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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 542/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 542/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in AN (Cs) alla Via dei Mandorli, n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia NERVINO, del Foro di Paola (C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le CodiceFiscale_2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o tele-fax al n. 0985281522 e presso il cui studio legale sito in Grisolia (Cs), Email_1 alla Via Litoranea Tirrenica, n. 44, la parte ha eletto domicilio, e
(c.f. ), nata a [...], Parte_2 CodiceFiscale_3 il 10.07.1969 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Adelaide ORDINE, del Foro di Paola, (cf che dichiara di CodiceFiscale_4 voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. e presso il cui studio legale, sito in AN (Cs), alla c.da Email_2 Piane, ss. 18, km 274 + 300, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 15 maggio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN (Cs) in data 22.12.2001 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 15_parte II_serie A_anno 2001, rilevando che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio
[...]
, oggi maggiorenne, ma non indipendente dal punto di vista economico. Per_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con sentenza n. 921/2017 del 17.10.2017;
- che il Sig. svolge attualmente la professione di lavoratore sportivo presso Parte_1 Federazione Italiana Gioco Calcio e FISPES, ed ha percepito per l'ultima annualità d'imposta, un reddito complessivo annuo pari € 4.322,00 mentre la Sig.ra è Parte_2 attualmente priva di occupazione lavorativa e, pertanto, allo stato, non percepisce alcun reddito, pur avendo percepito in relazione all'anno d'imposta 2023 redditi pari ad € 15.397,00
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza del 17.10.2014 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Parte_2 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Il sig. si impegna a corrispondere direttamente al figlio la Parte_1 Persona_1 somma mensile di € 200,00, quale contributo al suo mantenimento fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia reciproco mantenimento. 3. I coniugi dichiarano che qualsivoglia rapporto economico, anche pregresso, è stato bonariamente risolto tra di loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4. Le parti si danno ampio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 542/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in AN (Cs) in data 22.12.2001 e
[...] Parte_2 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 15 parte II_serie A_anno 2001;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi tra i coniugi, secondo quanto riportato in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritto;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AN (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 542/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il [...], e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in AN (Cs) alla Via dei Mandorli, n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia NERVINO, del Foro di Paola (C.F. ), che dichiara di voler ricevere tutte le CodiceFiscale_2 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o tele-fax al n. 0985281522 e presso il cui studio legale sito in Grisolia (Cs), Email_1 alla Via Litoranea Tirrenica, n. 44, la parte ha eletto domicilio, e
(c.f. ), nata a [...], Parte_2 CodiceFiscale_3 il 10.07.1969 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Adelaide ORDINE, del Foro di Paola, (cf che dichiara di CodiceFiscale_4 voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. e presso il cui studio legale, sito in AN (Cs), alla c.da Email_2 Piane, ss. 18, km 274 + 300, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 15 maggio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN (Cs) in data 22.12.2001 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 15_parte II_serie A_anno 2001, rilevando che dalla loro unione è nato a [...] in data [...] il figlio
[...]
, oggi maggiorenne, ma non indipendente dal punto di vista economico. Per_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con sentenza n. 921/2017 del 17.10.2017;
- che il Sig. svolge attualmente la professione di lavoratore sportivo presso Parte_1 Federazione Italiana Gioco Calcio e FISPES, ed ha percepito per l'ultima annualità d'imposta, un reddito complessivo annuo pari € 4.322,00 mentre la Sig.ra è Parte_2 attualmente priva di occupazione lavorativa e, pertanto, allo stato, non percepisce alcun reddito, pur avendo percepito in relazione all'anno d'imposta 2023 redditi pari ad € 15.397,00
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza del 17.10.2014 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Parte_2 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Il sig. si impegna a corrispondere direttamente al figlio la Parte_1 Persona_1 somma mensile di € 200,00, quale contributo al suo mantenimento fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia reciproco mantenimento. 3. I coniugi dichiarano che qualsivoglia rapporto economico, anche pregresso, è stato bonariamente risolto tra di loro e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
4. Le parti si danno ampio reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 542/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in AN (Cs) in data 22.12.2001 e
[...] Parte_2 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 15 parte II_serie A_anno 2001;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi tra i coniugi, secondo quanto riportato in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritto;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AN (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo