Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 313
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto la notifica della cartella ritualmente eseguita per irreperibilità relativa, con deposito presso il comune, affissione di avviso e invio di raccomandata informativa, applicando gli artt. 139 e 140 c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità sulla notifica a mezzo posta.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere il bollo auto

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione triennale per il bollo auto, dato che il termine è decorso dalla notifica della cartella (31/12/2018) all'intimazione (16/09/2024) senza atti interruttivi.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere l'IRPEF

    La Corte ha ritenuto che non sia decorso il termine di prescrizione decennale per l'IRPEF, dato che l'intimazione è stata notificata in data 16/09/2024, successivamente alla notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 313
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 313
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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