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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38317 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VA IO nato a [...] il [...] BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A avverso il decreto del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di AN LE e il rigetto del ricorso della BNL S.p.a. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38317 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 12/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trapani, datato 11.02.2022, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha ordinato la confisca dell'intero complesso aziendale della Società Mediterranea s.p.a. e della LY HO s.p.a., confermando nel resto il decreto di primo grado, con cui è stata riconosciuta la pericolosità sociale generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, di AN LE, pur se non gli è stata applicata la misura di prevenzione personale richiesta dalla Procura di Palermo per difetto di attualità. Il decreto d'appello ha dichiarato, altresì, la nullità dell'alienazione delle quote del capitale sociale e del compendio aziendale della Sant'Elia società agricola a r.l. (da MA LE, figlia del proposto, a IA Grazia Mírríone), datata 21.11.2017, e dell'alienazione della quota del 20% del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della società Infodataweb s.r.l. (da IA AM, madre del proposto, a Giuseppe Norrito, suocero del proposto), datata 5.4.2018. Il proposto è stato ritenuto portatore di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, dal 2000 al 2015, perché soggetto che aveva vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose;
nella specie, si tratta di: a) tre condotte di truffa aggravata ai danni dello Stato (dichiarate prescritte), finalizzata ad ottenere i finanziamenti previsti nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, per la costruzione di un complesso turistico-alberghiero, mediante la società Mediterranea s.p.a, che utilizzava la società Sicilcostruzioni Scari e la Solymar s.r.l. facendo fatturare alla prima operazioni in realtà non effettuate da essa ma da altra, diversa società: la Ediltecnoclima s.r.l. I reati di truffa aggravata, accertati dal 2000 al 2006, idonei ad integrare la pluralità di attività delittuose previste dall'art. 1, primo comma, lett. b), citato, avevano generato proventi superiori a 5 milioni di euro, che avevano consentito al proposto di ottenere ulteriori, ingenti canali di credito bancario, così posticipando dolosamente la dichiarazione dello stato di insolvenza della Società Mediterranea e garantendo una notevole provvista alle altre società del gruppo facente capo al proposto;
b) condotte di evasione fiscale realizzate negli anni 2010, 2011, 2012; c) condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva, negli anni dal 2010 al 2015. Fino ad aprile 2015, secondo il decreto impugnato, il proposto aveva continuato a reinvestire le somme indebitamente percepite, arricchitesi ulteriormente dei proventi derivanti dall'evasione fiscale di numerose società del gruppo, così vivendo dei proventi delle attività delittuose realizzate. 2. Avverso la decisione d'appello hanno presentato ricorso il proposto e la BNL s.p.a., interveniente nella procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di LE, la quale si è vista rigettare la domanda di ammissione dei crediti al passivo ex art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, vantato nei confronti della Società Mediterranea s.p.a. e dei relativi fideiussori IO s.r.l. e LY HO s. p.a. 3. Il ricorso di AN LE, formulato dal difensore di fiducia, si compone di tre motivi distinti. 3.1. Il primo argomento di critica eccepisce violazione dell'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 4, comma 1, lett. c) e i-bis) d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo la difesa, la Corte d'Appello ha illegittimamente applicato retroattivamente la disposizione di cui al citato art. 4, comma 1, lett. i -bis, introdotta dalla legge n. 161 del 2017, con cui si sono inseriti, tra i destinatari delle misure di prevenzione, i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., prima esclusi;
tale norma è entrata in vigore il 19.11.2017, mentre la proposta è datata 1.3.2017. Nei confronti del ricorrente è stata dichiarata comunque, nell'ambito del processo di cognizione, l'estinzione dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, alla luce dell'intervenuta prescrizione dei reati. 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. La tesi difensiva muove dal presupposto affermato nel primo motivo di ricorso: poiché non è possibile attribuire alle condotte di truffa aggravata contestate al ricorrente alcuna valenza ai fini del suo inserimento nella categoria di pericolosità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. i -bis, d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione entrata in vigore successivamente alla formulazione della proposta di misura di prevenzione, non è possibile neppure affermare che il proposto abbia vissuto anche in parte dei proventi di quei reati. Neppure è possibile attribuire alla contestata condotta di bancarotta fraudolenta documentale (fallimento LY HO), in relazione alla quale vi è stata pronuncia di assoluzione, valore di reato presupposto della pericolosità, quale generatore di profitto per i bisogni di vita del ricorrente. Il decreto impugnato ha errato nel conferire tale valenza ad una condotta criminosa in relazione alla quale vi è stata assoluzione in appello dell'imputato; assoluzione della quale non può non tenersi conto, nei suoi significativi aspetti motivazionali (che il ricorso 2 richiama), sulla base della mera affermazione dell'autonomia tra le valutazioni sulla pericolosità che spettano al giudice della prevenzione e quelle sulla colpevolezza riservate al giudice penale. 3.3. li terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in ordine alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto, tenuto conto ancora della circostanza che il decreto impugnato fa riferimento alla commissione dei reati di truffa aggravata, mentre, a giudizio della difesa, non avrebbe dovuto considerarli poiché indicativi della pericolosità soltanto in epoca successiva alla data della richiesta di applicazione della misura di prevenzione in esame. 4. Il ricorso proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (BNL S.p.a), formulato mediante i difensori di fiducia, consta di due motivi di critica. 4.1. Il primo argomento difensivo lamenta vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza del presupposto della buona fede. La difesa ripercorre i caratteri concreti della vicenda del mutuo concesso dalla banca ricorrente alla Società Mediterranea S.p.a. e traccia un profilo di diligenza delle verifiche compiute dall'istituto creditizio per accertare la capienza finanziaria dell'ente e il suo operare in un contesto lecito e vitale, a dispetto della ricostruzione svolta dal decreto impugnato, che ha sottovalutato le evidenze documentali - richiamate e che si lamenta siano state ignorate dalla Corte di appello - dalle quali si evince il comportamento diligente e quindi in buona fede della ricorrente nel concedere il mutuo. Del resto, le condotte di reato contestate al proposto svelano la sua capacità di realizzare artifici e raggiri, comportamenti dei quali è stata vittima la stessa BNL s.p.a., che non poteva avere consapevolezza della reale situazione patrimoniale della holding riconducibile a LE, né della sua pericolosità sociale, emersa solo in epoca molto successiva alla erogazione del mutuo. 4.2. Il secondo motivo di ricorso, dando per scontata la pacifica strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, denuncia il vizio di violazione di legge (in relazione agli artt. 23 e 52 d.lgs. 159/2011) in ordine alla ritenuta applicabilità del presupposto della buona fede, utile a consentire alla banca creditrice ed erogatrice del mutuo di essere ammessa al credito nei confronti del proposto. La ricorrente ritiene che la disciplina normativa in tema di tutela dei terzi creditori, prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, non possa essere applicata nel caso di specie, poiché, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo tra la banca e il proposto, essa non era vigente, mentre le disposizioni applicabili sarebbero quelle contenute nella legge n. 575 del 1965. 3 In particolare, il ricorso evidenzia che il requisito della buona fede è stato introdotto dal d.l. n. 4 del 2010, conv. in legge n. 50 del 2010, che ha modificato l'art.
2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965; anzi, lo stesso complesso sistema normativo per l'accertamento dei crediti nei confronti dei terzi creditori colpiti da confisca di prevenzione è frutto esclusivamente dell'intervento del legislatore del testo unico n. 159 del 2011, mancando in precedenza qualsiasi fondamento normativo specifico. In sintesi, la difesa ritiene che non sia legittimo escludere la ricorrente dall'ammissione al credito nei confronti del proposto, dal momento che, all'epoca dell'erogazione del mutuo dalla BNL alla Società Mediterranea S.p.a., di proprietà del proposto e al centro del sistema di truffe ai danni dello Stato già illustrato, nessuna norma prevedeva, per la tutela dei crediti derivanti da diritti reali di godimento e garanzia, la prova rigorosa della sussistenza della buona fede all'atto dell'insorgenza del credito. La disciplina di cui al citato art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 è applicabile solo alle fattispecie concrete verificatesi dopo la sua entrata in vigore, mentre quelle precedenti devono continuare ad essere regolate secondo la legislazione previgente, ancorché abrogata. Sarebbe erroneamente motivato, pertanto, il rigetto dell'istanza della BNL S.p.a. di ammissione dei suoi crediti basato sul presupposto che non risulta dimostrata la buona fede della banca in relazione ai crediti per i quali detta ammissione è stata richiesta. 5. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso di AN LE e il rigetto di quello formulato dalla BNL S.p.a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN LE è complessivamente infondato e va rigettato. Preliminarmente, deve ricordarsi in via generale che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, 4 cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01); in altri termini, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia, in realtà, conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 2. Il primo motivo di censura critica l'accertata pericolosità sociale e l'applicazione retroattiva dell'art. 4, comma 1, lett. i-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto con la modifica normativa operata dall'art. 1, comma 1, lett. d), legge n. 161 del 2017, ma non si avvede che la misura di prevenzione è stata disposta, invece, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo, rilevata la pericolosità sociale del proposto, ancorché inattuale, per avere egli vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose. In tale contesto, sono stati richiamati a sostegno della decisione di pericolosità i procedimenti penali che lo avevano coinvolto negli anni, insieme ad alcuni suoi familiari, con esiti vari. I giudici della prevenzione, sia in primo che in secondo grado, hanno preso in considerazione, quindi, anche le truffe ascritte al proposto - chiuse da una sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati - non per ravvisare la sussistenza dei presupposti utili a configurare una pericolosità ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, ma esclusivamente per ritenere integrato il requisito di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo, sostenendolo con dati procedimentali ed elementi fattuali, 5 dimostrativi del fatto che AN LE aveva vissuto abitualmente, almeno in parte, anche con i proventi di tali attività delittuose, nell'ambito dell'autonomia valutativa che spetta agli stessi giudici della prevenzione. La considerazione delle condotte ritenute rilevanti perché indicative di delitti di truffa è esatta poiché, al di là dell'inserimento di tale ipotesi di reato nel catalogo di quelli che possono dare luogo a pericolosità specifica - avvenuto con l'aggiunta della lettera i-bis all'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011 - tale fattispecie rientrava, precedentemente e comunque, nella categoria di crimini lucrogenetici che possono dare luogo all'ipotesi di pericolosità, prevista come generica, dall'art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011: la piana interpretazione della disposizione di legge non lascia dubbi di sorta ("coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose") quanto alla ricomprendibilità di qualsiasi "attività delittuosa" nell'alveo del dettato normativo. Sgombrato il campo dall'equivoco difensivo, va ribadito, altresì, che, in tema di misure di prevenzione, l'inquadramento del proposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sull'autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna - come per il ricorrente LE -, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al proposto (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Curcio, Rv. 287931 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio un decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali, motivato in riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale in cui la posizione del proposto era stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto non teneva conto delle ragioni per le quali gli elementi raccolti non erano stati ritenuti neppure sufficienti ad esercitare l'azione penale nei suoi confronti). Infatti, l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione incontra un limite soltanto nella necessità di non attribuire rilevanza, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. In tal senso, si esprime l'orientamento di legittimità preferibile, declinato da ultimo da Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01 e, in precedenza, tra quelle massimate, da Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, 6 Zangrillo, Rv. 280145 - 01 e da Sez. 1, n. 21209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 - 01. Tuttora rimane alternativa, peraltro, la tesi in parte antagonista secondo cui il giudice della prevenzione può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (tra le molte, cfr. Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364 - 01; vedi anche Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205261). Appare evidente, dunque, come unanimemente la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ponga alla base delle possibilità valutative che si aprono al giudice della prevenzione anche quella di tenere conto degli elementi di fatto, prove o indizi, che emergano da processi definiti con una sentenza di estinzione dei reati per prescrizione, come nel caso di specie è accaduto. La garanzia per il soggetto che si trovi in una simile situazione è rappresentata dalla necessità di una motivazione rigorosa nell'accertamento della pericolosità generica;
