennaio 2025 + € 2.520,00, sino ad ottobre 2025), oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 1518/2025 R.G., nella contumacia di CP_1
, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra CP_2 le parti in data 14.3.2022 e registrato in data 15.3.2022, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, vico Augusto n.1, p. T-1-2. CONDANNA il convenuto al rilascio, in favore di , dell'immobile Parte_1 predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 25.11.2025.
CONDANNA il predetto convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 5.062,50, per le causali di cui in motivazione, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
CONDANNA infine il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in € 1.278,00 per compensi ed € 448,08 per esborsi (di cui € 210,32 per spese di mediazione), oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 5.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1518/2025 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
e Giuseppe Spadola Pt_1
- attore - contro (c.f. ) CP_1 C.F._2
- convenuto contumace –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 27.5.20251) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultato irreperibile l'intimato, la notifica dell'atto introduttivo è stata (legittimamente) eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionandosi 28.4.2025. Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 14.3.2022 e registrato in data 15.3.2022, tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, vico Augusto
n.1, p. T-1-2, per il dedotto inadempimento del convenuto, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da aprile 2024 sino a gennaio 2025 (€ 2.542,50); l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, mentre non ha formulato istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c.; in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., il , ha introdotto un'ulteriore causa petendi a sostegno della domanda Pt_1 di risoluzione per inadempimento ed ha reiterato le domande di cui all'atto introduttivo, chiedendo altresì la condanna del convenuto “al pagamento dei canoni maturati sino alla data dell'immissione in possesso dell'immobile”. Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento del convenuto nel pagamento dei canoni, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, 1 Notificata al convenuto contumace, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 10.7.2025. pagina 1 di 2 secondo cui “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass.
826/2015).
Stante la contumacia del convenuto, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese. Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) del conduttore;
per l'effetto, quest'ultimo va condannato al rilascio, in favore dell'attore, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo. L'intimato inoltre va condannato al pagamento, in favore dell'attore, dei canoni scaduti indicati in seno all'intimazione di sfratto (con decorrenza da aprile 2024), oltre a quelli successivamente maturati in corso di causa sino ad ottobre 2025 (per complessive n. 19 mensilità), e così € 5.062,50 (ossia € 2.542,50, sino a gennaio 2025 + € 2.520,00, sino ad ottobre 2025), oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 1518/2025 R.G., nella contumacia di CP_1
, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato tra CP_2 le parti in data 14.3.2022 e registrato in data 15.3.2022, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, vico Augusto n.1, p. T-1-2. CONDANNA il convenuto al rilascio, in favore di , dell'immobile Parte_1 predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 25.11.2025.
CONDANNA il predetto convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 5.062,50, per le causali di cui in motivazione, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
CONDANNA infine il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in € 1.278,00 per compensi ed € 448,08 per esborsi (di cui € 210,32 per spese di mediazione), oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 5.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 2 di 2