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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/12/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di Giudice, sulle conclusioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.562/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
, nata a [...], il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Menfi, Via A. Ognibene n.132, presso lo studio dell'avv. Epifanio Gugliotta, C.F.
che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti- attrice C.F._2
CONTRO
, nato a [...] il [...] CF e nata a CP_1 C.F._3 CP_2
Vicenza il 29/01/1950 CF elettivamente domiciliati in Sciacca via C.F._4
Cappuccini 54, presso lo studio legale dell'Avv. Michele Friscia che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Elena Cantone, giusta procura in atti- convenuti oggetto: actio negatoria servitutis
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i Parte_1 coniugi chiedendo al Tribunale di accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio CP_3 sui terreni di sua proprietà siti nel Comune di Menfi, al foglio di mappa 75, particelle 193 e 220, interessati dall'installazione, da parte dei convenuti di un tubo in politilene che conduce acqua potabile presso la proprietà di questi ultimi, sita a Menfi, catasto fabbricati foglio di mappa 75, part. 697, sub 8. L'attrice chiedeva di ordinare ai convenuti la rimozione del tubo di cui sopra o di essere autorizzata lei stessa a provvedere alla rimozione con costi a carico dei convenuti.
Si sono costituiti in giudizio questi ultimi eccependo che l'attrice non fosse proprietaria del mappale in questione e domandando, in ogni caso, il rigetto della domanda sul presupposto che la tubazione non gravasse sui suoi terreni. La causa è stata istruita a mezzo prove orali e CTU e trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2025, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.p.
****
La domanda formulata dall'attrice merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Come si evince dai docc.
1-3 allegati all'atto introduttivo del giudizio è Parte_1 divenuta proprietaria delle particelle Comun di Portopalo a seguito del decesso di;
quest'ultima, infatti, aveva Persona_1 disposto dei suoi beni ereditari in favore dei figli e in Parte_1 Controparte_4 virtù di testamento olografo attivato dal notai le Persona_2
28/03/2001 registrato al n.946 e come da successi tti ) n.1123 volume 147 e successive denunce n.253 amento aveva nominato erede universale la figlia Controparte_5
la quota spettante quale legittima. Parte_1
e atto (allegato agli atti) di Parte_1 Controparte_4 division .2 , rep. n. 22030, registrato a Persona_3
Sciacca il 30.07.2004 al n. 100.012, avevano unione ereditaria con la conseguenza che l'attrice era divenuta proprietaria, per la quota del 100% delle particelle 193 e 220 foglio 75, oggetto del presente giudizio, alla luce di quanto sopra sussiste legittimazione attiva in capo all'attrice a far valere quanto richiesto in questa sede, in quanto proprietaria dei beni sui quali grava la servitù oggetto di contestazione. Al netto delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria orale, non essendo stata svolta dia convenuti una domanda di accertamento di intervenuta usucapione, risultano dirimenti al fine della risoluzione della presente controversia le risultanze della CTU, le cui argomentazioni vengono condivise da questo Giudice in quanto l'elaborato peritale restituisce una rappresentazione chiara dello stato dei luoghi. Co alle mappe catastali riportate nella perizia depositata dal nominato CTU la particella 220 confina a nord con la strada Via della orre, mentre la Persona_4 stra a sul lato sinistro rispetto a via della Torre, confina con la particella 638, ex 196. rticelle 220, 193 e 638 siano state sottoposte a frazionamento da parte del er la costituzione della predetta strada, né esiste un consorzio dove i Controparte_6 ssociati per la sua costituzione;
ne deriva che la via Arezzo è una strada privata, a servizio dei fondi, che è stata resa percorribile con uno strato di asfalto;
la stradina, inoltre, ha una larghezza di circa 3.20 metri ed è priva di cunette di scolo, posto che l'acqua piovana scorre lungo la strada a confluisce direttamente sui terreni confinanti. Il fondo agricolo di proprietà dell'attrice, sito in Menfi contrada Guerra di mare e censito al foglio di mappa 75, particelle 220 e 193, ha una superficie di ha 0.33.70 e il relativo lato corto, avente una lunghezza di circa 24 metri, confina con la strada Via della Torre;
inoltre, il confine tra le particelle 220 e 193, da un lato, e la particella 638, dall'altro, è segnato dalla predetta stradina privata via Arezzo. Il tubo in politilene oggetto del presente giudizio risulta posizionato all'interno delle particelle 220, per circa 24 metri partendo dall'inizio di via della Torre e193, senza che risulti essere stata concessa dall'attrice una servitù di passaggio a carico dei fondi di sua proprietà e senza che risulti, anche dalla documentazione esaminata dal perito una servitù coattiva a carico del fondo di parte attrice. Non essendo stata accertata una servitù di passaggio o di scolo sul fondo di proprietà dell'attrice, i convenuti sono tenuti alla rimozione del tubo di politilene che invade la proprietà della . Pt_1
Le s seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo alla luce dell'attività svolta, del valore della domanda e dei parametri di cui al DM 55/2014. Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vengono poste a carico delle parti, in solido tra loro, trattandosi di accertamento necessario ai fini della decisione della controversia.
PQM
Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice e dichiara tenuti e condanna i convenuti alla rimozione del tubo di politilene posto sui fondi di proprietà dell'attrice, siti nel Comune di Menfi, al foglio di mappa 75, particelle 193 e 220, con spese a carico dei convenuti.
Dichiara tenuti e condanna i convenuti a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 5.000 per onorario, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Francesca Ballesi, in funzioni di Giudice, sulle conclusioni di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.562/ 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA:
, nata a [...], il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Menfi, Via A. Ognibene n.132, presso lo studio dell'avv. Epifanio Gugliotta, C.F.
che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti- attrice C.F._2
CONTRO
, nato a [...] il [...] CF e nata a CP_1 C.F._3 CP_2
Vicenza il 29/01/1950 CF elettivamente domiciliati in Sciacca via C.F._4
Cappuccini 54, presso lo studio legale dell'Avv. Michele Friscia che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Elena Cantone, giusta procura in atti- convenuti oggetto: actio negatoria servitutis
Conclusioni delle parti: come da note ex art- 127 ter
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i Parte_1 coniugi chiedendo al Tribunale di accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio CP_3 sui terreni di sua proprietà siti nel Comune di Menfi, al foglio di mappa 75, particelle 193 e 220, interessati dall'installazione, da parte dei convenuti di un tubo in politilene che conduce acqua potabile presso la proprietà di questi ultimi, sita a Menfi, catasto fabbricati foglio di mappa 75, part. 697, sub 8. L'attrice chiedeva di ordinare ai convenuti la rimozione del tubo di cui sopra o di essere autorizzata lei stessa a provvedere alla rimozione con costi a carico dei convenuti.
Si sono costituiti in giudizio questi ultimi eccependo che l'attrice non fosse proprietaria del mappale in questione e domandando, in ogni caso, il rigetto della domanda sul presupposto che la tubazione non gravasse sui suoi terreni. La causa è stata istruita a mezzo prove orali e CTU e trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2025, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.p.
****
La domanda formulata dall'attrice merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Come si evince dai docc.
1-3 allegati all'atto introduttivo del giudizio è Parte_1 divenuta proprietaria delle particelle Comun di Portopalo a seguito del decesso di;
quest'ultima, infatti, aveva Persona_1 disposto dei suoi beni ereditari in favore dei figli e in Parte_1 Controparte_4 virtù di testamento olografo attivato dal notai le Persona_2
28/03/2001 registrato al n.946 e come da successi tti ) n.1123 volume 147 e successive denunce n.253 amento aveva nominato erede universale la figlia Controparte_5
la quota spettante quale legittima. Parte_1
e atto (allegato agli atti) di Parte_1 Controparte_4 division .2 , rep. n. 22030, registrato a Persona_3
Sciacca il 30.07.2004 al n. 100.012, avevano unione ereditaria con la conseguenza che l'attrice era divenuta proprietaria, per la quota del 100% delle particelle 193 e 220 foglio 75, oggetto del presente giudizio, alla luce di quanto sopra sussiste legittimazione attiva in capo all'attrice a far valere quanto richiesto in questa sede, in quanto proprietaria dei beni sui quali grava la servitù oggetto di contestazione. Al netto delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria orale, non essendo stata svolta dia convenuti una domanda di accertamento di intervenuta usucapione, risultano dirimenti al fine della risoluzione della presente controversia le risultanze della CTU, le cui argomentazioni vengono condivise da questo Giudice in quanto l'elaborato peritale restituisce una rappresentazione chiara dello stato dei luoghi. Co alle mappe catastali riportate nella perizia depositata dal nominato CTU la particella 220 confina a nord con la strada Via della orre, mentre la Persona_4 stra a sul lato sinistro rispetto a via della Torre, confina con la particella 638, ex 196. rticelle 220, 193 e 638 siano state sottoposte a frazionamento da parte del er la costituzione della predetta strada, né esiste un consorzio dove i Controparte_6 ssociati per la sua costituzione;
ne deriva che la via Arezzo è una strada privata, a servizio dei fondi, che è stata resa percorribile con uno strato di asfalto;
la stradina, inoltre, ha una larghezza di circa 3.20 metri ed è priva di cunette di scolo, posto che l'acqua piovana scorre lungo la strada a confluisce direttamente sui terreni confinanti. Il fondo agricolo di proprietà dell'attrice, sito in Menfi contrada Guerra di mare e censito al foglio di mappa 75, particelle 220 e 193, ha una superficie di ha 0.33.70 e il relativo lato corto, avente una lunghezza di circa 24 metri, confina con la strada Via della Torre;
inoltre, il confine tra le particelle 220 e 193, da un lato, e la particella 638, dall'altro, è segnato dalla predetta stradina privata via Arezzo. Il tubo in politilene oggetto del presente giudizio risulta posizionato all'interno delle particelle 220, per circa 24 metri partendo dall'inizio di via della Torre e193, senza che risulti essere stata concessa dall'attrice una servitù di passaggio a carico dei fondi di sua proprietà e senza che risulti, anche dalla documentazione esaminata dal perito una servitù coattiva a carico del fondo di parte attrice. Non essendo stata accertata una servitù di passaggio o di scolo sul fondo di proprietà dell'attrice, i convenuti sono tenuti alla rimozione del tubo di politilene che invade la proprietà della . Pt_1
Le s seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo alla luce dell'attività svolta, del valore della domanda e dei parametri di cui al DM 55/2014. Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, vengono poste a carico delle parti, in solido tra loro, trattandosi di accertamento necessario ai fini della decisione della controversia.
PQM
Definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attrice e dichiara tenuti e condanna i convenuti alla rimozione del tubo di politilene posto sui fondi di proprietà dell'attrice, siti nel Comune di Menfi, al foglio di mappa 75, particelle 193 e 220, con spese a carico dei convenuti.
Dichiara tenuti e condanna i convenuti a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 5.000 per onorario, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Milano, 17.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Ballesi