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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 837/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore_1 CF_Difensore_2 C/o Studio Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 927/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 25/06/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249021610739/000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Il contribuente appellante così conclude:
“Per tutti i motivi esposti, la Corte adita voglia, in riforma della sentenza impugnata: 1. Accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 11020249021610739/000 e, ove occorra, gli atti presupposti e consequenziali;
2. In subordine, rideterminare il dovuto, limitatamente all'imposta effettivamente risultante a seguito dell'emendatio dei dati dichiarativi e con disapplicazione/riduzione delle sanzioni;
3. In ogni caso Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e degli atti fino alla decisione nel merito;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita dichiarare inammissibile o comunque respingere nel merito l'appello avanzato dal signor Ricorrente_1 e, per l'effetto, confermare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, n. 927/02/2025 depositata il 25 giugno 2025. Con vittoria di spese ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992 del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un'intimazione di pagamento (n. 11020249021610739000) per complessivi
€ 87.089,21, notificatagli in data 7.8.2024, riferita ad una cartella esattoriale indicata come notificata al contribuente in data 19.11.2021 e relativa al mancato pagamento dell'IRPEF (e relative addizionali) anno 2016, oltre sanzioni ed interessi. A sostegno dell'impugnazione, il Ricorrente_1 ricordava anzitutto che, in data 27.5.2024, egli aveva ricevuto la notifica di un preavviso di iscrizione di ipoteca privo dei presupposti necessari e, conseguentemente, già impugnato avanti al giudice tributario competente. Sotto il profilo formale, quindi, eccepiva la mancata preventiva notifica dell'intimazione di pagamento, rispetto alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente nullità - a suo dire - anche dell'atto opposto in questa sede. Nel merito della pretesa tributaria in questione, il contribuente evidenziava che il proprio debito era scaturito dal comportamento criminoso e dall'infedele patrocinio di un avvocato, a cui egli si era rivolto per tentare di risolvere la crisi economica della società (la Società_1 S.a.s.) di cui il Ricorrente_1 era socio. Sosteneva, in proposito, la permanente emendabilità degli atti dell'Agenzia delle Entrate e del collettore, ove infondati ed ingiusti.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, facendo presente anzitutto l'inconferenza della doglianza avversaria in merito al fatto che il preavviso di iscrizione ipotecaria non era stato preceduto da un'intimazione di pagamento, poiché l'oggetto del presente processo non riguardava affatto quel preavviso. In ogni caso, affermava l'infondatezza di quell'eccezione, poiché l'iscrizione ipotecaria non era atto di esecuzione forzata. Con riferimento, poi, al motivo di impugnazione riguardante l'ingiustizia della pretesa tributaria, l'Ufficio evidenziava l'inammissibilità dello stesso, poiché la cartella di pagamento prodromica era stata ritualmente notificata al contribuente e da lui mai tempestivamente impugnata, di tal che l'intimazione di pagamento poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri. In via subordinata, comunque, l'Agenzia contestava pure la fondatezza delle contestazioni sollevate dal Ricorrente_1 nel merito della domanda creditoria.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92, depositata il 25.6.2025, dichiarava inammissibile il ricorso del Ricorrente_1contribuente, evidenziando anzitutto che le doglianze sollevate dal , con riguardo all'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca, nulla avevano a che vedere con l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Il giudice di prime cure rilevava, quindi, l'assenza di specifici motivi a sostegno dell'invalidità dell'atto qui impugnato e la conseguente inammissibilità delle doglianze sollevate. Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, la Corte torinese ricordava che la cartella di pagamento prodromica era stata pacificamente notificata al contribuente in data 19.11.2021 e, conseguentemente, essa doveva essere impugnata entro i 60 giorni successivi, mentre, nel caso concreto, ciò non era avvenuto, provocando così la definitività della pretesa tributaria. Conclusivamente, quindi, affermava che il ricorso poteva avere per oggetto esclusivamente vizi propri dell'intimazione di pagamento, essendo ogni altra eccezione ormai preclusa. Infine, condannava il contribuente, quale parte interamente soccombente, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, ribadendo, come primo motivo, il fatto che la pretesa erariale era da ritenersi insussistente, in quanto fondata su dati dichiarativi erronei e non più attuali, poiché riferita a componenti reddituali e patrimoniali privi di effettiva consistenza economica e giuridica. Ricordava, altresì, che l'errore dichiarativo era sempre emendabile, in qualsiasi fase del procedimento in cui fosse in discussione la debenza dell'imposta. Nel secondo motivo di appello, il contribuente eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata. Ricorrente_1Con il terzo motivo, la difesa del lamentava la violazione dei principi di buona fede dell'amministrazione, prospettando anche un abuso di potere dell'Agenzia, nonché l'inosservanza dei principi di capacità contributiva, proporzionalità e ragionevolezza, poiché gli Uffici erano a conoscenza di tutte le vicende rilevanti ai fini della corretta determinazione del reddito del Ricorrente_1. Con il quarto motivo dell'atto di appello, il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'irrogazione e della quantificazione delle sanzioni, data l'infondatezza della pretesa erariale azionata e la sussistenza dell'errore scusabile del contribuente (poiché determinato dalla condotta ingannatoria del professionista che aveva assistito il Ricorrente_1). Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della decisione di primo grado, avanzando anche istanze istruttorie, tra cui una richiesta di CTU. Avanzava, altresì, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e degli atti della riscossione. Sul punto, richiamava il fumus boni iuris della propria pretesa, nonché il periculum in mora consistente nel rischio di iscrizioni ipotecarie e nella conseguente possibilità di compromissione della continuità economico-finanziaria e della capacità lavorativa dell'appellante, nonché nell'irreparabile danno all'immagine ed all'onorabilità del contribuente. Aggiungeva che l'esecuzione della pretesa avversaria avrebbe determinato conseguenze dannose del tutto sproporzionate rispetto alla realizzazione degli interessi dell'amministrazione.
5. In data 8.10.2025, si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, affermando la correttezza della decisione di prime cure laddove (con una statuizione neppure espressamente censurata dall'appellante) aveva preso atto della mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria in questione. Nel merito, evidenziava l'inconferenza delle doglianze sollevate dal contribuente ai fini della decisione del presente processo, poiché riguardanti situazioni del tutto estranee alla pretesa tributaria oggetto della lite. Da ultimo, eccepiva l'inammissibilità del motivo di gravame riferito alle sanzioni irrogate, poiché consistente in una domanda nuova, mai proposta nel corso del primo grado di giudizio. Sotto il profilo istruttorio, sottolineava altresì l'inaccoglibilità delle istanze istruttorie avversarie, poiché relative al merito della pretesa impositiva vantata dall'Ufficio, ormai cristallizzata. Con riguardo alla richiesta cautelare avanzata dal contribuente, l'Ufficio sottolineava l'assenza del fumus boni iuris della pretesa avversaria ed, inoltre, la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, del pericolo di un pregiudizio per il Ricorrente_1 diverso dalla mera esecuzione dell'atto impositivo.
6. In data 22.10.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
7. In data 26.1.2026, uno dei difensori del contribuente faceva presente la sua impossibilità a comparire personalmente all'udienza per motivi di salute, facendo istanza per udienza da remoto. Con provvedimento in pari data, il Presidente di Sezione rigettava la richiesta di rinvio avanzata dal difensore del contribuente.
8. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto precisare che l'oggetto del presente processo è costituito unicamente dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 11020249021610739000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti del Carrara, per complessivi € 87.089,21, regolarmente notificata al contribuente (come da lui stesso apertamente riconosciuto già a p. 2 del ricorso introduttivo) in data 7.8.2024. Dunque - come correttamente già osservato dalla sentenza appellata – risultano del tutto inconferenti le argomentazioni difensive svolte in giudizio dal Ricorrente_1 in merito al fatto che il diverso provvedimento di preavviso di iscrizione di ipoteca n. 11076202400003372000, a lui notificato in data 27.5.2024, non sarebbe stato preceduto da una rituale intimazione di pagamento. E', infatti, di tutta evidenza che l'eventuale invalidità di quell'atto cautelare non può essere delibata in questa sede, riferita ad un provvedimento impositivo del tutto distinto ad autonomo. Assolutamente corretta risulta, quindi, la decisione di primo grado laddove ha rilevato che quel motivo di impugnazione “nulla ha a che vedere con l'intimazione di pagamento impugnata”.
