TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n° 1379/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente a oggetto Somministrazione, pendente tra P.i.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, al viale Regina Margherita n° 125, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Broggia n° 3, presso lo studio legale dell'Avv. Edi Cerulli, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Pavolini Massimo (C.f.: ; p.e.c.: C.F._1
), giusta procura generale alle liti in calce Email_1 alla citazione in appello.
- Appellante - e
(C.f.: ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._2
RA (Na) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Crispano, alla via I Traversa Fosso del Lupo n° 1/A, presso lo studio legale dell'Avv. Moccia Francesco (C.f.: ; p.e.c.: C.F._3
, che lo rappresenta e difende in Email_2 giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- Appellato -
CONCLUSIONI All'udienza del 06/05/2025, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, e la causa, con ordinanza pubblicata il 07/05/2025, è stata riservata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”. Con citazione ritualmente notificata alla controparte, odierno Controparte_1 appellato, ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di RA, la
(da qui in avanti solo ), al fine di sentir Parte_1 CP_3 dichiarare le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza del
[…] Giudicante adito;
nel merito, accertare che l'istante, nel periodo dal novembre 2020 al giugno 2021, relativo ai presunti consumi di cui alle fatture richieste, non era residente in [...] T, quale indirizzo relativo all'utenza n° ; accertare e P.IVA_2 dichiarare che […] è a tutt'oggi residente in [...]
55; per l'effetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'istante per la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
per l'effetto, provvedere alla chiusura di ogni tipo di rapporto contrattuale esistente con la […] relativo Parte_1 all'utenza n° ; per l'effetto, provvedere allo storno delle seguenti fatture: - n° P.IVA_2
638070900229742 del 10/12/2020 per € 66,25; - n° 638070900229743 del 08/02/2021 per € 72,13; - n° 638070900229744 del 10/04/2021 per € 70,21; n° 638070900229745 del 10/06/2021 per € 68,89; per essere le stessa relative a presunti consumi di energia elettrica nel periodo dal novembre 2020 al giugno 2021, mai fruiti dall'istante, stante la residenza presso un altro Comune;
condannare la convenuta società alla rifusione Parte_1 di spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario nonché al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la temerarietà e illegittimità della pretesa”. Nel corso del giudizio di primo grado, si è costituita in giudizio la contestando CP_3 qualsivoglia addebito di responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda attorea;
all'esito dell'escussione di un solo teste (su intimazione di parte attrice), il Giudice di prime cure, con sentenza n° 3100/2023, emessa il 13/07/2023 e pubblicata il 17/07/2023, così statuiva: “1. Accoglie l'opposizione così come proposta;
2. Dichiara la nullità, l'infondatezza e l'illegittimità del sollecito di pagamento relativo alle seguenti fatture: n° 638070900229742 del 10/12/2020 di € 66,25; n° 638070900229743 del 08/02/2021 di
€ 72,13; n° 638070900229744 del 10/04/2021 di € 70,21; n° 638070900229745 del 10/06/2021 di € 68,89 periodo novembre 2020 a giugno 2021 e relativi alla fornitura contrassegnata dal codice utente n° 807876201 di cui all'immobile sito in Trecase (Na), alla via
Portone Chiesa n° 56 T, eseguita dal 3. Ne ordina, pertanto, Parte_1 la cancellazione;
4. Condanna essa convenuta a) a pagare a la somma di € Controparte_1
300,00 a titolo di risarcimento per i disagi patiti;
b) nonché alle spese di giudizio così fissate: € 821,75 per compenso ed € 100,00 per spese (ivi compreso contributo di pertinenza, se versato);
5. A tale compenso dovrà essere aggiunta la maggiorazione nella misura del 15%;
6. Viene riconosciuta l'attribuzione all'Avv. p. Francesco Moccia;
7. Vanno aggiunte, infine, […] i.v.a. e c.p.a.; 8. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva, ex lege”. Avverso detta pronuncia, ha interposto tempestivo gravame la S.e.n. chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “respinta ogni avversa istanza, eccezione o deduzione, ed in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata ed accogliere le domande sia di merito che istruttorie formulate nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e con la condanna della parte appellata alla restituzione in favore della appellante delle spese del giudizio di primo grado”. A fondamento dell'impugnazione, l'appellante (convenuta in primo grado) ha dedotto che il Giudice a quo avrebbe emesso una sentenza sorretta da una
2
motivazione afferente a una fattispecie giuridica e a fatti e circostanze del tutto diversi ed estranei a quelli prospettati dall'odierno appellato (attore in primo grado); che, difatti, la causa riguarderebbe l'erogazione di fornitura elettrica in favore dell'immobile sito in Trecase, alla via Portone Chiesa n° 56, identificata col n° cliente e col n° p.o.d. IT001E807876201, in virtù della quale sono state emesse le P.IVA_2 fatture ritenute illegittime da in quanto portatrici di crediti di cui Controparte_1 quest'ultimo ha richiesto l'accertamento negativo;
che, più specificamente, il 19/10/2020, sarebbe pervenuta al servizio clienti di una chiamata da tale CP_3
che avrebbe richiesto il subentro dell'appellato nel Persona_1 Controparte_1 contratto di fornitura di energia elettrica in favore del suddetto immobile;
