CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1312/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
CO ON, RE
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 585/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2569/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7CO1D00700/2018 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contribuente, società “Resistente_1
. srl”, avverso l'atto di contestazione n. TY7C01D00700 per IRES, anno d'imposta 2013, per sanzioni irrogate a seguito dell'omessa e/o incompleta dichiarazione dei redditi delle spese e di altri componenti negativi di cui all'art. 110, comma undici, del TUIR.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che la società appellata svolge attività di commercio all'ingrosso di componenti per impianti civili ed industriali ed opera prevalentemente con imprese in ambito internazionale di cui è distributore ufficiale per l'Italia.
In particolare, con l'atto impositivo in oggetto l'Ufficio contesta alla società contribuente che le operazioni commerciali con imprese domiciliate fiscalmente in stati extra UE avrebbero dovute essere indicate in dichiarazione separatamente stante l'obbligo, al fine di rendere più efficaci i controlli, della presentazione periodica di una comunicazione recante la cessione di beni e servizi con le predette imprese.
La società contribuente ha fornito chiarimenti e prodotto documentazione per l'anno d'imposta 2013.
Osserva innanzitutto il collegio che, secondo il principio di vicinanza della prova, nella ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., se il contribuente ha l'onere di provare la congruità dei prezzi di trasferimento applicati, l'Amministrazione deve dimostrare di avere selezionato le transazioni comparabili mediante un'accurata analisi funzionale ma soprattutto, ai sensi dell'art. 110, comma undici, del dpr. n. 917 del 1986 applicabile ratione temporis, deve fornire una specifica motivazione nell'avviso di accertamento dell' inidoneità delle prove addotte dal contribuente.
Sul punto il provvedimento impositivo nel fascicolo telematico risulta illeggibile e nelle controdeduzioni l'Ufficio, non solo non elenca le singole transazioni c.d. “black list” affidandosi ad una contestazione generica
(“… avendo la società effettuato operazioni con imprese domiciliate fiscalmente in stati extra UE …”), ma soprattutto nulla argomenta sulla documentazione prodotta dalla società contribuente.
In tutti i casi, va rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, del d.lgs n. 472 del 1997, non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono, come nel caso in esame, sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
L'art. 10 della l. n. 212 del 2000 dispone, inoltre, che “… le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione … si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta …”.
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
CO ON, RE
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 585/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2569/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 01/07/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7CO1D00700/2018 IRES-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contribuente, società “Resistente_1
. srl”, avverso l'atto di contestazione n. TY7C01D00700 per IRES, anno d'imposta 2013, per sanzioni irrogate a seguito dell'omessa e/o incompleta dichiarazione dei redditi delle spese e di altri componenti negativi di cui all'art. 110, comma undici, del TUIR.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che la società appellata svolge attività di commercio all'ingrosso di componenti per impianti civili ed industriali ed opera prevalentemente con imprese in ambito internazionale di cui è distributore ufficiale per l'Italia.
In particolare, con l'atto impositivo in oggetto l'Ufficio contesta alla società contribuente che le operazioni commerciali con imprese domiciliate fiscalmente in stati extra UE avrebbero dovute essere indicate in dichiarazione separatamente stante l'obbligo, al fine di rendere più efficaci i controlli, della presentazione periodica di una comunicazione recante la cessione di beni e servizi con le predette imprese.
La società contribuente ha fornito chiarimenti e prodotto documentazione per l'anno d'imposta 2013.
Osserva innanzitutto il collegio che, secondo il principio di vicinanza della prova, nella ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., se il contribuente ha l'onere di provare la congruità dei prezzi di trasferimento applicati, l'Amministrazione deve dimostrare di avere selezionato le transazioni comparabili mediante un'accurata analisi funzionale ma soprattutto, ai sensi dell'art. 110, comma undici, del dpr. n. 917 del 1986 applicabile ratione temporis, deve fornire una specifica motivazione nell'avviso di accertamento dell' inidoneità delle prove addotte dal contribuente.
Sul punto il provvedimento impositivo nel fascicolo telematico risulta illeggibile e nelle controdeduzioni l'Ufficio, non solo non elenca le singole transazioni c.d. “black list” affidandosi ad una contestazione generica
(“… avendo la società effettuato operazioni con imprese domiciliate fiscalmente in stati extra UE …”), ma soprattutto nulla argomenta sulla documentazione prodotta dalla società contribuente.
In tutti i casi, va rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, del d.lgs n. 472 del 1997, non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono, come nel caso in esame, sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.
L'art. 10 della l. n. 212 del 2000 dispone, inoltre, che “… le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione … si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta …”.
Le predette considerazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Palermo 15.12.2025.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto