Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Evelina Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento previa sospensione cautelare
del provvedimento di diniego del permesso di costruire n. c_f728-10/07/2020-0010058/A di data 10/07/2020 realizzazione di tre nuovi capannoni aperti su due lati quale variante alla realizzazione di un nuovo allevamento di galline ovaiole, di un deposito attrezzi e dell’abitazione conduttore interessante l’immobile sito sulle PP.FF. 2666/1 - 2666/2 - 2666/3 - 2666/4 - 2669/1, notificato in data 3.12.2025 prot. 25522, segnatura c_f728-03/12/2025-0025522/P.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mori;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il cons. IA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A) Il signor -OMISSIS-, in qualità di agricoltore, otteneva in data 8 settembre 2017, sub prot. n. 17353 il permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo allevamento di galline ovaiole, di un deposito attrezzi e dell’abitazione del conduttore; i lavori di cui al predetto titolo edilizio avevano inizio in data 20 marzo 2018.
Il ricorrente, volendo ampliare il suo insediamento, presentava alla competente Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Vallagarina, ai fini dell’ottenimento della relativa autorizzazione, un progetto in variante per la realizzazione di tre nuovi capannoni-tettoie aperti su due lati.
Detta variante veniva negata dalla CPC con deliberazione nr. 91/2019 di data 4 luglio 2019.
La deliberazione veniva impugnata dal sig. -OMISSIS- innanzi alla Giunta Provinciale della Provincia di Trento che accoglieva il ricorso, giusta deliberazione del 24 aprile 2020, n. 502, ai meri fini della tutela paesaggistica.
Dunque, con istanza di permesso di costruire prot. c_f728-10/07/2020-0010058/A, di data 10 luglio 2020, il ricorrente domandava di realizzare i prefati tre nuovi capannoni-tettoie aperti su due lati, quale variante all’intervento di cui al permesso come sopra assentito, sito sulle pp. ff. 2666/1 -2666/2 - 2666/3 - 2666/4 - 2669/1 C.C. Mori.
Con nota prot. c_f728-15/09/2020-0014009/P di data 15 settembre 2020 il Comune di Mori richiedeva la documentazione necessaria al fine di una valutazione della pratica (relazioni geologica/geotecnica e paesaggistica, elaborati progettuali, impianti, verifiche effluenti) e sospendeva il procedimento relativo all’istanza in attesa della presentazione delle integrazioni, che venivano prodotte in data 31 marzo 2021 dal tecnico incaricato dal ricorrente.
Con successiva nota prot. c_f728-23/11/2021-0026240/P del 23 novembre 2021 il Comune di Mori comunicava il parere della Commissione Edilizia Comunale, la quale riconduceva l’intervento ad un nuovo permesso di costruire (e non pertanto ad una variante) ed in particolare che la realizzazione dei tre corpi di fabbrica costituisse volume, ovvero SUN (superficie utile netta) per altezza, e venivano richieste ulteriori integrazioni/adeguamenti degli elaborati, sospendendo nuovamente il procedimento in attesa della documentazione.
Tardando la presentazione di tale ultima documentazione, in data 13 marzo 2023, il Servizio Edilizia del Comune di Mori comunicava al ricorrente che la pratica sarebbe stata archiviata decorsi trenta giorni, qualora non fossero pervenute le integrazioni richieste.
Il tecnico geom. Nicola Tamburini, con nota prot. c_f728-13/04/2023-0007621/A di data 13 aprile 2023, rispondeva alla comunicazione del Comune e chiedeva, per conto del proprietario, la sospensione dei termini di archiviazione in attesa della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso della Provincia Autonoma di Trento avverso la sentenza TRGA Trento n. 150/2022, riguardante la variante generale al P.R.G. del Comune di Mori.
Su richiesta del sig. -OMISSIS- e del progettista, al fine di un chiarimento definitivo circa la rilevanza volumetrica delle tettoie ai fini urbanistici, il Comune di Mori domandava al Servizio Urbanistica della PAT (con nota prot. c_f728-29/04/2025-0009286/P di data 29 aprile 2025) un parere di competenza in merito all’ammissibilità dell’intervento.
Con nota prot. c_f728-07/05/2025-0009835/A di data 7 maggio 2025 il Servizio Urbanistica della PAT rispondeva ai quesiti ed evidenziava, tra l’altro, per quanto qui di interesse, che: “ pur trattandosi di tettoie, sussiste ugualmente la possibilità di calcolare il volume urbanistico esistente, dato che lo stesso, come sopra precisato, è pari al prodotto della superficie utile netta per l’altezza utile (...)”. Il Servio Urbanistica rilevava altresì che “ spetti esclusivamente all’Amministrazione comunale l’interpretazione delle norme di piano, potendo avvalersi della consulenza tecnica della commissione edilizia, alla quale compete anche la formulazione di pareri sull’interpretazione, esecuzione ed eventuale modifica delle norme relative allo strumento urbanistico locale, nonché sull'interpretazione di massima di altre disposizioni vigenti in materia edilizia e/o urbanistica ”.
