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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09671/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9671 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Vescovi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio inadempimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al rilascio del richiesto visto di ingresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. NC RZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato, proponendo anche domanda cautelare, il silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al rilascio del richiesto visto di ingresso;
b) che si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso;
c) che il ricorso è stato infine chiamato per la discussione cautelare alla camera di consiglio del 4 novembre 2025 e quindi trattenuto in decisione;
d) che a seguito della fissazione dell’appuntamento e del successivo rilascio del visto va dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto attiene al silenzio impugnato;
e) che la domanda risarcitoria, formulata ai sensi dell’art. 2 – bis, comma 1, della L. n. 241/1990, va respinta per l’assorbente considerazione dell’assenza di colpa dell’Amministrazione a motivo dell’incertezza indotta dalle disposizioni contenute nell’art. 3 del d.l. 145/2024, entrato in vigore l’11 ottobre 2024: al riguardo appare significativo, tra l’altro, il mutamento della giurisprudenza anche cautelare di questo Tribunale verificatosi successivamente alla decisione della domanda cautelare proposta nel presente giudizio;
e) che va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione parziale delle spese nella misura del 50%, avuto riguardo all’esito positivo della fase cautelare, al successivo mutamento di giurisprudenza della Sezione, nonché alla reiezione della domanda risarcitoria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere sul silenzio - inadempimento e respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, previa compensazione parziale delle spese nella misura del 50%, al pagamento del residuo importo delle medesime spese nella misura pari a € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e importo integrale del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RZ, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.