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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/09/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI OC
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, a seguito delle note ex art.127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.332 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, ed ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliata in RI (RC) alla Via G. Almirante n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Monteleone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con sede a Roma via Grezar n.14;
(CF ), in persone del direttore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
( ), presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 sono per legge domiciliati;
P.IVA_2
( C.F. – P.I. in persona del Sindaco Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 pro tempore, Dott. rappresentato e difeso, in forza di mandato a Persona_1 margine del presente atto, nonchè di Determinazione n° 830 del 26/06/2024, dall'Avv.
Giuseppe Mollica del Foro di RI ed elettivamente domiciliato in RI alla via Duca della Vittoria 32, presso il suo studio;
CONVENUTI/OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art.615 cpc.
CONCLUSIONI Per l'opponente e per il i procuratori si riportano alle conclusioni Controparte_3 rispettivamente rassegnate nelle note ex art.127 ter cpc ritualmente depositate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20.3.2024 l'attore proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 094 2023 00384052 78 000 dell'importo di € 96.638,41 per proventi dovuti al demanio nell'anno 2022.
Eccepiva la nullità della cartella per non essere titolare di alcuna concessione demaniale e che la sua defunta madre era titolare di concessione per l'esercizio di CP_4 somministrazione alimenti e bevande presso il lungomare di RI. Contestava che era onere dell'ente impositore accertare che l'opponente quale erede, fosse nel possesso dei beni caduti in successione e per l'effetto avesse accettato l'eredità. Chiedeva pertanto in via principale l'annullamento della cartella esattoriale, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei canoni richiesti e maturati prima del 2019. Solo con le note ex art.127 ter cpc l'opponente, a seguito della depositata sentenza n.409/2025 nel giudizio analogo proposto dal germano eccepiva l'ulteriore illegittimità della cartella Controparte_5 esattoriale per errata determinazione dell'importo richiesto, perché, ove dimostrata la qualità di erede dell'opponente, l'obbligazione doveva essere intimata pro quota trattandosi di obbligazione divisibile. Infine reiterava l'eccezione d'intervenuta prescrizione quinquennale per interruzione del termine dall'avvenuto decesso della concessionaria verificatosi nel 2016.
Si costituivano le parti opposte ad eccezione dell' Controparte_6 che, in sede di verifiche preliminari, veniva dichiarata contumace, mentre l' CP_2
dopo il rinnovo della notifica disposto per errato indirizzo pec, e la
[...] CP_7
nel costituirsi deducevano:
[...]
- l' , rappresentata processualmente dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 dello Stato, procedeva ad una diversa ricostruzione dei fatti comprovati dai documenti depositati, affermando che l'odierna opponente aveva intentato davanti a questo
Tribunale una causa di usucapione per i medesimi beni che veniva rigettata (sent.
N.45/2020) stante la natura demaniale del bene. Evidenziava inoltre che dopo controlli sull'appartenenza del bene e richieste di pagamento inoltrate dal mai Controparte_3 contestate, il pagamento veniva passato a ruolo. Quanto all'eccepita prescrizione, ne pag. 2 di 7 contestava il fondamento in quanto l'occupazione illegittima integra un fatto illecito permanente e non istantaneo. In ultimo rilevava che gli altri germani destinatari Pt_1 della medesima cartella, avevano proposto opposizione e ne chiedeva la riunione per connessione oggettiva.
- Il contestava l'opposizione rappresentando che l'opponente è Controparte_3 correttamente la destinataria della cartella esattoriale per aver avviato azioni giudiziarie sia civili, sopra richiamate dall'Avvocatura dello Stato, che amministrative avverso l'ordine di demolizione disposto dal e annullato dal TAR di Reggio CP_3 CP_3
Calabria. Rappresentava che alle precedenti intimazioni l'opponente non aveva mosso alcuna contestazione. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Stante la natura documentale e rigettata la richiesta di prova testimoniale dedotta dal perché ininfluente ai fini del decidere, la causa veniva rinviata per la Controparte_3 precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies cpc da trattare in modalità cartolare all'udienza del 5.09.2025.
SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELL'OPPONENTE
In primo luogo va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'opponente per non aver l'ente impositore dato prova della sua qualità di erede di madre dell'opponente e già titolare della concessione demaniale oggetto CP_4 di causa.
L'eccezione è infondata perché smentita dalle prove documentali prodotte in atti.
Infatti, sia nel ricorso amministrativo proposto unitamente agli altri germani avverso il diniego della concessione in sanatoria avanzata dalla madre dell'opponente e del conseguente ordine di sgombero, sia nella domanda di usucapione per i medesimi beni,
l'opponente non solo comprova di essere nel possesso dei beni ereditari, ma di aver accettato l'eredità materna, proponendo addirittura nel 2017 domanda per il riconoscimento del suo diritto di proprietà esclusiva sui medesimi beni, nella sua qualità di erede di e notificando l'atto agli altri germani quali litisconsorti CP_4 necessari perché eredi anche loro della madre. Anche nel proposto ricorso amministrativo esitato nella sentenza del 13.4.2021 del TAR di Reggio Calabria (ricorso n.620/2020 R.G.) l'odierna opponente unitamente agli altri fratelli impugnava i provvedimenti amministrativi perché eredi di per come riportato in CP_4
pag. 3 di 7 sentenza nell'esposizione delle circostanze di fatto (“I ricorrenti espongono in fatto di aver ricevuto iure hereditatis, nell'anzidetta qualità di eredi legittimi della SI
, la proprietà di un fabbricato ad un piano fuori terra in muratura CP_4 ordinaria ed in struttura metallica da adibire ad attività commerciale “ristorante”, sito in Via Lungomare snc, ricadente al NCT sulla particella n. 342 e al NCEU sulla particella 762 del foglio di mappa 27 del Comune di RI”). E' pertanto inequivocabile che l'opponente sia nel possesso dei beni ereditari e che li ha accettati, promuovendo domande giudiziali in qualità di erede della precedente concessionaria
E' ius receptum che il chiamato all'eredità che promuove azione CP_4 giudiziaria a tutela del patrimonio devoluto dichiarandosi erede, accetta l'eredità puramente e semplicemente con conseguente confusione del suo patrimonio con quello del de cuius, configurandosi l'ipotesi di accettazione di cui all'art.476 c.c.
Difatti, secondo l'articolo 476 c.c. l'accettazione è tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare
e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Con sentenza n. 4843/2019 la Suprema Corte chiarisce quando, secondo la dottrina e la giurisprudenza, possa configurarsi una accettazione tacita dell'eredità.
A tal fine occorre, innanzi tutto, la “consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore”. Il chiamato, inoltre, deve assumere “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”.
L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, del compimento “di un'attività … incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass.
14499/2018).
Così ad esempio costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la predetta volontà “può reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà
o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti
pag. 4 di 7 conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Cass. 6907/2019).
Nello specifico va altresì osservato che le azioni giudiziarie intraprese dall'opponente, che costituiscono prova dell'accettazione dell'eredità, sono tutte antecedenti alle intimazioni di pagamento notificate il 7.10.2021 e il 4.2.2022 dal di Controparte_3 cui meglio si dirà in merito all'eccepita prescrizione.
NEL MERITO
L'importo iscritto a ruolo e portato nella cartella esattoriale opposta, riguarda il mancato pagamento del canone demaniale marittimo dal 1996 al 2021 che legittima l'ente impositore alla richiesta nei confronti degli eredi che hanno dato prova di aver già accettato l'eredità.
Va subito detto che, trattandosi di richiesta di pagamento di canoni scaduti per concessione marittima per come formulato nella richiesta notificata all'opponente il
7.10.2021 e calcolati proprio sulla base dei parametri riportati nella intimazione, la richiesta formulata agli eredi è pienamente legittima, in quanto ai sensi dell'art.46 cod. nav. comma 3, gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi sotto pena di decadenza. Dalle deduzioni difensive delle parti, si desume che l'odierna opponente così come gli altri eredi, non hanno fatto richiesta di subingresso e pertanto sono decaduti dalla concessione, ma ciò non li esime dal pagare i canoni pregressi richiesti a titolo di indennizzo in quanto eredi subentrati nel godimento della concessione dopo la morte della madre avvenuta il 4.3.2016.
