Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 marzo 1963
Art. 3.
Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformita' della legge, alla realizzazione delle finalita' di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963