Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
La differenza tra la ipotesi di bancarotta post-fallimentare disciplinata dall'art. 216 comma secondo legge n. 267 del 1942 e quella di ricorso abusivo al credito prevista dall'art. 218 della stessa legge sta nel fatto che con il primo reato vengono sanzionati i comportamenti distrattivi propri della bancarotta patrimoniale compiuti dall'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento; con il secondo , è punito il ricorso al credito da parte dell'imprenditore non ancora fallito che, a tal fine, dissimuli lo stato di dissesto. Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito.
Commentario • 1
- 1. Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il reo sia successivamente dichiarato fallitoDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 31 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2004, n. 23796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23796 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 04/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 738
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 015092/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UC IA N. IL 16/04/1945;
avverso SENTENZA del 22/11/2002 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
LA CORTE DI CASSAZIONE osserva:
A AR GI è stato contestato il delitto di bancarotta post - fallimentare perché, dopo la dichiarazione di fallimento, emise effetti cambiari in favore di numerose persone depauperando il patrimonio sociale.
Per tale fatto venne condannato in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 3 luglio 2001, decisione confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa il 22 novembre 2002. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione GI AR deducendo i motivi, infondati, di seguito esaminati. Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale perché la emissione di effetti cambiari non costituirebbe reato.
La tesi, già rigettata dalla Corte di merito, è infondata. Infatti la emissione di effetti cambiari comporta inevitabilmente un depauperamento del patrimonio sociale esponendo la ditta fallita a pretese ed azioni da parte dei creditori.
Inoltre gli attrezzi da lavoro che, come è lecito desumere dalle decisioni di merito, sono stati acquistati dal AR con il danaro ricevuto per la emissione degli effetti cambiari, non sono stati rinvenuti dal curatore e, quindi, non sono stati acquisiti, come sarebbe stato, invece, doveroso, al patrimonio sociale;
essi sono stati pertanto sottratti dal fallito.
La contestazione iniziale, invero, riguardava entrambe le ipotesi - emissione di effetti cambiari e sottrazione di beni e danaro-. È manifestamente infondato il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha sostenuto che la sentenza dichiarativa di fallimento non gli era stata mai notificata.
Il motivo è anche generico perché il ricorrente, che aveva dedotto identico motivo in sede di appello, non ha tenuto in alcun conto le osservazioni in proposito sviluppate dalla Corte di merito. Quest'ultima, invero, con motivazione immune da vizi logici, ha sostenuto che dall'esame degli atti relativi al procedimento fallimentare risultava che la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento era stata assolutamente regolare.
Del resto, come hanno notato i giudici di secondo grado, subito dopo la emissione di cambiali il AR venne convocato dal curatore fallimentare e, come costui ebbe a riferire in dibattimento, il ricorrente dimostrò di avere piena contezza della sua condizione di fallito.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il AR ha sostenuto che nei fatti sarebbe ravvisabile il reato di abusivo ricorso al credito e non quello di bancarotta post - fallimentare.
Anche tale tesi è infondata.
La differenza tra l'ipotesi di bancarotta post - fallimentare, disciplinata dal comma 2^ dell'articolo 216 della legge fallimentare, e quella prevista dall'articolo 218 della stessa legge è, infatti, evidente.
Con la prima vengono sanzionati i comportamenti distrattivi propri della bancarotta patrimoniale compiuti dall'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento.
In effetti le condotte distrattive commesse prima della dichiarazione di fallimento vengono punite dall'articolo 216 comma 1^ n. 1 della legge fallimentare, mentre le stesse condotte commesse dopo tale dichiarazione integrano il delitto previsto dal secondo comma dell'articolo predetto.
Quindi una volta qualificate distrattive le condotte in questione è ravvisabile l'una o l'altra delle due ipotesi criminose a seconda del momento in cui sono state commesse.
Nel caso di specie i giudici di merito correttamente, come si è già detto, hanno ritenuto che sia la emissione di cambiali sia la sottrazione dei beni acquistati con il danaro ricavato da tale emissione integravano ipotesi di distrazione e, quindi, tenuto conto del momento in cui erano stati commessi i fatti, hanno ravvisato l'ipotesi della bancarotta post - fallimentare.
Il ricorso abusivo al credito è ipotesi di reato del tutto differente;
si tratta dell'imprenditore non ancora dichiarato fallito che, dissimulando il proprio stato di dissesto, ricorra al credito. In tal caso l'imprenditore viene perseguito ai sensi dell'articolo 218 della legge fallimentare;
si tratta di una ipotesi di reato affine alla truffa, che non richiede però per la sua sussistenza ne' il fine specifico dell'ingiusto profitto con altrui danno, ne' l'uso di artifici e raggiri, non potendosi considerare artificio o raggiro la semplice dissimulazione dello stato di dissesto. Anche la rafia, oltre la condotta materiale, della tutela penale prevista dagli articoli 216 e 218 della legge fallimentare appare del tutto differente.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 216, infatti, il legislatore mira a tutelare l'integrità del patrimonio del fallito che costituisce la garanzia della massa dei creditori.
Il reato di cui all'articolo 218 della legge fallimentare è, invece, plurioffensivo perché, pur essendo intento principale del legislatore quello di proteggere il patrimonio del creditore dal pericolo di inadempimento connesso allo stato di insolvenza del debitore, non sono estranei alla norma gli obiettivi di impedire, nell'interesse dei creditori concorsuali, che il dissesto venga aggravato da operazioni rovinose, e di tutelare l'interesse generale alla regolarità e sicurezza del traffico giuridico. La Corte di merito ha individuato nelle operazioni compiute dal AR il rischio che venisse aggravato il dissesto della ditta e, quindi, correttamente è stato ravvisato il delitto di bancarotta post - fallimentare.
Secondo la giurisprudenza (vedi Cass. 22 luglio 1997 n. 4021) il reato di ricorso abusivo al credito non richiede, per la sua configurabilità, che il soggetto al quale esso viene addebitato sia dichiarato fallito, ma secondo la maggior parte della dottrina tale declaratoria è necessaria, come sarebbe lecito desumere non solo da argomenti sistematici, ma anche da argomenti testuali, dal momento che l'articolo 221 della legge fallimentare sancisce che tutte le pene comminate nel capo primo del titolo sesto sono ridotte fino ad un terzo se al fallimento si applica il procedimento sommario e postula, pertanto, il fallimento per tutti i reati compresi in tal capo;
inoltre l'articolo 219 pone sullo stesso piano, al fine della determinazione della pena nel caso di danno patrimoniale di particolare gravità e soprattutto di pluralità di fatti, le ipotesi di bancarotta e ricorso abusivo al credito, attuando quella unitaria valutazione dell'offesa che è tipica dei delitti di bancarotta. Sul punto l'affermazione della Corte di merito non appare, quindi, condivisibile, ma ciò non comporta nessun problema perché, pur espungendo tale affermazione dal contesto motivazionale, la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto congrua. Al ragionamento della Corte di merito è necessario, infine, aggiungere un altro argomento.
Non è ravvisabile, secondo la maggiore e migliore dottrina, il delitto di ricorso abusivo al credito dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.
Ciò sia perché non potrebbe essere dissimulato un dissesto reso pubblico dalla intervenuta declaratoria di fallimento, sia perché trattasi di un reato proprio che richiede nel soggetto qualità delle quali egli è privato per effetto proprio della declaratoria di fallimento.
È superfluo ricordare che nel caso di specie la declaratoria di fallimento era già intervenuta quando sono stati commessi i fatti in discussione.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004