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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1368/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RE SC MA, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3292/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4306/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015268674000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150019427363000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150136348680000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150157938937000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170029521970000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'ADER appellante: riformare l'impugnata sentenza, dichiarando la legittimità dell'operato dell'appellante, la validità degli atti opposti e l'assenza di prescrizione maturata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'ADE appellata: accogliere l'appello dell'ADER, con condanna del contribuente alle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE di Napoli, l'ADER di Napoli e l'ADER di Roma, gli avvisi di intimazione n.
07120249015268674000 IRPEF-ALTRO 2011
07120249015268674000 IRPEF-ALTRO 2012
07120249015268674000 IRPEF-ALTRO 2013
e le cartelle di pagamento n.
07120150019427363000 IRPEF-ALTRO 2011
07120150136348680000 IRPEF-ALTRO 2012
07120150157938937000 IRPEF-ALTRO 2012
07120170029521970000 IRPEF-ALTRO 2011.
Deduceva di avere ricevuto, in data 11/6/2024, la notifica dell'intimazione di pagamento
07120249015268674000, emessa dall'ADER Napoli, avente ad oggetto 19 cartelle di pagamento e 3 avvisi di addebito, per un importo complessivo pari a euro 90.948, e proponeva ricorso esclusivamente avverso le summenzionate cartelle.
Eccepiva l'inesistenza della notifica in quanto notificata a mezzo posta, l'intervenuta decorrenza del termine per prescrizione del diritto nonché la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e l'irregolarità nel calcolo degli interessi. L'ADE di Napoli si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la verifica della regolare e tempestiva costituzione in giudizio di controparte, e contestando i motivi di opposizione proposti dal ricorrente.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Osservava la Corte, preliminarmente, che la cartella di pagamento n. 07120170029521970000 ha ad oggetto anche una contravvenzione al Codice della strada, elevata dalla Polizia Urbana del Comune di
Arzano, che esula dalla competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria e, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice di Pace.
In relazione alla cartella 07120170029521970000 (per la restante parte) e alle altre tre cartelle oggetto di giudizio, va rilevato che l'art. 1, comma 1, lett. m) D.L.gsco 220/2003 ha aggiunto all'art. 25/bis D. L.gsvo n. 546/1992 il comma 5 bis, secondo cui gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio e negli ulteriori gradi. Il Giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, munita di attestazione di conformità all'originale.
Per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 1° settembre 2024, le parti sono quindi tenute al deposito degli atti e dei documenti con l'attestazione di conformità. In mancanza, il Giudice non potrà tenerne conto.
Nel caso di specie, l'ADE ha depositato la copia delle notifiche delle cartelle di pagamento priva della richiesta attestazione di conformità all'originale, per cui la Corte non la può valutare.
Stante la mancata prova dell'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata, il ricorso è quindi accolto, per la parte rientrante nelle competenze della Corte.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
Con atto ritualmente notificato, L'ADER di Napoli impugnava detta sentenza contro il contribuente e contro l'ADE, per i seguenti motivi.
La sentenza è errata nella parte in cui accoglie il ricorso stante l'assenza della prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti propedeutici all'intimazione di pagamento.
I Giudici non hanno infatti tenuto conto del fatto che oggetto di contestazione di controparte non è
l'avvenuta notifica delle cartelle, che la stessa controparte implicitamente assume essere state notificate, non contestandone l'avvenuta ricezione, bensì la regolarità formale delle anzidette notifiche, in quanto avvenute a mezzo del servizio postale e, pertanto, ritenute inesistenti.
I Giudici di prime cure avrebbero quindi dovuto pronunciarsi solo sulla validità della notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale.
Controparte afferma che la notifica avrebbe dovuto avvenire a mezzo agente notificatore abilitato. Ma, al riguardo, si osserva che l'art. 26 del DPR 602/1973 accorda la possibilità, all'ente della riscossione, di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati, dei messi comunali oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” (ossia senza intermediazione di un ufficiale notificatore) della cartella in plico chiuso, mediante raccomandata a/r.
In quest'ultimo caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione.
In tal senso si è anche reiteratamente pronunciata la Suprema Corte. L'Agenzia ribadisce che le menzionate cartelle sono state tutte ritualmente notificate, segnatamente:
la 07120150019427363000 nelle mani del destinatario;
la 07120150136348680000 nelle mani del destinatario;
la 07120150157938937000 nelle mani del destinatario;
la 07120170029521970000, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa municipale, poi ritirato dalla moglie del destinatario Sig. Resistente_1.