e ad un tale onere il provvedimento impugnato non si è sottratto. Ed infatti, a fronte delle contestazioni difensive quanto alla conclusione del decreto impugnato relativa alla sussistenza delle ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, per appropriarsi fraudolentemente di erogazioni pubbliche, la Corte di appello ha ampiamente spiegato come la società Mediterranea S.p.a. abbia ottenuto, con artifici e raggiri, i finanziamenti per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero nell'ambito del Patto territoriale "Trapani Sviluppo Sud" e del POR-Sicilia 2000/2006. Il meccanismo emerso prevedeva aumenti di capitale e costi dichiarati per la realizzazione delle opere cui era condizionato l'ottenimento dei contributi pubblici di natura del tutto fittizia e non reale, come invece apoditticamente sostiene il ricorrente, evocando contratti di subappalto ad altre imprese delle stesse opere. Il decreto impugnato, con motivazione del tutto adeguata, dettagliata, composta con puntuali richiami al decreto di primo grado e agli atti dei procedimenti penali instaurati nei confronti del proposto, ha spiegato, infatti, che erano stati enucleati, nei giudizi di merito, fatti di artificiosa elargizione dei contributi pubblici dai quali erano derivati profitti illeciti che, reinvestiti nel circuito 7 imprenditoriale del proposto, ne hanno inquinato i plurimi compendi aziendali convergenti in un unico centro d'interessi a lui facente capo, unitamente ai frutti dei successivi delitti lucrogenetici accertati (bancarotta fraudolenta e reati fiscali). Per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo alla società IO s.r.l. il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, con sentenza passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione (e anche la moglie, in relazione al reato di bancarotta societaria da operazioni dolose per avere causato il fallimento di altra società della galassia familiare, coinvolta nelle vicene all'esame dei giudici della prevenzione - la "Giardino di Costanza" s.r.I.- è stata condannata in via definitiva). La Corte territoriale, nel decreto impugnato, ha richiamato alcuni tra i più importanti passaggi del decreto di sequestro emesso nel giudizio di merito, dai quali ha desunto elementi di configurabilità delle condotte appena riassunte in capo al proposto, coadiuvato da alcuni dei suoi familiari;
elementi questi non smentiti dalla sentenza dichiarativa di estinzione dei reati per prescrizione. Ha concluso, pertanto, per la configurabilità di una pericolosità sociale da abituale percepimento di mezzi di sostentamento dai delitti, in linea con i consolidati paradigmi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Soprattutto, il provvedimento impugnato ha messo in evidenza una gestione delle società riferibili al proposto (la Mediterranea S.p.a., la LY HO S.p.a., la IO s.r.I., in particolare) preordinata al loro depauperamento progressivo, mediante operazioni infragruppo successive all'ottenimento di contributi statali e finanziamenti bancari per importi molto elevati. Un depauperamento culminato in breve tempo nell'epilogo della dichiarazione di fallimento, nello stesso giorno, di due di tali aziende (le citate IO e LY HO). Il motivo di ricorso, pertanto, è complessivamente inammissibile in quanto finisce per dedurre un vizio di motivazione non consentito in sede di legittimità nella materia delle misure di prevenzione, ma è anche, in ogni caso, manifestamente infondato per le ragioni già esposte. 3. Il secondo e il terzo motivo di censura sono infondati. 3.1. Il tema dell'impossibilità di considerare come fonte di reddito illecito i delitti di truffa contestati al ricorrente e in relazione ai quali si è dichiarata la prescrizione, perché riferiti ad una pericolosità specifica delineata dal legislatore soltanto in epoca successiva alla richiesta di misura nei suoi confronti viene riproposto nel secondo motivo difensivo, ma è stato già affrontato nel paragrafo precedente. Come già chiarito, si tratta di una questione priva di pregio poiché il proposto vede accertata la sua pericolosità in linea con le disposizioni normative all'epoca 8 vigenti, visto che il decreto ne ha valutato la pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, già all'epoca applicabile a coloro i quali risultavano indiziati di reati di truffa, certamente generatori di profitti illeciti. Inoltre, il ricorso non si confronta con le argomentazioni complete e dettagliate del decreto impugnato quanto alla configurabilità di altri reati lucrogenetici e non soltanto di quello in relazione al quale ha riportato sentenza di assoluzione (non definitiva, peraltro, al momento dell'emissione del decreto di prevenzione di secondo grado), vale a dire la bancarotta fraudolenta documentale della società LY HO s.r.l. Si tratta, oltre alle truffe più volte evocate, delle successive contestazioni di evasione fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, negli anni dal 2010 al 2012, nonché del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva relativo al fallimento della IO s.r.l. (anni 2010-2015), per il quale il ricorrente è stato giudicato colpevole, come già segnalato, con sentenza n. 4742 del 2020, passata in giudicato a seguito della decisione della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione n. 37759 del 06/07/2023. Dunque, il ricorso è aspecifico nella misura in cui si incentra unicamente sull'illegittima valutazione degli elementi di fatto desumibili dalla citata sentenza di assoluzione, trascurando l'ulteriore, rilevante quota motivazionale del provvedimento impugnato e senza tenere neppure conto che la stessa sentenza non è passata in giudicato. Invece, secondo quanto già sintetizzato, l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione incontra un limite soltanto nella necessità di non attribuire rilevanza a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione. 3.2. Anche la perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto, in relazione agli acquisti oggetto di confisca, è stata, infine, correttamente delineata nel provvedimento impugnato, a dispetto di ciò che denuncia la difesa nel terzo motivo di ricorso, seguendo la linea ermeneutica della "ragionevolezza temporale" (cfr. Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01; Sez. 6, n. 35789 del 10/07/2024, Russo, Rv. 286974, in motivazione;
Sez. 1, n. 26872 del 05/02/2019, Vazzano, Rv. 276412 - 01) Secondo le Sezioni Unite, infatti, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia 9 individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605). Nel caso di specie, in ambito di pericolosità generica, l'acquisizione dei beni di cui è stata disposta la confisca ricade pienamente nel periodo di manifestazione della pericolosità, per quanto emerge dai provvedimenti dei giudici della prevenzione, e trova conferma nella incapacità economica di fonti di reddito lecite alternative del proposto e dei suoi familiari. 4. Il ricorso della BNL S.p.a. - banca interveniente nella procedura e che impugna il provvedimento della Corte di appello con riguardo alla decisione di rigetto della domanda di ammissione del credito al passivo della società confiscata Mediterranea S.p.a., formulata ex art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011 - è fondato, limitatamente al primo motivo ed ai crediti privilegiati. Quanto ai crediti chirografari, il rigetto della loro ammissione è stato ancorato all'insussistenza del presupposto di cui alla lettera a) dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 (l'insufficienza del restante patrimonio del proposto o degli altri debitori intervenienti a coprire l'escussione dei crediti, tenuto conto del parziale dissequestro e del rivetto della confisca di diversi beni da parte del Tribunale di Trapani: cfr. pag. 119 del decreto impugnato), non attaccato dal ricorso. I crediti privilegiati vantati dalla ricorrente nei confronti della Società Mediterranea S.p.a., nonché dei relativi fideiussori, IO s.r.l. e LY HO S.p.a., e della Sicilcostruzioni, società pure facente capo al proposto, trovano causa nell'erogazione di un mutuo e finanziamenti, collegati al sistema di truffe ai danni dello Stato già illustrato. I crediti sono stati pacificamente ritenuti strumentali ai delitti lucrogenetici di truffa, tanto che neppure il ricorso attacca tale carattere di strumentalità. Il provvedimento impugnato, infatti, ha affermato la sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito e le attività illecite del proposto, osservando che il mutuo concesso a Mediterranea S.p.a. e quello concesso a Sicilcostruzioni sono stati stipulati sulla base di un'istruttoria e di una valutazione non approfondita della situazione patrimoniale della società mutuataria e delle società che prestarono garanzia (cf. pag. 122 del decreto impugnato). Quanto al requisito della buona fede, i mutui, secondo i giudici della prevenzione, è stato concesso in spregio della buona gestione bancaria, per un importo eccessivo, rispetto alle effettive garanzie e alla situazione patrimoniale della società mutuataria, con la valorizzazione di un businnes plan di nessuna 10 consistenza e affidabilità, artificiosamente predisposto dal proposto, e trascurando le esposizioni debitorie della società beneficiaria e delle società datrici di garanzie. Da qui, la conclusione dell'insussistenza del necessario presupposto della buona fede per l'ammissione del credito. 4.1. Appare opportuno, prima di trattare specificamente i motivi di ricorso, fare un passo indietro per comprendere come si è giunti alla situazione processuale attuale. La società ricorrente è stata riammessa nel giudizio di appello della procedura di prevenzione all'esame del Collegio, a seguito della decisione della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 4924 del 12/11/2024, dep. 2025, Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Rv. 287630 - 01, scaturita dal ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Trapani di non doversi procedere sull'istanza di ammissione del credito e rinvio di ogni determinazione alla successiva fase di verifica dei crediti. La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev'essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca, nell'ambito del quale ha diritto di chiedere il riconoscimento del proprio credito, ma non è un litisconsorte necessario, posto che l'inosservanza della previsione citata non è sanzionata da nullità e che egli ha comunque la possibilità di far valere la propria pretesa nel procedimento di verifica di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. n. 159 cit. Grazie a tale decisione, la Corte di appello ha citato la BNL a comparire all'udienza del 21 ottobre 2024 per rassegnare le proprie conclusioni, previa revoca dell'iniziale ordinanza di incompetenza funzionale emessa in relazione all'istanza della società ricorrente (a seguito della quale erano stati trasmessi gli atti al Giudice Delegato del Tribunale di Trapani per procedere a norma degli artt. 52-57 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011). All'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale si è determinata a rigettare l'istanza di ammissione del credito della BNL S.p.a. per le ragioni già sintetizzate, ritenuta la strumentalità del credito rispetto ai reati di truffa ai danni dello Stato e la mancanza di indicatori della buona fede dell'istante. 4.2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza della seconda censura difensiva, volta a contestare la stessa applicabilità ratione temporis, al caso di specie, del presupposto della buona fede del terzo interveniente, indispensabile al fine di rivendicare un credito nella procedura di prevenzione. Non ha pregio l'eccezione difensiva secondo cui tale requisito di ammissibilità del credito sarebbe stato introdotto soltanto con l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 11 n. 159 del 2011, e precisamente con le modifiche apportate ad esso dalla legge n. 161 del 2017, e, dunque, sarebbe inapplicabile al credito vantato dalla BNL, sorto precedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione (e precisamente ottenuto il 24 aprile 2007). La ricorrente ritiene che la disciplina normativa applicabile sarebbe quella contenuta nella legge n. 575 del 1965, che non prevedeva esplicitamente il requisito della buona fede del terzo creditore, introdotto dapprima con il d.l. n. 4 del 2010, conv. in legge n. 50 del 2010, che ha modificato l'art.