In ultimo, in merito alla possibilità di un intervento in deroga, il Servio Urbanistica significava che “ essendo la deroga urbanistica un istituto avente carattere eccezionale, la valutazione in merito alla possibilità di rilascio della stessa è rimessa alla valutazione discrezionale di codesta spettabile Amministrazione comunale, la quale nella sua valutazione è tenuta ad effettuare una ponderazione dei vari interessi coinvolti per stabilire quale effettivamente sia, nel caso concreto, l’interesse pubblico prevalente. Si specifica che il solo contrasto con i parametri edificatori previsti dalle norme di attuazione del PRG non necessita del rilascio del nulla osta da parte della Giunta provinciale in quanto non costituisce un contrasto con la destinazione di zona. Ne consegue, pertanto, che la competenza a derogare sarà attribuita al solo Consiglio comunale (…)”.
Con nota prot. c_f728-24/07/2025-0015925/P di data 24 luglio 2025 il Comune di Mori trasmetteva al privato il parere CEC non favorevole e comunicava il preavviso di diniego, concedendo un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali contro deduzioni.
Con comunicazione PEC prot. c_f728-19/08/2025-0017466/A di data 19 agosto 2025 del geom. Tamburini, veniva richiesta una proroga di trenta giorni rispetto al termine assegnato per il deposito delle osservazioni e richiedeva copia delle Norme Tecniche di Attuazione in vigore, a cui il Comune di Mori dava riscontro positivo con nota prot. c_f728-22/08/2025-0017761/P di data 22 agosto 2025.
Il geom. Tamburini, con nota prot. c_f728-27/10/2025-0022538/A del 27 ottobre 2025, ribadiva le ragioni del ricorrente.
In definitiva, il Responsabile del Servizio Edilizia Ambiente e Territorio del Comune di Mori, sentita la Commissione edilizia comunale, con provvedimento prot. c_f728-03/12/2025-0025522/P di data 3 dicembre 2025, adottava il provvedimento definitivo di diniego.
Il sig. -OMISSIS- ha così proposto il sopra emarginato ricorso - notificato il 30 gennaio 2026 e depositato il 9 febbraio 2026 - avverso il detto provvedimento negativo in merito alla richiesta del permesso di costruire in variante i tre capannoni succitati.
Il ricorso, portante anche la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di diniego impugnato, è affidato ad un unico motivo (“ Illegittimità del provvedimento di diniego di permesso di costruire: violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, motivazione apparente, successione di leggi nel tempo, difetto di istruttoria ”).
Il ricorrente rappresenta che quanto oggetto di richiesta deve essere inteso come variante e che, vista la sopra richiamata sentenza di questo Tribunale, poi confermata dal Giudice di appello, lo strumento urbanistico vigente è il PRG del 2015 e relative norme tecniche.
Lamenta di fatto che il Comune ha applicato erroneamente la normativa transitoria dettata dalla L.P. Trento, n. 15/2015 e suo regolamento di attuazione, D.P.P. n. 8-61/Leg./2017 (“RUEP”).
Nello specifico, secondo quanto propugnato dalla difesa del ricorrente: “ Tuttavia, allo stesso art. 104, al comma undicesimo, il Regolamento provinciale del 2017 è chiaro e puntuale nel dettare specificatamente una disciplina di carattere eccezionale, prevedendo che per le domande di permesso di costruire presentate dopo l’entrata in vigore del R.U.E.P. (intervenuta nel Giugno 2017) e fino all’adozione della variante al PRG comunale di adeguamento alla normativa provinciale, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate e dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali, relative alle seguenti definizioni dei parametri geometrici: altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda e superficie utile netta ”, da ciò discendendo che non avrebbe dovuto applicarsi la disciplina relativa alla SUL/SUN e dunque alcun riferimento al parametro del volume urbanistico, con conseguente applicazione della NTA, art. 6, c. 11, del PRG vigente, secondo cui le tettoie aperte su di un lato generano volume e così, a contrario , quelle aperte su due lati, come nel caso di specie, non genererebbero volume urbanistico.
Il ricorso poi pone il tema della tardività con cui l’Amministrazione abbia riscontrato la domanda di permesso a costruire, evidenziando che la prima corrispondenza proveniente dal Comune si sia avuta oltre i sessanta giorni (il 15/9/2020, rispetto alla domanda del 10/7/2020) previsti dall’art. 82, c. 1, della L.P. Trento n. 15/2015, per cui si sarebbe così perfezionato il silenzio assenso previsto dal comma 2 del prefato articolo.