che, il 22/10/2020, sarebbe stata inoltrata a S.e.n. la modulistica compilata propedeutica alla stipula del contratto di fornitura dall'indirizzo e-mail di recante in Controparte_1 calce la sottoscrizione di quest'ultimo e con l'allegazione del documento di riconoscimento dello stesso;
che S.e.n., dunque, avrebbe provveduto a riattivare la fornitura il 26/10/2020 (il punto di prelievo risultava cessato dal 2016) e, a seguito della ricezione dei dati di consumo da parte del competente distributore di zona, a emettere le fatture portatrici dei crediti di cui ha chiesto Controparte_1
l'accertamento negativo;
che, inoltre, S.e.n., il 30/10/2020, pochi giorni dopo l'anzidetta riattivazione della fornitura in favore di e diversi mesi Controparte_1 prima che quest'ultimo le facesse pervenire il primo reclamo, avrebbe rilevato elementi indicatori di una presunta attivazione fraudolenta (essendole pervenute nel medesimo giorno, il 19/10/2020, a nome di tre distinte richieste Controparte_1 di subentro relative a tre distinte abitazioni site in Trecase) e, pertanto, il 03/11/2020, avrebbe emesso un ordine di lavoro nei confronti del Distributore di zona consistente nella disattivazione della fornitura;
che, tuttavia, il sistema di fatturazione, in presenza di una fornitura in stato “cessante” (ovverosia in attesa di lettura di cessazione), inevitabilmente procederebbe con il calcolo dei consumi (in acconto) e, quindi, con l'emissione di bollette con cadenza bimestrale;
che, al
10/08/2021, data di emissione dell'ultima bolletta, il complessivo saldo maturato ammonterebbe a € 339,78; che, quindi, le ragioni per le quali il Distributore di zona non avrebbe provveduto alla tempestiva disattivazione della fornitura esulerebbero dalla sfera di responsabilità di e che quest'ultima, per quanto di propria CP_3 competenza, avrebbe già provveduto allo stralcio della fattura del 28/10/2020 e starebbe procedendo allo stralcio anche delle ulteriori fatture emesse, nonostante non si sia ancora perfezionata la procedura di disattivazione, ultimata la quale CP_1 non sarebbe comunque tenuto al pagamento delle fatture oggetto del
[...] presente giudizio;
che, chiarito l'oggetto della controversia, la mera lettura della motivazione della sentenza di primo grado rivelerebbe l'errore in cui è incorso il Giudice a quo, essendosi lo stesso soffermato su tematiche quali l'impugnabilità dell'ingiunzione di pagamento, la notifica di cartelle di pagamento e l'illegittimità del ruolo esattoriale, ommettendo, invece, ogni riferimento alle fatture contestate da e al contratto di somministrazione di cui quest'ultimo Controparte_1 invocherebbe il disconoscimento;
che l'errore del Giudice a quo si paleserebbe anche
3
nel dispositivo della sentenza di prime cure, ove sarebbe stata dichiarata accolta l'opposizione (mai proposta) e disposta la cancellazione del sollecito di pagamento (mai emesso). Si è costituito in giudizio chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: “- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie che dovessero essere dedotte dall'appellante, in quanto in contrasto con il divieto di nuove prove in appello posto dall'art. 345 c.p.c.; - in via principale: rigettare ogni e qualsiasi domanda svolta dall'appellante, respingendo l'appello proposto dal in quanto Parte_1 inammissibile e infondato in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la fondatezza della domanda azionata dal sig. per le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e nel presente Controparte_1 atto;
- per l'effetto, confermare la sentenza n° 3100/2023, emessa dal Giudice di Pace di RA, in persona del Dott. Luigi D'Aniello, in data 13/07/2023, depositata in data 17/07/2023, in relazione al giudizio recante R.g. 4916/2021; - condannare l'appellante
[...] alla rifusione di spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e Parte_2 competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. A fondamento della difesa, l'appellato (attore in primo grado) ha dedotto che il gravame sarebbe inammissibile in quanto proposto in violazione del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, c.p.c., 163, comma 3, nn° 3) e 4), c.p.c. e 342 c.p.c., non avendo l'appellante evidenziato i motivi specifici dell'impugnazione ed essendosi egli limitato a una critica distruttiva della sentenza emessa dal Giudice di primo grado;
che l'oggetto del procedimento di primo grado sarebbe stato qualificato come “accertamento negativo del credito proposto ex art. 615 c.p.c.” e che l'azione sarebbe stata promossa al fine di contestare l'erronea e illegittima fatturazione addebitata a che, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe Controparte_1 correttamente qualificato la domanda e pertanto, altrettanto correttamente (salvo qualche refuso di stampa), si sarebbe soffermato sui criteri, i presupposti e i requisiti che regolano l'ammissibilità del procedimento di opposizione;
che, tenuto conto della documentazione in atti e del riconoscimento, da parte di di un'attività CP_3 fraudolenta posta in essere in danno di la sentenza di prime cure Controparte_1 sarebbe giusta e meritevole di conferma;
che, difatti, i meri errori da refuso non sarebbero tali da inficiare la chiarezza espositiva, l'iter argomentativo seguito dal Giudice di prime cure e la validità del provvedimento dallo stesso emesso, e ben si sarebbero potuti correggere con un'istanza di correzione dell'errore materiale;
che, nel merito, non avrebbe mai sottoscritto alcun contratto di Controparte_1 fornitura per l'immobile sito in Trecase, di cui mai sarebbe stato proprietario e in cui mai avrebbe avuto la residenza.