2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965, ma, successivamente, reso nella forma attuale esclusivamente dall'intervento del legislatore del testo unico antimafia del 2011, mancando in precedenza qualsiasi fondamento normativo specifico. La tesi difensiva non può essere accolta. Da un lato, la posizione del principio di buona fede, quale presupposto per la tutela di diritti del terzo che vengano compressi o compromessi dalla misura di prevenzione patrimoniale, risponde a criteri ermeneutici di ordine generale che informano l'intero ordinamento giuridico;
dall'altro, la questione di irretroattività della disciplina normativa successiva, ritenuta più sfavorevole, in tema di buona fede e ammissibilità del credito in materia di confisca di prevenzione, non ha fondamento dal punto di vista sistematico. Sotto tale secondo profilo, non ci si trova dinanzi, infatti, alla modifica sfavorevole di una disposizione incriminatrice o incidente sul trattamento sanzionatorio e nemmeno, più in generale, si verte di "materia penale", data la natura non smentita di misura di sicurezza della confisca di prevenzione e l'applicabilità dell'art. 200 cod. pen. in caso di successione di leggi nel tempo (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 - 01; Sez. 2, n. 30938 del 10/06/2015, Annunziata, Rv. 264173 - 01). Si tratta, dunque, di un contesto normativo che non è coperto dalla garanzia di cui all'art. 25 Cost. né soggiace alla regola prevista dall'art. 2, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 45642 del 03/10/2024, Giammarinaro, Rv. 287372 - 01). La natura non penale delle misure di prevenzione patrimoniale, pacificamente accolta dalla Corte costituzionale, che ha più volte sottolineato le "profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione" (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 106 del 2015, 21 del 2012 e 321 del 2004, nonché l'ordinanza n. 275 del 1996), è stata, peraltro, recentemente, nuovamente confermata anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (in relazione alla confisca di prevenzione, cfr. C. EDU , Garofalo c. Italia del 21 gennaio 2025; Corte EDU, Isaia c. Italia del 25 settembre 2025), che ne ha ribadito recentemente la natura ripristinatoria, preventiva e non sanzionatoria, pertanto non riconducibile alla nozione di "pena" di cui all'art. 7 CEDU, pur indicando la necessità della loro giurisdizionalizzazione procedimentale a garanzia dei soggetti coinvolti. Neppure l'applicazione della confisca di prevenzione implica la formulazione di un'accusa penale, sicché, secondo i giudici di Strasburgo, non operano le garanzie della presunzione di innocenza (art. 6, § 2 CEDU) e del divieto di bis in idem (art. 4, Prot. 7 CEDU). Quanto al secondo profilo di manifesta infondatezza del motivo di ricorso, va rappresentata una preminente constatazione, che scioglie definitivamente il dubbio difensivo e conduce a ritenere la perfetta applicabilità del presupposto della buona fede per l'ammissibilità della domanda di ammissione del credito proposta dal titolare del diritto stesso, anche con riguardo a crediti sorti in epoca antecedente alla normativizzazione esplicita di tale presupposto. Deve rilevarsi, infatti, che, pur vigendo la disciplina di cui alla legge n. 575 del 1965 al tempo del sorgere del credito in esame, nel 2007, il requisito della buona fede è stato costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità perché ritenuto imposto dal complessivo contesto normativo e sistematico. Già Sez. 5, n. 47887 del 19/11/2003, San Paolo IMI, Rv. 227585 - 01 evidenziava, ad esempio, che l'applicazione della confisca di prevenzione non comportasse l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, sempre che si tratti di terzi in buona fede, i quali abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575 del 1965. L'opzione ermeneutica, secondo cui la buona fede è requisito inderogabile ai fini della possibilità di fare valere i diritti di garanzia e i crediti del terzo, è stata stabilmente riaffermata nel vigore della confisca ex legge n. 575 del 1965 (cfr. Sez. 1, n. 13413 del 09/03/2005, Servizi Immobiliari Banche, Rv. 231263 - 01; Sez. 1, n. 8015 del 06/02/2007, Servizi Immobiliari Banche S.i.b. S.p.a., Rv. 236364 - 01; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, San Paolo Imi S.p.a., Rv. 242817 - 01). E come è stato ben messo in evidenza dalla giurisprudenza costituzionale e dalle richiamate pronunce di legittimità, è solo la situazione di "sostanziale incolpevolezza" che segna il limite della confisca e determina quella condizione soggettiva su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede;
tutela non dovuta nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività criminale (si veda quanto affermato da Corte cost., n. 487 del 1995 in tema di criminalità mafiosa, richiamata da Sez. 1, n. 13413 del 2005, cit.). 13 La Corte costituzionale (nella citata sentenza n. 487 del 1995) ha qualificato la buona fede come «la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia». L'accertamento della buona fede, infatti, da sempre è stato ricollegato alla necessità di evitare che attraverso strumenti quali titoli di comodo ovvero contratti simulati le misure di prevenzione patrimoniali potessero facilmente essere eluse. Può trovare tutela, in altre parole, al cospetto della salvaguardia del preminente interesse pubblico collegato all'ablazione dei patrimoni illeciti accumulati da un soggetto socialmente pericoloso e nell'ottica del bilanciamento tra il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore e l'esigenza di evitare che il proposto si riappropri dei beni oggetto della misura, ovvero che gli stessi beni siano destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con lo stesso nella consapevolezza che l'attività economica svolta fosse illecita, ovvero diretta a celare attività illecite o al riciclaggio di denaro (così la sentenza n. 221 del 2023 Corte cost.), soltanto la posizione del terzo creditore di buona fede, dovendo considerarsi la sua (sola) posizione "protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte cost., n. 1 del 1997). Deve, quindi, essere affermato che il presupposto della buona fede, necessario all'ammissione del credito del terzo interveniente titolare del relativo diritto, introdotto nella forma attuale dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 come modificato dalla legge n. 161 del 2017, è applicabile anche ai crediti sorti precedentemente all'entrata in vigore di tale disciplina normativa e nella vigenza della legge n. 575 del 1965. 4.3. La prima critica formulata dalla difesa della società ricorrente è, invece, fondata, limitatamente ai crediti privilegiati vantati da BNL S.p.a., come si è anticipato. Seguendo l'attuale testo normativo dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
14 d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Attualmente, altresì, ai sensi del terzo comma dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Va rilevato che, con tale ultima disposizione, il legislatore fissa dei parametri di giudizio di cui il giudice deve tener conto al momento della valutazione probatoria;
tali parametri sono obbligatori, ma non sono né esclusivi, né vincolanti (vedi Sez. U civ., n. 10532 del 07/05/2013, in motivazione e Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Unicredit S.p.a., in motivazione). In altri termini, il giudice deve obbligatoriamente tener conto degli stessi, ma può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte dei Paschi S.p.a., Rv. 262735). Venendo all'esame del motivo di ricorso, quanto ai crediti privilegiati, una volta acclarata la sussistenza del presupposto della strumentalità del credito garantito alla commissione dei reati di truffa, i cui tratti di sussistenza sono stati inseriti nel novero degli elementi di pericolosità - presupposto ammesso dalla stessa difesa - e l'applicabilità di quello della buona fede, per le ragioni già esposte, va presa in considerazione l'obiezione difensiva relativa a se tale ultimo requisito, indispensabile per consentire l'ammissione del credito al passivo, sia stato giustificatamente escluso nel caso di specie. La giurisprudenza di legittimità ritiene che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52 d.lgs. 159/2011, anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 20 legge 18 ottobre 201, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata, con analitica e puntuale dimostrazione da parte del giudice, la strumentalità del credito da insinuare al passivo rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, requisito di chiara natura oggettiva. In caso di esito positivo della verifica del nesso di strumentalità qualificata - che ha, dunque, carattere logicamente pregiudiziale ed eventualmente esaustivo qualora invece l'esito sia negativo - viene in conto il requisito soggettivo posto dall'art. 52 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, essendo il giudice tenuto a verificare l'assenza di buona fede e dell'incolpevole affidamento del creditore sulla 15 00 base degli elementi addotti da quest'ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108). Verifica che deve essere effettuata ricorrendo anche ai parametri indicati nel citato terzo comma dell'art. 52 del d. Igs. n. 159/2011, con la precisazione della loro non vincolatività, secondo quanto già evidenziato. Per la prova della buona fede non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro ed al provvedimento ablativo, ma è necessario anche che il creditore dimostri di essere stato effettivamente in buona fede, vale a dire che il suo affidamento incolpevole sia dipeso da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il suo difetto di diligenza (Sez. 2, n. 41353 del 11/6/2015, Di Giacomo, Rv. 264655). L'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede del nesso di collegamento strumentale tra credito e attività illecita, infatti, incombe sul creditore (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca IFIS S.p.a., Rv. 285079; Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare Di Sondrio S.c.p.a., Rv. 272232 - 01; Sez. 6, n. 36690 del 30/6/2015, Rv. 265606). Più precisamente, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca (quale è il credito coperto da ipoteca dell'istituto mutuante), soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa;
b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto;
c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi di Siena, Rv. 270028; Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Intesa Sanpaolo, S.p.a., Rv. 265930 - 01). La Cassazione, nell'enunciare i criteri di valutazione della buona fede del terzo o gli indicatori della sua scusabile inavvedutezza rispetto alla situazione personale ed economica del debitore, poi proposto nell'ambito della procedura di prevenzione, ha in concreto escluso la buona fede dell'istituto di credito oppure ha chiesto ai giudici di merito, tramite l'annullamento del provvedimento, di verificarla nuovamente nel giudizio di rinvio. Ad esempio, la buona fede è stata esclusa in caso di provata trascuratezza e negligenza degli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi e parallela concessione di un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario (cfr. Sez. 6, n. 50018 del 2015); viceversa, è stato annullato il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva negato l'iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, 16 ritenendone non provata la buona fede per l'omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito né, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento (cfr. Sez. 6, n. 55715 del 2017 cit.). In altre parole, la buona fede è esclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo colpevole affidamento sussiste quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l'eventuale difetto di diligenza nell'erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi S.p.a., Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, Di Giacomo, Rv. 264655). Nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario si è precisato come, qualora il creditore abbia allegato elementi idonei a comprovare, la propria buona fede, non sia sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (ex multis Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Rv. 279024). 4.4. Si registra, nel corso degli ultimi anni, un affinamento dell'elaborazione sul tema. La giurisprudenza più sensibile a un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco - da un lato i diritti di credito e di garanzia reale vantati dai privati in ordine al patrimonio confiscato, con il collegato, inscindibile tema della salvezza della libertà di iniziativa economica dei consociati (garantita dall'art. 41 Cost.); dall'altro, l'interesse primario pubblico all'ablazione dei patrimoni illeciti accumulati da un soggetto socialmente pericoloso - ha condivisibilmente spostato l'asse interpretativo: ai fini dell'esclusione dallo stato passivo di un credito sorto, anteriormente al sequestro, nei confronti di persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Unicredit S.p.a., Rv. 286456 - 01). Si tratta di un mutamento di prospettiva: non è solo il terzo creditore, e in particolare l'istituto bancario che abbia concesso il mutuo, a dover fornire prova 17 della sua buona fede, adducendo l'esistenza di un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto, ai fini dell'ammissione al passivo;