Conclude dunque il ricorrente per l’annullamento del diniego, previa sospensione dei suoi effetti.
B) Si è costituita l’Amministrazione con memoria depositata il 21 febbraio 2026.
La difesa erariale contesta la ricostruzione del quadro giuridico prospettata dal ricorrente, ritenendo per contro che l’Amministrazione comunale abbia applicato correttamente la disciplina contenuta nel “RUEP”, poiché la realizzazione di tre tettoie, sebbene aperte su due lati, costituirebbe invece nuova Superficie Utile Netta, configurandosi quindi come volume urbanistico.
Nello specifico, la norma di riferimento dovrebbe essere sì l’art. 104, del “RUEP”, però il suo comma 3 (e non l’11), ai sensi del comma 2 dell’art. 104 del “RUEP” e dell'articolo 120, commi 2 e 3, della L.P. Trento n. 15/2015.
Evidenzia altresì che la rilevanza dell’intervento proposto è tale da non potere essere assolutamente considerato come una variante al permesso di costruire n. 17353 del 2017, ma dovrebbe essere considerato come una nuova costruzione rispetto l’originario progetto.
Quanto sopra sarebbe ancor più “ aggravato ” in quanto il ricorrente, a seguito anche di acquisizione immobiliare, sarebbe ora titolare di immobili che complessivamente rasentano il limite di volume urbanistico assentibile.
Chiede dunque l’Amministrazione il rigetto del ricorso.
C) All'udienza camerale del 5 marzo 2026, fissata per l'esame della domanda cautelare, il ricorso - previo avviso della possibilità di definizione della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. - non sollevando le parti obiezione e/o eccezione e/o istanza alcuna, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Preliminarmente si ritiene necessario fissare alcune considerazioni circa il contenuto generale del ricorso.
1.1) In riguardo alla natura e qualità dell’intervento proposto oggetto del diniego impugnato, si è dell’opinione che, alla luce dei pareri della CEC e poi da quanto risulta dalla memoria della difesa dell’Amministrazione - non contestata dal ricorrente, anche in funzione dell’art. 115 c.p.c. (applicabile in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.) - trattasi di un progetto che avrebbe in previsione una nuova e rilevante costruzione rispetto l’originario permesso di costruire, con una superficie coperta di 1320 mq a fronte dei 639,41 mq autorizzati ab initio .
Alla luce del costante indirizzo giurisprudenziale per cui “ è possibile configurare una variante in senso proprio e non nuovo permesso nei casi in cui il progetto di costruzione riguardi uno o più particolari, involgenti solo modifiche qualitative o quantitative di limitata consistenza rispetto al complesso dell'edificio, così che la costruzione possa ancora considerarsi come regolata dal primo permesso; in altri termini, la variante presuppone una compatibilità con il disegno globale del progetto originario, ossia la conservazione delle modalità essenziali di esercizio dell'attività costruttiva a suo tempo autorizzata, ammettendosi unicamente modificazioni di non rilevante consistenza; al contrario, trattasi di variante essenziale e, in definitiva, di domanda volta ad ottenere un nuovo permesso di costruire quando le modifiche apportate siano afferenti ad elementi qualificanti dell'opera, incidendo direttamente ed in modo rilevante sulla sua conformazione, struttura ed ubicazione " (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 23/12/2025, n. 23658), non può porsi in dubbio che l’intervento proposto dal ricorrente non si configuri come mera variante, o variante in senso proprio, bensì quale variante essenziale, caratterizzata da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario e pertanto soggetta al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto al primo, e per esso varranno le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, 24/06/2024, n. 5591).
Nel caso che qui ci occupa dunque deve essere fatto certo riferimento alla L.P. Trento n. 15/2015 ed al “RUEP”.
1.2) La difesa del ricorrente introduce in maniera generica, latente, senza espressa e specifica impugnazione (e nemmeno con richiesta di accertamento in sede di conclusioni) - in difformità da quanto previsto nell’art. 40 c.p.a, - il tema del presunto perfezionamento del silenzio-assenso che si sarebbe per l’appunto determinato per avere l’Amministrazione fornito il primo riscontro utile una volta decorsi i sessanta giorni previsti dalla L.P. n. 15/2015 per il rilascio del titolo abilitativo, pena l’accoglimento “ per silentium ” (art. 82, cc. 1 e 2, L.P. n. 15/2015).
