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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3967/2023 R.G.A.L. e vertente tra
in persona del l.r.p.r. Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Squillace
E
Opposto CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Letizia Cimini
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2975/2022 emesso dal Tribunale di Velletri -
Sezione Civile- in data 29.12.2022.
pagina 1 di 9 2. Condanna a pagare in favore della CP_1 CP_2 Controparte_3 la somma di € 3.823,12 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...] legali dal di del dovuto al saldo.
3. Condanna a rimborsare alla società opponente le spese processuali CP_1 liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società , in persona del l.r.p.t., (da qui in poi Controparte_3
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2975/2022 emesso dal CP_3
Tribunale di Velletri -Sezione Civile- in data 29.12.2022 con cui viene ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 4.480,11, oltre rivalutazione CP_1 monetaria, interessi legali e spese della procedura monitoria (€ 576,00), rivendicata dal a titolo di pagamento delle fatture di vendita emesse il 15.03.2022, il 26.04.2022 e CP_1 nel mese di maggio 2022 in virtù del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data
1.08.2019.
Premette che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, concedeva in comodato d'uso precario al l'automezzo Iveco Daily 35 C13 Tg FG945DR e veniva CP_1 stabilito che, in parziale deroga dell'articolo 1808 c.c., le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, oltre che per il carburante, i collaudi annuali ecc., sarebbero state sostenute dalla salvo un importo fisso di € Parte_2
1800,00 annui che sarebbe stato sostenuto dall'agente a titolo di partecipazione alle spese. Premette, altresì, che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso in monitorio, il rapporto di agenzia non si è concluso per recesso per giusta causa dell'agente, bensì per motivi personali del , così come risulta dalla lettera inviata il 13.05.2022 -in cui CP_1 si comunica che l'ultimo giorno del rapporto sarebbe stato il successivo sabato
14.05.2022-. Pertanto, con PEC del 23.05.2022, contestava al il mancato rispetto CP_1 del termine di preavviso che, ai sensi dell'art. 9 dei vigenti AEC, per l'agente monomandatario è previsto in 5 mesi, e reclamava il pagamento della relativa indennità pari alla somma di € 7.852,77. Sostiene, quindi, che nulla è dovuto al che ha CP_1 comunicato la volontà di recedere dal contratto di agenza non ottemperando al termine di preavviso in assenza di alcuna valida e giusta causa, come peraltro già riferito all'Avvocato di fiducia dell'opposto a riscontro della diffida di pagamento del 20.07.2022.
Sostiene, inoltre, che il , oltre ad essere debitore per l'indennità di mancato CP_1 preavviso, è altresì debitore delle somme di cui alle note di debito del 31.03.2022 di €
183,00, del 30.04.2022 di € 183,00 e del 31.05.2022 di € 84,46 per un importo complessivo di € 450,46 a titolo di partecipazione delle spese per l'utilizzo in comodato pagina 2 di 9 del veicolo IVECO di cui innanzi, non conteggiate nelle provvigioni. In conclusione, operando la compensazione con le somme dovute all'ex agente, afferma di avere un credito nei confronti di dell'importo complessivo di € 4.485,56. Sulla base CP_1 di tale premessa fattuale, chiede al Tribunale adito di revocare ovvero dichiarare nullo o inefficace o comunque infondato il D.I. opposto e, in via riconvenzionale, condannare al pagamento in suo favore della somma di € 4.485,56 oltre interessi legali CP_4
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Allega documentazione.
si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua CP_1 infondatezza in fatto e in diritto. Ribadisce che nel 2022 non ha ricevuto i pagamenti per le provvigioni maturate nei mesi di marzo, aprile e maggio per un importo totale di €
4.480,11. Sostiene che i motivi urgenti familiari a cui ha fatto riferimento nella lettera di recesso del 13.05.2022 si individuano nei mancati pagamenti delle predette provvigioni che, inevitabilmente, hanno determinato l'insorgere di problemi personali per l'impossibilità di garantire il sostentamento della propria famiglia. Pertanto, sussistendo la giusta causa di recesso, non trovano applicazione le norme pattizie sul preavviso.
Sostiene, inoltre, che la cooperativa opponente avrebbe dovuto corrispondergli l'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c., il quanto il recesso è stato conseguente a circostanze addebitabili alla preponente. Sulla base di tale premessa, chiede di accertare la sussistenza della giusta causa del recesso di cui alla lettera del
13.05.2022 e, per l'effetto, condannare la cooperativa opponente al pagamento dell'indennità di fine rapporto o, in subordine, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte. Allega documentazione.