piuttosto, per escludere l'inserimento nello stato passivo dell'istituto di credito mutuante, è necessaria la prova positiva della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere che il terzo creditore abbia avuto consapevole percezione della pericolosità del debitore e ciononostante abbia stipulato il contratto di mutuo. Con analoga sensibilità, ci si era spinti a ritenere, in precedenza, che, ai fini dell'esclusione del terzo creditore dallo stato passivo, deve essere provato il nesso di causalità tra il mancato rispetto degli obblighi di diligenza da parte della banca al momento dell'erogazione del mutuo e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena NPL 2018 s.r.I., Rv. 281821 - 01). E si era anche sottolineato che la buona fede di un creditore in forza di titolo avente data certa anteriore al sequestro si commisura a un onere di ordinaria diligenza, che non può conferire rilievo negativo della buona fede a meri sospetti sulla persona del mutuatario (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, Credito Siciliano S.p.a., Rv. 273671 - 01). Al creditore è richiesto, dunque, un livello medio di diligenza (Sez. 3, n. 7240 del 2023, non mass.), poiché non può farsi carico all'istituto di credito, che non dispone delle banche dati proprie della autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, di effettuare penetranti indagini quanto alle pendenze penali a carico del soggetto potenziale beneficiario del finanziamento;
né, peraltro, il semplice dato di una condanna penale per un qualunque reato - o magari della assai risalente applicazione di una precedente misura di prevenzione - può essere, di per sé, ostativo alla concessione del credito, venendo altrimenti minata la funzione economico -sociale dell'attività bancaria nel settore del credito, essendo la ratio della normativa, come già evidenziato, esclusivamente quella di evitare un uso distorto del credito bancario, piegato ai fini elusivi della criminalità (Sez. 2, n. 15706 del 2018, non mass.) 4.5. Alla luce di tale quadro ermeneutico, il vizio di violazione di legge per mancanza e apparenza di motivazione invocato dalla difesa della società ricorrente si rivela fondato e il decreto deve essere annullato con rinvio per la rivalutazione dei punti di criticità di seguito indicati, alla luce della giurisprudenza già richiamata. Il ricorso ha ricordato i passaggi essenziali della vicenda del mutuo concesso dalla banca ricorrente alla Società Mediterranea S.p.a. e ha tracciato un profilo di diligenza delle verifiche compiute dall'istituto creditizio per accertare la capienza finanziaria dell'ente e il suo operare in un contesto lecito e vitale. A tali considerazioni il decreto impugnato non offre spazi di risposta reali ma solo apparenti, poiché si muove in una logica preconcetta di insufficienza della 18 politica sui prestiti della banca ricorrente, senza tenere in conto la datazione dell'emergere effettivo, e conoscibile con l'ordinaria diligenza, del dato di pericolosità personale del proposto, sicuramente successivo al momento della stipula del mutuo da parte di BNL S.p.a. Il provvedimento impugnato non considera, altresì, la valenza peculiare dei reati di truffa contestati al proposto e alla base della confisca di prevenzione, insieme agli ulteriori delitti generatori di proventi illeciti;
truffe che il decreto stesso risolve, in chiave oggettiva, in condotte che svelano la realizzazione di artifici e raggiri, comportamenti dei quali, secondo la difesa, è stata vittima la stessa BNL S.p.a. Rispetto a tali elementi doveva essere verificata la consapevolezza della percezione della reale situazione patrimoniale della holding riconducibile a LE e della pericolosità sociale di quest'ultimo (come chiarito da Sez. 5, n. 21111 del 2024), tenuto conto - lo si ribadisce - della circostanza che essa sembra essere emersa solo in epoca molto successiva all'erogazione del mutuo, per quanto ammesso nello stesso decreto impugnato. In altre parole, non risulta accertato se e in che termini la conoscenza dei reati di truffa fosse esigibile dalla banca, non essendo noto alcun collegamento tra la concessione del finanziamento e i medesimi delitti in fase di stipula del mutuo. La "piena contestualità" tra l'attività criminosa e l'erogazione, valorizzata nel decreto, non costituisce un argomento affidabile, non spiegando come l'istituto avrebbe potuto essere a conoscenza, in "tempo reale", degli illeciti in atto ma solo ben più avanti emersi. Il decreto impugnato ritiene, poi, che il mutuo sia stato determinato in una somma eccessiva rispetto alla situazione finanziaria della società del proposto, e da qui trae l'ulteriore indicatore della mancanza di buona fede. Anche questa prospettiva non può essere condivisa. La buona fede è concetto di sintesi che coniuga una doppia esigenza di verifica discendente, oggi, direttamente dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011: quella della diligenza dimostrata nel concedere il mutuo e quella della capacità di percepire la pericolosità del richiedente il credito secondo l'ordinaria diligenza e le condizioni concrete. Nel caso di specie, la diligenza della banca è stata solo assertivamente, e dunque apparentemente, negata nel decreto impugnato, là dove invece l'istituto sembra avere svolto gli accertamenti dovuti, secondo quanto ha riportato lo stesso decreto di appello. D'altra parte, non è possibile trarre automaticamente dalla situazione di crisi di un'azienda, o dalla manifestazione di un passivo della società richiedente il mutuo, l'inopportunità di concedere il credito o di determinarlo in una misura 19 piuttosto che in un'altra; né, su tali basi, è tantomeno possibile dedurre la mala fede della banca creditrice, così come, di fondo, ha fatto il provvedimento impugnato, a meno che non venga dimostrata - il che non ha fatto il giudice del merito - l'effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il credito nel caso concreto (cfr. Sez. 1 civ., 30/06/2021, n. 18610, Rv. 661819 - 02). Non si può immaginare, infatti, un sistema economico complesso come quello attuale che si orienti nel senso che le banche possano concedere crediti solo a chi non ha passività al momento della richiesta, poiché altrimenti sarebbero minate le stesse strutture finanziarie essenziali e la tutela costituzionale dell'attività di impresa, inscritta nell'art. 41 della Costituzione. La valutazione della pericolosità del proposto, infine, deve essere condotta ex ante e non ex post, seguendo i criteri economici ordinari, tipici degli istituti di credito e delle loro logiche, secondo le quali il finanziamento degli enti rappresenta il core business, cui si attende secondo criteri di rischio calcolato sì, ma sistematico e rispondente a logiche ben lontane da quelle individuali del buon padre di famiglia che sembra avere applicato il decreto impugnato. Logiche che, nel caso di specie, erano rappresentate dalla prospettazione di un investimento immobiliare (il complesso turistico alberghiero oggetto di mutuo ipotecario) ritenuto molto redditizio e bollato assertivamente come "sganciato dalle condizioni economiche del gruppo societario" nel decreto impugnato, senza ulteriori indicazioni concrete. Deve affermarsi, pertanto, che, in tema di confisca di prevenzione, per escludere l'inserimento nello stato passivo dell'istituto di credito mutuante, è necessaria la prova positiva della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere, secondo parametri di ordinaria diligenza, l'effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il credito nel caso concreto e che il terzo creditore abbia avuto consapevole percezione della pericolosità del debitore e ciononostante abbia stipulato il contratto di mutuo. 4.6. Per tali ragioni, il provvedimento della Corte di appello avverso cui è stato proposto ricorso deve essere annullato, in relazione alla BNL S.p.a ricorrente, rispetto al rigetto dell'ammissione allo stato passivo dei crediti privilegiati, in relazione ai quali dovrà essere rivalutata l'ammissibilità alla luce delle coordinate giurisprudenziali già richiamate oppure dovrà essere specificamente evidenziato il motivo per cui verrà disposta eventualmente, nuovamente, l'esclusione dallo stato passivo. 20
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato in relazione a BNL S.p.a. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso di LE AN e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2025.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di AN LE e il rigetto del ricorso della BNL S.p.a. Penale Sent. Sez. 5 Num. 38317 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 12/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto impugnato, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trapani, datato 11.02.2022, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha ordinato la confisca dell'intero complesso aziendale della Società Mediterranea s.p.a. e della LY HO s.p.a., confermando nel resto il decreto di primo grado, con cui è stata riconosciuta la pericolosità sociale generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, di AN LE, pur se non gli è stata applicata la misura di prevenzione personale richiesta dalla Procura di Palermo per difetto di attualità. Il decreto d'appello ha dichiarato, altresì, la nullità dell'alienazione delle quote del capitale sociale e del compendio aziendale della Sant'Elia società agricola a r.l. (da MA LE, figlia del proposto, a IA Grazia Mírríone), datata 21.11.2017, e dell'alienazione della quota del 20% del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della società Infodataweb s.r.l. (da IA AM, madre del proposto, a Giuseppe Norrito, suocero del proposto), datata 5.4.2018. Il proposto è stato ritenuto portatore di pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, dal 2000 al 2015, perché soggetto che aveva vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose;
nella specie, si tratta di: a) tre condotte di truffa aggravata ai danni dello Stato (dichiarate prescritte), finalizzata ad ottenere i finanziamenti previsti nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006, per la costruzione di un complesso turistico-alberghiero, mediante la società Mediterranea s.p.a, che utilizzava la società Sicilcostruzioni Scari e la Solymar s.r.l. facendo fatturare alla prima operazioni in realtà non effettuate da essa ma da altra, diversa società: la Ediltecnoclima s.r.l. I reati di truffa aggravata, accertati dal 2000 al 2006, idonei ad integrare la pluralità di attività delittuose previste dall'art. 1, primo comma, lett. b), citato, avevano generato proventi superiori a 5 milioni di euro, che avevano consentito al proposto di ottenere ulteriori, ingenti canali di credito bancario, così posticipando dolosamente la dichiarazione dello stato di insolvenza della Società Mediterranea e garantendo una notevole provvista alle altre società del gruppo facente capo al proposto;
