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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
UC MA IN, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 3 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Panelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06380202300001582000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: EN
Resistente: Gli Uffici si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 063 80 2023 0000 1582 000, notificato il 04.05.2024, relativo all'autovettura AN AI 1.5 DCI 2WD targata Targa_4, basato su quattro cartelle di pagamento: Cartella n. 063 2019 0000169379000 (notificata il 24.05.2019) - IRPEF e addizionali anno 2015, emessa dall'Agenzia delle Entrate di Macerata
Cartella n. 063 2019 00025908 21000 (notificata il 23.11.2019) - IRPEF e addizionali anno 2014, emessa dall'Agenzia delle Entrate di Macerata
Cartella n. 063 2020 000476467000 (notificata il 26.02.2022) - Tassa auto anno 2015, emessa dalla Regione
Marche
Cartella n. 063 2022 0003299279000 (notificata il 28.04.2023) - Tassa auto anno 2017, emessa dalla Regione
Marche
Il ricorrente ha dedotto sette motivi di ricorso:
Modalità di notifica irrituali e relata in bianco priva della data - Il contribuente contesta che la relata di notifica della comunicazione di fermo sia completamente in bianco e priva della data di notifica, rendendo impossibile determinare le modalità di perfezionamento della notifica.
Mancata conoscenza giuridica delle cartelle della Regione Marche - Eccepisce la mancata notifica delle tre cartelle emesse dalla Regione Marche, richiedendo la produzione degli originali delle relate di notifica.
Mancata conoscenza degli atti sottesi - Contesta la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle della Regione Marche.
Illegittimità della cartella dell'Agenzia delle Entrate - Fa riferimento al giudizio pendente in appello (RGA n.
346/2023) presso la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delle Marche.
Mancata indicazione del calcolo degli interessi - Lamenta l'assenza di indicazione dei parametri necessari per il controllo del calcolo degli interessi, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Autovettura in comproprietà e bene strumentale - L'autovettura è di proprietà del ricorrente solo per il 50%, mentre la restante parte appartiene al figlio, ed è strumentale all'attività lavorativa.
Violazione del diritto di difesa - La mancata produzione degli atti eccepiti costituirebbe violazione del diritto di difesa con conseguente decadenza del preavviso.
Le Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate di Macerata si è costituita nel giudizio contestando tutti i motivi come "assolutamente pretestuosi ed infondati":
Sul primo motivo: Precisa che la doglianza sembra riferirsi alla notifica della comunicazione preventiva di fermo, di competenza dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Sui motivi 2 e 3: Rileva che le contestazioni riguardano attività della Regione Marche, che dovrebbe controdedurre autonomamente.
Sul quarto motivo: Evidenzia un errore del ricorrente, precisando che anche la cartella n. 063 2019
0000169379000 si riferisce a tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate (non della Regione Marche).
Documenta che:
La cartella n. 063 2019 0000169379000 è stata oggetto del giudizio R.G.R. 368/2019, concluso con sentenza n. 203/01/2022 favorevole all'Ufficio, divenuta definitiva per mancata impugnazione
La cartella n. 063 2019 00025908 21000 è stata oggetto del giudizio R.G.R. 219/2020, concluso con sentenza n. 204/01/2023 favorevole all'Ufficio, impugnata con R.G.A. n. 346/2023
Sul quinto motivo: Contesta l'eccezione relativa agli interessi, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui non è necessaria l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in cartella, essendo sufficienti i riferimenti normativi. Cita la Cassazione civile, ordinanza n. 4376 del 21 febbraio 2017, che ha stabilito la validità della cartella anche se priva delle modalità di calcolo degli interessi di mora.
Le Controdeduzioni della Regione Marche
La Regione Marche ha depositato controdeduzioni articolate evidenziando:
Carenza di legittimazione passiva: Secondo l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, con l'impugnazione del preavviso di fermo possono essere fatti valere esclusivamente vizi propri dello stesso o vizi del procedimento di notifica degli atti immediatamente prodromici, non degli atti ulteriormente precedenti.