2. Chiarito quanto precede, passando ad esaminare i motivi di impugnazione volti a contestare la fondatezza della pretesa impositiva, è inevitabile osservare che l'intimazione di pagamento di cui si tratta è riferita a somme già fatte oggetto di una prodromica cartella esattoriale (la n. 11020200007162863000). Orbene, tale cartella risulta (cfr. doc. 2 allegata alle controdeduzioni di primo grado dell'Ufficio) essere stata notificata al ricorrente in data 19 novembre 2021 e regolarmente ricevuta da persona di famiglia del contribuente (come attestato nella relata di notifica). Del resto, l'effettività della Ricorrente_1notifica dell'atto è stata espressamente ammessa dallo stesso a p. 5 del ricorso introduttivo di primo grado (ove, peraltro, si sostiene che tale notifica sarebbe avvenuta addirittura in epoca precedente, “nell'anno 2020”). Altrettanto incontestato è il fatto che tale cartella non è mai stata tempestivamente impugnata dal Ricorrente_1 entro i 60 giorni successivi alla sua notifica. Pertanto, deve ritenersi che il credito fiscale fatto valere nel presente processo è ormai divenuto definitivo, per effetto della cristallizzazione del medesimo conseguente alla mancata tempestiva impugnazione della cartella esattoriale prodromica all'intimazione di pagamento di cui qui si tratta. E' infatti, doveroso ricordare, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: “Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo - come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, id est l'atto di intimazione del 2008 - è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v . Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l' intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024). In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che "sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).” (così, assai recentemente, si è espressa Cass. 13.2.2025 n. 3733).
3. Dunque, la mancata tempestiva impugnazione della cartella esattoriale prodromica all'intimazione impugnata in questa sede rende inammissibile qualsivoglia eccezione riferita ai crediti portati da quest'ultima. Sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte poc'anzi evidenziato, non possono neppure essere condivise le argomentazioni difensive svolte dalla contribuente in merito all'asserita doverosità dell'annullamento di una pretesa impositiva nel caso in cui sia provata l'infondatezza della stessa. Infatti, sul punto, non si può fare a meno di notare che qualsivoglia eccezione riferita all'esistenza del debito fiscale, doveva essere fatta valere entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta notifica di quella cartella esattoriale, risultando invece ormai preclusa in questa sede. L'intervenuta decadenza del contribuente dal far valere contestazioni nel merito del credito tributario esclude, altresì, qualsivoglia lesione dei principi (anche di natura costituzionale) invocati dal contribuente, posto che la tutela degli stessi era assicurata dalla possibilità per l'interessato di agire tempestivamente avverso una pretesa fiscale ritenuta indebita. Del tutto inaccoglibili risultano, quindi, anche tutte le istanze istruttorie avanzate dal contribuente, poiché volte a comprovare la fondatezza delle tardive (ed inammissibili) contestazioni relative al merito della pretesa sostanziale dell'Ufficio.
4. Chiarito quanto precede, appare infine doveroso rilevare anche l'inammissibilità del motivo di appello volto a far valere un supposto difetto di motivazione (anche in correlazione con il principio del contraddittorio preventivo) dell'intimazione impugnata in questa sede. Si tratta, infatti, di un'argomentazione difensiva (costituente una vera e propria eccezione) mai fatta valere nel corso del giudizio di primo grado e che si appalesa, quindi, ampiamente tardiva.
5. Da ultimo, risulta inevitabile rigettare il motivo di appello volto a contestare la debenza delle sanzioni, alla luce dell'acclarata inaccoglibilità delle doglianze sollevate dal contribuente avverso Ricorrente_1la pretesa impositiva di cui si tratta. Infatti, il è ormai da tempo decaduto (per mancata tempestiva impugnazione dell'atto prodromico a quello impugnato in questa sede) anche dalla possibilità di sollevare contestazioni riferite a tale ulteriore voce creditoria dell'Amministrazione. Peraltro, in proposito, non si può fare a meno di notare che la censura rivolta alle sanzioni è stata proposta per la prima volta nel presente grado di appello e, conseguentemente, essa risulta pure inammissibile poiché tardiva.
6. La totale soccombenza del contribuente impone, infine, la sua condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese sostenute nel presente grado di giudizio dall'Agenzia delle Entrate, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 4.000,00. Torino, 28.1.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore MICHELONE FABIO, Giudice POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 837/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Difensore_1 CF_Difensore_2 C/o Studio Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale II di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 927/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 25/06/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020249021610739/000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: Il contribuente appellante così conclude:
“Per tutti i motivi esposti, la Corte adita voglia, in riforma della sentenza impugnata: 1. Accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 11020249021610739/000 e, ove occorra, gli atti presupposti e consequenziali;
2. In subordine, rideterminare il dovuto, limitatamente all'imposta effettivamente risultante a seguito dell'emendatio dei dati dichiarativi e con disapplicazione/riduzione delle sanzioni;
3. In ogni caso Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e degli atti fino alla decisione nel merito;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.”