b) condotte di evasione fiscale realizzate negli anni 2010, 2011, 2012; c) condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva, negli anni dal 2010 al 2015. Fino ad aprile 2015, secondo il decreto impugnato, il proposto aveva continuato a reinvestire le somme indebitamente percepite, arricchitesi ulteriormente dei proventi derivanti dall'evasione fiscale di numerose società del gruppo, così vivendo dei proventi delle attività delittuose realizzate. 2. Avverso la decisione d'appello hanno presentato ricorso il proposto e la BNL s.p.a., interveniente nella procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di LE, la quale si è vista rigettare la domanda di ammissione dei crediti al passivo ex art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, vantato nei confronti della Società Mediterranea s.p.a. e dei relativi fideiussori IO s.r.l. e LY HO s. p.a. 3. Il ricorso di AN LE, formulato dal difensore di fiducia, si compone di tre motivi distinti. 3.1. Il primo argomento di critica eccepisce violazione dell'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 4, comma 1, lett. c) e i-bis) d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo la difesa, la Corte d'Appello ha illegittimamente applicato retroattivamente la disposizione di cui al citato art. 4, comma 1, lett. i -bis, introdotta dalla legge n. 161 del 2017, con cui si sono inseriti, tra i destinatari delle misure di prevenzione, i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., prima esclusi;
tale norma è entrata in vigore il 19.11.2017, mentre la proposta è datata 1.3.2017. Nei confronti del ricorrente è stata dichiarata comunque, nell'ambito del processo di cognizione, l'estinzione dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, alla luce dell'intervenuta prescrizione dei reati. 3.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. La tesi difensiva muove dal presupposto affermato nel primo motivo di ricorso: poiché non è possibile attribuire alle condotte di truffa aggravata contestate al ricorrente alcuna valenza ai fini del suo inserimento nella categoria di pericolosità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. i -bis, d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione entrata in vigore successivamente alla formulazione della proposta di misura di prevenzione, non è possibile neppure affermare che il proposto abbia vissuto anche in parte dei proventi di quei reati. Neppure è possibile attribuire alla contestata condotta di bancarotta fraudolenta documentale (fallimento LY HO), in relazione alla quale vi è stata pronuncia di assoluzione, valore di reato presupposto della pericolosità, quale generatore di profitto per i bisogni di vita del ricorrente. Il decreto impugnato ha errato nel conferire tale valenza ad una condotta criminosa in relazione alla quale vi è stata assoluzione in appello dell'imputato; assoluzione della quale non può non tenersi conto, nei suoi significativi aspetti motivazionali (che il ricorso 2 richiama), sulla base della mera affermazione dell'autonomia tra le valutazioni sulla pericolosità che spettano al giudice della prevenzione e quelle sulla colpevolezza riservate al giudice penale. 3.3. li terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in ordine alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto, tenuto conto ancora della circostanza che il decreto impugnato fa riferimento alla commissione dei reati di truffa aggravata, mentre, a giudizio della difesa, non avrebbe dovuto considerarli poiché indicativi della pericolosità soltanto in epoca successiva alla data della richiesta di applicazione della misura di prevenzione in esame. 4. Il ricorso proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. (BNL S.p.a), formulato mediante i difensori di fiducia, consta di due motivi di critica. 4.1. Il primo argomento difensivo lamenta vizio di carenza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza del presupposto della buona fede. La difesa ripercorre i caratteri concreti della vicenda del mutuo concesso dalla banca ricorrente alla Società Mediterranea S.p.a. e traccia un profilo di diligenza delle verifiche compiute dall'istituto creditizio per accertare la capienza finanziaria dell'ente e il suo operare in un contesto lecito e vitale, a dispetto della ricostruzione svolta dal decreto impugnato, che ha sottovalutato le evidenze documentali - richiamate e che si lamenta siano state ignorate dalla Corte di appello - dalle quali si evince il comportamento diligente e quindi in buona fede della ricorrente nel concedere il mutuo. Del resto, le condotte di reato contestate al proposto svelano la sua capacità di realizzare artifici e raggiri, comportamenti dei quali è stata vittima la stessa BNL s.p.a., che non poteva avere consapevolezza della reale situazione patrimoniale della holding riconducibile a LE, né della sua pericolosità sociale, emersa solo in epoca molto successiva alla erogazione del mutuo. 4.2. Il secondo motivo di ricorso, dando per scontata la pacifica strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, denuncia il vizio di violazione di legge (in relazione agli artt. 23 e 52 d.lgs. 159/2011) in ordine alla ritenuta applicabilità del presupposto della buona fede, utile a consentire alla banca creditrice ed erogatrice del mutuo di essere ammessa al credito nei confronti del proposto. La ricorrente ritiene che la disciplina normativa in tema di tutela dei terzi creditori, prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, non possa essere applicata nel caso di specie, poiché, all'epoca della sottoscrizione del contratto di mutuo tra la banca e il proposto, essa non era vigente, mentre le disposizioni applicabili sarebbero quelle contenute nella legge n. 575 del 1965. 3 In particolare, il ricorso evidenzia che il requisito della buona fede è stato introdotto dal d.l. n. 4 del 2010, conv. in legge n. 50 del 2010, che ha modificato l'art.
2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965; anzi, lo stesso complesso sistema normativo per l'accertamento dei crediti nei confronti dei terzi creditori colpiti da confisca di prevenzione è frutto esclusivamente dell'intervento del legislatore del testo unico n. 159 del 2011, mancando in precedenza qualsiasi fondamento normativo specifico. In sintesi, la difesa ritiene che non sia legittimo escludere la ricorrente dall'ammissione al credito nei confronti del proposto, dal momento che, all'epoca dell'erogazione del mutuo dalla BNL alla Società Mediterranea S.p.a., di proprietà del proposto e al centro del sistema di truffe ai danni dello Stato già illustrato, nessuna norma prevedeva, per la tutela dei crediti derivanti da diritti reali di godimento e garanzia, la prova rigorosa della sussistenza della buona fede all'atto dell'insorgenza del credito. La disciplina di cui al citato art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 è applicabile solo alle fattispecie concrete verificatesi dopo la sua entrata in vigore, mentre quelle precedenti devono continuare ad essere regolate secondo la legislazione previgente, ancorché abrogata. Sarebbe erroneamente motivato, pertanto, il rigetto dell'istanza della BNL S.p.a. di ammissione dei suoi crediti basato sul presupposto che non risulta dimostrata la buona fede della banca in relazione ai crediti per i quali detta ammissione è stata richiesta. 5. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità del ricorso di AN LE e il rigetto di quello formulato dalla BNL S.p.a. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AN LE è complessivamente infondato e va rigettato. Preliminarmente, deve ricordarsi in via generale che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare, con il ricorso, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, 4 cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). La motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01); in altri termini, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia, in realtà, conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 2. Il primo motivo di censura critica l'accertata pericolosità sociale e l'applicazione retroattiva dell'art. 4, comma 1, lett. i-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto con la modifica normativa operata dall'art. 1, comma 1, lett. d), legge n. 161 del 2017, ma non si avvede che la misura di prevenzione è stata disposta, invece, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo, rilevata la pericolosità sociale del proposto, ancorché inattuale, per avere egli vissuto abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose. In tale contesto, sono stati richiamati a sostegno della decisione di pericolosità i procedimenti penali che lo avevano coinvolto negli anni, insieme ad alcuni suoi familiari, con esiti vari. I giudici della prevenzione, sia in primo che in secondo grado, hanno preso in considerazione, quindi, anche le truffe ascritte al proposto - chiuse da una sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati - non per ravvisare la sussistenza dei presupposti utili a configurare una pericolosità ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, ma esclusivamente per ritenere integrato il requisito di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo, sostenendolo con dati procedimentali ed elementi fattuali, 5 dimostrativi del fatto che AN LE aveva vissuto abitualmente, almeno in parte, anche con i proventi di tali attività delittuose, nell'ambito dell'autonomia valutativa che spetta agli stessi giudici della prevenzione. La considerazione delle condotte ritenute rilevanti perché indicative di delitti di truffa è esatta poiché, al di là dell'inserimento di tale ipotesi di reato nel catalogo di quelli che possono dare luogo a pericolosità specifica - avvenuto con l'aggiunta della lettera i-bis all'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011 - tale fattispecie rientrava, precedentemente e comunque, nella categoria di crimini lucrogenetici che possono dare luogo all'ipotesi di pericolosità, prevista come generica, dall'art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011: la piana interpretazione della disposizione di legge non lascia dubbi di sorta ("coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose") quanto alla ricomprendibilità di qualsiasi "attività delittuosa" nell'alveo del dettato normativo. Sgombrato il campo dall'equivoco difensivo, va ribadito, altresì, che, in tema di misure di prevenzione, l'inquadramento del proposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sull'autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna - come per il ricorrente LE -, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al proposto (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, Curcio, Rv. 287931 - 01; in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio un decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali, motivato in riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale in cui la posizione del proposto era stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto non teneva conto delle ragioni per le quali gli elementi raccolti non erano stati ritenuti neppure sufficienti ad esercitare l'azione penale nei suoi confronti). Infatti, l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione incontra un limite soltanto nella necessità di non attribuire rilevanza, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. In tal senso, si esprime l'orientamento di legittimità preferibile, declinato da ultimo da Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01 e, in precedenza, tra quelle massimate, da Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, 6 Zangrillo, Rv. 280145 - 01 e da Sez. 1, n. 21209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 - 01. Tuttora rimane alternativa, peraltro, la tesi in parte antagonista secondo cui il giudice della prevenzione può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (tra le molte, cfr. Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364 - 01; vedi anche Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205261). Appare evidente, dunque, come unanimemente la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ponga alla base delle possibilità valutative che si aprono al giudice della prevenzione anche quella di tenere conto degli elementi di fatto, prove o indizi, che emergano da processi definiti con una sentenza di estinzione dei reati per prescrizione, come nel caso di specie è accaduto. La garanzia per il soggetto che si trovi in una simile situazione è rappresentata dalla necessità di una motivazione rigorosa nell'accertamento della pericolosità generica;