Documentazione completa: Ha prodotto tutti gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle, con relative prove di notifica:
Avviso n. 509118050888 del 20/06/2018 (tassa auto 2015, veicolo Targa_1) - notificato l'11/07/2018
Avviso n. 509118001306 del 20/06/2018 (tassa auto 2015, veicolo Targa_2) - notificato il 29/06/2018
Avviso n. 709120030517 del 23/09/2020 (tassa auto 2017, veicolo Targa_1) - notificato il 29/09/2020
Avviso n. 709120001017 del 22/09/2020 (tassa auto 2017, veicolo Targa_2) - notificato il 29/09/2020
Avviso n. 709120031963 del 23/09/2020 (tassa auto 2017, veicolo Targa_3) - notificato il 29/09/2020
· Le Controdeduzioni dell'Agenzia Entrate riscossioni
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato controdeduzioni articolate su diversi profili:
Cessazione parziale della materia del contendere: Ha annullato il preavviso di fermo n.
06380202300001582000 con nota PEC del 28.08.2024, determinando cessazione della materia ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992 relativamente alla questione della comproprietà del veicolo. ( CHE VUOL DIRE? L'ATTO
E' ANNULLATO O NO? IL PPREAVVISO DI FERMO E' ANNULLATO O NO?
Principio del ne bis in idem: Ha eccepito l'inammissibilità per la cartella n. 06320190002590821000, già oggetto del giudizio R.G.R. 219/2020 concluso con sentenza favorevole all'Agente della Riscossione.
Regolarità delle notifiche: Ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica di tutte le cartelle sottostanti al preavviso di fermo.
Questioni di legittimazione: Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per le contestazioni relative agli atti prodromici di competenza degli enti impositori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il preavviso di fermo amministrativo, pur basandosi su più cartelle di pagamento, costituisce un atto unitario che non può essere frazionato.
IlTribunale civile Taranto con sentenza n. 3086 del 18 dicembre 2024 ha precisato che "i crediti di natura diversa cumulati in un unico preavviso di fermo amministrativo mantengono la loro autonomia giuridica, sicché il cumulo delle pretese evocato in cartella o nel preavviso non può far venire meno tale autonomia", ma questo principio opera diversamente quando si tratta di vizi dell'atto stesso piuttosto che di pagamenti parziali.
È fondamentale dunque distinguere tra:
-Pagamento parziale di uno dei crediti: comporta riduzione proporzionale del fermo -Vizio dell'atto per illegittimità: comporta annullamento totale dell'atto
Nel caso specifico, l'annullamento non deriva dal pagamento di una delle cartelle, ma dal riconoscimento di un vizio sostanziale dell'atto per l'impossibilità di procedere al fermo su un bene in comproprietà.
L'art. 86 del D.P.R. 602/1973 disciplina il fermo di beni mobili registrati, ma la giurisprudenza ha chiarito che non può procedersi al fermo su beni in comproprietà per la violazione dei diritti di terzi estranei alla pretesa tributaria.
Se il veicolo oggetto del preavviso di fermo è l'unico bene indicato nell'atto (come risulta dai documenti: autovettura AN AI targata Targa_4), l'impossibilità di procedere al fermo su tale bene determina necessariamente il venir meno del preavviso.
Difatti, nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato con nota PEC del 28.08.2024
l'annullamento del preavviso n. 06380202300001582000 "preso atto delle eccezioni mosse dal ricorrente" relativamente alla questione della comproprietà del veicolo.
L'annullamento del preavviso di fermo comporta dunque la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Appaiono viceversa non accoglibili gli altri motivi del ricorso.
Quanto alle spese e stante, comunque, l'infondatezza degli altri motivi di ricorso, la Corte ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata dichiara cessata la materia del contendere in relazione al preavviso di fermo impugnato. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate.