L'Ufficio appellato così conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita dichiarare inammissibile o comunque respingere nel merito l'appello avanzato dal signor Ricorrente_1 e, per l'effetto, confermare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, n. 927/02/2025 depositata il 25 giugno 2025. Con vittoria di spese ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992 del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, un'intimazione di pagamento (n. 11020249021610739000) per complessivi
€ 87.089,21, notificatagli in data 7.8.2024, riferita ad una cartella esattoriale indicata come notificata al contribuente in data 19.11.2021 e relativa al mancato pagamento dell'IRPEF (e relative addizionali) anno 2016, oltre sanzioni ed interessi. A sostegno dell'impugnazione, il Ricorrente_1 ricordava anzitutto che, in data 27.5.2024, egli aveva ricevuto la notifica di un preavviso di iscrizione di ipoteca privo dei presupposti necessari e, conseguentemente, già impugnato avanti al giudice tributario competente. Sotto il profilo formale, quindi, eccepiva la mancata preventiva notifica dell'intimazione di pagamento, rispetto alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente nullità - a suo dire - anche dell'atto opposto in questa sede. Nel merito della pretesa tributaria in questione, il contribuente evidenziava che il proprio debito era scaturito dal comportamento criminoso e dall'infedele patrocinio di un avvocato, a cui egli si era rivolto per tentare di risolvere la crisi economica della società (la Società_1 S.a.s.) di cui il Ricorrente_1 era socio. Sosteneva, in proposito, la permanente emendabilità degli atti dell'Agenzia delle Entrate e del collettore, ove infondati ed ingiusti.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, facendo presente anzitutto l'inconferenza della doglianza avversaria in merito al fatto che il preavviso di iscrizione ipotecaria non era stato preceduto da un'intimazione di pagamento, poiché l'oggetto del presente processo non riguardava affatto quel preavviso. In ogni caso, affermava l'infondatezza di quell'eccezione, poiché l'iscrizione ipotecaria non era atto di esecuzione forzata. Con riferimento, poi, al motivo di impugnazione riguardante l'ingiustizia della pretesa tributaria, l'Ufficio evidenziava l'inammissibilità dello stesso, poiché la cartella di pagamento prodromica era stata ritualmente notificata al contribuente e da lui mai tempestivamente impugnata, di tal che l'intimazione di pagamento poteva essere impugnata esclusivamente per vizi propri. In via subordinata, comunque, l'Agenzia contestava pure la fondatezza delle contestazioni sollevate dal Ricorrente_1 nel merito della domanda creditoria.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92, depositata il 25.6.2025, dichiarava inammissibile il ricorso del Ricorrente_1contribuente, evidenziando anzitutto che le doglianze sollevate dal , con riguardo all'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca, nulla avevano a che vedere con l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Il giudice di prime cure rilevava, quindi, l'assenza di specifici motivi a sostegno dell'invalidità dell'atto qui impugnato e la conseguente inammissibilità delle doglianze sollevate. Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, la Corte torinese ricordava che la cartella di pagamento prodromica era stata pacificamente notificata al contribuente in data 19.11.2021 e, conseguentemente, essa doveva essere impugnata entro i 60 giorni successivi, mentre, nel caso concreto, ciò non era avvenuto, provocando così la definitività della pretesa tributaria. Conclusivamente, quindi, affermava che il ricorso poteva avere per oggetto esclusivamente vizi propri dell'intimazione di pagamento, essendo ogni altra eccezione ormai preclusa. Infine, condannava il contribuente, quale parte interamente soccombente, alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, ribadendo, come primo motivo, il fatto che la pretesa erariale era da ritenersi insussistente, in quanto fondata su dati dichiarativi erronei e non più attuali, poiché riferita a componenti reddituali e patrimoniali privi di effettiva consistenza economica e giuridica. Ricordava, altresì, che l'errore dichiarativo era sempre emendabile, in qualsiasi fase del procedimento in cui fosse in discussione la debenza dell'imposta. Nel secondo motivo di appello, il contribuente eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata. Ricorrente_1Con il terzo motivo, la difesa del lamentava la violazione dei principi di buona fede dell'amministrazione, prospettando anche un abuso di potere dell'Agenzia, nonché l'inosservanza dei principi di capacità contributiva, proporzionalità e ragionevolezza, poiché gli Uffici erano a conoscenza di tutte le vicende rilevanti ai fini della corretta determinazione del reddito del Ricorrente_1. Con il quarto motivo dell'atto di appello, il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'irrogazione e della quantificazione delle sanzioni, data l'infondatezza della pretesa erariale azionata e la sussistenza dell'errore scusabile del contribuente (poiché determinato dalla condotta ingannatoria del professionista che aveva assistito il Ricorrente_1). Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della decisione di primo grado, avanzando anche istanze istruttorie, tra cui una richiesta di CTU. Avanzava, altresì, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e degli atti della riscossione. Sul punto, richiamava il fumus boni iuris della propria pretesa, nonché il periculum in mora consistente nel rischio di iscrizioni ipotecarie e nella conseguente possibilità di compromissione della continuità economico-finanziaria e della capacità lavorativa dell'appellante, nonché nell'irreparabile danno all'immagine ed all'onorabilità del contribuente. Aggiungeva che l'esecuzione della pretesa avversaria avrebbe determinato conseguenze dannose del tutto sproporzionate rispetto alla realizzazione degli interessi dell'amministrazione.
