Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1963, n. 480
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 maggio 1963
Art. 3.
I residui attivi alla chiusura dell'
esercizio 1951-55,restano determinati
in.................................... L. 33.080.856.392

dei quali nell'esercizio 1955-56
furono riscossi e versati............. L. 27.013.961.537
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rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 L. 6.036.894.855
Entrata in vigore il 2 maggio 1963