Macerata lì 28 Novembre 2025
Il Giudice Relatore Maria Cristina Pucci
Il Presidente Leide Polci
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
UC MA IN, Relatore
STRINATI CARLO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Marche - Via Gentile Da Fabriano N. 3 60100 Ancona AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Panelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06380202300001582000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: EN
Resistente: Gli Uffici si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 063 80 2023 0000 1582 000, notificato il 04.05.2024, relativo all'autovettura AN AI 1.5 DCI 2WD targata Targa_4, basato su quattro cartelle di pagamento: Cartella n. 063 2019 0000169379000 (notificata il 24.05.2019) - IRPEF e addizionali anno 2015, emessa dall'Agenzia delle Entrate di Macerata
Cartella n. 063 2019 00025908 21000 (notificata il 23.11.2019) - IRPEF e addizionali anno 2014, emessa dall'Agenzia delle Entrate di Macerata
Cartella n. 063 2020 000476467000 (notificata il 26.02.2022) - Tassa auto anno 2015, emessa dalla Regione
Marche
Cartella n. 063 2022 0003299279000 (notificata il 28.04.2023) - Tassa auto anno 2017, emessa dalla Regione
Marche
Il ricorrente ha dedotto sette motivi di ricorso:
Modalità di notifica irrituali e relata in bianco priva della data - Il contribuente contesta che la relata di notifica della comunicazione di fermo sia completamente in bianco e priva della data di notifica, rendendo impossibile determinare le modalità di perfezionamento della notifica.
Mancata conoscenza giuridica delle cartelle della Regione Marche - Eccepisce la mancata notifica delle tre cartelle emesse dalla Regione Marche, richiedendo la produzione degli originali delle relate di notifica.
Mancata conoscenza degli atti sottesi - Contesta la mancata notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle della Regione Marche.
Illegittimità della cartella dell'Agenzia delle Entrate - Fa riferimento al giudizio pendente in appello (RGA n.
346/2023) presso la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delle Marche.
Mancata indicazione del calcolo degli interessi - Lamenta l'assenza di indicazione dei parametri necessari per il controllo del calcolo degli interessi, in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Autovettura in comproprietà e bene strumentale - L'autovettura è di proprietà del ricorrente solo per il 50%, mentre la restante parte appartiene al figlio, ed è strumentale all'attività lavorativa.
Violazione del diritto di difesa - La mancata produzione degli atti eccepiti costituirebbe violazione del diritto di difesa con conseguente decadenza del preavviso.
Le Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate di Macerata si è costituita nel giudizio contestando tutti i motivi come "assolutamente pretestuosi ed infondati":
Sul primo motivo: Precisa che la doglianza sembra riferirsi alla notifica della comunicazione preventiva di fermo, di competenza dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Sui motivi 2 e 3: Rileva che le contestazioni riguardano attività della Regione Marche, che dovrebbe controdedurre autonomamente.
Sul quarto motivo: Evidenzia un errore del ricorrente, precisando che anche la cartella n. 063 2019
0000169379000 si riferisce a tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate (non della Regione Marche).
Documenta che:
La cartella n. 063 2019 0000169379000 è stata oggetto del giudizio R.G.R. 368/2019, concluso con sentenza n. 203/01/2022 favorevole all'Ufficio, divenuta definitiva per mancata impugnazione
La cartella n. 063 2019 00025908 21000 è stata oggetto del giudizio R.G.R. 219/2020, concluso con sentenza n. 204/01/2023 favorevole all'Ufficio, impugnata con R.G.A. n. 346/2023
Sul quinto motivo: Contesta l'eccezione relativa agli interessi, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui non è necessaria l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in cartella, essendo sufficienti i riferimenti normativi. Cita la Cassazione civile, ordinanza n. 4376 del 21 febbraio 2017, che ha stabilito la validità della cartella anche se priva delle modalità di calcolo degli interessi di mora.
Le Controdeduzioni della Regione Marche
La Regione Marche ha depositato controdeduzioni articolate evidenziando:
Carenza di legittimazione passiva: Secondo l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, con l'impugnazione del preavviso di fermo possono essere fatti valere esclusivamente vizi propri dello stesso o vizi del procedimento di notifica degli atti immediatamente prodromici, non degli atti ulteriormente precedenti.