Viene depositata dichiarazione di conformità degli atti depositati agli originali cartacei da cui essi sono estratti, in ossequio all'art. 1, comma 1, lettera m) D.L.gsvo 220/20223, che ha introdotto nell'art. 25 bis del D.L.gsvo 546/1992 il comma 5 bis.
La documentazione prodotta dall'Agenzia è quindi perfettamente idonea a documentare l'avvenuta notifica dell'indicata cartella, come da conforme giurisprudenza di legittimità.
Il termine di prescrizione del tributo, essendo decennale, non è maturato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto è del tutto priva di fondamento, essendo ormai principio pacifico che l'atto è da considerare validamente sottoscritto ogni qual volta sia possibile individuarne con chiarezza l'autorità di provenienza. In tal senso si sono chiaramente pronunciate tanto la
Corte Costituzionale quanto la Corte di Cassazione.
Infondata anche l'eccezione riguardo alla mancata indicazione della modalità di calcolo del tasso di interessi, che è stato applicato secondo i criteri di legge, conosciuti o conoscibili anche dal contribuente.
Chiedeva quindi di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando la legittimità dell'operato dell'appellante, la validità degli atti opposti e l'assenza di prescrizione maturata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'ADE appellata si costituiva in giudizio, condividendo tutto quanto dedotto dall'ADER appellante.
Le cartelle prodromiche all'atto impugnato risultano tutte correttamente notificate, secondo legge e secondo la conforme giurisprudenza della Suprema Corte.
Chiedeva quindi di accogliere l'appello dell'ADER, con condanna del contribuente alle spese del doppio grado di giudizio.
Il contribuente appellato non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, preliminarmente, che è giusta la conclusione dei Giudici di prime cure, secondo cui la cartella di pagamento n. 07120170029521970000 ha ad oggetto anche una contravvenzione al Codice della strada, elevata dalla Polizia Urbana del Comune di Arzano, che esula dalla competenza di questa
Corte di Giustizia Tributaria e, pertanto, per tale pretesa, va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice di Pace.
Per il resto, osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
L'ADER ha dato ampia prova che tutte le cartelle prodromiche sono state ritualmente notificate, secondo le modalità di legge.
L'eccezione del ricorrente, secondo cui la notifica avrebbe dovuto avvenire a mezzo agente notificatore abilitato, confligge chiaramente col dettato dell'art. 26 del DPR 602/1973, nonché con la costante giurisprudenza, che ammette pacificamente la possibilità, per l'agente di riscossione, di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati, dei messi comunali oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” (ossia senza intermediazione di un ufficiale notificatore) della cartella in plico chiuso, mediante raccomandata a/r.
Nel caso di specie, le cartelle risultano tutte ritualmente notificate, o nelle mani del destinatario (la
07120150019427363000, la 07120150136348680000 e la 07120150157938937000), oppure (la
07120170029521970000), ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa municipale e successivo ritiro da parte della consorte del destinatario.
L'Agenzia ha anche provveduto a depositare dichiarazione di conformità degli atti depositati agli originali cartacei da cui essi sono estratti, in ossequio all'art. 1, comma 1, lettera m) D.L.gsvo 220/20223, che ha introdotto nell'art. 25 bis del D.L.gsvo 546/1992 il comma 5 bis.
La documentazione prodotta dall'Agenzia è quindi perfettamente idonea a documentare l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto di giudizio.
Non risulta maturata alcuna prescrizione decennale.
L'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto è infondata e pretestuosa, essendo l'atto chiaramente riconducibile all'ufficio emanante.
Ugualmente infondata l'eccezione riguardo alla mancata indicazione della modalità di calcolo del tasso di interessi applicato, che, in quanto conforme ai parametri di legge, è conosciuta o conoscibili dal contribuente.
L'appello viene quindi accolto, ad eccezione della parte della cartella di pagamento n.
07120170029521970000, avente ad oggetto una contravvenzione al Codice della strada, elevata dalla
Polizia Urbana del Comune di Arzano, per la quale va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del
Giudice di Pace.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Osserva la Corte, preliminarmente, che, per la parte della cartella di pagamento n.
07120170029521970000, avente ad oggetto una contravvenzione al Codice della strada, elevata dalla
Polizia Urbana del Comune di Arzano, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria, a favore del Giudice di Pace. Per tutto il resto, la Corte accoglie l'appello dell'ADER, così come le controdeduzioni dell'ADE.
Condanna il contribuente appellato a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 2.000 nei confronti della sola ADE, e, per il secondo grado, in euro 2.200 ciascuna nei confronti dell'ADER e dell'ADE, oltre oneri accessori se dovuti.