SULLA PRESCRIZIONE
La prescrizione dei canoni per demanio marittimo varia a seconda della natura del credito. Se riguarda il pagamento dei canoni periodici relativi ad una concessione, la prescrizione è decennale, se invece si tratta di un risarcimento per occupazione abusiva, la pretesa è soggetta a prescrizione quinquennale ex art.2947 c.c. che decorre però dalla cessazione dell'illecito. Tuttavia in proposito, le S.U. della Suprema Corte con ordinanza n.14038 del 22 maggio 2023, nel dirimere un conflitto sulla configurazione giuridica da attribuire all'indennizzo richiesto dall'Amministrazione Pubblica su pag. 5 di 7 godimento di bene demaniale sono intervenute statuendo che: “In tema di occupazione sine titulo di beni demaniali, la pretesa indennitaria dell'amministrazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale prevista per
i fatti illeciti. Tale principio si fonda sulla natura compensativa-reintegratoria dell'indennizzo, volto a ristorare il pregiudizio patrimoniale subito dall'ente pubblico per il mancato godimento del bene, e non sulla natura risarcitoria ex art. 2043 c.c. La persistente utilizzazione di un bene demaniale dopo la scadenza della concessione legittima la Pubblica Amministrazione ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, senza necessità di ricorrere ai poteri autoritativi di tutela. Il diritto all'indennizzo non è assimilabile ad una somma di canoni non corrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza della concessione, in quanto ha funzione compensativa per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene. L'ordinanza con cui l'amministrazione determina l'an e il quantum debeatur per l'occupazione del bene demaniale non costituisce di per sé titolo esecutivo per la riscossione immediata dei canoni non corrisposti, non essendo necessari i requisiti tipici dell'atto di riscossione
(certezza, liquidità ed esigibilità). La demanialità del bene permane fino a quando non intervenga un provvedimento formale di sdemanializzazione, non essendo sufficiente la perdita di fatto della funzionalità originaria del bene o il mancato aggiornamento della cartografia catastale per determinarne il passaggio al patrimonio disponibile dell'ente.”
Ne deriva che l'eccezione di intervenuta prescrizione è infondata, tenendo conto degli effetti interruttivi delle precedenti richieste di pagamento inoltrate agli eredi di CP_4
[...]
SULLA DIVISIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE
Per come detto in narrativa, l'opponente solo con le note conclusive ex art.127 ter cpc, eccepisce l'annullamento della cartella per errato importo in quanto, se dimostrata la sua qualità di erede della concessionaria, sarebbe tenuta a pagare pro quota l'importo iscritto a ruolo per la natura divisibile dell'obbligazione ai sensi dell'art.752 c.c.
L'eccezione annoverabile come eccezione di merito è tardiva per essere stata formulata oltre i termini di preclusione e quindi non può essere valutata. In ogni caso, considerato che l'obbligazione è certamente divisibile, ai sensi degli artt.752 e 754 c.c., il coerede è
pag. 6 di 7 comunque tenuto al pagamento nei limiti della quota ereditaria in virtù di espressa previsione normativa.
L'opposizione va pertanto respinta, posto che le motivazioni addotte dall'opponente sono confutate dalla documentazione allegata anche dalla stessa opponente.
Le spese del giudizio vanno liquidate in ossequio al principio di soccombenza in favore dell' e del mentre possono essere compensate Controparte_2 Controparte_3 nei confronti dell' non costituitasi. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_6
e con atto ritualmente notificato, ogni Controparte_2 Parte_2 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di ogni parte opposta costituita nella misura di €. i ogni opposto per la somma di €.7.052,00 per compensi secondo le tariffe forensi vigenti oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) compensa le spese tra l'opponente e l' . Controparte_6
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
pag. 7 di 7