Previa assegnazione della causa alla Macroarea Lavoro, così come disposto dal
Presidente de Tribunale a seguito della trasmissione degli atti da parte del giudice originario assegnatario dell'opposizione, e previo mutamento del rito da ordinario al rito lavoro di cui agli artt. 409 e s.s. c.p.c., la causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal pagina 3 di 9 medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio
2011, n. 16199). Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo, e dovendo, così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato.
Va, altresì, rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001).
Nel caso in esame la società non contesta l'esistenza del credito rivendicato CP_3 in monitorio da avente ad oggetto le somme di cui alle fatture nn. 4/2022 CP_1
e 5/2022 relative alle provvigioni di vendita dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022
(benché sostenga che all'atto del recesso la somma maturata dall'ex agente era pari a €
3.617,99 e non € 4.480,11 in quanto alla data del 13.05.2022 non era scaduto il termine per il pagamento delle provvigioni maturate dal nel mese di maggio 2022 cfr. doc CP_1
14), purtuttavia eccepisce in compensazione il contro credito di € 8.303,23 (di cui €
7.852,77 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 450,46 a titolo di partecipazione alle spese relative alla tenuta del veicolo Iveco Daily 35 C13 Tg FG945DR) chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento della differenza pari a € 4.485,56. Sostiene, infatti, come detto, che il ha esercitato il CP_1 recesso senza preavviso dal contratto di agenzia, comunicandolo il 13 maggio con efficacia dal giorno successivo, in assenza della giusta causa. L'odierno opposto sostiene, invece, che la preponente si è resa responsabile di gravi inadempimenti tali da giustificare un recesso immediato.
Osserva il giudicante che, secondo i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza della
S. C. di Cassazione, nel rapporto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire pagina 4 di 9 la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. previsto per il lavoro subordinato. Il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato. I Supremi giudici precisano, tuttavia, che la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto di agenzia rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale. Pertanto, se nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole, contrattuale o in violazione degli Accordi Economici Collettivi, e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto. In conclusione, nel caso in cui sia accertata la sussistenza della giusta causa del recesso, previa specifica allegazione e prova della concreta violazione degli obblighi a carico del preponente, e sempre se ricorrono gli ulteriori presupposti, l'agente ha diritto alle indennità previste dall'art. 1751
c.c., , dovendosi comunque escludere che quest'ultimo sia tenuto alla conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli, attesa l'assenza, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato, di un obbligo di protezione della professionalità dell'agente. Diversamente, ove si accerti l'insussistenza della giusta causa, il recesso dell'agente si converte, salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in un recesso senza preavviso che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire la prevista indennità e l'eventuale risarcimento del danno.
Infine, sempre in punto di diritto, appare utile precisare che la nuova formulazione dell'art. 1751 c.c., intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 303/1999, prevede che il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità al momento della cessazione del rapporto quando ricorrono le seguenti condizioni: l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti (cioè il fatturato) e il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (cioè deve continuare ad intrattenere pagina 5 di 9 rapporti commerciali con tali clienti);il pagamento di tale indennità deve essere equo. Si tratta quindi di un'indennità di carattere meritocratico, che ha la funzione di premiare l'agente che abbia conseguito risultati tangibili, significativi e duraturi. L'onere probatorio grava sull'agente, secondo la normale distribuzione prevista dall'art. 2697
c.c.. La giurisprudenza afferma che, per provare il requisito attinente alla clientela (nuova o sviluppata), l'agente può fare perno sul fatturato sviluppato negli anni di collaborazione con il preponente, in quanto l'andamento in ascesa dello stesso è indice del vantaggioso consolidamento della clientela in capo alla controparte. Ulteriore elemento di valutazione può essere costituito dalla durata della collaborazione posto che, nel caso in cui non vi fosse stata proficuità per il preponente, verosimilmente non si sarebbe protratta per un lungo periodo di tempo. L'art. 1751 co. 2 c.c. prevede, tuttavia, che l'agente non ha diritto all'indennità di fine rapporto qualora sia il preponente a risolvere il contratto per giusta causa, o quando sia egli a recedere dal contratto di agenzia in assenza di giusta causa e sempre che il recesso non sia giustificato da un impedimento assoluto alla prosecuzione dell'attività (età, infermità, malattia).
