TAR Trento, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 38
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Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di diniego di permesso di costruire

    Il Tribunale ritiene che l'intervento proposto non sia una mera variante ma una variante essenziale, incompatibile con il progetto originario, e richieda un nuovo permesso di costruire soggetto alle normative vigenti. Riguardo alla disciplina transitoria, il Tribunale chiarisce che l'art. 104, comma 11 del RUEP non include il richiamo al parametro volume, che invece deve essere applicato secondo l'art. 120, commi 2 e 3 della L.P. n. 15/2015 e l'art. 3, comma 2 del RUEP. Pertanto, il Comune ha correttamente applicato la normativa riferendo l'intervento al parametro volume urbanistico. La censura relativa al silenzio-assenso è considerata inammissibile in quanto "motivo intruso", non essendo stata formulata in modo specifico e autonomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trento, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 38
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
    Numero : 38
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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