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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO LD, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
CO IS, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3600/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria N. 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005501402000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005501402000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180004781370000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180004781370000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1609/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3600/2024 depositato il 18/11/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2024 90055014 02/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente la cartella di pagamento n.291 2018 0004781370/000.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento;
2-intervenuta decadenza e prescrizione.
Si sono costituti in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Agrigento, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato .
1-Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella di pagamento che dell'intimazione costituiva atto presupposto.
Il motivo non è fondato, infatti, la cartella n.291 2018 0004781370/000, risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, per compiuta giacenza.
Sul punto, si osserva che la Corte suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr. Cassazione, nn.12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge n.890/1982, che riguardano le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Poi per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro. In proposito, la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore" (cfr Cassazione, n. 2047/2016).
Orbene, dalla produzione in atti, è possibile riscontrare la data di compiuta giacenza apposta sulla busta di spedizione (21/03/2019) della raccomandata "ordinaria". Di conseguenza, la prova della regolare notifica della cartella, atto presupposto dell'intimazione impugnata, è stata fornita, essendo sufficiente la produzione in giudizio della attestazione della compiuta giacenza della raccomandata informativa
Quindi, la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita con il compimento di tutti gli adempimenti previsti nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, trovando applicazione l'art. 140 c.p.c., che testualmente dispone: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso la suddetta cartella di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
2-Parzialmente fondata appare, invece, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva sopravvenuta alla notifica della suddetta cartella di pagamento.
Infatti, riguardo al ruolo avente ad oggetto i tributi erariali (IRPEF), non è decorso il termine di prescrizione decennale rispetto alla notificazione dell'intimazione impugnata eseguita in data 16/09/2024, mentre risulta decorso il termine di prescrizione triennale per il ruolo avente ad oggetto la tassa automobilistica rispetto alla citata cartella notificata in data 31/12/2018.
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento in parte qua, laddove deve considerarsi estinta la pretesa relativa alla tassa automobilistica, contenuta nel ruolo di cui alla cartella di pagamento sottostante l'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione triennale.
Per la parziale fondatezza del ricorso le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente al ruolo n.2018/000162 (bollo) di cui alla cartella di pagamento n.29120180004781370000. Rigetta nel resto la domanda. Spese compensate.
Agrigento, 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
GI EG RO DO PA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO LD, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
CO IS, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3600/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria N. 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005501402000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005501402000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180004781370000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180004781370000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1609/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3600/2024 depositato il 18/11/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2024 90055014 02/000, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenente la cartella di pagamento n.291 2018 0004781370/000.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati:
1- omessa e/o irregolare notifica della cartella di pagamento;
2-intervenuta decadenza e prescrizione.
Si sono costituti in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Agrigento, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
La Corte all'udienza dell'1/12/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato .
1-Con il primo motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica della cartella di pagamento che dell'intimazione costituiva atto presupposto.
Il motivo non è fondato, infatti, la cartella n.291 2018 0004781370/000, risulta ritualmente notificata per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139
e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, per compiuta giacenza.
Sul punto, si osserva che la Corte suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr. Cassazione, nn.12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge n.890/1982, che riguardano le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Poi per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro. In proposito, la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore" (cfr Cassazione, n. 2047/2016).
Orbene, dalla produzione in atti, è possibile riscontrare la data di compiuta giacenza apposta sulla busta di spedizione (21/03/2019) della raccomandata "ordinaria". Di conseguenza, la prova della regolare notifica della cartella, atto presupposto dell'intimazione impugnata, è stata fornita, essendo sufficiente la produzione in giudizio della attestazione della compiuta giacenza della raccomandata informativa
Quindi, la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita con il compimento di tutti gli adempimenti previsti nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, trovando applicazione l'art. 140 c.p.c., che testualmente dispone: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso la suddetta cartella di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
2-Parzialmente fondata appare, invece, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva sopravvenuta alla notifica della suddetta cartella di pagamento.
Infatti, riguardo al ruolo avente ad oggetto i tributi erariali (IRPEF), non è decorso il termine di prescrizione decennale rispetto alla notificazione dell'intimazione impugnata eseguita in data 16/09/2024, mentre risulta decorso il termine di prescrizione triennale per il ruolo avente ad oggetto la tassa automobilistica rispetto alla citata cartella notificata in data 31/12/2018.
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento in parte qua, laddove deve considerarsi estinta la pretesa relativa alla tassa automobilistica, contenuta nel ruolo di cui alla cartella di pagamento sottostante l'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi della prescrizione triennale.
Per la parziale fondatezza del ricorso le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente al ruolo n.2018/000162 (bollo) di cui alla cartella di pagamento n.29120180004781370000. Rigetta nel resto la domanda. Spese compensate.
Agrigento, 01.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
GI EG RO DO PA