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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 27890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27890 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CU, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 25 novembre 2024 della Corte d'appello dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NG AN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Paternello che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo, ha prosciolto ex art. 131-bis cod. proc. pen. CU AR dal reato ex art. 337 cod. proc. pen. descritto nella imputazione, condannandolo al risarcimento del danno e alla refusione delle spese del giudizio in favore delle parti civili. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore di fiducia AR chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza perché l’avviso di fissazione dell’udienza in appello è stato erroneamente notificato a difensore diverso da quello di fiducia, sebbene omonimo nel nome e nel cognome, come peraltro segnalato alla Corte d’appello dal difensore del Penale Sent. Sez. 6 Num. 27890 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 25/06/2025 2 coimputato nella memoria difensiva con note di trattazione scritta, senza che, per altro verso, l’avviso sia stato notificato personalmente all’imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 610 cod. proc pen. per violazione del contradditorio per quanto già rappresentato con il primo motivo di appello. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell’invito all’imputato ex art. 365 cod. proc. pen. a presentarsi per rendere l’interrogatorio espressamente richiesto dall’imputato e verbalizzata all’udienza del 16 novembre 2022, prima che venisse chiusa l’istruttoria del dibattimento, e poi ribadita con apposita memoria dell’1 dicembre 2022 nella quale era richiamata la memoria presentata il 28 settembre 2019 al Pubblico ministero, dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc pen., con la quale AR aveva chiesto di essere interrogato. Inoltre, si rileva che all’imputato non è stato notificato l’atto di appello proposto dal Pubblico ministero (e non anche dalle parti civili) contro la sentenza di primo grado che lo aveva assolto ─ cosicché l’imputato non ha potuto presentare un appello incidentale con il quale riproporre l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio ─ con conseguente nullità della sentenza di appello. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel condannare l’imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali alle parti civili, nonostante che queste non avessero proposto appello contro la sentenza di assoluzione emessa nel primo grado di giudizio. Inoltre, si osserva che la Corte di appello non poteva dichiarare d’ufficio la non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen. perché il procedimento riguarda fatti commessi prima della vigenza della nuova normativa. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione nella omessa valutazione delle argomentazioni difensive sviluppate nella memoria prodotta nel primo grado di giudizio con produzione di prove a discarico. In particolare si evidenzia che dalla memoria e dai documenti presentati si ricava l’esistenza di un secondo accesso alla proprietà di AR, sempre aperto e quotidianamente utilizzato, che rendeva insussistente una privazione della libertà di movimento dei pubblici ufficiali intervenuti, mentre è stata pretermessa al valutazione circa l’arbitrarietà dell’atto di ispezione, l’assenza di comportamenti violenti o minacciosi da parte dell’imputato e la circostanza che il cancello era dotato di chiusura automatica e temporizzata, sicché non fu chiuso volontariamente. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell’applicare l’art. 131-bis cod. proc. pen. in assenza del contradditorio con l’imputato CU AR, senza valutare i numerosi elementi di prova a discarico 3 e senza confrontarsi, con la necessaria motivazione rafforzata, con l’argomentazione della sentenza con la quale il Tribunale lo aveva assolto. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel qualificare un condotta meramente passiva come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 con pen. 2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. nel ribaltare la sentenza assolutoria senza rinnovare l’istruttoria e basandosi su una diversa interpretazione delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali. 2.9. Con il nono motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione per la sua laconica genericità che trascura tutte le questioni rilevate con i motivi di ricorso che precedono. 2.10. Con il decimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel condannare l’imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali alle parti civili, nonostante che queste non abbiano impugnato la sentenza di assoluzione emessa nel primo grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato. Dagli atti si evince che l’avviso di fissazione del giudizio di appello, a seguito dell’impugnazione del Pubblico ministero, è stato notificato a un avvocato soltanto omonimo di quello nominato di fiducia. Pertanto, il giudizio di appello, celebrato senza il corretto incardinamento del contraddittorio, è nullo, per il combinato disposto degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 2. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Questo esito priva di rilevanza attuale gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG AN LU Di TE 4