Napoli, 5/2/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RE SC MA, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3292/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4306/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249015268674000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150019427363000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150136348680000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150157938937000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170029521970000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per l'ADER appellante: riformare l'impugnata sentenza, dichiarando la legittimità dell'operato dell'appellante, la validità degli atti opposti e l'assenza di prescrizione maturata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'ADE appellata: accogliere l'appello dell'ADER, con condanna del contribuente alle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Resistente_1 impugnava, innanzi alla CGT di Napoli, contro l'ADE di Napoli, l'ADER di Napoli e l'ADER di Roma, gli avvisi di intimazione n.
07120249015268674000 IRPEF-ALTRO 2011
07120249015268674000 IRPEF-ALTRO 2012
07120249015268674000 IRPEF-ALTRO 2013
e le cartelle di pagamento n.
07120150019427363000 IRPEF-ALTRO 2011
07120150136348680000 IRPEF-ALTRO 2012
07120150157938937000 IRPEF-ALTRO 2012
07120170029521970000 IRPEF-ALTRO 2011.
Deduceva di avere ricevuto, in data 11/6/2024, la notifica dell'intimazione di pagamento
07120249015268674000, emessa dall'ADER Napoli, avente ad oggetto 19 cartelle di pagamento e 3 avvisi di addebito, per un importo complessivo pari a euro 90.948, e proponeva ricorso esclusivamente avverso le summenzionate cartelle.
Eccepiva l'inesistenza della notifica in quanto notificata a mezzo posta, l'intervenuta decorrenza del termine per prescrizione del diritto nonché la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e l'irregolarità nel calcolo degli interessi. L'ADE di Napoli si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la verifica della regolare e tempestiva costituzione in giudizio di controparte, e contestando i motivi di opposizione proposti dal ricorrente.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Osservava la Corte, preliminarmente, che la cartella di pagamento n. 07120170029521970000 ha ad oggetto anche una contravvenzione al Codice della strada, elevata dalla Polizia Urbana del Comune di
Arzano, che esula dalla competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria e, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice di Pace.
In relazione alla cartella 07120170029521970000 (per la restante parte) e alle altre tre cartelle oggetto di giudizio, va rilevato che l'art. 1, comma 1, lett. m) D.L.gsco 220/2003 ha aggiunto all'art. 25/bis D. L.gsvo n. 546/1992 il comma 5 bis, secondo cui gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio e negli ulteriori gradi. Il Giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, munita di attestazione di conformità all'originale.
Per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 1° settembre 2024, le parti sono quindi tenute al deposito degli atti e dei documenti con l'attestazione di conformità. In mancanza, il Giudice non potrà tenerne conto.
Nel caso di specie, l'ADE ha depositato la copia delle notifiche delle cartelle di pagamento priva della richiesta attestazione di conformità all'originale, per cui la Corte non la può valutare.
Stante la mancata prova dell'avvenuta notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata, il ricorso è quindi accolto, per la parte rientrante nelle competenze della Corte.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
Con atto ritualmente notificato, L'ADER di Napoli impugnava detta sentenza contro il contribuente e contro l'ADE, per i seguenti motivi.
La sentenza è errata nella parte in cui accoglie il ricorso stante l'assenza della prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti propedeutici all'intimazione di pagamento.
I Giudici non hanno infatti tenuto conto del fatto che oggetto di contestazione di controparte non è
l'avvenuta notifica delle cartelle, che la stessa controparte implicitamente assume essere state notificate, non contestandone l'avvenuta ricezione, bensì la regolarità formale delle anzidette notifiche, in quanto avvenute a mezzo del servizio postale e, pertanto, ritenute inesistenti.
I Giudici di prime cure avrebbero quindi dovuto pronunciarsi solo sulla validità della notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale.
Controparte afferma che la notifica avrebbe dovuto avvenire a mezzo agente notificatore abilitato. Ma, al riguardo, si osserva che l'art. 26 del DPR 602/1973 accorda la possibilità, all'ente della riscossione, di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati, dei messi comunali oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” (ossia senza intermediazione di un ufficiale notificatore) della cartella in plico chiuso, mediante raccomandata a/r.
In quest'ultimo caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione.
In tal senso si è anche reiteratamente pronunciata la Suprema Corte. L'Agenzia ribadisce che le menzionate cartelle sono state tutte ritualmente notificate, segnatamente:
la 07120150019427363000 nelle mani del destinatario;
la 07120150136348680000 nelle mani del destinatario;
la 07120150157938937000 nelle mani del destinatario;
la 07120170029521970000, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa municipale, poi ritirato dalla moglie del destinatario Sig. Resistente_1.
Viene depositata dichiarazione di conformità degli atti depositati agli originali cartacei da cui essi sono estratti, in ossequio all'art. 1, comma 1, lettera m) D.L.gsvo 220/20223, che ha introdotto nell'art. 25 bis del D.L.gsvo 546/1992 il comma 5 bis.