Documentazione completa: Ha prodotto tutti gli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle, con relative prove di notifica:
Avviso n. 509118050888 del 20/06/2018 (tassa auto 2015, veicolo Targa_1) - notificato l'11/07/2018
Avviso n. 509118001306 del 20/06/2018 (tassa auto 2015, veicolo Targa_2) - notificato il 29/06/2018
Avviso n. 709120030517 del 23/09/2020 (tassa auto 2017, veicolo Targa_1) - notificato il 29/09/2020
Avviso n. 709120001017 del 22/09/2020 (tassa auto 2017, veicolo Targa_2) - notificato il 29/09/2020
Avviso n. 709120031963 del 23/09/2020 (tassa auto 2017, veicolo Targa_3) - notificato il 29/09/2020
· Le Controdeduzioni dell'Agenzia Entrate riscossioni
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato controdeduzioni articolate su diversi profili:
Cessazione parziale della materia del contendere: Ha annullato il preavviso di fermo n.
06380202300001582000 con nota PEC del 28.08.2024, determinando cessazione della materia ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992 relativamente alla questione della comproprietà del veicolo. ( CHE VUOL DIRE? L'ATTO
E' ANNULLATO O NO? IL PPREAVVISO DI FERMO E' ANNULLATO O NO?
Principio del ne bis in idem: Ha eccepito l'inammissibilità per la cartella n. 06320190002590821000, già oggetto del giudizio R.G.R. 219/2020 concluso con sentenza favorevole all'Agente della Riscossione.
Regolarità delle notifiche: Ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica di tutte le cartelle sottostanti al preavviso di fermo.
Questioni di legittimazione: Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per le contestazioni relative agli atti prodromici di competenza degli enti impositori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il preavviso di fermo amministrativo, pur basandosi su più cartelle di pagamento, costituisce un atto unitario che non può essere frazionato.
IlTribunale civile Taranto con sentenza n. 3086 del 18 dicembre 2024 ha precisato che "i crediti di natura diversa cumulati in un unico preavviso di fermo amministrativo mantengono la loro autonomia giuridica, sicché il cumulo delle pretese evocato in cartella o nel preavviso non può far venire meno tale autonomia", ma questo principio opera diversamente quando si tratta di vizi dell'atto stesso piuttosto che di pagamenti parziali.
È fondamentale dunque distinguere tra:
-Pagamento parziale di uno dei crediti: comporta riduzione proporzionale del fermo -Vizio dell'atto per illegittimità: comporta annullamento totale dell'atto
Nel caso specifico, l'annullamento non deriva dal pagamento di una delle cartelle, ma dal riconoscimento di un vizio sostanziale dell'atto per l'impossibilità di procedere al fermo su un bene in comproprietà.
L'art. 86 del D.P.R. 602/1973 disciplina il fermo di beni mobili registrati, ma la giurisprudenza ha chiarito che non può procedersi al fermo su beni in comproprietà per la violazione dei diritti di terzi estranei alla pretesa tributaria.
Se il veicolo oggetto del preavviso di fermo è l'unico bene indicato nell'atto (come risulta dai documenti: autovettura AN AI targata Targa_4), l'impossibilità di procedere al fermo su tale bene determina necessariamente il venir meno del preavviso.
Difatti, nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato con nota PEC del 28.08.2024
l'annullamento del preavviso n. 06380202300001582000 "preso atto delle eccezioni mosse dal ricorrente" relativamente alla questione della comproprietà del veicolo.
L'annullamento del preavviso di fermo comporta dunque la cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Appaiono viceversa non accoglibili gli altri motivi del ricorso.
Quanto alle spese e stante, comunque, l'infondatezza degli altri motivi di ricorso, la Corte ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata dichiara cessata la materia del contendere in relazione al preavviso di fermo impugnato. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate.
Macerata lì 28 Novembre 2025
Il Giudice Relatore Maria Cristina Pucci
Il Presidente Leide Polci