Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2004, n. 23796
CASS
Sentenza 4 maggio 2004

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Massime1

La differenza tra la ipotesi di bancarotta post-fallimentare disciplinata dall'art. 216 comma secondo legge n. 267 del 1942 e quella di ricorso abusivo al credito prevista dall'art. 218 della stessa legge sta nel fatto che con il primo reato vengono sanzionati i comportamenti distrattivi propri della bancarotta patrimoniale compiuti dall'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento; con il secondo , è punito il ricorso al credito da parte dell'imprenditore non ancora fallito che, a tal fine, dissimuli lo stato di dissesto. Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito.

Commentario1

  • 1Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il reo sia successivamente dichiarato fallito
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 31 ottobre 2014
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2004, n. 23796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23796
Data del deposito : 4 maggio 2004

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