Nel caso che ci occupa è indubbio che la società odierna opponente alla data del
13.05.2022 era debitrice nei confronti di della somma complessiva di € CP_1
4.480,11 di cui € 1.813,33 per le provvigioni di marzo 2022, € 1.804,66 per le provvigioni di aprile 2022 ed € 892,12 per le provvigioni maturate nei 13 giorni di maggio 2022 benché, come sostenuto dalla cooperativa, il termine per il pagamento di quelle maturate nel mese di maggio 2022 non era ancora scaduto. E' altrettanto certo, sia in quanto provato per tabulas dai documenti versati in atti che la medesima società opponente a tale data vantava un credito nei confronti dell'agente di € 450,46 di cui alle note di debito n. 1122588985 del 31.03.2022, n. 1122592290 del 30.04.2022 e n.
1122595464 del 31.05.2022 (doc 10-11-12).
Ed infatti, dalla piana lettura del contratto di comodato precario dell'automezzo Iveco
Daily 35 C 13 Tg FG945DR (doc 3) risulta che le parti (art. 4) avevano pattuito che il signor avrebbe sostenuto un costo fisso annuale di € 1.800,00 a titolo di CP_1 partecipazione alle spese per la manutenzione e i costi di gestione del mezzo che sarebbero state corrisposte tramite addebito di 12 quote mensili sulle provvigioni dovute a parziale compensazione di esse.
Ne consegue che al momento del recesso, a ben vedere, la preponente si era resa inadempiente del pagamento delle provvigioni maturate dall'agente per due sole mensilità che, detratta la somma da questi dovuta a titolo di contributo spese, ammontavano all'importo complessivo di € 3.251,99.
pagina 6 di 9 Inoltre non può tralasciarsi di considerare che nella lettera di recesso il non solo CP_1 non invoca la sussistenza della giusta causa, ma non fa alcun cenno al mancato pagamento delle provvigioni di cui innanzi, indicando come motivazione del recesso non meglio precisati motivi urgenti familiari. Il difensore dell'opposto sostiene, tuttavia, che i motivi familiari sono sorti a causa dell'inadempimento della società che ha determinato l'impossibilità per il di garantire il sostentamento della propria famiglia, per cui CP_1 sussiste la giusta causa del recesso.
Questo giudicante non ignora l'esistenza di una giurisprudenza secondo cui non è indispensabile indicare la giusta causa delle dimissioni con la lettera di recesso, posto che il principio di immutabilità dei motivi di recesso, applicabile al licenziamento, non può estendersi anche all'ipotesi di dimissioni (v. C. Cass. 13396/2013). Purtuttavia, anche prescindendo dal fatto che la Cassazione si è pronunciata nella fattispecie del lavoro subordinato per cui deve comunque tenersi conto della diversa natura del rapporto di agenzia, va considerato che in data 20.07.2022 il difensore del diffidava la società CP_1 di provvedere al pagamento del credito maturato dal suo assistito e che la società, a riscontro della diffida, ribadiva che in data 23.05.2022 aveva emesso un documento di addebito nei confronti dell'ex agente per l'importo sostitutivo del preavviso non concesso, e che il documento era stato regolarmente inviato e ricevuto dal al CP_1 proprio indirizzo PEC (doc 8 e 9). Ebbene, nella successiva missiva del 29.08.2022, sempre a firma del procuratore del (allegata alla memoria di costituzione), CP_1
l'Avvocato Cimini contesta la quantificazione del preavviso, e sostiene che il CP_1 avrebbe addirittura svolto una vera e propria attività di lavoro dipendente, sopportando i costi di manutenzione del mezzo concesso in comodato, e che tale ultima circostanza costituiva una valida giusta causa di recesso.
Pertanto, alla luce della vicenda così come ricostruita, e fermo restando che l'onere della allegazione e dimostrazione della giusta causa ex art. 2697 c.c. grava in ogni caso su chi recede dal rapporto, e fermo restando che il credito vantato dal , detratte le note CP_1 di debito, era pari a € 4.029,65, va considerato che l'odierno opposto, non solo non ha chiesto di provare, ma non ha neanche specificamente allegato, quali siano stati i costi sostenuti per la manutenzione del mezzo asseritamente superiori a quelli forfettizzati, né ha indicato quando li avrebbe sostenuti e in che misura. Ritiene, pertanto, il giudicante che non abbia provato l'esistenza della giusta causa del recesso, ossia CP_1
l'esistenza di un inadempimento colpevole della odierna opponente, e di CP_3 non scarsa importanza, che abbia leso in misura considerevole i propri interessi tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto di agenzia.
La domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso proposta dalla opponente è, quindi, fondata mentre invece è infondata la domanda di pagina 7 di 9 pagamento proposta dall'opposto, peraltro per la prima volta in questa sede, avente ad oggetto l'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c..
Con riferimento alla quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso si osserva che dal Contratto Di Agenzia Senza Rappresentanza In Tentata Vendita (doc 2) risulta che il rapporto tra le parti è sorto in data 1.08.2019 e poteva essere risolto con il preavviso previsto dal vigente AEC da comunicarsi con lettera raccomandata A/R alla parte non recedente;
il si impegnava a svolgere l'incarico senza trattare con altre ditte anche CP_1 se non in concorrenza con la preponente in qualità di agente monomandatario.
Ne consegue, considerato che il rapporto d'agenzia ha avuto una durata di 5 anni e 9 mesi e che il termine di preavviso previsto dal vigente AEC per il quinto anno è pari a 5 mesi, che l'opposto è rimasto debitore nei confronti della opponente della somma di €
7.852,77 che, invero, non è stata specificamente contestata nel quantum dal procuratore del . Detraendo, quindi, dal credito della società pari a € 8.303,23 le provvigioni CP_1 maturate dal nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022 e non corrisposte dalla CP_1 opponente, pari a € 4.480.11, ne deriva un credito a favore della società Cooperativa
Agricola COOPERLAT dell'importo di € 3.823,12.
La giurisprudenza della S.C. di Cassazione afferma che la compensazione impropria o atecnica si configura quando si è di fronte a crediti nascenti da un unico rapporto ed il cui accertamento ha la mera funzione di individuare il dare e l'avere tra le parti, in modo di pervenire all'esatta individuazione dell'effettivo credito, senza bisogno che venga proposta apposita domanda riconvenzionale o eccezione di parte che postulano, invece,
l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.(ex multis Cass. n. 16800/15 e n.
14688/12). Da ultimo con l'ordinanza n. 33872/2022 la Cassazione ha ribadito che “In tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione impropria (o a tecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli artt. 1241 e ss c.c. poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere
d'ufficio al relativo accertamento, anche grado di appello senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”. I Supremi giudici hanno, altresì, precisato che l'identità del rapporto, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione, non è esclusa dal fatto che uno dei crediti sia di natura risarcitoria, derivando da inadempimento, in quanto il diritto al risarcimento dei danni fatto valere dal datore di lavoro scaturisce dal comportamento, colposo, doloso e antigiuridico, del dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa oggetto degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, posto che il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico in cui alla prestazione lavorativa corrisponde l'obbligo della retribuzione.
pagina 8 di 9 Applicando i richiamati principi di diritto al caso in esame deve concludersi, a parere del giudicante, che ricorrono tutti presupposti per operare la compensazione rivendicata dalla società cooperativa opponente.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo n. 2975/2022 emesso dal Tribunale di Velletri -
Sezione Civile- in data 29.12.2022 va revocato e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannato a pagare in favore della CP_1 [...]
la somma di € 3.823,12 oltre rivalutazione monetaria Parte_3 ed interessi legali dal di del dovuto al saldo.
L'opposizione è, quindi, fondata e merita di essere accolta.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che anche nella materia che ci occupa (opposizione a decreto ingiuntivo) deve tenersi conto dei principi generali che regolano il processo civile. È bene precisare, inoltre, che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione. Le spese processuali seguono, pertanto, la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter di cui all'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3967/2023 R.G.A.L. e vertente tra
in persona del l.r.p.r. Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Squillace
E
Opposto CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Letizia Cimini
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2975/2022 emesso dal Tribunale di Velletri -
Sezione Civile- in data 29.12.2022.
pagina 1 di 9 2. Condanna a pagare in favore della CP_1 CP_2 Controparte_3 la somma di € 3.823,12 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
[...] legali dal di del dovuto al saldo.