5. In data 8.10.2025, si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, affermando la correttezza della decisione di prime cure laddove (con una statuizione neppure espressamente censurata dall'appellante) aveva preso atto della mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria in questione. Nel merito, evidenziava l'inconferenza delle doglianze sollevate dal contribuente ai fini della decisione del presente processo, poiché riguardanti situazioni del tutto estranee alla pretesa tributaria oggetto della lite. Da ultimo, eccepiva l'inammissibilità del motivo di gravame riferito alle sanzioni irrogate, poiché consistente in una domanda nuova, mai proposta nel corso del primo grado di giudizio. Sotto il profilo istruttorio, sottolineava altresì l'inaccoglibilità delle istanze istruttorie avversarie, poiché relative al merito della pretesa impositiva vantata dall'Ufficio, ormai cristallizzata. Con riguardo alla richiesta cautelare avanzata dal contribuente, l'Ufficio sottolineava l'assenza del fumus boni iuris della pretesa avversaria ed, inoltre, la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, del pericolo di un pregiudizio per il Ricorrente_1 diverso dalla mera esecuzione dell'atto impositivo.
6. In data 22.10.2025, questa Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal contribuente.
7. In data 26.1.2026, uno dei difensori del contribuente faceva presente la sua impossibilità a comparire personalmente all'udienza per motivi di salute, facendo istanza per udienza da remoto. Con provvedimento in pari data, il Presidente di Sezione rigettava la richiesta di rinvio avanzata dal difensore del contribuente.
8. All'esito dell'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto precisare che l'oggetto del presente processo è costituito unicamente dall'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 11020249021610739000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti del Carrara, per complessivi € 87.089,21, regolarmente notificata al contribuente (come da lui stesso apertamente riconosciuto già a p. 2 del ricorso introduttivo) in data 7.8.2024. Dunque - come correttamente già osservato dalla sentenza appellata – risultano del tutto inconferenti le argomentazioni difensive svolte in giudizio dal Ricorrente_1 in merito al fatto che il diverso provvedimento di preavviso di iscrizione di ipoteca n. 11076202400003372000, a lui notificato in data 27.5.2024, non sarebbe stato preceduto da una rituale intimazione di pagamento. E', infatti, di tutta evidenza che l'eventuale invalidità di quell'atto cautelare non può essere delibata in questa sede, riferita ad un provvedimento impositivo del tutto distinto ad autonomo. Assolutamente corretta risulta, quindi, la decisione di primo grado laddove ha rilevato che quel motivo di impugnazione “nulla ha a che vedere con l'intimazione di pagamento impugnata”.