La documentazione prodotta dall'Agenzia è quindi perfettamente idonea a documentare l'avvenuta notifica dell'indicata cartella, come da conforme giurisprudenza di legittimità.
Il termine di prescrizione del tributo, essendo decennale, non è maturato, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto è del tutto priva di fondamento, essendo ormai principio pacifico che l'atto è da considerare validamente sottoscritto ogni qual volta sia possibile individuarne con chiarezza l'autorità di provenienza. In tal senso si sono chiaramente pronunciate tanto la
Corte Costituzionale quanto la Corte di Cassazione.
Infondata anche l'eccezione riguardo alla mancata indicazione della modalità di calcolo del tasso di interessi, che è stato applicato secondo i criteri di legge, conosciuti o conoscibili anche dal contribuente.
Chiedeva quindi di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando la legittimità dell'operato dell'appellante, la validità degli atti opposti e l'assenza di prescrizione maturata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'ADE appellata si costituiva in giudizio, condividendo tutto quanto dedotto dall'ADER appellante.
Le cartelle prodromiche all'atto impugnato risultano tutte correttamente notificate, secondo legge e secondo la conforme giurisprudenza della Suprema Corte.
Chiedeva quindi di accogliere l'appello dell'ADER, con condanna del contribuente alle spese del doppio grado di giudizio.
Il contribuente appellato non si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza del 5/2/2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, preliminarmente, che è giusta la conclusione dei Giudici di prime cure, secondo cui la cartella di pagamento n. 07120170029521970000 ha ad oggetto anche una contravvenzione al Codice della strada, elevata dalla Polizia Urbana del Comune di Arzano, che esula dalla competenza di questa
Corte di Giustizia Tributaria e, pertanto, per tale pretesa, va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice di Pace.
Per il resto, osserva la Corte che l'appello è fondato, e va accolto.
L'ADER ha dato ampia prova che tutte le cartelle prodromiche sono state ritualmente notificate, secondo le modalità di legge.
L'eccezione del ricorrente, secondo cui la notifica avrebbe dovuto avvenire a mezzo agente notificatore abilitato, confligge chiaramente col dettato dell'art. 26 del DPR 602/1973, nonché con la costante giurisprudenza, che ammette pacificamente la possibilità, per l'agente di riscossione, di eseguire la notificazione avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti da esso abilitati, dei messi comunali oppure del servizio postale, tramite invio “diretto” (ossia senza intermediazione di un ufficiale notificatore) della cartella in plico chiuso, mediante raccomandata a/r.
Nel caso di specie, le cartelle risultano tutte ritualmente notificate, o nelle mani del destinatario (la
07120150019427363000, la 07120150136348680000 e la 07120150157938937000), oppure (la
07120170029521970000), ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa municipale e successivo ritiro da parte della consorte del destinatario.
L'Agenzia ha anche provveduto a depositare dichiarazione di conformità degli atti depositati agli originali cartacei da cui essi sono estratti, in ossequio all'art. 1, comma 1, lettera m) D.L.gsvo 220/20223, che ha introdotto nell'art. 25 bis del D.L.gsvo 546/1992 il comma 5 bis.
La documentazione prodotta dall'Agenzia è quindi perfettamente idonea a documentare l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto di giudizio.
Non risulta maturata alcuna prescrizione decennale.
L'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto è infondata e pretestuosa, essendo l'atto chiaramente riconducibile all'ufficio emanante.
Ugualmente infondata l'eccezione riguardo alla mancata indicazione della modalità di calcolo del tasso di interessi applicato, che, in quanto conforme ai parametri di legge, è conosciuta o conoscibili dal contribuente.
L'appello viene quindi accolto, ad eccezione della parte della cartella di pagamento n.
07120170029521970000, avente ad oggetto una contravvenzione al Codice della strada, elevata dalla
Polizia Urbana del Comune di Arzano, per la quale va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del
Giudice di Pace.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Osserva la Corte, preliminarmente, che, per la parte della cartella di pagamento n.
07120170029521970000, avente ad oggetto una contravvenzione al Codice della strada, elevata dalla
Polizia Urbana del Comune di Arzano, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria, a favore del Giudice di Pace. Per tutto il resto, la Corte accoglie l'appello dell'ADER, così come le controdeduzioni dell'ADE.
Condanna il contribuente appellato a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 2.000 nei confronti della sola ADE, e, per il secondo grado, in euro 2.200 ciascuna nei confronti dell'ADER e dell'ADE, oltre oneri accessori se dovuti.
Napoli, 5/2/2026