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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 16695 /2023 da:
L'avv. SCARSO LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. COLUCCINO LUIGI per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. NO IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 16695 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1695/2023 emesso dal Tribunale di Venezia in data 12 settembre 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ET de PT RE e LU AR
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e per essa nella sua qualità di Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino Controparte_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1695/2023, con il quale il
Tribunale di Venezia ha ingiunto il pagamento di euro 45.757,85, oltre interessi e spese, in favore dell'opposta, a titolo di mancata restituzione del mutuo chirografar io n. 095328846 concesso a e in relazione al quale l'opponente medesimo si è Parte_2 costituito fideiussore.
Ha dedotto la decadenza ex art. 1957 c.c.
1 1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferm a del decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione è infondata.
Infatti, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3 della succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che ripr oducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Per tale ragione, la nullità è soltanto p arziale e non priva di efficacia l'intera fideiussione.
Inoltre, “la fideiussione prestata senza limiti di tempo resta convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. venendo meno solo in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 1989, n. 786; cfr. anche Corte app. Milano, 31 dicembre 1999, secondo cui “non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto l a previsione di tale norma non è logicamente compatibile con l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far durare la stessa per un periodo illimitato di tempo”, nonché nello stesso senso Tribunale Arezzo, 1 3 giugno 2018, n. 647 e Tribunale
Siena, sez. I, 18 gennaio 2020, n. 66).
Pertanto, a prescindere dalla riconducibilità della fideiussione allo schema Abi, considerato che, nel caso di specie, la fideiussione medesima è stata prestata senza limite di dur ata ed è stata correlata all'adempimento dell'obbligazione e non alla scadenza (in premessa e all'art. 1 dell'atto di fideiussione si fa riferimento all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza), deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c .
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
NO IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decret o ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2 2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta per il presente giudizio, che liquida in euro 4.100,00 (di cui 900,00 per la fase di studio, 700,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase di trattazione e 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NO IO
3
L'avv. SCARSO LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. COLUCCINO LUIGI per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. NO IO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 16695 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 1695/2023 emesso dal Tribunale di Venezia in data 12 settembre 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ET de PT RE e LU AR
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., e per essa nella sua qualità di Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino Controparte_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1695/2023, con il quale il
Tribunale di Venezia ha ingiunto il pagamento di euro 45.757,85, oltre interessi e spese, in favore dell'opposta, a titolo di mancata restituzione del mutuo chirografar io n. 095328846 concesso a e in relazione al quale l'opponente medesimo si è Parte_2 costituito fideiussore.
Ha dedotto la decadenza ex art. 1957 c.c.
1 1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferm a del decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione è infondata.
Infatti, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3 della succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che ripr oducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Per tale ragione, la nullità è soltanto p arziale e non priva di efficacia l'intera fideiussione.
Inoltre, “la fideiussione prestata senza limiti di tempo resta convenzionalmente sottratta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. venendo meno solo in virtù dell'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 1989, n. 786; cfr. anche Corte app. Milano, 31 dicembre 1999, secondo cui “non può ritenersi applicabile alla fideiussione rilasciata senza limiti di tempo il disposto di cui all'art. 1957 c.c., in quanto l a previsione di tale norma non è logicamente compatibile con l'intenzione delle parti di non porre un limite temporale all'efficacia della garanzia e di far durare la stessa per un periodo illimitato di tempo”, nonché nello stesso senso Tribunale Arezzo, 1 3 giugno 2018, n. 647 e Tribunale
Siena, sez. I, 18 gennaio 2020, n. 66).
Pertanto, a prescindere dalla riconducibilità della fideiussione allo schema Abi, considerato che, nel caso di specie, la fideiussione medesima è stata prestata senza limite di dur ata ed è stata correlata all'adempimento dell'obbligazione e non alla scadenza (in premessa e all'art. 1 dell'atto di fideiussione si fa riferimento all'adempimento delle obbligazioni e non alla scadenza), deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c .
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
NO IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decret o ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2 2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta per il presente giudizio, che liquida in euro 4.100,00 (di cui 900,00 per la fase di studio, 700,00 per la fase introduttiva, 1.000,00 per la fase di trattazione e 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 3 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. NO IO
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