2. Chiarito quanto precede, passando ad esaminare i motivi di impugnazione volti a contestare la fondatezza della pretesa impositiva, è inevitabile osservare che l'intimazione di pagamento di cui si tratta è riferita a somme già fatte oggetto di una prodromica cartella esattoriale (la n. 11020200007162863000). Orbene, tale cartella risulta (cfr. doc. 2 allegata alle controdeduzioni di primo grado dell'Ufficio) essere stata notificata al ricorrente in data 19 novembre 2021 e regolarmente ricevuta da persona di famiglia del contribuente (come attestato nella relata di notifica). Del resto, l'effettività della Ricorrente_1notifica dell'atto è stata espressamente ammessa dallo stesso a p. 5 del ricorso introduttivo di primo grado (ove, peraltro, si sostiene che tale notifica sarebbe avvenuta addirittura in epoca precedente, “nell'anno 2020”). Altrettanto incontestato è il fatto che tale cartella non è mai stata tempestivamente impugnata dal Ricorrente_1 entro i 60 giorni successivi alla sua notifica. Pertanto, deve ritenersi che il credito fiscale fatto valere nel presente processo è ormai divenuto definitivo, per effetto della cristallizzazione del medesimo conseguente alla mancata tempestiva impugnazione della cartella esattoriale prodromica all'intimazione di pagamento di cui qui si tratta. E' infatti, doveroso ricordare, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: “Per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo - come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, id est l'atto di intimazione del 2008 - è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante v . Cass. n. 16641 del 2011; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 3005 del 2020; Cass. n. 37259 del 2021; Cass. n. 13260 del 2022; Cass. n. 34902 del 2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l' impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l' intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente Cass. n. 10736 del 2024). In altri termini, questa Corte ha, infatti, chiarito che "sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (v. Cass. n. 12263 del 2007; Cass. n. 8335 del 2003), precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (v. Cass., Sez. Un., n. 23397 del 2016; Cass. n. 5574 del 2024; Cass. n. 11800 del 2018; Cass. n. 11760 del 2019; Cass. n. 33797 del 2019).” (così, assai recentemente, si è espressa Cass. 13.2.2025 n. 3733).
3. Dunque, la mancata tempestiva impugnazione della cartella esattoriale prodromica all'intimazione impugnata in questa sede rende inammissibile qualsivoglia eccezione riferita ai crediti portati da quest'ultima. Sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte poc'anzi evidenziato, non possono neppure essere condivise le argomentazioni difensive svolte dalla contribuente in merito all'asserita doverosità dell'annullamento di una pretesa impositiva nel caso in cui sia provata l'infondatezza della stessa. Infatti, sul punto, non si può fare a meno di notare che qualsivoglia eccezione riferita all'esistenza del debito fiscale, doveva essere fatta valere entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta notifica di quella cartella esattoriale, risultando invece ormai preclusa in questa sede. L'intervenuta decadenza del contribuente dal far valere contestazioni nel merito del credito tributario esclude, altresì, qualsivoglia lesione dei principi (anche di natura costituzionale) invocati dal contribuente, posto che la tutela degli stessi era assicurata dalla possibilità per l'interessato di agire tempestivamente avverso una pretesa fiscale ritenuta indebita. Del tutto inaccoglibili risultano, quindi, anche tutte le istanze istruttorie avanzate dal contribuente, poiché volte a comprovare la fondatezza delle tardive (ed inammissibili) contestazioni relative al merito della pretesa sostanziale dell'Ufficio.
4. Chiarito quanto precede, appare infine doveroso rilevare anche l'inammissibilità del motivo di appello volto a far valere un supposto difetto di motivazione (anche in correlazione con il principio del contraddittorio preventivo) dell'intimazione impugnata in questa sede. Si tratta, infatti, di un'argomentazione difensiva (costituente una vera e propria eccezione) mai fatta valere nel corso del giudizio di primo grado e che si appalesa, quindi, ampiamente tardiva.
5. Da ultimo, risulta inevitabile rigettare il motivo di appello volto a contestare la debenza delle sanzioni, alla luce dell'acclarata inaccoglibilità delle doglianze sollevate dal contribuente avverso Ricorrente_1la pretesa impositiva di cui si tratta. Infatti, il è ormai da tempo decaduto (per mancata tempestiva impugnazione dell'atto prodromico a quello impugnato in questa sede) anche dalla possibilità di sollevare contestazioni riferite a tale ulteriore voce creditoria dell'Amministrazione. Peraltro, in proposito, non si può fare a meno di notare che la censura rivolta alle sanzioni è stata proposta per la prima volta nel presente grado di appello e, conseguentemente, essa risulta pure inammissibile poiché tardiva.
6. La totale soccombenza del contribuente impone, infine, la sua condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare), come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna il contribuente a rifondere le spese sostenute nel presente grado di giudizio dall'Agenzia delle Entrate, che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 4.000,00. Torino, 28.1.2026.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu