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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1306/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920110004583876000 TARSU/TIA 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920120006898852000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130019257121000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140024816779000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150003981934000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150025919321000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna le cartelle di pagamento n. 05920110004583876000, n. 05920120006898852000,
n. 05920130019257121000, n. 05920140024816779000, n. 05920150003981934000, n. 05920150025919321000, elencate nell'intimazione di pagamento n. 05920259006793069 , con le quali il concessionario ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 24.319,49 , titoli aventi ad oggetto tributi erariali e locali, nella specie TARSU anno di imposta 2007, 2008 , diritto camerale anno di imposta 2010, 2011, 2012 , 2013 , nonchè IRPEF anno di imposta 2011, 2012. Lamenta la illegittimità dell'intimazione in quanto i titoli sottesi all'intimazione sono privi di valida sottoscrizione e di visto di esecutorietà e gli stessi non sono mai stati validamente notificati, determinandosi decadenza dal potere impositivo, inoltre non sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese con distrazione.
Si è costituita ADER evidenziando inammissibilità del ricorso conseguente alla omessa tempestiva impugnazione delle cartelle notificate in relazione alle quale sono stati notificati ulteriori atti interruttivi del decorso della prescrizione, non opposti.Peraltro il medesimo ha anche aderito parzialmente a rateizzazioni delle somme dovute. Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memorie contrastando le affermazioni di controparti ed insistendo sull'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Non solo, infatti, la documentazione versata in atti documenta l'avvenuta notifica degli atti prodromici e di quelli successivi, ma il non contestato accesso a forme di rateizzazione testimonia l'efficacia dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 2500/00 in favore dell'Ufficio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1306/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920110004583876000 TARSU/TIA 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920120006898852000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920130019257121000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920140024816779000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150003981934000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920150025919321000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna le cartelle di pagamento n. 05920110004583876000, n. 05920120006898852000,
n. 05920130019257121000, n. 05920140024816779000, n. 05920150003981934000, n. 05920150025919321000, elencate nell'intimazione di pagamento n. 05920259006793069 , con le quali il concessionario ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 24.319,49 , titoli aventi ad oggetto tributi erariali e locali, nella specie TARSU anno di imposta 2007, 2008 , diritto camerale anno di imposta 2010, 2011, 2012 , 2013 , nonchè IRPEF anno di imposta 2011, 2012. Lamenta la illegittimità dell'intimazione in quanto i titoli sottesi all'intimazione sono privi di valida sottoscrizione e di visto di esecutorietà e gli stessi non sono mai stati validamente notificati, determinandosi decadenza dal potere impositivo, inoltre non sono indicate le modalità di calcolo degli interessi. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese con distrazione.
Si è costituita ADER evidenziando inammissibilità del ricorso conseguente alla omessa tempestiva impugnazione delle cartelle notificate in relazione alle quale sono stati notificati ulteriori atti interruttivi del decorso della prescrizione, non opposti.Peraltro il medesimo ha anche aderito parzialmente a rateizzazioni delle somme dovute. Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Il ricorrente ha depositato memorie contrastando le affermazioni di controparti ed insistendo sull'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Non solo, infatti, la documentazione versata in atti documenta l'avvenuta notifica degli atti prodromici e di quelli successivi, ma il non contestato accesso a forme di rateizzazione testimonia l'efficacia dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 2500/00 in favore dell'Ufficio.