1. Questioni preliminari In ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto d'appello o di riproposizione ovvero che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo (cfr. l'art. 346 c.p.c. nonché gli artt. 329 e 336 c.p.c.).
4
Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, c.p.c., 163, comma 3, nn° 3) e 4), c.p.c. e 342 c.p.c. La disposizione di cui all'art. 342 c.p.c. non richiede, infatti, che le doglianze assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone alla parte appellante l'individuazione, chiara ed esauriente, del quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice, così da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. L'atto d'appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice a quo (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Brescia, Sezione I, sentenza n° 1100 del 20 settembre 2022; Corte d'Appello di Napoli, sezione III, sentenza n° 3538 del 27 luglio 2022). Nemmeno può dirsi violata, inoltre, la disposizione di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti a essa allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto;
tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione dell'invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. Parte convenuta ha apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio, sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità (cfr. Cassazione n° 11751 del 15 maggio 2013; Cassazione n° 365 del 14 gennaio 2003).
2. Nel merito L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti delle considerazioni che seguono. Difatti, l'impugnata sentenza, ben lungi dall'essere affetta da meri refusi di stampa emendabili con una semplice istanza di correzione di errore materiale, è da ritenersi motivata con riferimento ad una fattispecie del tutto diversa. Preliminarmente, si evidenzia che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato testualmente intitolato dall'odierno appellato come “Atto di citazione per accertamento negativo del credito”, salvo poi discorrersi, nella parte “in diritto” presente nel corpo dello stesso, dei requisiti d'ammissibilità dell'opposizione proponibile ex art. 615, comma 1, c.p.c., che testualmente recita: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al Giudice competente per materia o valore e
5
per territorio a norma dell'articolo 27. Il Giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il Giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”. Rammentato il contenuto dell'articolo, appare necessario chiarire che non è stato destinatario di alcun precetto (astrattamente Controparte_1 opponibile) propedeutico all'avvio di un'esecuzione forzata sui suoi beni, che la in ogni caso, nemmeno avrebbe potuto intraprendere nei suoi confronti in CP_3 assenza dell'indefettibile titolo esecutivo all'uopo richiesto dalla norma;
difatti, non possono assolutamente considerarsi a tale stregua le fatture portatrici dei crediti di cui con l'azionata procedura, ha contestato l'esistenza, con la Controparte_1 conseguenza che l'incardinato giudizio può aver a oggetto esclusivamente la legittimità, o meno, della pretesa creditoria avanzata da mediante l'emissione CP_3 degli anzidetti documenti contabili;
permane, infatti, l'interesse di Controparte_1 alla proposizione di una siffatta domanda giudiziale, esperibile allo scopo di scongiurare la possibilità che l'altrui pretesa, attraverso un giudizio di cognizione attivabile dalla società erogatrice di energia elettrica, possa essere ritenuta legittima e, dunque, cristallizzarsi in un titolo esecutivo, avverso cui l'art. 615 c.p.c. prevede, a determinate condizione, l'opponibilità. Dunque, acclarata l'assoluta necessità di una riforma della sentenza di prime cure e altresì evidenziato che l'azione proposta va inquadrata come domanda di accertamento negativo del credito, va rammentato che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024). A fondamento dell'azione di accertamento negativo del credito, ha Controparte_1 dedotto di non aver mai stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con e di non aver mai beneficiato della fornitura Parte_1 in quanto né proprietario e né residente nell'immobile destinatario delle erogazioni di energia elettrica. Inoltre, all'udienza di comparizione, l'odierno appellato ha disconosciuto di aver mai sottoscritto il contratto di fornitura riservandosi di agire anche in sede penale (cfr. verbale di udienza del 28.10.2021). Ebbene, a fronte della predetta contestazione dei fatti costitutivi della pretesa e del disconoscimento del contratto e della sottoscrizione, Parte_1 sulla quale gravava l'onere probatorio non ha dimostrato né la fonte del credito, vale a dire la conclusione di un valido contratto di somministrazione, né che beneficiario delle erogazioni di energia elettrica fosse proprio Controparte_1
Ed invero, l'odierna appellante nell'ambito del primo grado di giudizio lungi dal contestare le allegazioni dell'attore, si limitava semplicemente a dedurre che la fornitura di cui alle fatture oggetto di causa era stata attivata in buona fede a seguito della ricezione della documentazione contrattuale firmata, corredata da copia del documento di identità; altresì che prima ancora del reclamo del , la società di CP_1
6
vendita si rendeva conto che nello stesso giorno erano pervenute tre richieste di subentro in tre diverse forniture a Tre case a nome dell'attore, indice di una sicura attività fraudolenta e di furto di identità, provvedendo ad adottare le iniziative necessarie alla disattivazione delle forniture e allo stralcio delle fatture;
infine che per la fornitura oggetto di causa la procedura di disattivazione era ancora in corso, ma in ogni caso alcun corrispettivo sarebbe stato richiesto al per le fatture oggetto CP_1 di causa. È dunque, evidente la fondatezza dell'azione di accertamento negativo del credito, non essendovi alcuna contestazione da parte del in Parte_1 ordine alla dedotta non riconducibilità della fornitura al (né in ogni caso CP_1 dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa) e risultando – indipendentemente dalla buona fede della società di vendita - la fornitura ancora non disattivata. Al contrario, ad avviso del Tribunale, alla luce delle risultanze del primo grado di giudizio non risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento della condanna ex art 96 comma 3 c.p.c. non essendovi stata alcuna temeraria resistenza da parte di Cont
nel giudizio di primo grado, tenuto conto del fatto che la società di vendita chiedeva il rigetto della pretesa attorea sul presupposto che la stessa aveva già provveduto a disattivare la fornitura e a “stralciare” le fatture, negando qualsivoglia intento recuperatorio nei confronti del . CP_1
Invero, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023). Nel caso che qui ci occupa, la società somministratrice ha improntato il proprio comportamento ai canoni di diligenza e di buona fede, atteso che allarmata da circostanze potenzialmente rivelatrici di una fraudolenta attivazione d'utenza, ha tempestivamente ed efficacemente bloccato la procedura di attivazione delle altre due forniture per cui era stato richiesto il subentro a nome di e ha Controparte_1 emesso l'ordine di “disattivazione” relativamente alla fornitura oggetto del presente contenzioso, oltre ad aver provveduto a stralciare la fattura del 28/10/2020 (come pacificamente ammesso anche da e ad attivare la procedura di Controparte_1 stralcio anche dei restanti documenti contabili. Va dunque riformato il capo sulle spese nella parte in cui il Giudice di prime cure ha Part disposto la condanna di al risarcimento del danno per lite temeraria, non avendo peraltro l'attore in primo grado mai specificamente prospettato (e dimostrato) disagi ulteriori a quelli patiti in conseguenza della celebrazione del giudizio da egli stesso promosso.
3. Spese di lite
7
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, le spese di giudizio vanno compensate nella misura del 50% mentre il restante 50% seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate in dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello fino a € 1.100,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore dell'appellante (dunque, per il secondo grado di giudizio, al netto della fase istruttoria, mai svoltasi), rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 1379/2024 del Ruolo Generali Affari Contenziosi, avente a oggetto Somministrazione, pendente tra e ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
2. accoglie la domanda di accertamento negativo dei crediti indicati nelle fatture n° 638070900229742 del 10/12/2020 per € 66,25, n° 638070900229743 del 08/02/2021 per € 72,13, n° 638070900229744 del 10/04/2021 per € 70,21 e n° 638070900229745 del 10/06/2021 per € 68,89, emesse da nei confronti di Parte_1 CP_1
per le causali di cui in motivazione;
[...]
3. annulla la condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo di € 300,00 a titolo di risarcimento ex art 96 c.p.c.
4. compensa le spese del giudizio in misura del 50% e condanna CP_1 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 del restante 50% delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in € 91,50 per spese e in € 332,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 21/08/2025 Il Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_2