3. Condanna a rimborsare alla società opponente le spese processuali CP_1 liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società , in persona del l.r.p.t., (da qui in poi Controparte_3
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2975/2022 emesso dal CP_3
Tribunale di Velletri -Sezione Civile- in data 29.12.2022 con cui viene ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 4.480,11, oltre rivalutazione CP_1 monetaria, interessi legali e spese della procedura monitoria (€ 576,00), rivendicata dal a titolo di pagamento delle fatture di vendita emesse il 15.03.2022, il 26.04.2022 e CP_1 nel mese di maggio 2022 in virtù del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data
1.08.2019.
Premette che, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, concedeva in comodato d'uso precario al l'automezzo Iveco Daily 35 C13 Tg FG945DR e veniva CP_1 stabilito che, in parziale deroga dell'articolo 1808 c.c., le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, oltre che per il carburante, i collaudi annuali ecc., sarebbero state sostenute dalla salvo un importo fisso di € Parte_2
1800,00 annui che sarebbe stato sostenuto dall'agente a titolo di partecipazione alle spese. Premette, altresì, che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso in monitorio, il rapporto di agenzia non si è concluso per recesso per giusta causa dell'agente, bensì per motivi personali del , così come risulta dalla lettera inviata il 13.05.2022 -in cui CP_1 si comunica che l'ultimo giorno del rapporto sarebbe stato il successivo sabato
14.05.2022-. Pertanto, con PEC del 23.05.2022, contestava al il mancato rispetto CP_1 del termine di preavviso che, ai sensi dell'art. 9 dei vigenti AEC, per l'agente monomandatario è previsto in 5 mesi, e reclamava il pagamento della relativa indennità pari alla somma di € 7.852,77. Sostiene, quindi, che nulla è dovuto al che ha CP_1 comunicato la volontà di recedere dal contratto di agenza non ottemperando al termine di preavviso in assenza di alcuna valida e giusta causa, come peraltro già riferito all'Avvocato di fiducia dell'opposto a riscontro della diffida di pagamento del 20.07.2022.
Sostiene, inoltre, che il , oltre ad essere debitore per l'indennità di mancato CP_1 preavviso, è altresì debitore delle somme di cui alle note di debito del 31.03.2022 di €
183,00, del 30.04.2022 di € 183,00 e del 31.05.2022 di € 84,46 per un importo complessivo di € 450,46 a titolo di partecipazione delle spese per l'utilizzo in comodato pagina 2 di 9 del veicolo IVECO di cui innanzi, non conteggiate nelle provvigioni. In conclusione, operando la compensazione con le somme dovute all'ex agente, afferma di avere un credito nei confronti di dell'importo complessivo di € 4.485,56. Sulla base CP_1 di tale premessa fattuale, chiede al Tribunale adito di revocare ovvero dichiarare nullo o inefficace o comunque infondato il D.I. opposto e, in via riconvenzionale, condannare al pagamento in suo favore della somma di € 4.485,56 oltre interessi legali CP_4
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Allega documentazione.
si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'opposizione per la sua CP_1 infondatezza in fatto e in diritto. Ribadisce che nel 2022 non ha ricevuto i pagamenti per le provvigioni maturate nei mesi di marzo, aprile e maggio per un importo totale di €
4.480,11. Sostiene che i motivi urgenti familiari a cui ha fatto riferimento nella lettera di recesso del 13.05.2022 si individuano nei mancati pagamenti delle predette provvigioni che, inevitabilmente, hanno determinato l'insorgere di problemi personali per l'impossibilità di garantire il sostentamento della propria famiglia. Pertanto, sussistendo la giusta causa di recesso, non trovano applicazione le norme pattizie sul preavviso.
Sostiene, inoltre, che la cooperativa opponente avrebbe dovuto corrispondergli l'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c., il quanto il recesso è stato conseguente a circostanze addebitabili alla preponente. Sulla base di tale premessa, chiede di accertare la sussistenza della giusta causa del recesso di cui alla lettera del
13.05.2022 e, per l'effetto, condannare la cooperativa opponente al pagamento dell'indennità di fine rapporto o, in subordine, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte. Allega documentazione.