e ad un tale onere il provvedimento impugnato non si è sottratto. Ed infatti, a fronte delle contestazioni difensive quanto alla conclusione del decreto impugnato relativa alla sussistenza delle ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, per appropriarsi fraudolentemente di erogazioni pubbliche, la Corte di appello ha ampiamente spiegato come la società Mediterranea S.p.a. abbia ottenuto, con artifici e raggiri, i finanziamenti per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero nell'ambito del Patto territoriale "Trapani Sviluppo Sud" e del POR-Sicilia 2000/2006. Il meccanismo emerso prevedeva aumenti di capitale e costi dichiarati per la realizzazione delle opere cui era condizionato l'ottenimento dei contributi pubblici di natura del tutto fittizia e non reale, come invece apoditticamente sostiene il ricorrente, evocando contratti di subappalto ad altre imprese delle stesse opere. Il decreto impugnato, con motivazione del tutto adeguata, dettagliata, composta con puntuali richiami al decreto di primo grado e agli atti dei procedimenti penali instaurati nei confronti del proposto, ha spiegato, infatti, che erano stati enucleati, nei giudizi di merito, fatti di artificiosa elargizione dei contributi pubblici dai quali erano derivati profitti illeciti che, reinvestiti nel circuito 7 imprenditoriale del proposto, ne hanno inquinato i plurimi compendi aziendali convergenti in un unico centro d'interessi a lui facente capo, unitamente ai frutti dei successivi delitti lucrogenetici accertati (bancarotta fraudolenta e reati fiscali). Per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo alla società IO s.r.l. il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione, con sentenza passata in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione (e anche la moglie, in relazione al reato di bancarotta societaria da operazioni dolose per avere causato il fallimento di altra società della galassia familiare, coinvolta nelle vicene all'esame dei giudici della prevenzione - la "Giardino di Costanza" s.r.I.- è stata condannata in via definitiva). La Corte territoriale, nel decreto impugnato, ha richiamato alcuni tra i più importanti passaggi del decreto di sequestro emesso nel giudizio di merito, dai quali ha desunto elementi di configurabilità delle condotte appena riassunte in capo al proposto, coadiuvato da alcuni dei suoi familiari;
elementi questi non smentiti dalla sentenza dichiarativa di estinzione dei reati per prescrizione. Ha concluso, pertanto, per la configurabilità di una pericolosità sociale da abituale percepimento di mezzi di sostentamento dai delitti, in linea con i consolidati paradigmi interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Soprattutto, il provvedimento impugnato ha messo in evidenza una gestione delle società riferibili al proposto (la Mediterranea S.p.a., la LY HO S.p.a., la IO s.r.I., in particolare) preordinata al loro depauperamento progressivo, mediante operazioni infragruppo successive all'ottenimento di contributi statali e finanziamenti bancari per importi molto elevati. Un depauperamento culminato in breve tempo nell'epilogo della dichiarazione di fallimento, nello stesso giorno, di due di tali aziende (le citate IO e LY HO). Il motivo di ricorso, pertanto, è complessivamente inammissibile in quanto finisce per dedurre un vizio di motivazione non consentito in sede di legittimità nella materia delle misure di prevenzione, ma è anche, in ogni caso, manifestamente infondato per le ragioni già esposte. 3. Il secondo e il terzo motivo di censura sono infondati. 3.1. Il tema dell'impossibilità di considerare come fonte di reddito illecito i delitti di truffa contestati al ricorrente e in relazione ai quali si è dichiarata la prescrizione, perché riferiti ad una pericolosità specifica delineata dal legislatore soltanto in epoca successiva alla richiesta di misura nei suoi confronti viene riproposto nel secondo motivo difensivo, ma è stato già affrontato nel paragrafo precedente. Come già chiarito, si tratta di una questione priva di pregio poiché il proposto vede accertata la sua pericolosità in linea con le disposizioni normative all'epoca 8 vigenti, visto che il decreto ne ha valutato la pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, già all'epoca applicabile a coloro i quali risultavano indiziati di reati di truffa, certamente generatori di profitti illeciti. Inoltre, il ricorso non si confronta con le argomentazioni complete e dettagliate del decreto impugnato quanto alla configurabilità di altri reati lucrogenetici e non soltanto di quello in relazione al quale ha riportato sentenza di assoluzione (non definitiva, peraltro, al momento dell'emissione del decreto di prevenzione di secondo grado), vale a dire la bancarotta fraudolenta documentale della società LY HO s.r.l. Si tratta, oltre alle truffe più volte evocate, delle successive contestazioni di evasione fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, negli anni dal 2010 al 2012, nonché del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva relativo al fallimento della IO s.r.l. (anni 2010-2015), per il quale il ricorrente è stato giudicato colpevole, come già segnalato, con sentenza n. 4742 del 2020, passata in giudicato a seguito della decisione della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione n. 37759 del 06/07/2023. Dunque, il ricorso è aspecifico nella misura in cui si incentra unicamente sull'illegittima valutazione degli elementi di fatto desumibili dalla citata sentenza di assoluzione, trascurando l'ulteriore, rilevante quota motivazionale del provvedimento impugnato e senza tenere neppure conto che la stessa sentenza non è passata in giudicato. Invece, secondo quanto già sintetizzato, l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione incontra un limite soltanto nella necessità di non attribuire rilevanza a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione. 3.2. Anche la perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto, in relazione agli acquisti oggetto di confisca, è stata, infine, correttamente delineata nel provvedimento impugnato, a dispetto di ciò che denuncia la difesa nel terzo motivo di ricorso, seguendo la linea ermeneutica della "ragionevolezza temporale" (cfr. Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01; Sez. 6, n. 35789 del 10/07/2024, Russo, Rv. 286974, in motivazione;
Sez. 1, n. 26872 del 05/02/2019, Vazzano, Rv. 276412 - 01) Secondo le Sezioni Unite, infatti, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo;
ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia 9 individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605). Nel caso di specie, in ambito di pericolosità generica, l'acquisizione dei beni di cui è stata disposta la confisca ricade pienamente nel periodo di manifestazione della pericolosità, per quanto emerge dai provvedimenti dei giudici della prevenzione, e trova conferma nella incapacità economica di fonti di reddito lecite alternative del proposto e dei suoi familiari. 4. Il ricorso della BNL S.p.a. - banca interveniente nella procedura e che impugna il provvedimento della Corte di appello con riguardo alla decisione di rigetto della domanda di ammissione del credito al passivo della società confiscata Mediterranea S.p.a., formulata ex art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011 - è fondato, limitatamente al primo motivo ed ai crediti privilegiati. Quanto ai crediti chirografari, il rigetto della loro ammissione è stato ancorato all'insussistenza del presupposto di cui alla lettera a) dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 (l'insufficienza del restante patrimonio del proposto o degli altri debitori intervenienti a coprire l'escussione dei crediti, tenuto conto del parziale dissequestro e del rivetto della confisca di diversi beni da parte del Tribunale di Trapani: cfr. pag. 119 del decreto impugnato), non attaccato dal ricorso. I crediti privilegiati vantati dalla ricorrente nei confronti della Società Mediterranea S.p.a., nonché dei relativi fideiussori, IO s.r.l. e LY HO S.p.a., e della Sicilcostruzioni, società pure facente capo al proposto, trovano causa nell'erogazione di un mutuo e finanziamenti, collegati al sistema di truffe ai danni dello Stato già illustrato. I crediti sono stati pacificamente ritenuti strumentali ai delitti lucrogenetici di truffa, tanto che neppure il ricorso attacca tale carattere di strumentalità. Il provvedimento impugnato, infatti, ha affermato la sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito e le attività illecite del proposto, osservando che il mutuo concesso a Mediterranea S.p.a. e quello concesso a Sicilcostruzioni sono stati stipulati sulla base di un'istruttoria e di una valutazione non approfondita della situazione patrimoniale della società mutuataria e delle società che prestarono garanzia (cf. pag. 122 del decreto impugnato). Quanto al requisito della buona fede, i mutui, secondo i giudici della prevenzione, è stato concesso in spregio della buona gestione bancaria, per un importo eccessivo, rispetto alle effettive garanzie e alla situazione patrimoniale della società mutuataria, con la valorizzazione di un businnes plan di nessuna 10 consistenza e affidabilità, artificiosamente predisposto dal proposto, e trascurando le esposizioni debitorie della società beneficiaria e delle società datrici di garanzie. Da qui, la conclusione dell'insussistenza del necessario presupposto della buona fede per l'ammissione del credito. 4.1. Appare opportuno, prima di trattare specificamente i motivi di ricorso, fare un passo indietro per comprendere come si è giunti alla situazione processuale attuale. La società ricorrente è stata riammessa nel giudizio di appello della procedura di prevenzione all'esame del Collegio, a seguito della decisione della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 4924 del 12/11/2024, dep. 2025, Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Rv. 287630 - 01, scaturita dal ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Trapani di non doversi procedere sull'istanza di ammissione del credito e rinvio di ogni determinazione alla successiva fase di verifica dei crediti. La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev'essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca, nell'ambito del quale ha diritto di chiedere il riconoscimento del proprio credito, ma non è un litisconsorte necessario, posto che l'inosservanza della previsione citata non è sanzionata da nullità e che egli ha comunque la possibilità di far valere la propria pretesa nel procedimento di verifica di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. n. 159 cit. Grazie a tale decisione, la Corte di appello ha citato la BNL a comparire all'udienza del 21 ottobre 2024 per rassegnare le proprie conclusioni, previa revoca dell'iniziale ordinanza di incompetenza funzionale emessa in relazione all'istanza della società ricorrente (a seguito della quale erano stati trasmessi gli atti al Giudice Delegato del Tribunale di Trapani per procedere a norma degli artt. 52-57 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011). All'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale si è determinata a rigettare l'istanza di ammissione del credito della BNL S.p.a. per le ragioni già sintetizzate, ritenuta la strumentalità del credito rispetto ai reati di truffa ai danni dello Stato e la mancanza di indicatori della buona fede dell'istante. 4.2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso, preliminarmente deve rilevarsi la manifesta infondatezza della seconda censura difensiva, volta a contestare la stessa applicabilità ratione temporis, al caso di specie, del presupposto della buona fede del terzo interveniente, indispensabile al fine di rivendicare un credito nella procedura di prevenzione. Non ha pregio l'eccezione difensiva secondo cui tale requisito di ammissibilità del credito sarebbe stato introdotto soltanto con l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 11 n. 159 del 2011, e precisamente con le modifiche apportate ad esso dalla legge n. 161 del 2017, e, dunque, sarebbe inapplicabile al credito vantato dalla BNL, sorto precedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione (e precisamente ottenuto il 24 aprile 2007). La ricorrente ritiene che la disciplina normativa applicabile sarebbe quella contenuta nella legge n. 575 del 1965, che non prevedeva esplicitamente il requisito della buona fede del terzo creditore, introdotto dapprima con il d.l. n. 4 del 2010, conv. in legge n. 50 del 2010, che ha modificato l'art.