1.3) In ogni caso, deve ritenersi la “censura” così come svolta ed esposta non ammissibile, recte non considerabile, ritenendola un “motivo intruso”, posto che “ nel processo amministrativo, i motivi di ricorso e di appello debbono essere formulati in un'apposita parte dell'atto, espressamente dedicata alla loro illustrazione. Si tratta, infatti, di una regola che la giurisprudenza desume dall'art. 40 del D. Lgs. n. 104/2010 e che non solo costituisce attuazione del più generale dovere di chiarezza nella redazione degli atti processuali previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 104/2010, ma risulta altresì funzionale a prevenire i c.d. "motivi intrusi" e il conseguente rischio che la sentenza incorra in un errore di fatto suscettibile di determinarne la revocazione ” ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 02/05/2024, n. 4019; T.A.R. Napoli Campania sez. IX, 05/02/2026, n. 868).
2) Venendo al motivo di ricorso, esso è da ritenersi infondato per le seguenti ragioni.
2.1) Parte ricorrente, dato atto che lo strumento urbanistico comunale è il PRG del 2015 e sue norme di attuazione, ritiene che la legge provinciale n. 15/2015 detti la disciplina che si attagli anche per la fattispecie dalla stessa rappresentata.
L’art. 120, c. 1, di tale legge prevede che: “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa legge, prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC, nei PRG e nei piani dei parchi naturali provinciali ”;
il comma 3 recita: “ Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75 ”, mentre il comma 5 prevede che “ Per l'applicazione dei commi 3 e 4, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua specificamente le sue disposizioni che non possono essere applicate in assenza dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, e può dettare disposizioni transitorie relative all'applicazione di quest'articolo ”.
Dunque, in linea generale, è attestato che, in assenza degli strumenti urbanistici locali che non si siano adeguati alla nuova normativa provinciale (L.P. n. 15/2015), questa prevalga sugli stessi.
Per la disciplina transitoria la legge provinciale rinvia al “RUEP”.
La difesa del ricorrente asserisce che: “ Tuttavia, allo stesso art. 104, al comma undicesimo, il Regolamento provinciale del 2017 è chiaro e puntuale nel dettare specificatamente una disciplina di carattere eccezionale, prevedendo che per le domande di permesso di costruire presentate dopo l’entrata in vigore del R.U.E.P. (intervenuta nel Giugno 2017) e fino all’adozione della variante al PRG comunale di adeguamento alla normativa provinciale, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate e dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali, relative alle seguenti definizioni dei parametri geometrici: altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda e superficie utile netta ”.
Ebbene, ritiene questo Giudice che il rinvio alla sopra riportata disposizione non colga nel segno.
Il comma 11 dell’art. 104, invero, per la fattispecie in cui anche ricade la situazione della normativa urbanistica del comune di Mori, prevede che alle domande di permesso di costruire presentate dopo la data di entrata in vigore del “RUEP” e fino all'entrata in vigore della variante al PRG prevista dal comma 3, continuino ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate e dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali, limitatamente ai parametri geometrici riguardanti l’altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, l’altezza di interpiano, l’altezza utile, la superficie utile lorda e la superficie utile netta.
Non vi è dunque il richiamo al parametro volume.
Parametro che pertanto, in forza del comma 3 del detto articolo 104, dovrà necessariamente venire applicato secondo la previsione dell’art. 120, commi 2 e 3 della L.P. n. 15/2015 e del comma 2 dell’art. 3 del “RUEP”.
Infatti, il prefato comma 3, prescrive: “ Se entro tale data [31 marzo 2019, n.d.r.] non è stata adottata in via preliminare la variante al PRG, le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici previsti dall'articolo 3 [tra cui volume edilizio e volume urbanistico, n.d.r.] prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e dell'articolo 120, commi 2 e 3, della legge provinciale ”.
Per quanto qui di interesse, il comma 2 dell’art. 3 del “RUEP”, prevede che “ In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che fanno riferimento a definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale ”, il cui comma uno è stato più sopra trascritto.
2.2) Alla luce del quadro normativo così riassunto, risulta che il Comune di Mori abbia fatto corretta applicazione della normativa, riferendo l’intervento edilizio richiesto al parametro volume urbanistico, come anche indicato nel parere del Servio Urbanistica della Provincia, ritenendolo dunque non conforme alle previsioni urbanistiche, a nulla valendo altresì la previsione dell’art. 6, c. 11, delle N.T.A. (che prevede che un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio e – parimenti – che anche le tettoie con un solo lato aperto sono da considerarsi volume e pertanto, in tesi del ricorrente, quelle aperte su due lati non costituiscono volume).
3) In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
3.1) Attesa la peculiarità delle questioni poste, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IA ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ER | SA NA |
IL SEGRETARIO