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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 955/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.01.2025
da
1) Parte_1
Nata a Lima (PER) il 24.12.1972 cittadina: Italiana codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avv. Mollica Caterina Vera presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
pagina 1 di 4 2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano codice fiscale: C.F._2 residente a [...] con l'avv. Mollica Caterina Vera presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 02.02.2007 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al Numero
0217 Registro 01 Parte 1 Serie;
In comunione legale
separati consensualmente con sentenza n. 956/2025 pubblicata in data 12.03.2025 nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, Parte_2
, gli stessi dichiarano di continuare a sostenerlo affettivamente ed
[...] economicamente così come fanno abitualmente.
pagina 2 di 4 2) Il signor , continuerà ad abitare insieme al figlio , Parte_2 Parte_2 nell'abitazione sita in Via F.lli Bronzetti n.35 in Milano (MI); mentre la signora
[...]
si trasferirà dai propri genitori. Parte_1
3) Nessuna delle parti è obbligata a versare all'altra un assegno di mantenimento.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Per i beni immobili e mobili: la coppia dichiara di rinunciare a ogni pretesa su beni immobili di proprietà dell'altro coniuge o della coppia.
Analogamente, le parti dichiarano di aver regolato autonomamente la divisione dei beni mobili comuni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 3 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) il 02.02.2007 tra
[...]
e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.01.2025
da
1) Parte_1
Nata a Lima (PER) il 24.12.1972 cittadina: Italiana codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avv. Mollica Caterina Vera presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
pagina 1 di 4 2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano codice fiscale: C.F._2 residente a [...] con l'avv. Mollica Caterina Vera presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 02.02.2007 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al Numero
0217 Registro 01 Parte 1 Serie;
In comunione legale
separati consensualmente con sentenza n. 956/2025 pubblicata in data 12.03.2025 nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 gennaio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, Parte_2
, gli stessi dichiarano di continuare a sostenerlo affettivamente ed
[...] economicamente così come fanno abitualmente.
pagina 2 di 4 2) Il signor , continuerà ad abitare insieme al figlio , Parte_2 Parte_2 nell'abitazione sita in Via F.lli Bronzetti n.35 in Milano (MI); mentre la signora
[...]
si trasferirà dai propri genitori. Parte_1
3) Nessuna delle parti è obbligata a versare all'altra un assegno di mantenimento.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Per i beni immobili e mobili: la coppia dichiara di rinunciare a ogni pretesa su beni immobili di proprietà dell'altro coniuge o della coppia.
Analogamente, le parti dichiarano di aver regolato autonomamente la divisione dei beni mobili comuni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 3 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) il 02.02.2007 tra
[...]
e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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