2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965, ma, successivamente, reso nella forma attuale esclusivamente dall'intervento del legislatore del testo unico antimafia del 2011, mancando in precedenza qualsiasi fondamento normativo specifico. La tesi difensiva non può essere accolta. Da un lato, la posizione del principio di buona fede, quale presupposto per la tutela di diritti del terzo che vengano compressi o compromessi dalla misura di prevenzione patrimoniale, risponde a criteri ermeneutici di ordine generale che informano l'intero ordinamento giuridico;
dall'altro, la questione di irretroattività della disciplina normativa successiva, ritenuta più sfavorevole, in tema di buona fede e ammissibilità del credito in materia di confisca di prevenzione, non ha fondamento dal punto di vista sistematico. Sotto tale secondo profilo, non ci si trova dinanzi, infatti, alla modifica sfavorevole di una disposizione incriminatrice o incidente sul trattamento sanzionatorio e nemmeno, più in generale, si verte di "materia penale", data la natura non smentita di misura di sicurezza della confisca di prevenzione e l'applicabilità dell'art. 200 cod. pen. in caso di successione di leggi nel tempo (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 - 01; Sez. 2, n. 30938 del 10/06/2015, Annunziata, Rv. 264173 - 01). Si tratta, dunque, di un contesto normativo che non è coperto dalla garanzia di cui all'art. 25 Cost. né soggiace alla regola prevista dall'art. 2, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 45642 del 03/10/2024, Giammarinaro, Rv. 287372 - 01). La natura non penale delle misure di prevenzione patrimoniale, pacificamente accolta dalla Corte costituzionale, che ha più volte sottolineato le "profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione" (cfr., tra le altre, le sentenze nn. 106 del 2015, 21 del 2012 e 321 del 2004, nonché l'ordinanza n. 275 del 1996), è stata, peraltro, recentemente, nuovamente confermata anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (in relazione alla confisca di prevenzione, cfr. C. EDU , Garofalo c. Italia del 21 gennaio 2025; Corte EDU, Isaia c. Italia del 25 settembre 2025), che ne ha ribadito recentemente la natura ripristinatoria, preventiva e non sanzionatoria, pertanto non riconducibile alla nozione di "pena" di cui all'art. 7 CEDU, pur indicando la necessità della loro giurisdizionalizzazione procedimentale a garanzia dei soggetti coinvolti. Neppure l'applicazione della confisca di prevenzione implica la formulazione di un'accusa penale, sicché, secondo i giudici di Strasburgo, non operano le garanzie della presunzione di innocenza (art. 6, § 2 CEDU) e del divieto di bis in idem (art. 4, Prot. 7 CEDU). Quanto al secondo profilo di manifesta infondatezza del motivo di ricorso, va rappresentata una preminente constatazione, che scioglie definitivamente il dubbio difensivo e conduce a ritenere la perfetta applicabilità del presupposto della buona fede per l'ammissibilità della domanda di ammissione del credito proposta dal titolare del diritto stesso, anche con riguardo a crediti sorti in epoca antecedente alla normativizzazione esplicita di tale presupposto. Deve rilevarsi, infatti, che, pur vigendo la disciplina di cui alla legge n. 575 del 1965 al tempo del sorgere del credito in esame, nel 2007, il requisito della buona fede è stato costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità perché ritenuto imposto dal complessivo contesto normativo e sistematico. Già Sez. 5, n. 47887 del 19/11/2003, San Paolo IMI, Rv. 227585 - 01 evidenziava, ad esempio, che l'applicazione della confisca di prevenzione non comportasse l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, sempre che si tratti di terzi in buona fede, i quali abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575 del 1965. L'opzione ermeneutica, secondo cui la buona fede è requisito inderogabile ai fini della possibilità di fare valere i diritti di garanzia e i crediti del terzo, è stata stabilmente riaffermata nel vigore della confisca ex legge n. 575 del 1965 (cfr. Sez. 1, n. 13413 del 09/03/2005, Servizi Immobiliari Banche, Rv. 231263 - 01; Sez. 1, n. 8015 del 06/02/2007, Servizi Immobiliari Banche S.i.b. S.p.a., Rv. 236364 - 01; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, San Paolo Imi S.p.a., Rv. 242817 - 01). E come è stato ben messo in evidenza dalla giurisprudenza costituzionale e dalle richiamate pronunce di legittimità, è solo la situazione di "sostanziale incolpevolezza" che segna il limite della confisca e determina quella condizione soggettiva su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede;
tutela non dovuta nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività criminale (si veda quanto affermato da Corte cost., n. 487 del 1995 in tema di criminalità mafiosa, richiamata da Sez. 1, n. 13413 del 2005, cit.). 13 La Corte costituzionale (nella citata sentenza n. 487 del 1995) ha qualificato la buona fede come «la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia». L'accertamento della buona fede, infatti, da sempre è stato ricollegato alla necessità di evitare che attraverso strumenti quali titoli di comodo ovvero contratti simulati le misure di prevenzione patrimoniali potessero facilmente essere eluse. Può trovare tutela, in altre parole, al cospetto della salvaguardia del preminente interesse pubblico collegato all'ablazione dei patrimoni illeciti accumulati da un soggetto socialmente pericoloso e nell'ottica del bilanciamento tra il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore e l'esigenza di evitare che il proposto si riappropri dei beni oggetto della misura, ovvero che gli stessi beni siano destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con lo stesso nella consapevolezza che l'attività economica svolta fosse illecita, ovvero diretta a celare attività illecite o al riciclaggio di denaro (così la sentenza n. 221 del 2023 Corte cost.), soltanto la posizione del terzo creditore di buona fede, dovendo considerarsi la sua (sola) posizione "protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico" (Corte cost., n. 1 del 1997). Deve, quindi, essere affermato che il presupposto della buona fede, necessario all'ammissione del credito del terzo interveniente titolare del relativo diritto, introdotto nella forma attuale dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 come modificato dalla legge n. 161 del 2017, è applicabile anche ai crediti sorti precedentemente all'entrata in vigore di tale disciplina normativa e nella vigenza della legge n. 575 del 1965. 4.3. La prima critica formulata dalla difesa della società ricorrente è, invece, fondata, limitatamente ai crediti privilegiati vantati da BNL S.p.a., come si è anticipato. Seguendo l'attuale testo normativo dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
14 d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Attualmente, altresì, ai sensi del terzo comma dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Va rilevato che, con tale ultima disposizione, il legislatore fissa dei parametri di giudizio di cui il giudice deve tener conto al momento della valutazione probatoria;
tali parametri sono obbligatori, ma non sono né esclusivi, né vincolanti (vedi Sez. U civ., n. 10532 del 07/05/2013, in motivazione e Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Unicredit S.p.a., in motivazione). In altri termini, il giudice deve obbligatoriamente tener conto degli stessi, ma può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte dei Paschi S.p.a., Rv. 262735). Venendo all'esame del motivo di ricorso, quanto ai crediti privilegiati, una volta acclarata la sussistenza del presupposto della strumentalità del credito garantito alla commissione dei reati di truffa, i cui tratti di sussistenza sono stati inseriti nel novero degli elementi di pericolosità - presupposto ammesso dalla stessa difesa - e l'applicabilità di quello della buona fede, per le ragioni già esposte, va presa in considerazione l'obiezione difensiva relativa a se tale ultimo requisito, indispensabile per consentire l'ammissione del credito al passivo, sia stato giustificatamente escluso nel caso di specie. La giurisprudenza di legittimità ritiene che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52 d.lgs. 159/2011, anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 20 legge 18 ottobre 201, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata, con analitica e puntuale dimostrazione da parte del giudice, la strumentalità del credito da insinuare al passivo rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, requisito di chiara natura oggettiva. In caso di esito positivo della verifica del nesso di strumentalità qualificata - che ha, dunque, carattere logicamente pregiudiziale ed eventualmente esaustivo qualora invece l'esito sia negativo - viene in conto il requisito soggettivo posto dall'art. 52 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, essendo il giudice tenuto a verificare l'assenza di buona fede e dell'incolpevole affidamento del creditore sulla 15 00 base degli elementi addotti da quest'ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108). Verifica che deve essere effettuata ricorrendo anche ai parametri indicati nel citato terzo comma dell'art. 52 del d. Igs. n. 159/2011, con la precisazione della loro non vincolatività, secondo quanto già evidenziato. Per la prova della buona fede non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro ed al provvedimento ablativo, ma è necessario anche che il creditore dimostri di essere stato effettivamente in buona fede, vale a dire che il suo affidamento incolpevole sia dipeso da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il suo difetto di diligenza (Sez. 2, n. 41353 del 11/6/2015, Di Giacomo, Rv. 264655). L'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede del nesso di collegamento strumentale tra credito e attività illecita, infatti, incombe sul creditore (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca IFIS S.p.a., Rv. 285079; Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Rv. 282734; (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare Di Sondrio S.c.p.a., Rv. 272232 - 01; Sez. 6, n. 36690 del 30/6/2015, Rv. 265606). Più precisamente, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca (quale è il credito coperto da ipoteca dell'istituto mutuante), soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa;
b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto;