udita la relazione svolta dal Consigliere NG AN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Paternello che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Teramo, ha prosciolto ex art. 131-bis cod. proc. pen. CU AR dal reato ex art. 337 cod. proc. pen. descritto nella imputazione, condannandolo al risarcimento del danno e alla refusione delle spese del giudizio in favore delle parti civili. 2. Nel ricorso presentato dal suo difensore di fiducia AR chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza perché l’avviso di fissazione dell’udienza in appello è stato erroneamente notificato a difensore diverso da quello di fiducia, sebbene omonimo nel nome e nel cognome, come peraltro segnalato alla Corte d’appello dal difensore del Penale Sent. Sez. 6 Num. 27890 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 25/06/2025 2 coimputato nella memoria difensiva con note di trattazione scritta, senza che, per altro verso, l’avviso sia stato notificato personalmente all’imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 610 cod. proc pen. per violazione del contradditorio per quanto già rappresentato con il primo motivo di appello. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell’invito all’imputato ex art. 365 cod. proc. pen. a presentarsi per rendere l’interrogatorio espressamente richiesto dall’imputato e verbalizzata all’udienza del 16 novembre 2022, prima che venisse chiusa l’istruttoria del dibattimento, e poi ribadita con apposita memoria dell’1 dicembre 2022 nella quale era richiamata la memoria presentata il 28 settembre 2019 al Pubblico ministero, dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc pen., con la quale AR aveva chiesto di essere interrogato. Inoltre, si rileva che all’imputato non è stato notificato l’atto di appello proposto dal Pubblico ministero (e non anche dalle parti civili) contro la sentenza di primo grado che lo aveva assolto ─ cosicché l’imputato non ha potuto presentare un appello incidentale con il quale riproporre l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio ─ con conseguente nullità della sentenza di appello. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge nel condannare l’imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali alle parti civili, nonostante che queste non avessero proposto appello contro la sentenza di assoluzione emessa nel primo grado di giudizio. Inoltre, si osserva che la Corte di appello non poteva dichiarare d’ufficio la non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen. perché il procedimento riguarda fatti commessi prima della vigenza della nuova normativa. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione nella omessa valutazione delle argomentazioni difensive sviluppate nella memoria prodotta nel primo grado di giudizio con produzione di prove a discarico. In particolare si evidenzia che dalla memoria e dai documenti presentati si ricava l’esistenza di un secondo accesso alla proprietà di AR, sempre aperto e quotidianamente utilizzato, che rendeva insussistente una privazione della libertà di movimento dei pubblici ufficiali intervenuti, mentre è stata pretermessa al valutazione circa l’arbitrarietà dell’atto di ispezione, l’assenza di comportamenti violenti o minacciosi da parte dell’imputato e la circostanza che il cancello era dotato di chiusura automatica e temporizzata, sicché non fu chiuso volontariamente. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione di legge nell’applicare l’art. 131-bis cod. proc. pen. in assenza del contradditorio con l’imputato CU AR, senza valutare i numerosi elementi di prova a discarico 3 e senza confrontarsi, con la necessaria motivazione rafforzata, con l’argomentazione della sentenza con la quale il Tribunale lo aveva assolto. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nel qualificare un condotta meramente passiva come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 con pen. 2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. nel ribaltare la sentenza assolutoria senza rinnovare l’istruttoria e basandosi su una diversa interpretazione delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali. 2.9. Con il nono motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione per la sua laconica genericità che trascura tutte le questioni rilevate con i motivi di ricorso che precedono. 2.10. Con il decimo motivo di ricorso si deduce violazione di legge nel condannare l’imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese legali alle parti civili, nonostante che queste non abbiano impugnato la sentenza di assoluzione emessa nel primo grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato. Dagli atti si evince che l’avviso di fissazione del giudizio di appello, a seguito dell’impugnazione del Pubblico ministero, è stato notificato a un avvocato soltanto omonimo di quello nominato di fiducia. Pertanto, il giudizio di appello, celebrato senza il corretto incardinamento del contraddittorio, è nullo, per il combinato disposto degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 2. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Questo esito priva di rilevanza attuale gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 25/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG AN LU Di TE 4