Art. 2.
Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi, di cui al precedente art. 1, verificatisi, o che si potranno verificare, nei territori delle ex colonie italiane a decorrere dalla data di rispettiva occupazione fino alla data che sara' stabilita, in rapporto a tutti od ai singoli territori predetti, con decreto del Presidente della Repubblica.
Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi, di cui al precedente art. 1, verificatisi, o che si potranno verificare, nei territori delle ex colonie italiane a decorrere dalla data di rispettiva occupazione fino alla data che sara' stabilita, in rapporto a tutti od ai singoli territori predetti, con decreto del Presidente della Repubblica.