c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi di Siena, Rv. 270028; Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Intesa Sanpaolo, S.p.a., Rv. 265930 - 01). La Cassazione, nell'enunciare i criteri di valutazione della buona fede del terzo o gli indicatori della sua scusabile inavvedutezza rispetto alla situazione personale ed economica del debitore, poi proposto nell'ambito della procedura di prevenzione, ha in concreto escluso la buona fede dell'istituto di credito oppure ha chiesto ai giudici di merito, tramite l'annullamento del provvedimento, di verificarla nuovamente nel giudizio di rinvio. Ad esempio, la buona fede è stata esclusa in caso di provata trascuratezza e negligenza degli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e di controllo dei relativi rischi e parallela concessione di un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario (cfr. Sez. 6, n. 50018 del 2015); viceversa, è stato annullato il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva negato l'iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, 16 ritenendone non provata la buona fede per l'omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito né, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento (cfr. Sez. 6, n. 55715 del 2017 cit.). In altre parole, la buona fede è esclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo colpevole affidamento sussiste quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l'eventuale difetto di diligenza nell'erogazione del credito (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi S.p.a., Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, Di Giacomo, Rv. 264655). Nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario si è precisato come, qualora il creditore abbia allegato elementi idonei a comprovare, la propria buona fede, non sia sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (ex multis Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Rv. 279024). 4.4. Si registra, nel corso degli ultimi anni, un affinamento dell'elaborazione sul tema. La giurisprudenza più sensibile a un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco - da un lato i diritti di credito e di garanzia reale vantati dai privati in ordine al patrimonio confiscato, con il collegato, inscindibile tema della salvezza della libertà di iniziativa economica dei consociati (garantita dall'art. 41 Cost.); dall'altro, l'interesse primario pubblico all'ablazione dei patrimoni illeciti accumulati da un soggetto socialmente pericoloso - ha condivisibilmente spostato l'asse interpretativo: ai fini dell'esclusione dallo stato passivo di un credito sorto, anteriormente al sequestro, nei confronti di persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Unicredit S.p.a., Rv. 286456 - 01). Si tratta di un mutamento di prospettiva: non è solo il terzo creditore, e in particolare l'istituto bancario che abbia concesso il mutuo, a dover fornire prova 17 della sua buona fede, adducendo l'esistenza di un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto, ai fini dell'ammissione al passivo;
piuttosto, per escludere l'inserimento nello stato passivo dell'istituto di credito mutuante, è necessaria la prova positiva della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere che il terzo creditore abbia avuto consapevole percezione della pericolosità del debitore e ciononostante abbia stipulato il contratto di mutuo. Con analoga sensibilità, ci si era spinti a ritenere, in precedenza, che, ai fini dell'esclusione del terzo creditore dallo stato passivo, deve essere provato il nesso di causalità tra il mancato rispetto degli obblighi di diligenza da parte della banca al momento dell'erogazione del mutuo e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena NPL 2018 s.r.I., Rv. 281821 - 01). E si era anche sottolineato che la buona fede di un creditore in forza di titolo avente data certa anteriore al sequestro si commisura a un onere di ordinaria diligenza, che non può conferire rilievo negativo della buona fede a meri sospetti sulla persona del mutuatario (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, Credito Siciliano S.p.a., Rv. 273671 - 01). Al creditore è richiesto, dunque, un livello medio di diligenza (Sez. 3, n. 7240 del 2023, non mass.), poiché non può farsi carico all'istituto di credito, che non dispone delle banche dati proprie della autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, di effettuare penetranti indagini quanto alle pendenze penali a carico del soggetto potenziale beneficiario del finanziamento;
né, peraltro, il semplice dato di una condanna penale per un qualunque reato - o magari della assai risalente applicazione di una precedente misura di prevenzione - può essere, di per sé, ostativo alla concessione del credito, venendo altrimenti minata la funzione economico -sociale dell'attività bancaria nel settore del credito, essendo la ratio della normativa, come già evidenziato, esclusivamente quella di evitare un uso distorto del credito bancario, piegato ai fini elusivi della criminalità (Sez. 2, n. 15706 del 2018, non mass.) 4.5. Alla luce di tale quadro ermeneutico, il vizio di violazione di legge per mancanza e apparenza di motivazione invocato dalla difesa della società ricorrente si rivela fondato e il decreto deve essere annullato con rinvio per la rivalutazione dei punti di criticità di seguito indicati, alla luce della giurisprudenza già richiamata. Il ricorso ha ricordato i passaggi essenziali della vicenda del mutuo concesso dalla banca ricorrente alla Società Mediterranea S.p.a. e ha tracciato un profilo di diligenza delle verifiche compiute dall'istituto creditizio per accertare la capienza finanziaria dell'ente e il suo operare in un contesto lecito e vitale. A tali considerazioni il decreto impugnato non offre spazi di risposta reali ma solo apparenti, poiché si muove in una logica preconcetta di insufficienza della 18 politica sui prestiti della banca ricorrente, senza tenere in conto la datazione dell'emergere effettivo, e conoscibile con l'ordinaria diligenza, del dato di pericolosità personale del proposto, sicuramente successivo al momento della stipula del mutuo da parte di BNL S.p.a. Il provvedimento impugnato non considera, altresì, la valenza peculiare dei reati di truffa contestati al proposto e alla base della confisca di prevenzione, insieme agli ulteriori delitti generatori di proventi illeciti;
truffe che il decreto stesso risolve, in chiave oggettiva, in condotte che svelano la realizzazione di artifici e raggiri, comportamenti dei quali, secondo la difesa, è stata vittima la stessa BNL S.p.a. Rispetto a tali elementi doveva essere verificata la consapevolezza della percezione della reale situazione patrimoniale della holding riconducibile a LE e della pericolosità sociale di quest'ultimo (come chiarito da Sez. 5, n. 21111 del 2024), tenuto conto - lo si ribadisce - della circostanza che essa sembra essere emersa solo in epoca molto successiva all'erogazione del mutuo, per quanto ammesso nello stesso decreto impugnato. In altre parole, non risulta accertato se e in che termini la conoscenza dei reati di truffa fosse esigibile dalla banca, non essendo noto alcun collegamento tra la concessione del finanziamento e i medesimi delitti in fase di stipula del mutuo. La "piena contestualità" tra l'attività criminosa e l'erogazione, valorizzata nel decreto, non costituisce un argomento affidabile, non spiegando come l'istituto avrebbe potuto essere a conoscenza, in "tempo reale", degli illeciti in atto ma solo ben più avanti emersi. Il decreto impugnato ritiene, poi, che il mutuo sia stato determinato in una somma eccessiva rispetto alla situazione finanziaria della società del proposto, e da qui trae l'ulteriore indicatore della mancanza di buona fede. Anche questa prospettiva non può essere condivisa. La buona fede è concetto di sintesi che coniuga una doppia esigenza di verifica discendente, oggi, direttamente dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011: quella della diligenza dimostrata nel concedere il mutuo e quella della capacità di percepire la pericolosità del richiedente il credito secondo l'ordinaria diligenza e le condizioni concrete. Nel caso di specie, la diligenza della banca è stata solo assertivamente, e dunque apparentemente, negata nel decreto impugnato, là dove invece l'istituto sembra avere svolto gli accertamenti dovuti, secondo quanto ha riportato lo stesso decreto di appello. D'altra parte, non è possibile trarre automaticamente dalla situazione di crisi di un'azienda, o dalla manifestazione di un passivo della società richiedente il mutuo, l'inopportunità di concedere il credito o di determinarlo in una misura 19 piuttosto che in un'altra; né, su tali basi, è tantomeno possibile dedurre la mala fede della banca creditrice, così come, di fondo, ha fatto il provvedimento impugnato, a meno che non venga dimostrata - il che non ha fatto il giudice del merito - l'effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il credito nel caso concreto (cfr. Sez. 1 civ., 30/06/2021, n. 18610, Rv. 661819 - 02). Non si può immaginare, infatti, un sistema economico complesso come quello attuale che si orienti nel senso che le banche possano concedere crediti solo a chi non ha passività al momento della richiesta, poiché altrimenti sarebbero minate le stesse strutture finanziarie essenziali e la tutela costituzionale dell'attività di impresa, inscritta nell'art. 41 della Costituzione. La valutazione della pericolosità del proposto, infine, deve essere condotta ex ante e non ex post, seguendo i criteri economici ordinari, tipici degli istituti di credito e delle loro logiche, secondo le quali il finanziamento degli enti rappresenta il core business, cui si attende secondo criteri di rischio calcolato sì, ma sistematico e rispondente a logiche ben lontane da quelle individuali del buon padre di famiglia che sembra avere applicato il decreto impugnato. Logiche che, nel caso di specie, erano rappresentate dalla prospettazione di un investimento immobiliare (il complesso turistico alberghiero oggetto di mutuo ipotecario) ritenuto molto redditizio e bollato assertivamente come "sganciato dalle condizioni economiche del gruppo societario" nel decreto impugnato, senza ulteriori indicazioni concrete. Deve affermarsi, pertanto, che, in tema di confisca di prevenzione, per escludere l'inserimento nello stato passivo dell'istituto di credito mutuante, è necessaria la prova positiva della sussistenza di indicatori concreti tali da far ritenere, secondo parametri di ordinaria diligenza, l'effettiva irragionevolezza del rischio assunto concedendo il credito nel caso concreto e che il terzo creditore abbia avuto consapevole percezione della pericolosità del debitore e ciononostante abbia stipulato il contratto di mutuo. 4.6. Per tali ragioni, il provvedimento della Corte di appello avverso cui è stato proposto ricorso deve essere annullato, in relazione alla BNL S.p.a ricorrente, rispetto al rigetto dell'ammissione allo stato passivo dei crediti privilegiati, in relazione ai quali dovrà essere rivalutata l'ammissibilità alla luce delle coordinate giurisprudenziali già richiamate oppure dovrà essere specificamente evidenziato il motivo per cui verrà disposta eventualmente, nuovamente, l'esclusione dallo stato passivo. 20
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato in relazione a BNL S.p.a. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Rigetta il ricorso di LE AN e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2025.