Previa assegnazione della causa alla Macroarea Lavoro, così come disposto dal
Presidente de Tribunale a seguito della trasmissione degli atti da parte del giudice originario assegnatario dell'opposizione, e previo mutamento del rito da ordinario al rito lavoro di cui agli artt. 409 e s.s. c.p.c., la causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, giova premettere che, com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal pagina 3 di 9 medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, come nella specie, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, n. 5754 del 10 marzo 2009 e Cass., sez. lav., 25 luglio
2011, n. 16199). Sicché, sia nel caso di mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, sia in quello di accertamento dell'insussistenza parziale delle obbligazioni retributive azionate, permane il compito di stabilire se i restanti crediti azionati in monitorio siano comunque sussistenti, potendo, e dovendo, così il decidente revocare il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna che sostituisca il titolo revocato.
Va, altresì, rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U.
13533/2001).
Nel caso in esame la società non contesta l'esistenza del credito rivendicato CP_3 in monitorio da avente ad oggetto le somme di cui alle fatture nn. 4/2022 CP_1
e 5/2022 relative alle provvigioni di vendita dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022
(benché sostenga che all'atto del recesso la somma maturata dall'ex agente era pari a €
3.617,99 e non € 4.480,11 in quanto alla data del 13.05.2022 non era scaduto il termine per il pagamento delle provvigioni maturate dal nel mese di maggio 2022 cfr. doc CP_1
14), purtuttavia eccepisce in compensazione il contro credito di € 8.303,23 (di cui €
7.852,77 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 450,46 a titolo di partecipazione alle spese relative alla tenuta del veicolo Iveco Daily 35 C13 Tg FG945DR) chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al pagamento della differenza pari a € 4.485,56. Sostiene, infatti, come detto, che il ha esercitato il CP_1 recesso senza preavviso dal contratto di agenzia, comunicandolo il 13 maggio con efficacia dal giorno successivo, in assenza della giusta causa. L'odierno opposto sostiene, invece, che la preponente si è resa responsabile di gravi inadempimenti tali da giustificare un recesso immediato.
Osserva il giudicante che, secondo i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza della
S. C. di Cassazione, nel rapporto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire pagina 4 di 9 la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. previsto per il lavoro subordinato. Il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato. I Supremi giudici precisano, tuttavia, che la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto di agenzia rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale. Pertanto, se nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro può assumere di per sé, ove non del tutto accidentale o di breve durata, una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni per giusta causa del lavoratore, nel rapporto di agenzia, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un inadempimento colpevole, contrattuale o in violazione degli Accordi Economici Collettivi, e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto. In conclusione, nel caso in cui sia accertata la sussistenza della giusta causa del recesso, previa specifica allegazione e prova della concreta violazione degli obblighi a carico del preponente, e sempre se ricorrono gli ulteriori presupposti, l'agente ha diritto alle indennità previste dall'art. 1751
c.c., , dovendosi comunque escludere che quest'ultimo sia tenuto alla conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli, attesa l'assenza, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato, di un obbligo di protezione della professionalità dell'agente. Diversamente, ove si accerti l'insussistenza della giusta causa, il recesso dell'agente si converte, salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in un recesso senza preavviso che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire la prevista indennità e l'eventuale risarcimento del danno.
Infine, sempre in punto di diritto, appare utile precisare che la nuova formulazione dell'art. 1751 c.c., intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 303/1999, prevede che il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità al momento della cessazione del rapporto quando ricorrono le seguenti condizioni: l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o avere sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti (cioè il fatturato) e il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (cioè deve continuare ad intrattenere pagina 5 di 9 rapporti commerciali con tali clienti);il pagamento di tale indennità deve essere equo. Si tratta quindi di un'indennità di carattere meritocratico, che ha la funzione di premiare l'agente che abbia conseguito risultati tangibili, significativi e duraturi. L'onere probatorio grava sull'agente, secondo la normale distribuzione prevista dall'art. 2697
c.c.. La giurisprudenza afferma che, per provare il requisito attinente alla clientela (nuova o sviluppata), l'agente può fare perno sul fatturato sviluppato negli anni di collaborazione con il preponente, in quanto l'andamento in ascesa dello stesso è indice del vantaggioso consolidamento della clientela in capo alla controparte. Ulteriore elemento di valutazione può essere costituito dalla durata della collaborazione posto che, nel caso in cui non vi fosse stata proficuità per il preponente, verosimilmente non si sarebbe protratta per un lungo periodo di tempo. L'art. 1751 co. 2 c.c. prevede, tuttavia, che l'agente non ha diritto all'indennità di fine rapporto qualora sia il preponente a risolvere il contratto per giusta causa, o quando sia egli a recedere dal contratto di agenzia in assenza di giusta causa e sempre che il recesso non sia giustificato da un impedimento assoluto alla prosecuzione dell'attività (età, infermità, malattia).
