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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5356/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Tributi E Gamma Tributi - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202583122497352211342757 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55195 IMU 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 25 settembre 2025 si impugnava la comunicazione di pagamento indicata in epigrafe avente ad oggetto IMU per l'anno 2018 e complessivi euro 872,23.
Il comune resistente rimaneva contumace.
Nel merito, risulta fondato il motivo di doglianza con cui si lamenta la prescrizione della imposta IMU de qua;
infatti, nella specie si applica il termine prescrizionale di cinque anni, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 28576/17 del 29/11/2017); tenuto conto che trattasi di imposta del 2018 e che l'atto impugnato è stato notificato il 30 giugno 2025, risulta decorso il citato termine prescrizionale in mancanza di qualsiasi precedente atto interruttivo (non provato dal resistente).
In conseguenza, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
In virtù del principio della soccombenza, il Comune resistente va condannato al pagamento della spese processuali in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese ed euro 150,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa. Catania, 15 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5356/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Tributi E Gamma Tributi - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 202583122497352211342757 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55195 IMU 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 25 settembre 2025 si impugnava la comunicazione di pagamento indicata in epigrafe avente ad oggetto IMU per l'anno 2018 e complessivi euro 872,23.
Il comune resistente rimaneva contumace.
Nel merito, risulta fondato il motivo di doglianza con cui si lamenta la prescrizione della imposta IMU de qua;
infatti, nella specie si applica il termine prescrizionale di cinque anni, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 28576/17 del 29/11/2017); tenuto conto che trattasi di imposta del 2018 e che l'atto impugnato è stato notificato il 30 giugno 2025, risulta decorso il citato termine prescrizionale in mancanza di qualsiasi precedente atto interruttivo (non provato dal resistente).
In conseguenza, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
In virtù del principio della soccombenza, il Comune resistente va condannato al pagamento della spese processuali in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese ed euro 150,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa. Catania, 15 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi