Art. 2.
Al maggior onere finanziario dipendente dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1951-52 con i fondi stanziati nel capitolo 16 del bilancio della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.
Al maggior onere finanziario dipendente dall'applicazione degli aumenti di cui al precedente articolo si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1951-52 con i fondi stanziati nel capitolo 16 del bilancio della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.