Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gelsia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Limbiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina D'Orsogna, Fernando Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Brianza Energia Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;
nei confronti
Bea Gestioni S.p.A., Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., non costituiti in giudizio;
Servizi Comunali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Coppetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Limbiate n. 7 del 16 aprile 2021, con la quale sono stati approvati la revisione del modulo gestorio di BEA Gestioni e il nuovo assetto societario ed è stato deliberato di “modificare, per i motivi meglio enucleati in narrativa, la scelta del modulo gestorio del servizio integrato di gestione dei rifiuti […] prevedendo quale modello di gestione l'affidamento diretto, secondo il modello dell'in house providing”, compresi i relativi allegati, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresa la deliberazione dell'assemblea dei Soci di BEA S.p.A. del 15.12.2020 e gli atti attuativi della stessa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gelsia Ambiente S.r.l. il 3/8/2021:
degli atti antecedenti, presupposti e/o comunque connessi alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Solaro n. 23 del 26 marzo 2021, già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio quali “atti attuativi della deliberazione dell'assemblea dei Soci di BEA S.p.A. del 15.12.2020”, e segnatamente della lettera invito del 18 dicembre 2020 e relativi allegati e del verbale n. 1 del 25 gennaio 2021, conosciuti in data 21 giugno 2021, nonché degli atti tutti della relativa gara, ancorché non conosciuti, e degli atti tutti che prevedono, approvano e avallano l'operazione societaria e l'affidamento del servizio censurati con il ricorso introduttivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gelsia Ambiente S.r.l. il 5/12/2023:
annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Limbiate 32 del 28 settembre 2023, pubblicata sull'Albo Pretorio comunale dal 9 al 24 ottobre 2023, avente ad oggetto “Indirizzi per la revisione del modulo gestorio del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani e del servizio di teleriscaldamento e nuovo assetto delle società BEA S.p.A. e Bea Gestioni S.r.l.”, compresi i relativi allegati (verbale, bozza di nuovo statuto di BEA S.p.A., bozza di nuovo statuto di BEA Gestioni S.p.A., bozza di patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo di BEA S.p.A. e pareri tecnico, contabile e dei Revisori dei Conti), nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresi la delibera dell'Assemblea dei soci di BEA S.p.A. del 24 gennaio 2023, non conosciuta, nonché – ove occorrer possa - tutti gli atti pregressi, anche già oggetto di impugnazione con il ricorso pendente e i primi motivi aggiunti, quali la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Limbiate n. 7 del 16 aprile 2021 compresi i relativi allegati, la deliberazione dell'assemblea dei Soci di BEA S.p.A. del 15.12.2020 e gli atti attuativi della stessa, quali l'Avviso pubblico del 4 novembre 2020, la lettera invito del 18 dicembre 2020 e tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica espletata, ancorché non conosciuti, nonché i verbali delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci di BEA S.p.A. del 13 maggio 2019, del 31 luglio 2020 e del 15 dicembre 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Limbiate e di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e di Servizi Comunali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. UC IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con istanza notificata in data 18.11.2025 e depositata in giudizio, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la “rinuncia agli atti del giudizio” ai sensi dell’art. 84 c.p.a., con richiesta di compensazione delle spese di lite;
che il Comune di Limbiate si è opposto, in udienza, alla richiesta di compensazione delle spese, mentre le altre parti vi hanno aderito con istanze depositate in giudizio;
Ritenuto
che la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dalla ricorrente non è stata formulata nel rispetto della procedura prevista dall’art. 84, comma 1, c.p.a., in quanto il difensore non è munito di procura speciale avente ad oggetto il potere di rinunciare agli atti del giudizio;
che, tuttavia, il Collegio ritiene che l’atto di rinuncia prodotto in causa costituisce argomento di prova idoneo, in considerazione del rapporto qualificato che lega la parte sostanziale al suo difensore, della sussistenza di una “sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.;
di disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ivi compresa la posizione del Comune, tenuto conto della definizione in rito del giudizio e dell’andamento della controversia;
di dichiarare, pertanto, l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO UR, Presidente
UC IE, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IE | CO UR |
IL SEGRETARIO