Nel caso che ci occupa è indubbio che la società odierna opponente alla data del
13.05.2022 era debitrice nei confronti di della somma complessiva di € CP_1
4.480,11 di cui € 1.813,33 per le provvigioni di marzo 2022, € 1.804,66 per le provvigioni di aprile 2022 ed € 892,12 per le provvigioni maturate nei 13 giorni di maggio 2022 benché, come sostenuto dalla cooperativa, il termine per il pagamento di quelle maturate nel mese di maggio 2022 non era ancora scaduto. E' altrettanto certo, sia in quanto provato per tabulas dai documenti versati in atti che la medesima società opponente a tale data vantava un credito nei confronti dell'agente di € 450,46 di cui alle note di debito n. 1122588985 del 31.03.2022, n. 1122592290 del 30.04.2022 e n.
1122595464 del 31.05.2022 (doc 10-11-12).
Ed infatti, dalla piana lettura del contratto di comodato precario dell'automezzo Iveco
Daily 35 C 13 Tg FG945DR (doc 3) risulta che le parti (art. 4) avevano pattuito che il signor avrebbe sostenuto un costo fisso annuale di € 1.800,00 a titolo di CP_1 partecipazione alle spese per la manutenzione e i costi di gestione del mezzo che sarebbero state corrisposte tramite addebito di 12 quote mensili sulle provvigioni dovute a parziale compensazione di esse.
Ne consegue che al momento del recesso, a ben vedere, la preponente si era resa inadempiente del pagamento delle provvigioni maturate dall'agente per due sole mensilità che, detratta la somma da questi dovuta a titolo di contributo spese, ammontavano all'importo complessivo di € 3.251,99.
pagina 6 di 9 Inoltre non può tralasciarsi di considerare che nella lettera di recesso il non solo CP_1 non invoca la sussistenza della giusta causa, ma non fa alcun cenno al mancato pagamento delle provvigioni di cui innanzi, indicando come motivazione del recesso non meglio precisati motivi urgenti familiari. Il difensore dell'opposto sostiene, tuttavia, che i motivi familiari sono sorti a causa dell'inadempimento della società che ha determinato l'impossibilità per il di garantire il sostentamento della propria famiglia, per cui CP_1 sussiste la giusta causa del recesso.
Questo giudicante non ignora l'esistenza di una giurisprudenza secondo cui non è indispensabile indicare la giusta causa delle dimissioni con la lettera di recesso, posto che il principio di immutabilità dei motivi di recesso, applicabile al licenziamento, non può estendersi anche all'ipotesi di dimissioni (v. C. Cass. 13396/2013). Purtuttavia, anche prescindendo dal fatto che la Cassazione si è pronunciata nella fattispecie del lavoro subordinato per cui deve comunque tenersi conto della diversa natura del rapporto di agenzia, va considerato che in data 20.07.2022 il difensore del diffidava la società CP_1 di provvedere al pagamento del credito maturato dal suo assistito e che la società, a riscontro della diffida, ribadiva che in data 23.05.2022 aveva emesso un documento di addebito nei confronti dell'ex agente per l'importo sostitutivo del preavviso non concesso, e che il documento era stato regolarmente inviato e ricevuto dal al CP_1 proprio indirizzo PEC (doc 8 e 9). Ebbene, nella successiva missiva del 29.08.2022, sempre a firma del procuratore del (allegata alla memoria di costituzione), CP_1
l'Avvocato Cimini contesta la quantificazione del preavviso, e sostiene che il CP_1 avrebbe addirittura svolto una vera e propria attività di lavoro dipendente, sopportando i costi di manutenzione del mezzo concesso in comodato, e che tale ultima circostanza costituiva una valida giusta causa di recesso.
Pertanto, alla luce della vicenda così come ricostruita, e fermo restando che l'onere della allegazione e dimostrazione della giusta causa ex art. 2697 c.c. grava in ogni caso su chi recede dal rapporto, e fermo restando che il credito vantato dal , detratte le note CP_1 di debito, era pari a € 4.029,65, va considerato che l'odierno opposto, non solo non ha chiesto di provare, ma non ha neanche specificamente allegato, quali siano stati i costi sostenuti per la manutenzione del mezzo asseritamente superiori a quelli forfettizzati, né ha indicato quando li avrebbe sostenuti e in che misura. Ritiene, pertanto, il giudicante che non abbia provato l'esistenza della giusta causa del recesso, ossia CP_1
l'esistenza di un inadempimento colpevole della odierna opponente, e di CP_3 non scarsa importanza, che abbia leso in misura considerevole i propri interessi tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto di agenzia.
La domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso proposta dalla opponente è, quindi, fondata mentre invece è infondata la domanda di pagina 7 di 9 pagamento proposta dall'opposto, peraltro per la prima volta in questa sede, avente ad oggetto l'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c..
Con riferimento alla quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso si osserva che dal Contratto Di Agenzia Senza Rappresentanza In Tentata Vendita (doc 2) risulta che il rapporto tra le parti è sorto in data 1.08.2019 e poteva essere risolto con il preavviso previsto dal vigente AEC da comunicarsi con lettera raccomandata A/R alla parte non recedente;
il si impegnava a svolgere l'incarico senza trattare con altre ditte anche CP_1 se non in concorrenza con la preponente in qualità di agente monomandatario.
Ne consegue, considerato che il rapporto d'agenzia ha avuto una durata di 5 anni e 9 mesi e che il termine di preavviso previsto dal vigente AEC per il quinto anno è pari a 5 mesi, che l'opposto è rimasto debitore nei confronti della opponente della somma di €
7.852,77 che, invero, non è stata specificamente contestata nel quantum dal procuratore del . Detraendo, quindi, dal credito della società pari a € 8.303,23 le provvigioni CP_1 maturate dal nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022 e non corrisposte dalla CP_1 opponente, pari a € 4.480.11, ne deriva un credito a favore della società Cooperativa
Agricola COOPERLAT dell'importo di € 3.823,12.
La giurisprudenza della S.C. di Cassazione afferma che la compensazione impropria o atecnica si configura quando si è di fronte a crediti nascenti da un unico rapporto ed il cui accertamento ha la mera funzione di individuare il dare e l'avere tra le parti, in modo di pervenire all'esatta individuazione dell'effettivo credito, senza bisogno che venga proposta apposita domanda riconvenzionale o eccezione di parte che postulano, invece,
l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.(ex multis Cass. n. 16800/15 e n.
14688/12). Da ultimo con l'ordinanza n. 33872/2022 la Cassazione ha ribadito che “In tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione impropria (o a tecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli artt. 1241 e ss c.c. poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere
d'ufficio al relativo accertamento, anche grado di appello senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”. I Supremi giudici hanno, altresì, precisato che l'identità del rapporto, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione, non è esclusa dal fatto che uno dei crediti sia di natura risarcitoria, derivando da inadempimento, in quanto il diritto al risarcimento dei danni fatto valere dal datore di lavoro scaturisce dal comportamento, colposo, doloso e antigiuridico, del dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa oggetto degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, posto che il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico in cui alla prestazione lavorativa corrisponde l'obbligo della retribuzione.
pagina 8 di 9 Applicando i richiamati principi di diritto al caso in esame deve concludersi, a parere del giudicante, che ricorrono tutti presupposti per operare la compensazione rivendicata dalla società cooperativa opponente.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo n. 2975/2022 emesso dal Tribunale di Velletri -
Sezione Civile- in data 29.12.2022 va revocato e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannato a pagare in favore della CP_1 [...]
la somma di € 3.823,12 oltre rivalutazione monetaria Parte_3 ed interessi legali dal di del dovuto al saldo.
L'opposizione è, quindi, fondata e merita di essere accolta.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che anche nella materia che ci occupa (opposizione a decreto ingiuntivo) deve tenersi conto dei principi generali che regolano il processo civile. È bene precisare, inoltre, che la fase monitoria e quella di opposizione sono considerate come facenti parte di un unico processo, per cui, ai fini dell'imposizione delle spese, il giudice deve tenere conto delle modalità di svolgimento di entrambe le fasi e dell'esito del giudizio di opposizione. Le spese processuali seguono, pertanto, la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 26 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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